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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 22/04/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1107/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- dott.ssa Claudia Carissimi Presidente
- dott.ssa Rossella Casillo Giudice
- dott.ssa Emanuela Luciani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi al n. 1107/2021 R.G.
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ) e (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Carmen e Aurelia G. C.F._5
Di Iorio
- attori -
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._6 CP_2
) e (C.F. ), C.F._7 CP_3 C.F._8 rappresentati e difesi dagli avv.ti Carla Biello e Giuseppe Biello
- convenuti -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato , Parte_1 Parte_2
, , e hanno
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenuto in giudizio e Controparte_1 CP_2 CP_3
, esponendo:
[...]
- di essere eredi (i in qualità di nipoti, in qualità di Pt_1 Parte_5 figlia) di , deceduto in Ripalimosani (CB) in data 3.05.2017; Persona_1
1 - che in data 13.03.2018 , figlio del de cuius, ha depositato CP_2 innanzi al notaio per la pu venuta in pari data, un testamento olografo datato 6.09.2015, nel quale è scritto, testualmente: “Lascio a mia figlia e a mio figlio la casa dove risiede. 06-09-2015 CP_3 CP_2 [...]
; Per_2
- che il de cuius era analfabeta, e che quindi mai avrebbe potuto redigere un testamento olografo di suo pugno;
- che nella dichiarazione di successione presentata da sono CP_2 riportati quali eredi solo il predetto e sua sorella , ai quali CP_3 tuttavia il de cuius ha lasciato per testamento solo la casa, mentre l'attivo riportato nella denuncia è composto anche da altri beni, sui quali concorrono gli altri eredi;
- che dalle disposizioni testamentarie risulterebbe altresì violata la legittima.
Hanno dunque chiesto:
- di accertare e dichiarare la falsità del testamento olografo di cui sopra e di dichiararne la nullità;
- di aprire la successione testamentaria ope legis e dichiarare la loro qualità di eredi;
- di condannare i convenuti alla restituzione dei beni ereditari acquistati in virtù delle disposizioni testamentarie invalide, nonché dei frutti;
- in via subordinata e per l'effetto di tale accertamento, di dichiarare l'indegnità dei convenuti alla successione, ex art. 463 c.c., con conseguente decadenza dai diritti successori e condanna alla restituzione dei beni ereditari in loro possesso e dei frutti percepiti;
- in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare la violazione dell'art. 542 c.c. e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullabile il testamento, rideterminando le quote;
- di accertare e dichiarare la nullità della dichiarazione di successione, in quanto basata su una dichiarazione non corrispondente alla presunta volontà del de cuius.
Con comparsa del 13.10.2021 si sono costituiti in giudizio CP_1
e , chiedendo:
[...] CP_2 CP_3
a) di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_1 rispetto all'azione di accertamento negativo del testamento olografo,
[...] trattandosi di soggetto estraneo e non beneficiario delle impugnate disposizioni testamentarie;
b) di ordinare agli attori l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, figlio pretermesso del de cuius ; CP_4 Persona_1
c) nel merito, in via principale, di rigettare la domanda di nullità del testamento olografo e le altre domande presupposte e conseguenti, ivi compresa la domanda di dichiarazione di indegnità dei convenuti;
d) di rigettare la domanda tesa ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione della violazione della legittima, per essere la domanda stata irritualmente
2 proposta con il medesimo atto di accertamento negativo, anziché con azione di riduzione ex artt. 554 e ss. c.c.;
e) sempre in via subordinata e pregiudiziale, di pronunciare l'inammissibilità dell'azione tesa ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione della violazione della legittima, per difetto della condizione per l'esercizio della stessa prevista dall'art. 564 c.c. (accettazione dell'eredità con beneficio di inventario);
f) di rigettare l'avversa domanda di violazione della legittima e le altre domande presupposte e conseguenti, in quanto infondate e non provate;
g) nell'ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, disporre che le quote di spettanza degli attori, previa imputazione di quanto già percepito, vengano conferite in danaro, con eventuale compensazione delle somme sostenute dagli attori per gli oneri funerari e di sepoltura;
i) di accertare, in caso accoglimento delle avverse pretese, il diritto di ex art. 540 c.c., di abitazione sulla casa sita in Controparte_1
Ripalimosani alla contrada Iontapede e contraddistinta catastalmente al foglio 28, particelle 28, sub 2 categoria C/”, 233 sub 1 Categoria C/6 e 233 sub 2 categoria A/2.
All'esito della prima udienza di trattazione il giudice precedentemente titolare della causa ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, che non si è tuttavia costituito in giudizio, nonostante la CP_4 regolare notifica, ed è pertanto stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, nonchè mediante la prova testimoniale.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 28.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., riportandosi ai rispettivi atti.
All'esito lo scrivente giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
I. Sulla nullità del testamento olografo
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta (moglie del de cuius) rispetto Controparte_1 alla domanda di accert l testamento olografo datato 6.09.2015, in quanto, sebbene la predetta non sia beneficiaria delle impugnate disposizioni testamentarie, è comunque litisconsorte necessaria nel presente giudizio, in quanto erede legittima.
Sul punto anche la Suprema Corte ha in più occasioni sostenuto come nel giudizio di impugnazione di un testamento olografo per nullità, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, sussiste litisconsorzio necessario anche nei confronti di tutti gli eredi legittimi, atteso che l'eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 28043 del 05/10/2023; Sez. 2, Sentenza n. 4452 del 07/03/2016).
3 La domanda degli attori volta ad ottenere la dichiarazione di nullità del testamento olografo deve essere tuttavia rigettata, alla luce delle considerazioni che seguono.
Giova premettere che il testamento olografo è il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (art. 602 c.c.) e che esso è nullo quando manca l'autografia e la sottoscrizione (art. 606 c.c.).
Ne consegue che l'accertamento della riconducibilità al de cuius della scrittura e della sottoscrizione contenuta nel testamento assume fondamentale importanza ai fini del vaglio di validità.
Conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass. Sez. Un. 15/06/2015 n. 12307; Cassazione Civile, sez. II, 17/11/2023 n. 31974), la parte che contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.
Si veda anche Cassazione civile sez. II, 17/08/2022, n. 24835, che ha precisato che la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura.
Orbene, posto che l'azione proposta dagli attori nel caso di specie può essere qualificata come azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura dal de cuius, si rileva che non è stato da loro assolto l'onere della prova circa la non autenticità del testamento di cui trattasi.
Sul punto si osserva che gli attori hanno contestato l'autenticità del testamento sulla base del rilievo per cui il de cuius era analfabeta, asseritamente desumibile dai seguenti elementi:
- la sua carta d'identità (sulla quale mancava la firma e vi era la dicitura
“impedito a firmare”);
- una nota datata 16.02.2020, a firma dell'Ufficiale di Anagrafe del Comune di Ripalimosani, indirizzata a (uno degli attori), nella quale si Parte_1 afferma che al momento del rilascio della carta d'identità al sig. Per_1
, in data 14.01.2015, era stato scritto “impedito a firmare” perché il
[...] titolare della carta d'identità era analfabeta;
- quanto riferito nel corso dell'istruttoria orale dai propri testi;
- la sentenza di condanna n. 445/2024 emessa dal Tribunale di Campobasso in data 25/06/2024 nel procedimento penale n. 214/2022 R.G. Trib. a carico di , imputato per i reati di cui agli artt. 491 c.p. (falsità in CP_2 testamento olografo), art. 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato) in relazione al 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), nonché art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) in relazione all'art. 76 DPR 445/2000.
Il Collegio ritiene tuttavia che i predetti elementi non siano sufficienti a corroborare la tesi attorea circa la non autenticità del testamento.
La dicitura “impedito a firmare” sulla carta d'identità del de cuius, in atti, non appare infatti dirimente, in quanto non è specificato che il predetto fosse 4 impedito a firmare in quanto analfabeta, potendo in concreto l'impedimento derivare anche da altra causa (ad esempio di natura fisica o comunque connessa allo stato di salute), e potendo essere anche temporaneo.
Si osserva che ciò non è escluso nemmeno dal vigente art. 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), rubricato
“Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione”, che al comma 1 dispone che “La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere”. La norma dispone che l'impedimento a sottoscrivere viene attestato dal pubblico ufficiale, sia quando il soggetto “non sa”, che quando il soggetto “non può” firmare, e dunque conferma come la dicitura “impedito a firmare” non possa essere intesa come univocamente riferita alla persona analfabeta, che “non sa” firmare.
Quanto alla citata nota del 16.02.2020, a firma dell'Ufficiale di Anagrafe, si osserva che essa non può di certo essere definita come atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e ss. c.c., in quanto, pur se sottoscritta da un soggetto che astrattamente riveste la qualifica di pubblico ufficiale, non è un documento redatto “con le richieste formalità” (art. 2699 c.c.), in quanto si tratta di una mera nota informale di riscontro ad una richiesta di informazioni di uno degli attori.
Il documento non potrebbe comunque mai fare piena prova, fino a querela di falso, di dichiarazioni della parte o di fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 c.c.), in quanto esso non è stato redatto contestualmente al rilascio della carta d'identità al sig. CP_2
(avvenuta il 14.01.2025), ma oltre cinque anni dopo, né contiene alcun riferimento ad una ipotetica dichiarazione resa dal sig. e ricevuta da CP_2 quello stesso pubblico ufficiale circa il suo presunto analfabetismo.
La nota di cui trattasi ha dunque il valore probatorio tipico di un qualunque documento, ossia è liberamente apprezzabile e valutabile da parte del giudice.
In merito all'istruttoria orale espletata nel presente giudizio si osserva poi che mentre i testi di parte attrice hanno in linea di massima confermato la circostanza che il de cuius era analfabeta, i testi di parte convenuta l'hanno smentita.
Si vedano ad esempio le dichiarazioni della teste (nuora del Testimone_1 de cuius e dimorante da ben 26 anni al piano di sopra rispetto all'abitazione del de cuius), che ha negato la circostanza dell'analfabetismo del suocero, affermando di averlo visto firmare qualcosa e che sapeva scrivere, per quanto non bene, o quelle del teste (nipote del de cuius), che nel Persona_1 negare la circostanza dell'an nonno ha precisato che lui ci giocava a carte, e che ricorda che il nonno “si segnava i punti”, aggiungendo che “sapeva fare il minimo indispensabile”.
Si vedano anche le dichiarazioni del teste (amico del de Testimone_2 cuius), che ha affermato di conoscerlo da anni e che il predetto più volte gli ha riferito “di aver lasciato una carta scritta in favore dei figli che gli lasciava la proprietà e a volte ha parlato anche di aver lasciato testualmente “u testament”.
5 Tornando ai testi di parte attrice escussi si osserva che essi sono tutti legati agli attori da vincoli molto stretti di parentela, il che, per quanto non determini un divieto di testimoniare - per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 248 del 1974 - comporta comunque la necessità di valutarne in maniera più approfondita l'attendibilità.
Ebbene, il Collegio ritiene scarsamente attendibili i testi Testimone_3
e in quanto trattasi Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 dei coniugi di alcuni degli attori (non è indicato se in comunione o in separazione dei beni), e dunque di soggetti che sono portatori di un interesse concreto di carattere economico relativamente agli esiti della causa.
Si rileva poi che sorgono dei dubbi in merito alla loro attendibilità sulla base dello stesso tenore delle loro affermazioni, in quanto tutti hanno sostenuto in maniera netta l'analfabetismo del de cuius, pur basandosi su indici presuntivi o comunque piuttosto deboli: il non averlo mai visto scrivere ( Tes_4
, la circostanza per cui bigliettini di auguri nelle occasioni festive
[...]
o comunque altri scritti non erano redatti da lui, ma da altro membro della famiglia ( , , la Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 circostanza per cui “lo diceva lui” ( . Testimone_3 Testimone_6
Quanto poi alla richiamata sentenza di condanna n. 445/2024 emessa dal Tribunale di Campobasso in data 25/06/2024 nel procedimento penale n. 214/2022 R.G. Trib. a carico di , è chiaro che la stessa non può CP_2 spiegare alcuna efficacia nel presente giudizio civile, neppure sotto il profilo probatorio, in quanto non ancora passata in giudicato (pende infatti il processo di appello avverso la stessa, come comprovato dai convenuti).
Trattasi peraltro di pronuncia che contiene, a supporto della condanna, un generico riferimento alle “prove orali e documentali in atti”, senza nemmeno indicare quali esse siano state;
né tali prove sono state prodotte dagli attori in questa sede, così precludendo al Collegio la possibilità di valutarle e, conseguentemente, di utilizzarle, onde formare il proprio convincimento.
Da ultimo, si osserva che a suffragio della circostanza per cui il de cuius sapesse scrivere, e dunque non fosse completamente analfabeta, depone la documentazione prodotta in atti dai convenuti, anche di pubblica valenza, ovverosia:
- la copia dell'atto di compravendita a rogito notar rep. Persona_3
n. 87904 racc. n. 9474, sottoscritto dal de cuius in data 14.04.1975;
- la copia del ricorso depositato presso la Commissione Tributaria di Campobasso in data 16.11.1985, a firma del de cuius;
- la copia della Patente di Guida sottoscritta dal de cuius e rilasciata dal Prefetto di Campobasso il 27.04.1988;
- la copia della scrittura privata stipulata in data 27.09.1965 tra
[...]
e il de cuius, recante la sottoscrizione di quest'ultimo; CP_5
- la copia del verbale della Guardia Forestale dello Stato del 09.12.1974, sottoscritto dal de cuius.
In conclusione, in mancanza di elementi istruttori convergenti e pertanto idonei a comprovare l'analfabetismo del testatore, sia in termini assoluti, sia
6 al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, deve ritenersi che il predetto, pur non dotato di particolare cultura e abilità espressiva, possedesse comunque quel grado minimo di competenza scrittoria, necessaria per stendere le poche righe del testamento in questione.
Non essendo stata dichiarata la nullità del testamento, devono essere rigettate anche tutte le altre domande attoree basate sul presupposto dell'intervenuta dichiarazione di nullità, con particolare riferimento a quella di “condanna dei convenuti a restituire i beni ereditari acquistati in virtù dell'invalidità delle disposizioni testamentarie, nonché dei frutti (…)”.
Non meglio specificata appare invece la domanda mediante la quale gli attori, premessa l'auspicata dichiarazione di falsità e nullità del testamento, hanno chiesto di “aprire la successione testamentaria ope legis e dichiarare la qualità di eredi degli attori”: appare infatti evidentemente contraddittorio da un lato sostenere la nullità del testamento e dall'altro chiedere l'apertura della successione testamentaria.
II. Sulla domanda di dichiarazione dell'indegnità a succedere dei convenuti
Anche tale domanda deve essere rigettata, in primo luogo in quanto formulata in maniera estremamente generica, senza nemmeno indicare quali sarebbero le condotte poste in essere dai convenuti dalle quali, secondo gli attori, tale indegnità deriverebbe.
In ogni caso, nemmeno l'unica ipotesi di cui all'art. 463 c.c. che, sulla base della loro prospettazione generale, avrebbe potuto avere rilievo nel caso di specie (l'aver formato un testamento falso o averne fatto scientemente uso), appare essersi verificata, per tutto quanto già ampiamente rappresentato nel par. I.
III. Sulla nullità e/o annullabilità del testamento per violazione della legittima
Gli attori hanno chiesto altresì di accertare e dichiarare la violazione dell'art. 542 c.c. e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullabile il testamento, rideterminando le quote ereditarie.
Si osserva sul punto che i casi di invalidità del testamento (sub specie di nullità o annullabilità) sono tassativamente previsti dal codice civile, e che non vi è alcuna norma che commini la sanzione della nullità o dell'annullabilità del testamento nel caso di violazione delle norme sulla c.d. legittima.
Il Legislatore ha piuttosto previsto un rimedio specifico a tutela del legittimario che lamenti la lesione del suo diritto di legittima a causa di atti dispositivi (testamento o donazioni) compiuti dal defunto: l'azione di riduzione, ex art. 554 e ss. c.c.
Trattasi di azione che si distingue nettamente da quelle dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma, in quanto essa è tesa a rimuovere l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, in sé non nulle né annullabili.
7 Ebbene, nel caso di specie gli attori non hanno inteso esercitare questo tipo di azione, ed hanno tenuto a precisarlo esplicitamente nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (cfr. pg. 9), esprimendosi in questi termini: “Ad avviso di controparte, gli attori avrebbero spiegato irritualmente al c.d. azione di riduzione ex art. 554 e ss c.c. In verità, controparte ha male interpretato la domanda attorea in quanto non è stata fatta alcuna domanda di riduzione ex art. 554 e ss. c.c., ma bensì è stato chiesto, in via subordinata di dichiarare nullo e/o annullabile il testamento olografo ovvero dichiarare la nullità della dichiarazione di successione in quanto basata su una dichiarazione non corrispondente alla presunta volontà del de cuius”.
La chiara ed inequivoca precisazione operata dagli stessi attori preclude a questo Collegio finanche la possibilità astratta di riqualificare la domanda quale domanda di riduzione, con la conseguenza per cui anche tale ulteriore domanda deve essere rigettata.
IV. Sulla nullità della dichiarazione di successione
Anche la domanda di accertamento e dichiarazione della nullità della dichiarazione di successione deve essere rigettata.
La dichiarazione di successione è infatti una dichiarazione che gli eredi e/o i legatari di un deceduto sono obbligati a presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, e che consente allo Stato di individuare il patrimonio del defunto, gli eredi subentranti e determinare le imposte: trattasi dunque di un atto avente una finalità fiscale.
Non si tratta di un negozio giuridico, né vi è alcuna norma specifica nell'ordinamento che conferisca al giudice civile il potere di dichiararne la nullità.
Sono infatti gli stessi soggetti obbligati, ad esempio nel caso di eventi sopravvenuti rispetto al momento di presentazione della dichiarazione della successione, che diano luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato, a dover presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa (cfr. art. 28 del Testo Unico n. 346 del 1990 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), onde evitare il rischio di essere sottoposti alle sanzioni amministrative previste dalla legge e/o di subire conseguenze penali per via delle false attestazioni rese.
V. Sulla domanda di accertamento del diritto di abitazione di CP_1
[...]
I convenuti hanno formulato, per il caso di accoglimento delle avverse pretese, una domanda riconvenzionale di accertamento del diritto di CP_1
ex art. 540 c.c., di abitazione sulla casa sita in Ripalimosani alla
[...] contrada Iontapede e contraddistinta catastalmente al foglio 28, particelle 28, sub 2 categoria C/”, 233 sub 1 Categoria C/6 e 233 sub 2 categoria A/2.
L'esame della domanda è dunque sospensivamente condizionato all'accoglimento delle avverse pretese, evenienza che nel caso di specie non si è verificata, ragion per cui la domanda deve ritenersi assorbita, e non necessita, pertanto, di disamina nel merito, non essendosi realizzata la condizione inserita dalla parte che tale domanda ha formulato (ossia l'accoglimento delle avverse pretese).
8 VI. Sulle spese di lite
Spese e competenze di lite seguono la soccombenza degli attori e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., in base allo scaglione corrispondente (causa di valore indeterminabile a complessità bassa) e tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, secondo i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
1) RIGETTA tutte le domande proposte dagli attori;
2) DICHIARA assorbita la domanda riconvenzionale dei convenuti di accertamento del diritto di abitazione di Controparte_1
3) CONDANNA gli attori al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite, liquidate nella misura di € 7.616,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 19.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Emanuela Luciani dott.ssa Claudia Carissimi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- dott.ssa Claudia Carissimi Presidente
- dott.ssa Rossella Casillo Giudice
- dott.ssa Emanuela Luciani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi al n. 1107/2021 R.G.
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ) e (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Carmen e Aurelia G. C.F._5
Di Iorio
- attori -
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._6 CP_2
) e (C.F. ), C.F._7 CP_3 C.F._8 rappresentati e difesi dagli avv.ti Carla Biello e Giuseppe Biello
- convenuti -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato , Parte_1 Parte_2
, , e hanno
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenuto in giudizio e Controparte_1 CP_2 CP_3
, esponendo:
[...]
- di essere eredi (i in qualità di nipoti, in qualità di Pt_1 Parte_5 figlia) di , deceduto in Ripalimosani (CB) in data 3.05.2017; Persona_1
1 - che in data 13.03.2018 , figlio del de cuius, ha depositato CP_2 innanzi al notaio per la pu venuta in pari data, un testamento olografo datato 6.09.2015, nel quale è scritto, testualmente: “Lascio a mia figlia e a mio figlio la casa dove risiede. 06-09-2015 CP_3 CP_2 [...]
; Per_2
- che il de cuius era analfabeta, e che quindi mai avrebbe potuto redigere un testamento olografo di suo pugno;
- che nella dichiarazione di successione presentata da sono CP_2 riportati quali eredi solo il predetto e sua sorella , ai quali CP_3 tuttavia il de cuius ha lasciato per testamento solo la casa, mentre l'attivo riportato nella denuncia è composto anche da altri beni, sui quali concorrono gli altri eredi;
- che dalle disposizioni testamentarie risulterebbe altresì violata la legittima.
Hanno dunque chiesto:
- di accertare e dichiarare la falsità del testamento olografo di cui sopra e di dichiararne la nullità;
- di aprire la successione testamentaria ope legis e dichiarare la loro qualità di eredi;
- di condannare i convenuti alla restituzione dei beni ereditari acquistati in virtù delle disposizioni testamentarie invalide, nonché dei frutti;
- in via subordinata e per l'effetto di tale accertamento, di dichiarare l'indegnità dei convenuti alla successione, ex art. 463 c.c., con conseguente decadenza dai diritti successori e condanna alla restituzione dei beni ereditari in loro possesso e dei frutti percepiti;
- in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare la violazione dell'art. 542 c.c. e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullabile il testamento, rideterminando le quote;
- di accertare e dichiarare la nullità della dichiarazione di successione, in quanto basata su una dichiarazione non corrispondente alla presunta volontà del de cuius.
Con comparsa del 13.10.2021 si sono costituiti in giudizio CP_1
e , chiedendo:
[...] CP_2 CP_3
a) di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_1 rispetto all'azione di accertamento negativo del testamento olografo,
[...] trattandosi di soggetto estraneo e non beneficiario delle impugnate disposizioni testamentarie;
b) di ordinare agli attori l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, figlio pretermesso del de cuius ; CP_4 Persona_1
c) nel merito, in via principale, di rigettare la domanda di nullità del testamento olografo e le altre domande presupposte e conseguenti, ivi compresa la domanda di dichiarazione di indegnità dei convenuti;
d) di rigettare la domanda tesa ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione della violazione della legittima, per essere la domanda stata irritualmente
2 proposta con il medesimo atto di accertamento negativo, anziché con azione di riduzione ex artt. 554 e ss. c.c.;
e) sempre in via subordinata e pregiudiziale, di pronunciare l'inammissibilità dell'azione tesa ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione della violazione della legittima, per difetto della condizione per l'esercizio della stessa prevista dall'art. 564 c.c. (accettazione dell'eredità con beneficio di inventario);
f) di rigettare l'avversa domanda di violazione della legittima e le altre domande presupposte e conseguenti, in quanto infondate e non provate;
g) nell'ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, disporre che le quote di spettanza degli attori, previa imputazione di quanto già percepito, vengano conferite in danaro, con eventuale compensazione delle somme sostenute dagli attori per gli oneri funerari e di sepoltura;
i) di accertare, in caso accoglimento delle avverse pretese, il diritto di ex art. 540 c.c., di abitazione sulla casa sita in Controparte_1
Ripalimosani alla contrada Iontapede e contraddistinta catastalmente al foglio 28, particelle 28, sub 2 categoria C/”, 233 sub 1 Categoria C/6 e 233 sub 2 categoria A/2.
All'esito della prima udienza di trattazione il giudice precedentemente titolare della causa ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, che non si è tuttavia costituito in giudizio, nonostante la CP_4 regolare notifica, ed è pertanto stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, nonchè mediante la prova testimoniale.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 28.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., riportandosi ai rispettivi atti.
All'esito lo scrivente giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
I. Sulla nullità del testamento olografo
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta (moglie del de cuius) rispetto Controparte_1 alla domanda di accert l testamento olografo datato 6.09.2015, in quanto, sebbene la predetta non sia beneficiaria delle impugnate disposizioni testamentarie, è comunque litisconsorte necessaria nel presente giudizio, in quanto erede legittima.
Sul punto anche la Suprema Corte ha in più occasioni sostenuto come nel giudizio di impugnazione di un testamento olografo per nullità, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, sussiste litisconsorzio necessario anche nei confronti di tutti gli eredi legittimi, atteso che l'eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 28043 del 05/10/2023; Sez. 2, Sentenza n. 4452 del 07/03/2016).
3 La domanda degli attori volta ad ottenere la dichiarazione di nullità del testamento olografo deve essere tuttavia rigettata, alla luce delle considerazioni che seguono.
Giova premettere che il testamento olografo è il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (art. 602 c.c.) e che esso è nullo quando manca l'autografia e la sottoscrizione (art. 606 c.c.).
Ne consegue che l'accertamento della riconducibilità al de cuius della scrittura e della sottoscrizione contenuta nel testamento assume fondamentale importanza ai fini del vaglio di validità.
Conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass. Sez. Un. 15/06/2015 n. 12307; Cassazione Civile, sez. II, 17/11/2023 n. 31974), la parte che contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.
Si veda anche Cassazione civile sez. II, 17/08/2022, n. 24835, che ha precisato che la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura.
Orbene, posto che l'azione proposta dagli attori nel caso di specie può essere qualificata come azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura dal de cuius, si rileva che non è stato da loro assolto l'onere della prova circa la non autenticità del testamento di cui trattasi.
Sul punto si osserva che gli attori hanno contestato l'autenticità del testamento sulla base del rilievo per cui il de cuius era analfabeta, asseritamente desumibile dai seguenti elementi:
- la sua carta d'identità (sulla quale mancava la firma e vi era la dicitura
“impedito a firmare”);
- una nota datata 16.02.2020, a firma dell'Ufficiale di Anagrafe del Comune di Ripalimosani, indirizzata a (uno degli attori), nella quale si Parte_1 afferma che al momento del rilascio della carta d'identità al sig. Per_1
, in data 14.01.2015, era stato scritto “impedito a firmare” perché il
[...] titolare della carta d'identità era analfabeta;
- quanto riferito nel corso dell'istruttoria orale dai propri testi;
- la sentenza di condanna n. 445/2024 emessa dal Tribunale di Campobasso in data 25/06/2024 nel procedimento penale n. 214/2022 R.G. Trib. a carico di , imputato per i reati di cui agli artt. 491 c.p. (falsità in CP_2 testamento olografo), art. 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato) in relazione al 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), nonché art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) in relazione all'art. 76 DPR 445/2000.
Il Collegio ritiene tuttavia che i predetti elementi non siano sufficienti a corroborare la tesi attorea circa la non autenticità del testamento.
La dicitura “impedito a firmare” sulla carta d'identità del de cuius, in atti, non appare infatti dirimente, in quanto non è specificato che il predetto fosse 4 impedito a firmare in quanto analfabeta, potendo in concreto l'impedimento derivare anche da altra causa (ad esempio di natura fisica o comunque connessa allo stato di salute), e potendo essere anche temporaneo.
Si osserva che ciò non è escluso nemmeno dal vigente art. 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), rubricato
“Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione”, che al comma 1 dispone che “La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere”. La norma dispone che l'impedimento a sottoscrivere viene attestato dal pubblico ufficiale, sia quando il soggetto “non sa”, che quando il soggetto “non può” firmare, e dunque conferma come la dicitura “impedito a firmare” non possa essere intesa come univocamente riferita alla persona analfabeta, che “non sa” firmare.
Quanto alla citata nota del 16.02.2020, a firma dell'Ufficiale di Anagrafe, si osserva che essa non può di certo essere definita come atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e ss. c.c., in quanto, pur se sottoscritta da un soggetto che astrattamente riveste la qualifica di pubblico ufficiale, non è un documento redatto “con le richieste formalità” (art. 2699 c.c.), in quanto si tratta di una mera nota informale di riscontro ad una richiesta di informazioni di uno degli attori.
Il documento non potrebbe comunque mai fare piena prova, fino a querela di falso, di dichiarazioni della parte o di fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 c.c.), in quanto esso non è stato redatto contestualmente al rilascio della carta d'identità al sig. CP_2
(avvenuta il 14.01.2025), ma oltre cinque anni dopo, né contiene alcun riferimento ad una ipotetica dichiarazione resa dal sig. e ricevuta da CP_2 quello stesso pubblico ufficiale circa il suo presunto analfabetismo.
La nota di cui trattasi ha dunque il valore probatorio tipico di un qualunque documento, ossia è liberamente apprezzabile e valutabile da parte del giudice.
In merito all'istruttoria orale espletata nel presente giudizio si osserva poi che mentre i testi di parte attrice hanno in linea di massima confermato la circostanza che il de cuius era analfabeta, i testi di parte convenuta l'hanno smentita.
Si vedano ad esempio le dichiarazioni della teste (nuora del Testimone_1 de cuius e dimorante da ben 26 anni al piano di sopra rispetto all'abitazione del de cuius), che ha negato la circostanza dell'analfabetismo del suocero, affermando di averlo visto firmare qualcosa e che sapeva scrivere, per quanto non bene, o quelle del teste (nipote del de cuius), che nel Persona_1 negare la circostanza dell'an nonno ha precisato che lui ci giocava a carte, e che ricorda che il nonno “si segnava i punti”, aggiungendo che “sapeva fare il minimo indispensabile”.
Si vedano anche le dichiarazioni del teste (amico del de Testimone_2 cuius), che ha affermato di conoscerlo da anni e che il predetto più volte gli ha riferito “di aver lasciato una carta scritta in favore dei figli che gli lasciava la proprietà e a volte ha parlato anche di aver lasciato testualmente “u testament”.
5 Tornando ai testi di parte attrice escussi si osserva che essi sono tutti legati agli attori da vincoli molto stretti di parentela, il che, per quanto non determini un divieto di testimoniare - per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 248 del 1974 - comporta comunque la necessità di valutarne in maniera più approfondita l'attendibilità.
Ebbene, il Collegio ritiene scarsamente attendibili i testi Testimone_3
e in quanto trattasi Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 dei coniugi di alcuni degli attori (non è indicato se in comunione o in separazione dei beni), e dunque di soggetti che sono portatori di un interesse concreto di carattere economico relativamente agli esiti della causa.
Si rileva poi che sorgono dei dubbi in merito alla loro attendibilità sulla base dello stesso tenore delle loro affermazioni, in quanto tutti hanno sostenuto in maniera netta l'analfabetismo del de cuius, pur basandosi su indici presuntivi o comunque piuttosto deboli: il non averlo mai visto scrivere ( Tes_4
, la circostanza per cui bigliettini di auguri nelle occasioni festive
[...]
o comunque altri scritti non erano redatti da lui, ma da altro membro della famiglia ( , , la Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 circostanza per cui “lo diceva lui” ( . Testimone_3 Testimone_6
Quanto poi alla richiamata sentenza di condanna n. 445/2024 emessa dal Tribunale di Campobasso in data 25/06/2024 nel procedimento penale n. 214/2022 R.G. Trib. a carico di , è chiaro che la stessa non può CP_2 spiegare alcuna efficacia nel presente giudizio civile, neppure sotto il profilo probatorio, in quanto non ancora passata in giudicato (pende infatti il processo di appello avverso la stessa, come comprovato dai convenuti).
Trattasi peraltro di pronuncia che contiene, a supporto della condanna, un generico riferimento alle “prove orali e documentali in atti”, senza nemmeno indicare quali esse siano state;
né tali prove sono state prodotte dagli attori in questa sede, così precludendo al Collegio la possibilità di valutarle e, conseguentemente, di utilizzarle, onde formare il proprio convincimento.
Da ultimo, si osserva che a suffragio della circostanza per cui il de cuius sapesse scrivere, e dunque non fosse completamente analfabeta, depone la documentazione prodotta in atti dai convenuti, anche di pubblica valenza, ovverosia:
- la copia dell'atto di compravendita a rogito notar rep. Persona_3
n. 87904 racc. n. 9474, sottoscritto dal de cuius in data 14.04.1975;
- la copia del ricorso depositato presso la Commissione Tributaria di Campobasso in data 16.11.1985, a firma del de cuius;
- la copia della Patente di Guida sottoscritta dal de cuius e rilasciata dal Prefetto di Campobasso il 27.04.1988;
- la copia della scrittura privata stipulata in data 27.09.1965 tra
[...]
e il de cuius, recante la sottoscrizione di quest'ultimo; CP_5
- la copia del verbale della Guardia Forestale dello Stato del 09.12.1974, sottoscritto dal de cuius.
In conclusione, in mancanza di elementi istruttori convergenti e pertanto idonei a comprovare l'analfabetismo del testatore, sia in termini assoluti, sia
6 al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, deve ritenersi che il predetto, pur non dotato di particolare cultura e abilità espressiva, possedesse comunque quel grado minimo di competenza scrittoria, necessaria per stendere le poche righe del testamento in questione.
Non essendo stata dichiarata la nullità del testamento, devono essere rigettate anche tutte le altre domande attoree basate sul presupposto dell'intervenuta dichiarazione di nullità, con particolare riferimento a quella di “condanna dei convenuti a restituire i beni ereditari acquistati in virtù dell'invalidità delle disposizioni testamentarie, nonché dei frutti (…)”.
Non meglio specificata appare invece la domanda mediante la quale gli attori, premessa l'auspicata dichiarazione di falsità e nullità del testamento, hanno chiesto di “aprire la successione testamentaria ope legis e dichiarare la qualità di eredi degli attori”: appare infatti evidentemente contraddittorio da un lato sostenere la nullità del testamento e dall'altro chiedere l'apertura della successione testamentaria.
II. Sulla domanda di dichiarazione dell'indegnità a succedere dei convenuti
Anche tale domanda deve essere rigettata, in primo luogo in quanto formulata in maniera estremamente generica, senza nemmeno indicare quali sarebbero le condotte poste in essere dai convenuti dalle quali, secondo gli attori, tale indegnità deriverebbe.
In ogni caso, nemmeno l'unica ipotesi di cui all'art. 463 c.c. che, sulla base della loro prospettazione generale, avrebbe potuto avere rilievo nel caso di specie (l'aver formato un testamento falso o averne fatto scientemente uso), appare essersi verificata, per tutto quanto già ampiamente rappresentato nel par. I.
III. Sulla nullità e/o annullabilità del testamento per violazione della legittima
Gli attori hanno chiesto altresì di accertare e dichiarare la violazione dell'art. 542 c.c. e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullabile il testamento, rideterminando le quote ereditarie.
Si osserva sul punto che i casi di invalidità del testamento (sub specie di nullità o annullabilità) sono tassativamente previsti dal codice civile, e che non vi è alcuna norma che commini la sanzione della nullità o dell'annullabilità del testamento nel caso di violazione delle norme sulla c.d. legittima.
Il Legislatore ha piuttosto previsto un rimedio specifico a tutela del legittimario che lamenti la lesione del suo diritto di legittima a causa di atti dispositivi (testamento o donazioni) compiuti dal defunto: l'azione di riduzione, ex art. 554 e ss. c.c.
Trattasi di azione che si distingue nettamente da quelle dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma, in quanto essa è tesa a rimuovere l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, in sé non nulle né annullabili.
7 Ebbene, nel caso di specie gli attori non hanno inteso esercitare questo tipo di azione, ed hanno tenuto a precisarlo esplicitamente nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (cfr. pg. 9), esprimendosi in questi termini: “Ad avviso di controparte, gli attori avrebbero spiegato irritualmente al c.d. azione di riduzione ex art. 554 e ss c.c. In verità, controparte ha male interpretato la domanda attorea in quanto non è stata fatta alcuna domanda di riduzione ex art. 554 e ss. c.c., ma bensì è stato chiesto, in via subordinata di dichiarare nullo e/o annullabile il testamento olografo ovvero dichiarare la nullità della dichiarazione di successione in quanto basata su una dichiarazione non corrispondente alla presunta volontà del de cuius”.
La chiara ed inequivoca precisazione operata dagli stessi attori preclude a questo Collegio finanche la possibilità astratta di riqualificare la domanda quale domanda di riduzione, con la conseguenza per cui anche tale ulteriore domanda deve essere rigettata.
IV. Sulla nullità della dichiarazione di successione
Anche la domanda di accertamento e dichiarazione della nullità della dichiarazione di successione deve essere rigettata.
La dichiarazione di successione è infatti una dichiarazione che gli eredi e/o i legatari di un deceduto sono obbligati a presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, e che consente allo Stato di individuare il patrimonio del defunto, gli eredi subentranti e determinare le imposte: trattasi dunque di un atto avente una finalità fiscale.
Non si tratta di un negozio giuridico, né vi è alcuna norma specifica nell'ordinamento che conferisca al giudice civile il potere di dichiararne la nullità.
Sono infatti gli stessi soggetti obbligati, ad esempio nel caso di eventi sopravvenuti rispetto al momento di presentazione della dichiarazione della successione, che diano luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato, a dover presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa (cfr. art. 28 del Testo Unico n. 346 del 1990 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), onde evitare il rischio di essere sottoposti alle sanzioni amministrative previste dalla legge e/o di subire conseguenze penali per via delle false attestazioni rese.
V. Sulla domanda di accertamento del diritto di abitazione di CP_1
[...]
I convenuti hanno formulato, per il caso di accoglimento delle avverse pretese, una domanda riconvenzionale di accertamento del diritto di CP_1
ex art. 540 c.c., di abitazione sulla casa sita in Ripalimosani alla
[...] contrada Iontapede e contraddistinta catastalmente al foglio 28, particelle 28, sub 2 categoria C/”, 233 sub 1 Categoria C/6 e 233 sub 2 categoria A/2.
L'esame della domanda è dunque sospensivamente condizionato all'accoglimento delle avverse pretese, evenienza che nel caso di specie non si è verificata, ragion per cui la domanda deve ritenersi assorbita, e non necessita, pertanto, di disamina nel merito, non essendosi realizzata la condizione inserita dalla parte che tale domanda ha formulato (ossia l'accoglimento delle avverse pretese).
8 VI. Sulle spese di lite
Spese e competenze di lite seguono la soccombenza degli attori e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., in base allo scaglione corrispondente (causa di valore indeterminabile a complessità bassa) e tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, secondo i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
1) RIGETTA tutte le domande proposte dagli attori;
2) DICHIARA assorbita la domanda riconvenzionale dei convenuti di accertamento del diritto di abitazione di Controparte_1
3) CONDANNA gli attori al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite, liquidate nella misura di € 7.616,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 19.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Emanuela Luciani dott.ssa Claudia Carissimi
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