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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/10/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1644/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1644/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Angela Mazzocchi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Lorena Marrone che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concordato le condizioni della separazione all'udienza tenutasi in data 8.10.2025 di seguito integralmente trascritte:
“1) Affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il padre di tenere il figlio a week end alterni e due giorni la settimana compatibilmente con i suoi turni e previo accordo con il figlio, tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, una settimana a Natale, una settimana a Pasqua in via alternata.
pagina 1 di 3 2) Contributo di euro 350 mensili a carico del padre per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di questo Tribunale, ad eccezione delle spese dentistiche che saranno suddivise al 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre;
3) Assegno unico familiare alla madre per intero;
4) Dichiarano di rinunciare reciprocamente alla domanda di addebito;
5) Spese del presente giudizio compensate”.
Motivi della decisione
La domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento.
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in LL AM (MI) Parte_1 Controparte_1 il giorno 9.6.2007;
- dalla loro unione è nato (25.8.2010); Per_1
- con ricorso depositato in data 4.3.2025, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 con addebito al coniuge il quale “(…) negli ultimi due anni (…) ha avuto comportamenti aggressivi e a volte anche violenti nei confronti del marito che hanno portato ad un progressivo deterioramento della loro unione”; ricostruiva le condizioni economiche delle parti e rassegnava le proprie conclusioni;
- con memoria depositata in data 8.9.2025, si costituiva che contestava Controparte_1 integralmente il contenuto dell'atto introduttivo;
poneva in risalto i “(…) gravi e ripetuti inadempimenti posti in essere dal padre, Sig. sia in relazione ai doveri di assistenza Pt_1 morale e materiale nei confronti del figlio che del coniuge” per cui chiedeva addebitarsi la separazione al marito;
ricostruiva le condizioni economiche di entrambi i coniugi e rassegnava le proprie conclusioni;
- all'udienza tenutasi in data 8.10.2025, il G.D. Dott. Arcellaschi raccoglieva le dichiarazioni delle parti che pervenivano (dopo ampia discussione) ad un accordo in merito all'affidamento ed al collocamento del minore, al suo mantenimento ed alle altre condizioni economiche;
per l'effetto, il G.D. autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione;
ritenuto che:
- i coniugi hanno confermato la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
la concorde richiesta delle parti, il contenuto degli atti difensivi, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, lo sviluppo del processo ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione ed il persistere della conflittualità inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex art. 151 c.c.;
- le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio minore e, per la restante parte, relative a diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese del procedimento
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
alle condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e
[...] trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL AM (MI) affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
III. dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1644/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Angela Mazzocchi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Lorena Marrone che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concordato le condizioni della separazione all'udienza tenutasi in data 8.10.2025 di seguito integralmente trascritte:
“1) Affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il padre di tenere il figlio a week end alterni e due giorni la settimana compatibilmente con i suoi turni e previo accordo con il figlio, tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, una settimana a Natale, una settimana a Pasqua in via alternata.
pagina 1 di 3 2) Contributo di euro 350 mensili a carico del padre per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di questo Tribunale, ad eccezione delle spese dentistiche che saranno suddivise al 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre;
3) Assegno unico familiare alla madre per intero;
4) Dichiarano di rinunciare reciprocamente alla domanda di addebito;
5) Spese del presente giudizio compensate”.
Motivi della decisione
La domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento.
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in LL AM (MI) Parte_1 Controparte_1 il giorno 9.6.2007;
- dalla loro unione è nato (25.8.2010); Per_1
- con ricorso depositato in data 4.3.2025, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 con addebito al coniuge il quale “(…) negli ultimi due anni (…) ha avuto comportamenti aggressivi e a volte anche violenti nei confronti del marito che hanno portato ad un progressivo deterioramento della loro unione”; ricostruiva le condizioni economiche delle parti e rassegnava le proprie conclusioni;
- con memoria depositata in data 8.9.2025, si costituiva che contestava Controparte_1 integralmente il contenuto dell'atto introduttivo;
poneva in risalto i “(…) gravi e ripetuti inadempimenti posti in essere dal padre, Sig. sia in relazione ai doveri di assistenza Pt_1 morale e materiale nei confronti del figlio che del coniuge” per cui chiedeva addebitarsi la separazione al marito;
ricostruiva le condizioni economiche di entrambi i coniugi e rassegnava le proprie conclusioni;
- all'udienza tenutasi in data 8.10.2025, il G.D. Dott. Arcellaschi raccoglieva le dichiarazioni delle parti che pervenivano (dopo ampia discussione) ad un accordo in merito all'affidamento ed al collocamento del minore, al suo mantenimento ed alle altre condizioni economiche;
per l'effetto, il G.D. autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione;
ritenuto che:
- i coniugi hanno confermato la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
la concorde richiesta delle parti, il contenuto degli atti difensivi, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, lo sviluppo del processo ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione ed il persistere della conflittualità inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex art. 151 c.c.;
- le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio minore e, per la restante parte, relative a diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese del procedimento
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
alle condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e
[...] trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL AM (MI) affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
III. dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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