Sentenza 15 gennaio 2021
Decreto cautelare 3 marzo 2021
Ordinanza cautelare 26 marzo 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 15/01/2021, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/01/2021
N. 00058/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00926/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 926 del 2016, proposto da
A.T. Ca' San Polo S.r.l., Locanda San Polo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Jacopo Molina, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, via Rampa Cavalcavia 1;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Civica in Venezia, San Marco 4091;
per l'annullamento
- in parte qua della disposizione del Direttore della Direzione Ambiente e Politiche Giovanili – Settore Tutela delle Acque, degli Animali e dell’Igiene del 13 maggio 2016, prot. n. 230726, con cui autorizza la società ad eseguire i lavori previsti dalle istanze di adeguamento presentate limitatamente a 23 abitanti equivalenti;
- del Regolamento Comunale sulle modalità e tempi di adeguamento degli scarichi reflui civili (domestici ed assimilabili), approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 22 gennaio 2015;
- dell’articolo 63 Regolamento Edilizio comunale;
- dell’articolo 22, scheda 9, delle NTA della VPRG per la città Antica;
- di tutti gli atti atti presupposti e commessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020 la dott.ssa Mara Spatuzzi e trattenuta la causa in decisione ex art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Considerato che:
- le ricorrenti hanno impugnato, in parte qua, la disposizione del Direttore della Direzione Ambiente e Politiche Giovanili – Settore Tutela delle Acque, degli Animali e dell’Igiene del Comune di Venezia del 13 maggio 2016, prot n. 230726, con cui autorizzava l’esecuzione dei lavori, previsti dalle istanze di adeguamento presentate, limitatamente a 23 abitanti equivalenti, nonché gli atti regolamentari presupposti;
- il Comune ha depositato in giudizio memoria con cui evidenzia la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del presente ricorso, in quanto il provvedimento impugnato risulta superato da successivi provvedimenti adottati dall’Amministrazione comunale in pendenza del gravame, con i quali sono stati approvati i nuovi progetti di adeguamento degli scarichi presentati dalla società ricorrente, autorizzati in seguito anche dal Provveditorato Opere Pubbliche, come da documentazione depositata in giudizio;
- il difensore delle ricorrenti ha depositato in giudizio memoria con cui chiede che il ricorso venga dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a spese compensate e il Comune ha, invece, insistito per la rifusione delle spese di lite;
Ritenuto, per quanto sopra, che il ricorso vada dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate in considerazione delle peculiarità della questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO