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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N.1234 /2025 R.R.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente relatore dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice decidendo sul ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'affidamento del figlio minore nato fuori dal Persona_1
matrimonio, ex art. 473 bis 51 c.p.c., presentato congiuntamente in data 03.2.2025 da:
con il proc. e dom. avv. CATERINA BELLETTI Parte_1
E
con il proc. e dom. avv. GRETA TOFFOLO Controparte_1
ricorrenti con l'intervento del P.M. in sede;
SENTENZA
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore , nato il [...] fuori dal Persona_1
matrimonio e riconosciuto da entrambi i genitori, presentato congiuntamente da
; Parte_2
- dato atto che al figlio minore è stato riconosciuto dal mese di maggio 2022 Per_1
il beneficio della legge n.104/1992, art. 3, comma;
-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 11.03.2025;
-ritenuto che le condizioni di regolamentazione indicate dalle parti risultino conformi agli interessi del figlio minore,
1
P.Q.M.
il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, così dispone:
1. Affida in modo condiviso il figlio ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, con possibilità per il padre di vedere il figlio quando vorrà, previo congruo preavviso verbale e compatibilmente con le esigenze di riposo e gli impegni del minore.
2. Fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti, il padre terrà con sé il figlio secondo le seguenti modalità:
a. a fine settimana alterni, prelevando il figlio dall'abitazione materna alle ore 16:00 del venerdì e riportandolo presso l'abitazione materna alle ore 18:00 della domenica, con possibilità per il padre di recuperare i fine settimana non trascorsi con il figlio a causa di impegni lavorativi anche in giornate non continuative infrasettimanali;
b. il martedì e il giovedì della settimana in cui il minore starà nel weekend con la madre, prelevando il figlio dall'abitazione materna alle ore 16:00 e accompagnandolo il giorno successivo presso l'istituto scolastico che frequenta all'orario in cui iniziano le lezioni, con possibilità per il padre di recuperare le giornate non trascorse con il figlio a causa di impegni lavorativi;
c. il martedì della settimana in cui il minore starà nel weekend con il padre, prelevando il figlio dall'abitazione materna alle ore 16:00 e accompagnandolo il giorno successivo presso l'istituto scolastico che frequenta all'orario in cui iniziano le lezioni, con possibilità per il padre di recuperare le giornate non trascorse con il figlio a causa di impegni lavorativi;
d. durante le vacanze estive per quindici giorni, anche consecutivi, nei mesi di giugno, luglio o agosto, comunicando alla madre il periodo entro il 30 maggio di ogni anno.
Parimenti, la madre potrà trascorrere con il figlio quindici giorni, anche consecutivi, nei mesi di giugno, luglio o agosto, comunicando al padre il periodo entro il 30 maggio di ogni anno. Impregiudicato il diritto di visita di ciascun genitore in detto periodo;
e. durante le festività natalizie per sette giorni consecutivi, alternando annualmente con la madre la periodicità dal 24 dicembre al 30 dicembre e la periodicità dal 31
2 dicembre al 6 gennaio. Il primo Natale verrà trascorso con la madre e il primo
Capodanno con il padre;
f. durante le festività pasquali, alternando annualmente con la madre la giornata di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. La prima Pasqua verrà trascorsa con la madre e il primo Lunedì dell'Angelo con il padre;
g. il giorno del compleanno di e il giorno ad esso successivo verranno Per_1
alternati annualmente con la madre. Il primo compleanno verrà trascorso con la madre e il primo giorno successivo al compleanno verrà trascorso con il padre.
3. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1
mantenimento ordinario per il figlio minore, per le spese di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Udine, entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente che gli verrà indicato, un assegno il cui importo verrà così determinato:
a. Euro 200,00 mensili finché il sig. non avrà un'occupazione con paga base CP_1
mensile di Euro 2.000,00;
b. Euro 300,00 mensili da quando il sig. avrà un'occupazione con paga base CP_1
mensile superiore a Euro 2.000,00.
Dà atto che il sig. si impegna, sino al verificarsi della condizione di cui al CP_1
punto 3 lett. b, ad esibire su base bimestrale le buste paga percepite in forza di contratto di lavoro dipendente.
4. I genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Udine.
5. Dà atto che eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e da qualsiasi Ente pubblico e/o privato per figli a carico (incluso l'Assegno Unico e Universale) andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50%. Dà, altresì, atto che gli importi riconosciuti a titolo di assegno mensile di invalidità civile del minore verranno gestiti congiuntamente dai genitori e ripartiti al 50%, compresi gli arretrati presenti sul libretto postale su cui le somme vengono accreditate. Dà atto che il libretto di risparmio sarà conservato dal sig. , con obbligo di esibizione di CP_1
una rendicontazione su base mensile degli importi.
6. Dà atto che le deduzioni e le detrazioni fiscali per figli a carico verranno operate da entrambi i genitori al 50% ciascuno.
7. Spese integralmente compensate tra le parti.
3 Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 11.03.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente relatore dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice decidendo sul ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'affidamento del figlio minore nato fuori dal Persona_1
matrimonio, ex art. 473 bis 51 c.p.c., presentato congiuntamente in data 03.2.2025 da:
con il proc. e dom. avv. CATERINA BELLETTI Parte_1
E
con il proc. e dom. avv. GRETA TOFFOLO Controparte_1
ricorrenti con l'intervento del P.M. in sede;
SENTENZA
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore , nato il [...] fuori dal Persona_1
matrimonio e riconosciuto da entrambi i genitori, presentato congiuntamente da
; Parte_2
- dato atto che al figlio minore è stato riconosciuto dal mese di maggio 2022 Per_1
il beneficio della legge n.104/1992, art. 3, comma;
-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 11.03.2025;
-ritenuto che le condizioni di regolamentazione indicate dalle parti risultino conformi agli interessi del figlio minore,
1
P.Q.M.
il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, così dispone:
1. Affida in modo condiviso il figlio ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, con possibilità per il padre di vedere il figlio quando vorrà, previo congruo preavviso verbale e compatibilmente con le esigenze di riposo e gli impegni del minore.
2. Fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti, il padre terrà con sé il figlio secondo le seguenti modalità:
a. a fine settimana alterni, prelevando il figlio dall'abitazione materna alle ore 16:00 del venerdì e riportandolo presso l'abitazione materna alle ore 18:00 della domenica, con possibilità per il padre di recuperare i fine settimana non trascorsi con il figlio a causa di impegni lavorativi anche in giornate non continuative infrasettimanali;
b. il martedì e il giovedì della settimana in cui il minore starà nel weekend con la madre, prelevando il figlio dall'abitazione materna alle ore 16:00 e accompagnandolo il giorno successivo presso l'istituto scolastico che frequenta all'orario in cui iniziano le lezioni, con possibilità per il padre di recuperare le giornate non trascorse con il figlio a causa di impegni lavorativi;
c. il martedì della settimana in cui il minore starà nel weekend con il padre, prelevando il figlio dall'abitazione materna alle ore 16:00 e accompagnandolo il giorno successivo presso l'istituto scolastico che frequenta all'orario in cui iniziano le lezioni, con possibilità per il padre di recuperare le giornate non trascorse con il figlio a causa di impegni lavorativi;
d. durante le vacanze estive per quindici giorni, anche consecutivi, nei mesi di giugno, luglio o agosto, comunicando alla madre il periodo entro il 30 maggio di ogni anno.
Parimenti, la madre potrà trascorrere con il figlio quindici giorni, anche consecutivi, nei mesi di giugno, luglio o agosto, comunicando al padre il periodo entro il 30 maggio di ogni anno. Impregiudicato il diritto di visita di ciascun genitore in detto periodo;
e. durante le festività natalizie per sette giorni consecutivi, alternando annualmente con la madre la periodicità dal 24 dicembre al 30 dicembre e la periodicità dal 31
2 dicembre al 6 gennaio. Il primo Natale verrà trascorso con la madre e il primo
Capodanno con il padre;
f. durante le festività pasquali, alternando annualmente con la madre la giornata di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. La prima Pasqua verrà trascorsa con la madre e il primo Lunedì dell'Angelo con il padre;
g. il giorno del compleanno di e il giorno ad esso successivo verranno Per_1
alternati annualmente con la madre. Il primo compleanno verrà trascorso con la madre e il primo giorno successivo al compleanno verrà trascorso con il padre.
3. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1
mantenimento ordinario per il figlio minore, per le spese di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Udine, entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente che gli verrà indicato, un assegno il cui importo verrà così determinato:
a. Euro 200,00 mensili finché il sig. non avrà un'occupazione con paga base CP_1
mensile di Euro 2.000,00;
b. Euro 300,00 mensili da quando il sig. avrà un'occupazione con paga base CP_1
mensile superiore a Euro 2.000,00.
Dà atto che il sig. si impegna, sino al verificarsi della condizione di cui al CP_1
punto 3 lett. b, ad esibire su base bimestrale le buste paga percepite in forza di contratto di lavoro dipendente.
4. I genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Udine.
5. Dà atto che eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e da qualsiasi Ente pubblico e/o privato per figli a carico (incluso l'Assegno Unico e Universale) andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50%. Dà, altresì, atto che gli importi riconosciuti a titolo di assegno mensile di invalidità civile del minore verranno gestiti congiuntamente dai genitori e ripartiti al 50%, compresi gli arretrati presenti sul libretto postale su cui le somme vengono accreditate. Dà atto che il libretto di risparmio sarà conservato dal sig. , con obbligo di esibizione di CP_1
una rendicontazione su base mensile degli importi.
6. Dà atto che le deduzioni e le detrazioni fiscali per figli a carico verranno operate da entrambi i genitori al 50% ciascuno.
7. Spese integralmente compensate tra le parti.
3 Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 11.03.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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