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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 16/07/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 57.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Davide Palmieri, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter co. 5 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 57/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
16.07.2024, promossa da:
, C.F. , con sede in Fiano Romano (RM), via Controparte_1 P.IVA_1
Procopio n.50, rappresentata e difesa dall' Avv. Claudio Fabrizi , elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Otranto n.18;
Appellante
Nei confronti di
e Controparte_2 Controparte_3
Appellati contumaci
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 373/2024 del Giudice di Pace di , depositata in CP_3 data 12.07.2023, nel procedimento n.1741/2022 R.G.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società proponeva appello per la riforma parziale della sentenza n. Controparte_1
373/2024 del Giudice di Pace di , con la quale era stata dichiarata l'illegittimità ed il CP_3 contestuale annullamento dell' ordinanza-ingiunzione opposta n. .PR-VTSPC00008727 CP_4 emessa dalla . Controparte_5
Con l'unico motivo di ricorso l'appellante deduceva che il Giudice di primo grado avesse errato nel disporre la compensazione delle spese di lite, violando il principio della soccombenza a fronte dell'accoglimento dell'opposizione, senza fornire adeguata motivazione.
2. Non si costituivano in giudizio gli appellati e . Controparte_2 Controparte_5
3. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia sia del sia della Controparte_2
, non costituitisi in giudizio nonostante la regolarità delle notifiche del Controparte_5 ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
Nel merito deve osservarsi che il Giudice di Pace ha errato nel disporre compensazione delle spese di lite, facendo malgoverno di quanto disposto dall'art. 92 c.p.c.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è espressa in modo chiaro e conforme, censurando le decisioni sulla compensazione delle spese di lite prive di adeguata motivazione. Infatti, la mancanza di motivazione rispetto all'esercizio del potere discrezionale di compensazione delle spese integra una palese violazione delle norme del codice di rito e degli artt. 24 e 111 della Costituzione (Cass.
n. 23993/2007 e n. 20598/2008).
Segnatamente, il primo giudice ha disposto “Compensa fra le parti le spese del giudizio” senza dar conto della ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge per la decisione assunta sulla regolazione delle spese.
Peraltro, dagli atti non emerge che la materia presenti i connotati della novità o che sussista un contrasto giurisprudenziale sulla questione, quali presupposti idonei a giustificare la compensazione.
Tantomeno risultano altre gravi ed eccezionali ragioni che possano giustificare la compensazione secondo la pronuncia integrativa della Corte costituzionale (Corte Cost. n.77 del 19 aprile 2018).
In conclusione, l'appello merita accoglimento, con conseguente riforma della decisione sulle spese di lite che andranno poste a carico della parte soccombente per entrambi i gradi giudizio e sono
2 regolate ex D.M. 55/2014, tenuto conto del disputatum, dell'assenza di attività istruttoria e del contenuto delle difese, liquidando l'importo in prossimità dei parametri medi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 373/2024 Controparte_1 emessa dal Giudice di Pace di e, per l'effetto, condanna gli appellati al pagamento delle CP_3 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in € 278,00 per il primo grado di giudizio ed € 462,00 per il secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore di parte appellante dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Viterbo il 16.07.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Davide Palmieri, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter co. 5 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 57/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
16.07.2024, promossa da:
, C.F. , con sede in Fiano Romano (RM), via Controparte_1 P.IVA_1
Procopio n.50, rappresentata e difesa dall' Avv. Claudio Fabrizi , elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Otranto n.18;
Appellante
Nei confronti di
e Controparte_2 Controparte_3
Appellati contumaci
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 373/2024 del Giudice di Pace di , depositata in CP_3 data 12.07.2023, nel procedimento n.1741/2022 R.G.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società proponeva appello per la riforma parziale della sentenza n. Controparte_1
373/2024 del Giudice di Pace di , con la quale era stata dichiarata l'illegittimità ed il CP_3 contestuale annullamento dell' ordinanza-ingiunzione opposta n. .PR-VTSPC00008727 CP_4 emessa dalla . Controparte_5
Con l'unico motivo di ricorso l'appellante deduceva che il Giudice di primo grado avesse errato nel disporre la compensazione delle spese di lite, violando il principio della soccombenza a fronte dell'accoglimento dell'opposizione, senza fornire adeguata motivazione.
2. Non si costituivano in giudizio gli appellati e . Controparte_2 Controparte_5
3. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia sia del sia della Controparte_2
, non costituitisi in giudizio nonostante la regolarità delle notifiche del Controparte_5 ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
Nel merito deve osservarsi che il Giudice di Pace ha errato nel disporre compensazione delle spese di lite, facendo malgoverno di quanto disposto dall'art. 92 c.p.c.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è espressa in modo chiaro e conforme, censurando le decisioni sulla compensazione delle spese di lite prive di adeguata motivazione. Infatti, la mancanza di motivazione rispetto all'esercizio del potere discrezionale di compensazione delle spese integra una palese violazione delle norme del codice di rito e degli artt. 24 e 111 della Costituzione (Cass.
n. 23993/2007 e n. 20598/2008).
Segnatamente, il primo giudice ha disposto “Compensa fra le parti le spese del giudizio” senza dar conto della ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge per la decisione assunta sulla regolazione delle spese.
Peraltro, dagli atti non emerge che la materia presenti i connotati della novità o che sussista un contrasto giurisprudenziale sulla questione, quali presupposti idonei a giustificare la compensazione.
Tantomeno risultano altre gravi ed eccezionali ragioni che possano giustificare la compensazione secondo la pronuncia integrativa della Corte costituzionale (Corte Cost. n.77 del 19 aprile 2018).
In conclusione, l'appello merita accoglimento, con conseguente riforma della decisione sulle spese di lite che andranno poste a carico della parte soccombente per entrambi i gradi giudizio e sono
2 regolate ex D.M. 55/2014, tenuto conto del disputatum, dell'assenza di attività istruttoria e del contenuto delle difese, liquidando l'importo in prossimità dei parametri medi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 373/2024 Controparte_1 emessa dal Giudice di Pace di e, per l'effetto, condanna gli appellati al pagamento delle CP_3 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in € 278,00 per il primo grado di giudizio ed € 462,00 per il secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore di parte appellante dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Viterbo il 16.07.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
3