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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/10/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa EM Di AN, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3739 del 2024, e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO FERRO Parte_1
VITO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ILARDO GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Assegno - pensione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 27.11.2024, il ricorrente adiva il Tribunale di
Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c..
Premetteva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare i requisiti sanitari per beneficiare della pensione di invalidità civile ex L.
118/71, all'esito del quale aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa, con il favore delle spese.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle CP_1 spese.
1 La causa, istruita tramite CTU medica, veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025.
Motivi della decisione
Va, innanzitutto, rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va, altresì, premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav.,
n. 6084/2014).
La spiegata domanda di condanna deve quindi essere rigettata.
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dai ricorrenti nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.).
L'ausiliario nominato in questa fase di merito ha espresso diagnosi di: “cardiopatia ipertrofica in esiti di miomectomia in soggetto con impianto di protesi valvolare meccanica mitralica ed impianto di icd in prevenzione secondaria. diabete mellito di tipo 2. ipoacusia percettiva bilaterale alle frequenze acute. disturbo ansioso- reattivo”.
Dalla disamina della nuova documentazione prodotta in questa fase di merito, il
CTU ha riscontrato che il ricorrente era stato sottoposto, nel luglio 2020, a miectomia del setto interventricolare e sostituzione della valvola mitralica con protesi meccanica, cui ha fatto seguito l'impianto di un defibrillatore in prevenzione, per rischio elevato di morte improvvisa.
Dall'ecocardiogramma post-operatorio è emersa inizialmente una buona funzione ventricolare sinistra (F.E. 60%), successivamente peggiorata fino a frazione di eiezione inferiore al 30%, per poi raggiungere un ulteriore miglioramento fino al
55-60% in valutazioni successive.
2 Il decorso clinico è stato regolare, privo di complicanze rilevanti, con buona compensazione emodinamica e assenza di segni di scompenso fino alla visita più recente (marzo 2024).
Il CTU ha pertanto attribuito una invalidità pari al 50% per la cardiopatia, valutando altresì il 25% per l'impianto di defibrillatore e applicando la formula salomonica per patologie in concorrenza, riconoscendo una percentuale di invalidità complessiva del 69% per le affezioni cardiologiche.
Per quanto riguarda la nevrosi d'ansia, il perito ha rilevato la presenza di un disturbo ansioso reattivo, e successivamente ansioso-depressivo. che è stato poi confermato in sede di visita peritale, durante la quale il ricorrente ha manifestato una deflessione del tono dell'umore e sintomatologia ansiosa nonostante terapia farmacologica, e per il quale è stata attribuita una percentuale invalidante del 15%.
Quanto al diabete mellito tipo II, con segni di nefropatia proteinurica e microalbuminuria normoalbuminurica, è stato valutato con percentuale invalidante del 41% in base alla presenza di complicanze microangiopatiche di grado medio.
Infine, per l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale, documentata da esami audiometrici nel 2007 e 2008, il CTU ha constatato la prevalenza di deficit per le alte frequenze, per cui, in base ai criteri tabellari che considerano le basse frequenze, non è stata riconosciuta alcuna invalidità.
L'Ausiliario ha inoltre rilevato ulteriori affezioni di modesta rilevanza invalidante
(spalla dolorosa con conflitto subacromiale, cataratta incipiente, ipertrofia prostatica benigna asintomatica), valutate complessivamente in misura non superiore al 10%.
Alla luce di ciò, il perito, applicando la formula a scalare di RD in considerazione delle patologie coesistenti (diabetica, psichiatrica, uditiva e ortopedica) e quelle in concorrenza (cardiologiche), ha concluso riconoscendo un grado complessivo di invalidità pari all'84%, percentuale non idonea per ottenere il beneficio della pensione di invalidità civile ex L. 118/71.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU (alla cui relazione ampiamente si rimanda), basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Alla luce di quanto fin qui esposto il ricorso va rigettato.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. versata in atti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di entrambe CP_1 le fasi.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica di questa fase CP_1
e della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, che si liquidano separatamente.
Così deciso in Agrigento, 28/10/2025
Il Giudice
EM Di AN
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