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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere all'udienza celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 557/2022, proposto DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
già rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Ierace e Manuela C.F._1
Mazzullo, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Gioia Tauro alla via F. De Rosa n. 28, pec Email_1 appellante CONTRO
, P. IV , con sede in Roma, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria viale Calabria n.82 presso l'Avvocatura della sede , con gli Avvocati CP_2 Angela Maria Rosa Fazio (CF ), Angelo Labrini, Dario Adornato, dai C.F._2 quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio in Fiumicino in data 23.01.2023 Persona_1
(repertorio n. 37590/7131) e chiede ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.134 co III e 176 co. II c.p.c., come modificati dal d.l. n. 35/2005 conv. in legge n. 80/2005, telefax 0965/499114, pec Email_2 appellato
FATTO e DIRITTO 1. interponeva appello avverso la sentenza n. 650/2022 emessa il Parte_1 12.04.2022, con cui il Tribunale di Palmi aveva rigettato il ricorso proposto da esso appellante, dichiarando irripetibili le spese di lite. Costituitosi l resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. CP_2
Con ordinanza del 18.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, il giudizio veniva dichiarato interrotto per cancellazione dall'Albo degli Avv.ti Francesco Ierace e Manuela Mazzullo, difensori dell'appellante. Il giudizio non veniva riassunto.
2. Con decreto del Magistrato Coordinatore della Sezione Lavoro in data 16.06.2025, rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15.07.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., al fine di assumere le determinazioni conseguenti. All'udienza del 15.07.2025 nessuna delle parti depositava note scritte. 2
La Corte, con ordinanza del 16.07.2025 - rilevato che né l'ordinanza con cui era stata dichiarata l'interruzione del processo, né il decreto del 16.06.2025 risultava comunicato all'appellante personalmente, giacché non più assistito dai difensori in quanto cancellati dall'Albo, e che “in tema di interruzione del processo per morte del procuratore di una delle parti (il principio deve ritenersi valevole anche per la cancellazione del difensore dall'Albo., n.d.e.), il termine per la relativa riassunzione decorre dalla data in cui la parte rimasta senza difensore ha avuto dell'evento "conoscenza legale", acquisita tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo, alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita, e che la predetta conoscenza deve avere ad oggetto tanto l'evento in sé considerato, quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti” (Cass. Sez. 2, 10594/2019, Sez.1, 17944/2020; Sez. 1, 6193/2020; Sez.1, 23492/2021; Sez. 2, 16534/2023) - disponeva che, a cura della cancelleria, si provvedesse a notificare all'appellante personalmente l'ordinanza di interruzione del processo, il decreto del Magistrato Coordinatore della Sezione Lavoro e l'ordinanza, fissando per la verifica degli adempimenti l'udienza del 11.12.2025 (poi differita d'ufficio al 16.12.2025), disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Gli adempimenti comunicatori demandati alla cancelleria dell'ufficio sono stati ritualmente assolti e sono andati a buon fine. Gli atti sono stati, infatti, comunicati all'indirizzo di residenza del destinatario con raccomandata A/R e, nella temporanea assenza del destinatario, è stata inoltrata raccomandata CAD. Il plico è stato ritirato il 31.07.2025. Pur in costanza di assolvimento degli oneri di cui sopra, all'udienza del 16.12.2025 non sono state depositate note scritte e non è stato compiuto alcun atto di impulso al fine di riattivare il processo interrotto.
3. A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett. c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza. Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio. Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in persona del legale Parte_1 CP_2 rappresentante p.t., così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Nulla per le spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. 3
Così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere all'udienza celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 557/2022, proposto DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
già rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Ierace e Manuela C.F._1
Mazzullo, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Gioia Tauro alla via F. De Rosa n. 28, pec Email_1 appellante CONTRO
, P. IV , con sede in Roma, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria viale Calabria n.82 presso l'Avvocatura della sede , con gli Avvocati CP_2 Angela Maria Rosa Fazio (CF ), Angelo Labrini, Dario Adornato, dai C.F._2 quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio in Fiumicino in data 23.01.2023 Persona_1
(repertorio n. 37590/7131) e chiede ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.134 co III e 176 co. II c.p.c., come modificati dal d.l. n. 35/2005 conv. in legge n. 80/2005, telefax 0965/499114, pec Email_2 appellato
FATTO e DIRITTO 1. interponeva appello avverso la sentenza n. 650/2022 emessa il Parte_1 12.04.2022, con cui il Tribunale di Palmi aveva rigettato il ricorso proposto da esso appellante, dichiarando irripetibili le spese di lite. Costituitosi l resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. CP_2
Con ordinanza del 18.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, il giudizio veniva dichiarato interrotto per cancellazione dall'Albo degli Avv.ti Francesco Ierace e Manuela Mazzullo, difensori dell'appellante. Il giudizio non veniva riassunto.
2. Con decreto del Magistrato Coordinatore della Sezione Lavoro in data 16.06.2025, rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15.07.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., al fine di assumere le determinazioni conseguenti. All'udienza del 15.07.2025 nessuna delle parti depositava note scritte. 2
La Corte, con ordinanza del 16.07.2025 - rilevato che né l'ordinanza con cui era stata dichiarata l'interruzione del processo, né il decreto del 16.06.2025 risultava comunicato all'appellante personalmente, giacché non più assistito dai difensori in quanto cancellati dall'Albo, e che “in tema di interruzione del processo per morte del procuratore di una delle parti (il principio deve ritenersi valevole anche per la cancellazione del difensore dall'Albo., n.d.e.), il termine per la relativa riassunzione decorre dalla data in cui la parte rimasta senza difensore ha avuto dell'evento "conoscenza legale", acquisita tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo, alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita, e che la predetta conoscenza deve avere ad oggetto tanto l'evento in sé considerato, quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti” (Cass. Sez. 2, 10594/2019, Sez.1, 17944/2020; Sez. 1, 6193/2020; Sez.1, 23492/2021; Sez. 2, 16534/2023) - disponeva che, a cura della cancelleria, si provvedesse a notificare all'appellante personalmente l'ordinanza di interruzione del processo, il decreto del Magistrato Coordinatore della Sezione Lavoro e l'ordinanza, fissando per la verifica degli adempimenti l'udienza del 11.12.2025 (poi differita d'ufficio al 16.12.2025), disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Gli adempimenti comunicatori demandati alla cancelleria dell'ufficio sono stati ritualmente assolti e sono andati a buon fine. Gli atti sono stati, infatti, comunicati all'indirizzo di residenza del destinatario con raccomandata A/R e, nella temporanea assenza del destinatario, è stata inoltrata raccomandata CAD. Il plico è stato ritirato il 31.07.2025. Pur in costanza di assolvimento degli oneri di cui sopra, all'udienza del 16.12.2025 non sono state depositate note scritte e non è stato compiuto alcun atto di impulso al fine di riattivare il processo interrotto.
3. A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett. c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza. Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio. Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in persona del legale Parte_1 CP_2 rappresentante p.t., così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Nulla per le spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. 3
Così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti