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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/05/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2146 del R.G.A.C. dell'anno 2022 vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avvocato DONOVAN FEDERICO Parte_1
ATTORE
E
, in persona del l.r.p.t., con il Controparte_1 patrocinio dell'avvocato DE BENEDETTI DANTE
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto ex art. 605 c.p.c., notificatogli in data 04.05.2022, con il quale l'
[...] gli ha intimato il rilascio del fondo, con annesso Controparte_1 fabbricato rustico, sito nel comune di San Martino di Finita - località Mirabello e Cipriano censito in catasto al foglio 22, particelle 12, 13, 14, 26 e foglio 23, particelle 4 e 18, in virtù del titolo esecutivo costituito dal verbale di attestazione di inadempimento del compratore ex art. 13, comma 4 bis D.L.
193/2016 (convertito in L. 225/2016) al pagamento delle rate del contratto di compravendita con patto di riservato dominio ex art. 1523 c.c. stipulato tra le parti con rogito per notar in data 16 Per_1 ottobre 2003 - rep. n. 95610, racc. n. 30037 - trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di Cosenza in data 4 novembre 2003.
L'opponente ha, in particolare, eccepito: 1) la nullità e/o annullabilità del titolo esecutivo in quanto privo, così come il precetto, della data di rilascio del fondo, della specifica indicazione della debitoria e del numero di rate asseritamente inadempiute e privo altresì dell'indicazione del termine per l'inizio dell'esecuzione; 2) l'irrilevanza dell'inadempimento, avuto riguardo alle condizioni di obiettiva difficoltà intervenute in corso di rapporto (patologie, pandemia da Covid 19, improduttività dei terreni acquistati dall' che gli hanno impedito l'adempimento delle obbligazioni assunte;
3) il suo CP_1 diritto alla restituzione delle rate pagate.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. In via principale e nel merito, ritenere e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia del titolo esecutivo notificato;
2. In via gradata e nel merito, voglia l'adito Giudice valutare e dichiarare la scarsa rilevanza dell'eventuale supposto inadempimento, e per l'effetto dichiarare inefficace l'opposto titolo esecutivo;
3. In via ulteriormente gradata, previo accertamento e quantificazione delle somme fin qui versate dal compratore al venditore a titolo di rate, ordinare a quest'ultimo la restituzione in favore dell'opponente delle somme dallo stesso già versate all'Ente venditore ex art. 1526 c.c.; 4. In subordine, ed in caso di previsione da parte di nel contratto di compravendita con riservato dominio sottoscritto dalle parti, di CP_1 eventuale apposita clausola penale di confisca da parte del venditore delle rate già versate da parte del compratore, a qualsiasi titolo trattenute, voglia l'adito Giudice disporne, alla luce delle dedotte circostanze ed argomentazioni, una sostanziale riduzione dell'entità delle stesse, con restituzione in favore dell'opponente della relativa differenza”, vinti gli onorari e le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, ha resistito alla domanda deducendo: 1) che il titolo esecutivo rispetta CP_1 tutti i requisiti ex lege richiesti ai fini della propria efficacia e validità; 2) l'inapplicabilità dell'art. 1525 c.c., richiamato da controparte a sostegno della eccepita irrilevanza dell'inadempimento contestatogli, considerata la previsione, nel contratto per cui è causa, di accordi in merito alla risoluzione di diritto del contratto e, in ogni caso, la gravità dell'inadempimento, invero incontestato, non avendo l'opponente corrisposto sette rate, ognuna dell'ammontare di euro 10.025,92; 3)
l'inammissibilità della richiesta di restituzione delle rate medio tempore versate dall'opponente in ragione dell'oggetto del presente giudizio, e in ogni caso l'infondatezza della pretesa, formulata anche in modo generico. Ha chiesto, pertanto, al Tribunale “in via principale e nel merito: - accertata e dichiarata la regolarità formale e sostanziale del Titolo Esecutivo e del pedissequo atto di precetto ex art. 605 c.p.c., ritualmente notificati all'Opponente, rigettare l'istanza avversaria di nullità e/o inefficacia del Titolo
Esecutivo; accertare e dichiarare il diritto di a proseguire l'esecuzione forzata nei confronti CP_1 del Signor In via subordinata e nel merito: rigettare l'eccezione avversaria Parte_1 relativa alla risoluzione del Contratto per scarsa rilevanza dell'inadempimento, poiché infondata per tutti i motivi esposti in narrativa;
rigettare la domanda avversaria di restituzione e/o confisca delle rate versate, in quanto infondata per tutti i motivi esposti in narrativa;
rigettare l'istanza avversaria di rideterminazione della clausola penale, in quanto inesistente, come meglio indicato in narrativa;
In ogni caso: con vittoria di spese della presente fase di giudizio e del giudizio di esecuzione, con riserva di costituzione nel merito”.
Assegnati i chiesti termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., in difetto di istanze di prova costituenda, sulle conclusioni cartolari delle parti, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità e/o annullabilità del titolo esecutivo in quanto privo, così come il precetto, della data di rilascio del fondo, della specifica indicazione della debitoria e del numero di rate asseritamente inadempiute e privo altresì dell'indicazione del termine per l'inizio dell'esecuzione.
Si osserva sul punto che l'art. 13, comma 4 bis del D.L. 193/2016 (convertito in L. 225/2016), premesso che “con riferimento ai contratti stipulati dall ai sensi dell'articolo 1523 del codice CP_1 civile, l'Istituto, nella persona di un suo rappresentante autorizzato ai sensi di legge, può rilasciare dinnanzi ad un notaio, in base alle risultanze delle scritture contabili, l'attestazione dell'inadempimento del compratore relativo al pagamento delle rate, tale da integrare gli estremi della risoluzione di diritto dei contratti medesimi”, stabilisce che “il processo verbale notarile, nel quale è recepita tale attestazione, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 608 del codice di procedura civile, nonché titolo per ottenere
l'annotazione, ai sensi dell'articolo 2655 del codice civile, dell'intervenuta risoluzione a margine della trascrizione della compravendita ai sensi del citato articolo 1523”.
Alla luce del chiaro disposto normativo, va ritenuta la piena validità del processo verbale notarile azionato, quale titolo esecutivo, dal convenuto Istituto, non essendo necessario, diversamente da quanto opinato dall'attore, che al notaio rogante il processo verbale vengano esibite le scritture contabili da cui risulta la morosità. L'art. 13, comma 4 bis in esame richiede, infatti, al notaio solo di acquisire l'attestazione, da parte dell' l' , nella persona di un suo rappresentante autorizzato ai CP_1 sensi di legge, che, in base alle risultanze delle scritture contabili - evidentemente dal rappresentante stesso previamente esaminate - il compratore è inadempiente al pagamento delle rate previste nel negozio stipulato e che si tratta di un adempimento tale da integrare gli estremi della risoluzione di diritto del contratto.
Ebbene, il processo verbale per cui è causa contiene gli elementi anzidetti.
In esso il notaio dà, infatti, atto che il rappresentante di ha anche dichiarato che nel contratto CP_1 stipulato tra le parti si era convenuto che il mancato pagamento di due rate avrebbe comportato la risoluzione di diritto del contratto, che lo stesso rappresentante aveva verificato dalle scritture contabili l'omesso pagamento di due rate, così integrandosi i presupposti per la concordata risoluzione di diritto del contratto, e che l si era già avvalso della clausola risolutiva espressa CP_1 inviando la comunicazione di risoluzione alla parte debitrice.
Analogamente alcun vizio è dato rinvenire nell'atto di precetto il quale contiene, oltre all'esatta indicazione del titolo esecutivo e dell'intervenuta risoluzione del contratto a seguito dell'inadempimento del compratore per omesso pagamento di oltre due rate del prezzo convenuto
(parimenti indicato), anche la data di rilascio dell'immobile, laddove si intima all'attore di liberare gli immobili da persone e cose entro 10 giorni dalla notifica del precetto stesso.
Né è richiesta l'indicazione della morosità ai fini della validità dell'atto, trattandosi di precetto per rilascio ex art. 605 c.p.c. e non per il pagamento di somme.
Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 480 c.p.c., richiamato espressamente dall'art. 605 c.p.c., “il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo”; e l'obbligo, nel caso che ci occupa, è per l'appunto quello di rilasciare gli immobili a seguito dell'inadempimento.
Infondato è anche il secondo motivo di opposizione.
Ed infatti, com'è noto, per i casi già previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, la risoluzione opera di diritto e la gravità dell'inadempimento non deve essere delibata dal giudice essendo frutto della preventiva valutazione delle parti, (cfr., tra le altre, Cass. civ., ordinanza n. 23079/2021, n.
29301/2019, sentenze n. 20854/2014, n. 3343/2001).
La clausola risolutiva espressa – prevista dall'art. 8 del contratto - attribuisce, infatti, al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza (Cass. civ., n. 16993/2007, n. 167/2005).
Per le motivazioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata. Va, infine, disattesa la domanda di restituzione delle rate pagate avanzata dall'opponente atteso che, anche a volerne ritenere l'ammissibilità, l'attore non ha in alcun modo quantificato le somme di cui ha chiesto la ripetizione, limitandosi genericamente a chiedere la condanna di controparte al rimborso delle somme fino al precetto versate al venditore, né ha depositato documentazione da cui inferire i pagamenti effettuati.
Allo stesso modo, in difetto di prova del quantum delle somme versate e dell'ulteriore circostanza, solo genericamente dedotta dall'attore, della “confisca delle rate già versate da parte del compratore,
a qualsiasi titolo trattenute” (pure ravvisabile nel dettato dell'art. 8 del contratto), non è possibile
(sempre a voler ritenere ammissibile anche questa domanda) operare alcuna valutazione circa la chiesta “sostanziale riduzione dell'entità delle stesse, con restituzione in favore dell'opponente della relativa differenza”.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile, complessità bassa) a tariffa compresa tra minimo e medio in ragione della concreta complessità delle questioni trattate (fase di studio euro 900,00, fase introduttiva euro
650,00, fase di trattazione euro 950,00, fase decisoria euro 1.500,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- rigetta, altresì, la domanda riconvenzionale formulata da parte attrice;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese legali sostenute da parte opposta che liquida in euro 3.000,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge
Cosenza, 10/05/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo