TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 20/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Dott. SI IS, quale Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa R.A.L. n.1838/2024, promossa con ricorso depositato in data 29.3.2024 da
in proprio e già legale rapp.te p.t. della società Parte_1 Controparte_1
[... (oggi cancellata dal registro imprese), rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Sinopoli, in forza di mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, Viale Angelico n.
38
- opponente - contro
, in persona del Controparte_2 [...]
, rappresentato in giudizio rappresentato e difeso dal Controparte_3
responsabile del Processo Legale e Contenzioso Dott.ssa Tiziana Di Carlo e dai funzionari delegati
Dott.ssa , Dott.ssa , Dott.ssa e Dott. Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
ai quali conferisce mandato a conciliare la lite su impulso magistratuale, ed Controparte_7 elettivamente domiciliato presso la sede di Piazza Domenico Ferrante n.1 CP_2
- opposto -
Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione di pagamento
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.3.2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n.285/2023 (cfr. all. n.1 di parte opponente) – notificata il
24.4.2024 - emessa dall' di con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della CP_8 CP_2 somma di €.2.367,14, a titolo di sanzione amministrativa, oltre spese di notifica, sul presupposto dell'avvenuta violazione dell'art.29, comma 1, e art.18, comma 5 bis, del D. Lgs. n.276/2003, come modificato dall'art.1, comma 1, del D. Lgs. n.8/2016, per contestata interposizione illecita da pseudo appalto, poiché sarebbe stato posto in essere un contratto di appalto illecito di manodopera con la società METRATON S.r.l..
L'ordinanza ingiunzione era stata preceduta dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione
n. FR00001/2018-576-01 del 13.12.2018 (cfr. all. n.2 di parte opponente), notificato in data 27.12.2018,
a conclusione dell'accesso ispettivo iniziato il 30.10.2018 presso la METRATRON S.r.l.. Nel predetto verbale veniva rilevato che il trasgressore aveva posto in essere un'interposizione illecita da pseudo-appalto poiché aveva: “fornito dal 10 marzo 2018 al 31 ottobre 2018 – come socio lavoratore della
Cooperativa, ed a questo titolo retribuito- il lavoratore nato a [...] il [...], alla Persona_1
RA s.r.l. presso lo stabilimento di questa in Ceprano alla via penna 12, che lo ha utilizzato e diretto promiscuamente ai propri dipendenti, con l'impiego esclusivo dei propri mezzi, dei propri macchinari e delle proprie attrezzature per il conseguimento del proprio obiettivo produttivo. detto lavoratore, nel periodo di rifermento ha lavorato complessivamente 142 giornate”.
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.285/2023, deducendo, in primo luogo, la nullità per intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria ex art.28 D.Lgs.
n.689/1981, nonché la nullità dell'ordinanza impugnata per nullità del verbale unico di accertamento e notificazione, quale atto prodromico, stante la violazione del diritto di difesa e la violazione delle norme ex artt.75, 79 e 80 D.Lgs. n.276/2003. Nel merito, l'opponente ha dedotto: 1) la illegittimità dell'ordinanza impugnata per l'inesatta e fuorviante ricostruzione dei rapporti alla base dell'irrogata sanzione;
2) l'infondata ed illegittima riqualificazione del rapporto;
3) la genericità delle allegazioni relative alla presunta somministrazione irregolare;
4) la mancata o comunque insufficiente, generica allegazione e descrizione dei fatti alla base dell'ingiunzione; 5) la mancata prova della difformità dello svolgimento negoziale.
Su queste premesse, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “In via preliminare: sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione impugnata nei confronti del presunto responsabile;
In via principale: dichiarare nulla, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace l'ordinanza-ingiunzione n. Ingiunzione N. 285/23 dell Controparte_2
(Prot. N. 0020287-21/11/2023) notificata a mezzo del servizio postale in data 24.04.2024, che ha
[...] ingiunto il pagamento dell'importo di € 2.380,74= per presunte violazioni della L. 689/1981 in quanto infondata in fatto e in diritto, ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, dichiararla nulla e priva di effetti giuridici, accertando e dichiarando l'intervenuta la prescrizione della sanzione amministrativa prevista dalla
Legge n. 689 /1981 in anni 5 (cinque) rispetto alla data del 27.12.2018 (data di notificazione della Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione). Per l'effetto, riconosciuta la presenza di tutti gli elementi peculiari della fattispecie contrattuale e la connessa corrispondenza tra gli intercorsi accordi negoziali dell'appalto, e
i relativi svolgimenti negoziali, accertare e dichiarare la genuinità del contratto di appalto intercorso tra la
RA srl e la Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi a favore Controparte_1 del sottoscritto procuratore antistatario”. Si è costituito l' contestando l'eccezione di prescrizione sollevata Controparte_9 dall'opponente, in quanto la prima notifica di un atto interruttivo della prescrizione era stata eseguita in data 24.11.2023, come risultava dall'avviso di ricevimento prodotto in atti. Nel merito, l' ha CP_8 dedotto la piena legittimità dell'opposta ordinanza-ingiunzione, perché dagli accertamenti svolti era emerso che, in concreto, l'attività lavorativa si era svolta in maniera difforme da quanto risultante dalla certificazione del contratto di appalto stipulato dalla Metatron S.r.l. con la .. Controparte_1
L' ha quindi chiesto di rigettare l'opposizione e di confermare l'ordinanza-ingiunzione opposta. CP_8
All'udienza del 20.2.2025 la causa è stata discussa dai procuratori delle parti con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente e quindi è stata decisa dal Giudice adito con sentenza.
L'opposizione merita accoglimento, per i motivi appresso indicati.
L'art.28 del D.Lgs. n.689/1981 dispone che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
La Cassazione ha chiarito che, in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria ed è, pertanto, idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art.2943 c.c., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione (cfr. Cass. n.14886/2016).
L'effetto interruttivo si ottiene portando a conoscenza del debitore l'atto (cfr. Cass. n.11980/2020).
Nel caso di specie, l'accertamento della violazione contestata risale al 30.10.2018, data in cui il personale ispettivo ha effettuato il primo accesso presso la RA S.r.l., a seguito del quale è stato rilasciato il verbale n.19714 del 2.11.2018. In data 27.12.2018 è stato poi notificato all'attore il
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. FR00001/2018-576-01, costituente atto interruttivo della prescrizione.
Successivamente a tale verbale non è intervenuto alcun idoneo atto interruttivo, prima del
24.4.2024, data della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta nel presente giudizio.
In verità, l' si è opposta alla eccezione di intervenuta prescrizione, rilevando che era CP_8
intervenuto un atto interruttivo della prescrizione in data 24.11.2023, prima dello scadere del termine quinquennale di prescrizione. L'atto del 24.11.2023 risulta però che non è mai stato notificato all'attore, considerato che dalla stessa relata di notifica prodotta in atti da emerge, da un lato, CP_8 che l'atto non è stato consegnato per irreperibilità del destinatario nel luogo di sua residenza, esattamente individuato (Roma, Via Degli Astrini n.78, che è lo stesso luogo di residenza indicato in ricorso); dall'altro, che non risultano eseguite tutte le formalità̀ previste dall'art.8 L. n.890/1982 per la notificazione mediante il servizio postale, quando l'agente postale non può recapitare l'atto per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone legittimata alla ricezione (deposito del piego, lo stesso giorno, presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza;
invio al destinatario, in busta chiusa, di lettera raccomandata recante notizia del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale).
Orbene, l'atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione, qualora sia stato notificato invalidamente, non può̀ produrre alcun effetto interruttivo, attesa la connessione tra questo effetto e la natura recettizia dell'atto, anche in considerazione del fatto che il mancato compimento delle formalità̀ del procedimento notificatorio inficia la presunzione di conoscenza da parte del destinatario della notificazione medesima (cfr. Cass. n.7847/2017).
Deve quindi ritenersi che il primo idoneo atto interruttivo della prescrizione sia stata l'ordinanza ingiunzione opposta nel presente giudizio, che risulta notificata in data 24.04.2024.
Orbene, pur considerando che l'art.103 del D.L. n.18/2020, al comma 6-bis, ha stabilito che il termine di prescrizione di cui all'art.28 L. n.689/1981, che rileva nel presente giudizio, venisse sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, per complessivi 98 giorni, va osservato che la notifica dell'opposta ordinanza-ingiunzione, avvenuta in data 24.4.2024, è intervenuta quando il predetto termine prescrizionale di cinque anni e 98 giorni era già spirato. Invero, a decorrere dalla notifica in data 27.12.2018 del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione, il predetto termine prescrizionale risulta scaduto in data 4.4.2024.
In definitiva, va affermata l'intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria dell' CP_2
, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n.285/2023, emessa dall' , notificata a il Controparte_2 Parte_1
24.4.2024, per l'intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria dell' ; CP_2
b) condanna parte convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in €.1.314,00 per compenso prfessionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 20.2.2024 Il Giudice del Lavoro
Dott. SI IS