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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 03/12/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2592/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Monia Parte_1 P.IVA_1
NI e dell'Avv. Claudia Pasqualini ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima sito in Loreto in via Trieste n. 41;
APPELLANTE
Contro
(CF. ) con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Princivalle e Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. Chiara Danielli elettivamente domiciliata presso il loro studio in Santo Stefano n .50
Bologna;
APPELLATA
OGGETTO: Contratti bancari. Estinzione anticipata del finanziamento.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi di appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata: accertare e dichiarare il diritto del sig. , ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, al rimborso della Pt_2 quota-parte di oneri connessi al contratto anticipatamente estinto oggetto di causa, previa declaratoria
pagina 1 di 14 di inefficacia e/o nullità delle clausole contrattuali che escludono o limitano la rimborsabilità delle voci richieste per i motivi rappresentati;
per l'effetto condannare la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 al versamento in favore della società appellante, per conto del sig. , dell'importo di € Pt_2
2.823,34, quantificato in atti secondo il criterio pro rata temporis, ovvero dell'importo maggiore o minore che risulterà di equità e giustizia, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art. 1284, co 4 c.c.; condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla CP_1
l'importo di € 1.845,79 ricevuto in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Rimini n. 555/2024, pubblicata in data 1.08.2024 e qui impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio”.”.
PER PARTE APPELLATA: come da comparsa di costituzione in appello “Voglia codesto Ill.mo
Tribunale:
1.- in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per la mancanza del corretto avvertimento al convenuto di cui all'art. 163, comma 3, n. 7) c.p.c.;
2.- in via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_3 sentenza n. 555/2024 del 01.08.2024 del Giudice di Pace di Rimini, in quanto infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la pronuncia in ordine al rigetto della domanda di parte attrice Sig.
; Parte_3
2.- in ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio. ".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Svolgimento del giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 316 c.p.c. depositato il 19.10.2023 per conto del sig. Parte_1
, conveniva in giudizio la società per ottenere, previo Parte_3 CP_1
accertamento del diritto del medesimo, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, al rimborso della quota-parte di oneri connessi al contratto di finanziamento sottoscritto in data 05.07.2017 e anticipatamente estinto, la condanna della società resistente al versamento dell'importo di €
2.823,34 quantificato secondo il criterio pro rata temporis, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art. 1284 co 4 c.c.
A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva che:
pagina 2 di 14 • aveva stipulato con la società un contratto di finanziamento Parte_3 CP_1 in data 05.07.2017 n. 99180, rimborsabile mediante cessione del quinto di stipendio, importo lordo di € 42.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili di € 350,00 ciascuna, oltre oneri;
• in data 31.05.2018 in corrispondenza della rata di rimborso n. 10, il finanziamento veniva estinto con versamento dell'importo di € 27.339,86;
• la società contestava all'istituto finanziario il mancato rimborso pro quota degli oneri economici connessi al contratto di finanziamento anticipatamente estinto tramite reclamo promosso per conto del sig. ; Pt_3
• stante il riscontro negativo la società proponeva la procedura di risoluzione delle controversie dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario integrando la condizione di procedibilità prevista all'art. 5 d.lgvo 28/2010 che aveva esito negativo;
• a sostegno della richiesta di rimborso deduceva che l'art. 125-sexies TUB che recepisce l'art. 16 della direttiva 2008/48 CE prevedeva originariamente che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, ha diritto alla riduzione del costo del credito pari all'importo degli interessi
e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”;
• secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza IT dell'11.09.2019 il rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico del consumatore, sia i costi connessi alla durata del rapporto (cd. recurring) sia i costi legati all'attività preliminare e contestuale alla concessione del finanziamento (c.d. costi up-front) che precedentemente venivano considerati non ripetibili;
• con la Legge 106-2021 il legislatore ha modificato l'art. 125 sexies TUB recependo il contenuto della sentenza IT e il testo prevede ora che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi
e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”;
• la norma transitoria -art 11-octies comma 2 L.106-2021- ha previsto tuttavia che per le estinzioni dei finanziamenti anteriori continua ad applicarsi l'art 125 sexies TUB nella versione precedente;
con richiamo alle “norme secondarie contenute nelle disposizioni di
pagina 3 di 14 trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione del contratto” che includevano i soli costi recurring;
• la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il comma 2 del suddetto articolo 11-octies dl 73 del 2021 “limitatamente alle parole e le norma secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia” (Corte Cost. 263-22);
• anche al contratto oggetto di causa deve applicarsi la precedente versione dell'art. 125 sexies TUB secondo l'interpretazione fornita dalla CGE nella sentenza IT;
• deduceva l'inefficacia /nullità delle clausole contrattuali che escludono e/o limitano la rimborsabilità di tutti i costi del credito;
• il criterio di quantificazione del rimborso deve essere quello pro rata temporis, senza distinzione tra costi recurring e costi front-up, occorre quindi suddividere ognuna delle voci di costo per il numero complessivo delle rate originariamente previste, moltiplicando poi il risultato per il numero delle rate residue, cioè in scadenza successiva all'estinzione;
• nel caso di specie applicando tal e criterio si ottiene un valore rimborsabile di € 2.823,34 euro come da perizia di parte depositata in primo grado.
Tanto premesso e argomentato in diritto il ricorrente concludeva come sopra esposto.
Si costituiva nel giudizio di primo grado chiedendo il rigetto della domanda CP_1
avversaria rappresentando, in sintesi e per quanto di interesse, che:
• nell'ambito del contratto di finanziamento oggetto di causa veniva previsto, come riportato nel modulo contenente le Informazioni Europee di Base sul Credito ai
Consumatori, a carico del Sig. l'addebito dei costi fissi realmente sostenuti da Pt_3
in fase propedeutica al perfeziona-mento del contratto quali: a) spese di CP_1
istruttoria (cioè le pratiche e le formalità neces-sarie all'erogazione del prestito, quali a titolo esemplificativo la raccolta e l'esame della documentazione a corredo della richiesta, le operazioni di adeguata verifica della clien-tela, la delibera di concessione del prestito, l'erogazione dello stesso) pari a Euro 500,00; b) imposta di bollo di Euro
16,00; c) oneri di distribuzione pari ad Euro 2.580,00;
• il contratto di finanziamento venivano estinto anticipatamente dal Sig. nel Pt_3
mese di maggio 2018 e, per l'effetto, trasmetteva regolarmente al cliente il CP_1
pagina 4 di 14 relativo conteggio estintivo mediante il quale venivano determinati gli importi residui a debito dovuti a con il rimborso a favore del cliente della quota dell'ulteriore CP_1
voce di costo prevista dal Contratto ovvero la “commissione di gestione” non maturata per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento, pari a Euro 4.903,08;
• invece gli oneri di distribuzione, non devono essere restituiti;
essi si identificano nella provvigione a favore dell'agente in attività finanziaria, a cui si è rivolto il cliente in fase preliminare alla conclusione del rapporto con l'istituto finanziario ai fini dell'ottenimento dei singoli finanziamenti da parte di rappresentano un CP_1
onere a carico di verso un soggetto terzo, ovvero l'agente stesso nei cui CP_1
confronti , in qualità di preponente, è obbligata per il solo fatto che il CP_1 medesimo ha svolto l'attività di intermediazione del credito richiesta dal cliente: non sono costi necessari per la concessione del credito;
• in ogni caso deduceva la carenza di legittimazione passiva in capo a in CP_1 merito alla domanda restitutoria di detta voce in quanto legittimato passivo della domanda restitutoria in esame è l'agente in attività finanziaria che ha percepito la provvigione;
• le spese di istruttoria comprendono tutti quei costi oggettivi sostenuti da CP_1 per la raccolta e l'esame della documentazione, l'adeguata verifica in materia di antiriciclaggio, le spese di notifica del contratto, l'acquisizione dell'atto di benestare da parte del datore di lavoro/ente previdenziale, anch'essi non devono essere oggetto di restituzione: il DPR 180/1950 agli artt. 6 -bis, comma 3 lett. b), e art. 38, intende come soggette a rimborso in caso di estinzione anticipata le voci di costo dovute al finanziatore soggette a maturazione nel tempo;
• la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 in relazione all'art.
6-bis, c. 3 lett. b) del D.P.R. n. 180/1950 non apporta significative variazioni:il Giudice italiano deve applicare la legge nazionale e non può non applicare l'art. 6 bis norma speciale che prevale anche sull'applicazione dell'art. 11octies, come emendato dalla Corte
Costituzionale e sull'applicazione dell'art. 125 sexies TUB previgente come interpretato dalla IT;
pagina 5 di 14 • è intervenuta comunque, in materia, anche la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 555 del 2023 alla luce della quale occorre ora interpretare l'art. 125 –sexies TUB applicabile ratione temporis all'estinzione anticipata del finanziamento oggetto di causa conseguentemente, sono soggette a riduzione le sole spese periodiche (c.d. recurring) e non anche quelle una tantum (c.d. up front), almeno in Italia laddove é prevista una indicazione separata.
Tanto premesso la resistente concludeva per il rigetto della domando o in subordine per la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva in relazione agli oneri di distribuzione.
All'esito dell'udienza del 24 aprile del 2024 il GdP assegnava termine per note conclusive e all'udienza del 30.06.2025 tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza emessa in data 01.08.2024 il GdP ha rigettato la domanda del ricorrente.
2. Giudizio di secondo grado.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 555/2024 emessa dal Giudice di Pace Rimini in data 01.08.2025 nel giudizio n. 2626/23 R.G.
L'Appellante censurava la sentenza del GdP proponendo i seguenti motivi:
• il Giudice di primo grado ha errato nell'affermare che “il contratto per cui è causa, ed in particolare l'art. 7 delle condizioni generali di contratto, è conforme alla disposizioni della
Banca d'Italia, e che pertanto nulla è dovuto alla società resistente, oltre a quanto già corrisposto, a titolo di restituzioni per l'estinzione anticipata del contratto” e “i conteggi operati da , risultano rispettosi del dettato della predetta norma imperativa”, con CP_1
riferimento all'art. 125-sexies TUB (D. Lgs. n. 385/1993);
• il giudice di prime cure ha errato nel ritenere i conteggi rispettosi della normativa di riferimento in quanto tali conteggi sono frutto dell'applicazione di una clausola contrattuale che risulta nulla in quanto il suo contenuto apertamente viola l'art. 125- sexies, letto in conformità ai principi sanciti dalla CGUE con la nota sentenza IT, nella quale è stata riconosciuta la rimborsabilità al consumatore di tutti i costi connessi al contratto anticipatamente estinto, senza alcuna distinzione in base alla rispettiva natura o funzione;
pagina 6 di 14 • l'art.
3.1 del Modello cd. SECCI del contratto stipulato dal sig. esclude la Pt_2 rimborsabilità di alcuni degli oneri sostenuti dal consumatore al momento della stipula, in quanto contrastante con la normativa vigente in materia ed i principi precedentemente rappresentati;
• non assume rilevanza la circostanza che la predetta clausola sia stata specificatamente approvata per iscritto ai sensi degli artt. 1341 c.c.;
• si tratta di clausola nulla perché con contrasto con norma imperativa e in goni caso vessatoria a cui si applica la nullità di protezione di cui agli artt. 33 e 36 cod. cons., in forza del quale le clausole vessatorie sono sostituite di diritto dalle norme di legge violate;
• deduceva il contrasto con la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale;
• riteneva erronea la motivazione in merito alla rilevanza della sentenza della Corte di
Giustizia Europea del 9.02.2023 nella causa c-555: la stessa CGUE con la richiamata pronuncia del 9.02.2023 (intervenuta in una fattispecie disciplinata dalla Direttiva
2014/17 sui mutui ipotecari) ha motivato la distinzione rispetto alla precedente IT
(che aveva interpretato la Direttiva 2008/48 sul credito al consumo), distinzione che porta ad escludere l'applicazione dei principi espressi nella direttiva sui mutui ipotecari al diverso ambito del credito al consumo, in cui rientra la presente fattispecie;
• la pronuncia del 9.02.2023 richiamata dal giudice di primo grado riguarda esclusivamente il precipuo caso dei mutui ipotecari (o, comunque, assistiti da garanzie reali), ipotesi che si differenziano rispetto al mero credito al consumo in cui rientrano i finanziamenti dietro cessione del quinto oggetto della presente impugnazione, disciplinati in attuazione della diversa Direttiva 2008/48, che sono stati disciplinati prima dalla sentenza IT e poi dalla pronuncia della Corte Costituzionale (n.
263/2022), che hanno entrambe previsto il rimborso proporzionale di tutti i costi collegati al credito;
• in ogni caso il principio di non rimborsabilità non opera in automatico, ma deve essere disciplinato dai singoli Stati membri ed sottoposto al controllo degli organi giurisdizionali interni, ciò che non è avvenuto nel nostro ordinamento, nel quale il legislatore con la L. 106/2021 ha espressamente previsto la rimborsabilità di tutti i costi pagina 7 di 14 collegati al contratto di cessione del quinto anticipatamente estinto, in continuità con l'interpretazione della IT precedentemente e pacificamente applicata (confermata dalla Corte Costituzionale anche per i contratti precedenti alla riforma del 2021).
Tanto premesso l'appellante concludeva come in epigrafe riportato.
Si costituiva in sede di appello deducendo a proprio favore: CP_1
• in via preliminare la nullità della citazione per la mancanza dell'invito alla costituzione nel termine di settanta giorni prima dell'udienza;
• nel merito, rammentava che anche a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, non è mai stato apportato alcun intervento normativo, nemmeno da parte dell'art. 27 del d.l. 104 del 10.08.2023 (conv. con l. 136 del 9.10.2023), alla prima parte dell'art. 11 octies, comma 2, del D.L. 73/2021, il quale, a tutt'oggi presenta la medesima seguente formulazione: “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”;
• deduceva la correttezza della pronuncia di primo grado nel punto in cui ha ritenuto, richiamando precedenti giurisprudenziali che “Il Giudice italiano deve applicare la legge nazionale e non può non applicare l'art. 6 bis” norma speciale che “prevale anche sull'applicazione dell'art. 11octies, come emendato dalla Corte Costituzionale e sull'applicazione dell'art. 125 sexies TUB previgente come interpretato dalla IT”;
• l'arricchimento senza causa costituisce eccezione al diritto del consumatore alla restituzione dei costi relativi al contratto di credito in caso di estinzione anticipata, in forza del novellato secondo periodo dell'art.11-octies, comma 2, del D.L. 25 maggio
2021, n. 73, come modificato e integrato dal D.L. 104/2023 (convertito in Legge
136/2023);
• ribadiva le proprie argomentazioni svolte in primo grado.
Tanto premesso domandava in via preliminare di dichiarare la nullità dell'appello e nel merito il suo rigetto.
pagina 8 di 14 All'udienza del 19.02.2025 il Giudice istruttore, ritenuta infondata l'eccezione di nullità dell'appello, fissava udienza per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Depositate le precisazioni delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica, le parti all'udienza del 13.11.2025, si riportavano alle proprie conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione
***
1.L'appello è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
2.Va preliminarmente rigettata la nullità dell'appello per la mancato avvertimento al convenuto di costituirsi nel termine di 70 giorni – e non di 20 giorni- dall'udienza fissata.
Ed invero l'art 347 c.p.c. come modificato dal Correttivo Cartabia prevede che “Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione”. Anche anteriormente al correttivo, che il termine per la costituzione fosse di 20 giorni si deduceva dalla circostanza che l'art 343 c.p.c. in materia di appello incidentale era rimasto inalterato dopo la riforma e manteneva fermo il termine di costituzione di 20 giorni.
3. Nel merito va sottolineato come il finanziamento oggetto di causa n. 99180 era stipulato da con in data 05.07.2017 e veniva estinto in data 31.05.2019 Parte_3 CP_1
pertanto si applica la versione del testo dell'art. 125-sexies TUB, comma 1, secondo cui “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” così come previsto dalla normativa transitoria dettata all'art. 11-octies, comma 2, d.l. 25.5.2021 n. 73 conv. in legge 23.7.2021 n. 106.
4. Si rammenta altresì che per il tramite della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies comma 2, è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinviava alle
“norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”
(Corte cost. 22.12.2022 n. 263), per violazione dell'art. 16 par. 1 della dir. 2008/48, come interpretato dalla sentenza IT, e mediatamente degli artt. 11 e 117 Cost.,” con la precisazione che la disposizione “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza
IT”.
pagina 9 di 14 5. Correttamente il Giudice di prime cure ha sottolineato come la sentenza IT della
CGUE in applicazione della direttiva n. 2008/48/CE, ha sancito che il consumatore, in caso di estinzione anticipata, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alia durata residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, senza distinzione tra costi recurring, e costi up front.
6. Il giudice di prime cure ha altresì correttamente premesso che secondo la Corte
Costituzionale l'illegittimità della norma transitoria consisteva nel fatto che: "le norme secondarie della Banca d'Italia richiamate dall'art. 11-octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi recurring”.
7. Tuttavia il Giudice di pace ha errato nel ritenere che la sentenza n. 555 del 09.02.2023 della
Corte di Giustizia Europea abbia superato la sentenza IT ripristinando la possibilità di escludere dal rimborso i costi up-front.
7.1. Va rammentato che la ratio della pronuncia della Corte di Giustizia Lextro era ed è quella di garantire l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito che risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi “presentati” dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati
“unilateralmente” dalla banca;
dunque la ratio è quella di evitare il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, impedendo al finanziatore di sottrarsi alla riduzione di una parte del costo totale del credito, semplicemente presentandola come relativa all'accesso al contratto o indipendente dalla durata.
7.2. Se è vero che la corte di Giustizia nella sentenza 555 del 09.02.2023 (cosiddetta causa
Unicredit Bank Austria), ha sancito che il diritto al rimborso “non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato”, tale sentenza è riferita alla direttiva 2014/17/UE relativa ai “contratti di credito relativi a beni immobili residenziali” dove esistono obiettivi e importanti costi di accesso al contratto indipendenti dalle decisioni unilaterali del finanziatore e dal “margine di manovra” del finanziatore (costi della perizia estimativa e dell'iscrizione ipotecaria e le spese notarili) che giustificano un approccio differenziato e ammettono una differente tecnica di tutela del pagina 10 di 14 consumatore, centrata sui doveri di trasparenza e correttezza, con riguardo alla presentazione al consumatore dei costi ripetibili e non, per il caso di estinzione anticipata. Il trattamento differenziato è dunque giustificato dalla diversità della situazione sostanziale regolata dalle due direttive, diversità e specificità riconosciuta anche dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 09.02.2023 (Cfr. tra gli altri Corte d'Appello di Torino, 1 giugno 2023, Tribunale di Roma
10.07.2025, Tribunale di Taranto 07.05.2025, Tribunale di Gorizia 16.01.2024, Tribunale di
Udine n. 539 del 13.06.2023, Tribunale di Torino, 20 marzo 2023, Tribunale di Gorizia
16.01.2024)
La stessa direttiva 2014/17/UE prevede al Considerando 22 che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, che giustificano un approccio differenziato”.
8. Parte appellata al fine di giustificare il diritto al rimborso dei costi up-front, inoltre, richiama l'art 6 bis comma 3 del dpr 5 gennaio 1950, n. 180: “
3. La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a:
… b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto;
”.
A ben vedere come ha sottolineato la giurisprudenza di merito, in particolare il Tribunale di
Torino, le disposizioni di trasparenza a cui rinvia l'art.
6-bis (vigente dal 2012) sono le medesime richiamate (nel 2021) dall'art. 11-octies, comma 2, d.l. 73/2021 e colpite (nel 2022) dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale.
La Corte Costituzionale infatti ha sottolineato come la tutela dei consumatori non può essere affidata ai semplici doveri di trasparenza e correttezza, né alla reazione contro le pratiche opache o abusive del finanziatore, ma richiede “una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri” (Corte cost. 263/2022); le disposizioni sulla trasparenza emanate da Banca d'Italia, anche ai sensi dell'art.
6-bis d.p.r. 180/50 (introdotto dal d.lgs. 19.9.2012 n. 169), intese a “rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute al finanziatore e pagina 11 di 14 quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto” (comma 3, lett. b), “valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili”, ma entrano perciò in conflitto con la dir. 2008/48, come interpretata nella sentenza IT, e dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, d.l. 73/2021 non possono continuare a trovare applicazione, neppure come norme di fonte ed efficacia sub-primaria, in quanto incompatibili con la norma primaria, la quale può oggi accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza IT. (cfr. Tribunale di Torino, 20 marzo 2023).
9. Non soccorre in senso favorevole all'appellata la circostanza che gli oneri di distribuzione siano spese per il pagamento di soggetti terzi (l'agenzia) il diritto del cliente alla riduzione riguarda tutti i costi di accesso, comprese le commissioni destinate a remunerare i servizi resi da un mediatore creditizio (o altra consimile figura); infatti l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti, con l'affidamento della stessa ad agenti, mediatori creditizi, fornitori convenzionati ecc., è una libera scelta organizzativa del finanziatore, che non può privare il cliente del diritto alla riduzione (cfr. Tribunale di Torino 20.03.2023, Tribunale di
Taranto 07.05.2025, Corte di Appello di Torino 19.11.2025).
10. Anche le spese di istruttoria vanno certamente ricomprese nel costo totale del credito che va rimborsato in caso di estinzione anticipata alla luce dei principi della sentenza IT che vanno confermati.
11. Non è decisivo neppure il riferimento dell'appellata alla disciplina dell'arricchimento senza giusta causa: non sussiste “assenza causa” poichè il consumatore ottiene la restituzione/rimborso di somme effettivamente anticipate al momento della stipula del contratto attraverso l'inclusione nel costo totale del credito. Il consumatore inoltre non si arricchisce in quanto ottiene una restituzione che è proporzionale, e non totale, di costi che ha già sostenuto, e recupera la quota non maturata per effetto dell'estinzione anticipata.
“L'eventuale perdita del finanziatore deriva dalla propria scelta organizzativa di utilizzare una rete di intermediari esterni, scelta che non può essere scaricata sul consumatore in violazione dei principi europei di tutela: non è il consumatore ad “arricchirsi” del servizio che, peraltro, non ha scelto, bensì
l'ente creditizio che non può traslare sulla controparte i costi di un'intermediazione di cui esso ha ritenuto di avvalersi, nell'ambito della discrezionalità delle proprie scelte imprenditoriali, il cui onere è
pagina 12 di 14 chiamato ad accollarsi, in perfetta consequenzialità della libertà in eligendo che, a monte, ha esercitato”.
(Cfr. in tal senso Corte di Appello di Torino 19.11.2025).
12. Il principio del rimborso complessivo dei costi di finanziamento è stato poi recepito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 25997/23 che, dopo avere ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale e normativa in materia ed avere aderito a quanto già espresso nella sentenza IT, ha ritenuto che “E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33".
12.1. L'invalidità della clausola contrattuale che esclude la rimborsabilità delle spese di istruttoria e vendita è stata allegata da parte appellante sin dal primo grado, sia con riferimento alla contrarietà rispetto all'art 125 sexies TUB che con riferimento alla vessatorietà della clausola (v. in particolare note conclusive).
12.2 A nulla rileva che la clausola sia stata sottoscritta specificatamente dal contraente posto che la normativa consumeristica prescinde dalla formale duplice sottoscrizione ma, al fine di superare le conseguenze della vessatorietà della clausola, richiede la prova della trattativa individuale, prova mancante nel caso di specie.
12.3. Pertanto nel caso di specie è nulla la clausola 3.1. del contratto di finanziamento stipulato da nel punto in cui prevede che “le spese di istruttoria” “non sono Parte_3 restituite in caso di rimborso anticipato” e nel punto in cui prevede che “gli oneri di distribuzione” “non sono restituiti in caso di rimborso anticipato del prestito”. Alla nullità segue l'applicazione della disciplina legislativa 125 sexies TUB in conformità ai principi sanciti dalla
Corte di Giustizia Europea sentenza IT.
13. Va sottolineato come parte appellata non ha contestato il criterio di calcolo adottato dalla ossia il criterio pro-rata temporis, né ha contestato la correttezza dei calcoli Parte_1
effettuati (v. anche perizia di parte).
Pur in assenza di contestazione si specifica che tale criterio -il quale consiste nel suddividere ognuna delle voci di costo per il numero complessivo delle rate originariamente previste, moltiplicando poi il risultato per il numero delle rate residue, cioè con scadenza successiva all'estinzione- sia quello ritenuto più adeguato in applicazione degli artt. 35 comma 2 del
Codice del Consumo e 1370 c.c., essendo tale metodo più trasparente, comprensibile per il pagina 13 di 14 consumatore e conforme alle esigenze di semplificazione della direttiva 2008/48/CE rispetto ad altri proposti in cause analoghe, quale il criterio della curva degli interessi.
14. Nel caso di specie come emerge dalla documentazione in atti -e non contestata da controparte - le rate totali erano 120 e quelle pagate 10; le rate residue invece 110.
I costi sostenuti sono stati pari a:
Spese Istruttoria -500,00 €
Oneri di distribuzione -2.580,00 €
Commissioni di gestione pratica -5.348,82
La percentuale del 91,67 % di ogni costo è da restituire: pertanto delle spese di istruttoria sono da restituire 458,33 euro, delle spese di distribuzione sono da restituire € 2.365,00, delle spese di gestione erano da restituire (e sono state già restituite) € 4.903,09.
Dunque risultano dovuti a € 2.823,33. Parte_1
15. Quanto alle spese di lite ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione a fronte del contrasto insorto sull'applicazione dell'art. 125 sexies TUB nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accoglie l'appello;
• in riforma della sentenza n. 555/2024 emessa dal Giudice di Pace di Rimini, dichiara tenuta e condanna parte appellata al pagamento in favore della appellante della somma di Euro 2.823,33, oltre ad interessi al saggio legale, dalla data di anticipata estinzione al saldo;
• dichiara compensate le spese di lite
Rimini, 02.12.2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2592/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Monia Parte_1 P.IVA_1
NI e dell'Avv. Claudia Pasqualini ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima sito in Loreto in via Trieste n. 41;
APPELLANTE
Contro
(CF. ) con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Princivalle e Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. Chiara Danielli elettivamente domiciliata presso il loro studio in Santo Stefano n .50
Bologna;
APPELLATA
OGGETTO: Contratti bancari. Estinzione anticipata del finanziamento.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi di appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata: accertare e dichiarare il diritto del sig. , ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, al rimborso della Pt_2 quota-parte di oneri connessi al contratto anticipatamente estinto oggetto di causa, previa declaratoria
pagina 1 di 14 di inefficacia e/o nullità delle clausole contrattuali che escludono o limitano la rimborsabilità delle voci richieste per i motivi rappresentati;
per l'effetto condannare la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 al versamento in favore della società appellante, per conto del sig. , dell'importo di € Pt_2
2.823,34, quantificato in atti secondo il criterio pro rata temporis, ovvero dell'importo maggiore o minore che risulterà di equità e giustizia, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art. 1284, co 4 c.c.; condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla CP_1
l'importo di € 1.845,79 ricevuto in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Rimini n. 555/2024, pubblicata in data 1.08.2024 e qui impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio”.”.
PER PARTE APPELLATA: come da comparsa di costituzione in appello “Voglia codesto Ill.mo
Tribunale:
1.- in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per la mancanza del corretto avvertimento al convenuto di cui all'art. 163, comma 3, n. 7) c.p.c.;
2.- in via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_3 sentenza n. 555/2024 del 01.08.2024 del Giudice di Pace di Rimini, in quanto infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la pronuncia in ordine al rigetto della domanda di parte attrice Sig.
; Parte_3
2.- in ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio. ".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Svolgimento del giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 316 c.p.c. depositato il 19.10.2023 per conto del sig. Parte_1
, conveniva in giudizio la società per ottenere, previo Parte_3 CP_1
accertamento del diritto del medesimo, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, al rimborso della quota-parte di oneri connessi al contratto di finanziamento sottoscritto in data 05.07.2017 e anticipatamente estinto, la condanna della società resistente al versamento dell'importo di €
2.823,34 quantificato secondo il criterio pro rata temporis, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art. 1284 co 4 c.c.
A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva che:
pagina 2 di 14 • aveva stipulato con la società un contratto di finanziamento Parte_3 CP_1 in data 05.07.2017 n. 99180, rimborsabile mediante cessione del quinto di stipendio, importo lordo di € 42.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili di € 350,00 ciascuna, oltre oneri;
• in data 31.05.2018 in corrispondenza della rata di rimborso n. 10, il finanziamento veniva estinto con versamento dell'importo di € 27.339,86;
• la società contestava all'istituto finanziario il mancato rimborso pro quota degli oneri economici connessi al contratto di finanziamento anticipatamente estinto tramite reclamo promosso per conto del sig. ; Pt_3
• stante il riscontro negativo la società proponeva la procedura di risoluzione delle controversie dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario integrando la condizione di procedibilità prevista all'art. 5 d.lgvo 28/2010 che aveva esito negativo;
• a sostegno della richiesta di rimborso deduceva che l'art. 125-sexies TUB che recepisce l'art. 16 della direttiva 2008/48 CE prevedeva originariamente che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, ha diritto alla riduzione del costo del credito pari all'importo degli interessi
e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”;
• secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza IT dell'11.09.2019 il rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico del consumatore, sia i costi connessi alla durata del rapporto (cd. recurring) sia i costi legati all'attività preliminare e contestuale alla concessione del finanziamento (c.d. costi up-front) che precedentemente venivano considerati non ripetibili;
• con la Legge 106-2021 il legislatore ha modificato l'art. 125 sexies TUB recependo il contenuto della sentenza IT e il testo prevede ora che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi
e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”;
• la norma transitoria -art 11-octies comma 2 L.106-2021- ha previsto tuttavia che per le estinzioni dei finanziamenti anteriori continua ad applicarsi l'art 125 sexies TUB nella versione precedente;
con richiamo alle “norme secondarie contenute nelle disposizioni di
pagina 3 di 14 trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione del contratto” che includevano i soli costi recurring;
• la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il comma 2 del suddetto articolo 11-octies dl 73 del 2021 “limitatamente alle parole e le norma secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia” (Corte Cost. 263-22);
• anche al contratto oggetto di causa deve applicarsi la precedente versione dell'art. 125 sexies TUB secondo l'interpretazione fornita dalla CGE nella sentenza IT;
• deduceva l'inefficacia /nullità delle clausole contrattuali che escludono e/o limitano la rimborsabilità di tutti i costi del credito;
• il criterio di quantificazione del rimborso deve essere quello pro rata temporis, senza distinzione tra costi recurring e costi front-up, occorre quindi suddividere ognuna delle voci di costo per il numero complessivo delle rate originariamente previste, moltiplicando poi il risultato per il numero delle rate residue, cioè in scadenza successiva all'estinzione;
• nel caso di specie applicando tal e criterio si ottiene un valore rimborsabile di € 2.823,34 euro come da perizia di parte depositata in primo grado.
Tanto premesso e argomentato in diritto il ricorrente concludeva come sopra esposto.
Si costituiva nel giudizio di primo grado chiedendo il rigetto della domanda CP_1
avversaria rappresentando, in sintesi e per quanto di interesse, che:
• nell'ambito del contratto di finanziamento oggetto di causa veniva previsto, come riportato nel modulo contenente le Informazioni Europee di Base sul Credito ai
Consumatori, a carico del Sig. l'addebito dei costi fissi realmente sostenuti da Pt_3
in fase propedeutica al perfeziona-mento del contratto quali: a) spese di CP_1
istruttoria (cioè le pratiche e le formalità neces-sarie all'erogazione del prestito, quali a titolo esemplificativo la raccolta e l'esame della documentazione a corredo della richiesta, le operazioni di adeguata verifica della clien-tela, la delibera di concessione del prestito, l'erogazione dello stesso) pari a Euro 500,00; b) imposta di bollo di Euro
16,00; c) oneri di distribuzione pari ad Euro 2.580,00;
• il contratto di finanziamento venivano estinto anticipatamente dal Sig. nel Pt_3
mese di maggio 2018 e, per l'effetto, trasmetteva regolarmente al cliente il CP_1
pagina 4 di 14 relativo conteggio estintivo mediante il quale venivano determinati gli importi residui a debito dovuti a con il rimborso a favore del cliente della quota dell'ulteriore CP_1
voce di costo prevista dal Contratto ovvero la “commissione di gestione” non maturata per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento, pari a Euro 4.903,08;
• invece gli oneri di distribuzione, non devono essere restituiti;
essi si identificano nella provvigione a favore dell'agente in attività finanziaria, a cui si è rivolto il cliente in fase preliminare alla conclusione del rapporto con l'istituto finanziario ai fini dell'ottenimento dei singoli finanziamenti da parte di rappresentano un CP_1
onere a carico di verso un soggetto terzo, ovvero l'agente stesso nei cui CP_1
confronti , in qualità di preponente, è obbligata per il solo fatto che il CP_1 medesimo ha svolto l'attività di intermediazione del credito richiesta dal cliente: non sono costi necessari per la concessione del credito;
• in ogni caso deduceva la carenza di legittimazione passiva in capo a in CP_1 merito alla domanda restitutoria di detta voce in quanto legittimato passivo della domanda restitutoria in esame è l'agente in attività finanziaria che ha percepito la provvigione;
• le spese di istruttoria comprendono tutti quei costi oggettivi sostenuti da CP_1 per la raccolta e l'esame della documentazione, l'adeguata verifica in materia di antiriciclaggio, le spese di notifica del contratto, l'acquisizione dell'atto di benestare da parte del datore di lavoro/ente previdenziale, anch'essi non devono essere oggetto di restituzione: il DPR 180/1950 agli artt. 6 -bis, comma 3 lett. b), e art. 38, intende come soggette a rimborso in caso di estinzione anticipata le voci di costo dovute al finanziatore soggette a maturazione nel tempo;
• la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 in relazione all'art.
6-bis, c. 3 lett. b) del D.P.R. n. 180/1950 non apporta significative variazioni:il Giudice italiano deve applicare la legge nazionale e non può non applicare l'art. 6 bis norma speciale che prevale anche sull'applicazione dell'art. 11octies, come emendato dalla Corte
Costituzionale e sull'applicazione dell'art. 125 sexies TUB previgente come interpretato dalla IT;
pagina 5 di 14 • è intervenuta comunque, in materia, anche la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 555 del 2023 alla luce della quale occorre ora interpretare l'art. 125 –sexies TUB applicabile ratione temporis all'estinzione anticipata del finanziamento oggetto di causa conseguentemente, sono soggette a riduzione le sole spese periodiche (c.d. recurring) e non anche quelle una tantum (c.d. up front), almeno in Italia laddove é prevista una indicazione separata.
Tanto premesso la resistente concludeva per il rigetto della domando o in subordine per la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva in relazione agli oneri di distribuzione.
All'esito dell'udienza del 24 aprile del 2024 il GdP assegnava termine per note conclusive e all'udienza del 30.06.2025 tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza emessa in data 01.08.2024 il GdP ha rigettato la domanda del ricorrente.
2. Giudizio di secondo grado.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 555/2024 emessa dal Giudice di Pace Rimini in data 01.08.2025 nel giudizio n. 2626/23 R.G.
L'Appellante censurava la sentenza del GdP proponendo i seguenti motivi:
• il Giudice di primo grado ha errato nell'affermare che “il contratto per cui è causa, ed in particolare l'art. 7 delle condizioni generali di contratto, è conforme alla disposizioni della
Banca d'Italia, e che pertanto nulla è dovuto alla società resistente, oltre a quanto già corrisposto, a titolo di restituzioni per l'estinzione anticipata del contratto” e “i conteggi operati da , risultano rispettosi del dettato della predetta norma imperativa”, con CP_1
riferimento all'art. 125-sexies TUB (D. Lgs. n. 385/1993);
• il giudice di prime cure ha errato nel ritenere i conteggi rispettosi della normativa di riferimento in quanto tali conteggi sono frutto dell'applicazione di una clausola contrattuale che risulta nulla in quanto il suo contenuto apertamente viola l'art. 125- sexies, letto in conformità ai principi sanciti dalla CGUE con la nota sentenza IT, nella quale è stata riconosciuta la rimborsabilità al consumatore di tutti i costi connessi al contratto anticipatamente estinto, senza alcuna distinzione in base alla rispettiva natura o funzione;
pagina 6 di 14 • l'art.
3.1 del Modello cd. SECCI del contratto stipulato dal sig. esclude la Pt_2 rimborsabilità di alcuni degli oneri sostenuti dal consumatore al momento della stipula, in quanto contrastante con la normativa vigente in materia ed i principi precedentemente rappresentati;
• non assume rilevanza la circostanza che la predetta clausola sia stata specificatamente approvata per iscritto ai sensi degli artt. 1341 c.c.;
• si tratta di clausola nulla perché con contrasto con norma imperativa e in goni caso vessatoria a cui si applica la nullità di protezione di cui agli artt. 33 e 36 cod. cons., in forza del quale le clausole vessatorie sono sostituite di diritto dalle norme di legge violate;
• deduceva il contrasto con la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale;
• riteneva erronea la motivazione in merito alla rilevanza della sentenza della Corte di
Giustizia Europea del 9.02.2023 nella causa c-555: la stessa CGUE con la richiamata pronuncia del 9.02.2023 (intervenuta in una fattispecie disciplinata dalla Direttiva
2014/17 sui mutui ipotecari) ha motivato la distinzione rispetto alla precedente IT
(che aveva interpretato la Direttiva 2008/48 sul credito al consumo), distinzione che porta ad escludere l'applicazione dei principi espressi nella direttiva sui mutui ipotecari al diverso ambito del credito al consumo, in cui rientra la presente fattispecie;
• la pronuncia del 9.02.2023 richiamata dal giudice di primo grado riguarda esclusivamente il precipuo caso dei mutui ipotecari (o, comunque, assistiti da garanzie reali), ipotesi che si differenziano rispetto al mero credito al consumo in cui rientrano i finanziamenti dietro cessione del quinto oggetto della presente impugnazione, disciplinati in attuazione della diversa Direttiva 2008/48, che sono stati disciplinati prima dalla sentenza IT e poi dalla pronuncia della Corte Costituzionale (n.
263/2022), che hanno entrambe previsto il rimborso proporzionale di tutti i costi collegati al credito;
• in ogni caso il principio di non rimborsabilità non opera in automatico, ma deve essere disciplinato dai singoli Stati membri ed sottoposto al controllo degli organi giurisdizionali interni, ciò che non è avvenuto nel nostro ordinamento, nel quale il legislatore con la L. 106/2021 ha espressamente previsto la rimborsabilità di tutti i costi pagina 7 di 14 collegati al contratto di cessione del quinto anticipatamente estinto, in continuità con l'interpretazione della IT precedentemente e pacificamente applicata (confermata dalla Corte Costituzionale anche per i contratti precedenti alla riforma del 2021).
Tanto premesso l'appellante concludeva come in epigrafe riportato.
Si costituiva in sede di appello deducendo a proprio favore: CP_1
• in via preliminare la nullità della citazione per la mancanza dell'invito alla costituzione nel termine di settanta giorni prima dell'udienza;
• nel merito, rammentava che anche a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, non è mai stato apportato alcun intervento normativo, nemmeno da parte dell'art. 27 del d.l. 104 del 10.08.2023 (conv. con l. 136 del 9.10.2023), alla prima parte dell'art. 11 octies, comma 2, del D.L. 73/2021, il quale, a tutt'oggi presenta la medesima seguente formulazione: “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”;
• deduceva la correttezza della pronuncia di primo grado nel punto in cui ha ritenuto, richiamando precedenti giurisprudenziali che “Il Giudice italiano deve applicare la legge nazionale e non può non applicare l'art. 6 bis” norma speciale che “prevale anche sull'applicazione dell'art. 11octies, come emendato dalla Corte Costituzionale e sull'applicazione dell'art. 125 sexies TUB previgente come interpretato dalla IT”;
• l'arricchimento senza causa costituisce eccezione al diritto del consumatore alla restituzione dei costi relativi al contratto di credito in caso di estinzione anticipata, in forza del novellato secondo periodo dell'art.11-octies, comma 2, del D.L. 25 maggio
2021, n. 73, come modificato e integrato dal D.L. 104/2023 (convertito in Legge
136/2023);
• ribadiva le proprie argomentazioni svolte in primo grado.
Tanto premesso domandava in via preliminare di dichiarare la nullità dell'appello e nel merito il suo rigetto.
pagina 8 di 14 All'udienza del 19.02.2025 il Giudice istruttore, ritenuta infondata l'eccezione di nullità dell'appello, fissava udienza per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Depositate le precisazioni delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica, le parti all'udienza del 13.11.2025, si riportavano alle proprie conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione
***
1.L'appello è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
2.Va preliminarmente rigettata la nullità dell'appello per la mancato avvertimento al convenuto di costituirsi nel termine di 70 giorni – e non di 20 giorni- dall'udienza fissata.
Ed invero l'art 347 c.p.c. come modificato dal Correttivo Cartabia prevede che “Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione”. Anche anteriormente al correttivo, che il termine per la costituzione fosse di 20 giorni si deduceva dalla circostanza che l'art 343 c.p.c. in materia di appello incidentale era rimasto inalterato dopo la riforma e manteneva fermo il termine di costituzione di 20 giorni.
3. Nel merito va sottolineato come il finanziamento oggetto di causa n. 99180 era stipulato da con in data 05.07.2017 e veniva estinto in data 31.05.2019 Parte_3 CP_1
pertanto si applica la versione del testo dell'art. 125-sexies TUB, comma 1, secondo cui “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” così come previsto dalla normativa transitoria dettata all'art. 11-octies, comma 2, d.l. 25.5.2021 n. 73 conv. in legge 23.7.2021 n. 106.
4. Si rammenta altresì che per il tramite della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies comma 2, è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinviava alle
“norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”
(Corte cost. 22.12.2022 n. 263), per violazione dell'art. 16 par. 1 della dir. 2008/48, come interpretato dalla sentenza IT, e mediatamente degli artt. 11 e 117 Cost.,” con la precisazione che la disposizione “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza
IT”.
pagina 9 di 14 5. Correttamente il Giudice di prime cure ha sottolineato come la sentenza IT della
CGUE in applicazione della direttiva n. 2008/48/CE, ha sancito che il consumatore, in caso di estinzione anticipata, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alia durata residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, senza distinzione tra costi recurring, e costi up front.
6. Il giudice di prime cure ha altresì correttamente premesso che secondo la Corte
Costituzionale l'illegittimità della norma transitoria consisteva nel fatto che: "le norme secondarie della Banca d'Italia richiamate dall'art. 11-octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi recurring”.
7. Tuttavia il Giudice di pace ha errato nel ritenere che la sentenza n. 555 del 09.02.2023 della
Corte di Giustizia Europea abbia superato la sentenza IT ripristinando la possibilità di escludere dal rimborso i costi up-front.
7.1. Va rammentato che la ratio della pronuncia della Corte di Giustizia Lextro era ed è quella di garantire l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito che risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi “presentati” dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati
“unilateralmente” dalla banca;
dunque la ratio è quella di evitare il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, impedendo al finanziatore di sottrarsi alla riduzione di una parte del costo totale del credito, semplicemente presentandola come relativa all'accesso al contratto o indipendente dalla durata.
7.2. Se è vero che la corte di Giustizia nella sentenza 555 del 09.02.2023 (cosiddetta causa
Unicredit Bank Austria), ha sancito che il diritto al rimborso “non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato”, tale sentenza è riferita alla direttiva 2014/17/UE relativa ai “contratti di credito relativi a beni immobili residenziali” dove esistono obiettivi e importanti costi di accesso al contratto indipendenti dalle decisioni unilaterali del finanziatore e dal “margine di manovra” del finanziatore (costi della perizia estimativa e dell'iscrizione ipotecaria e le spese notarili) che giustificano un approccio differenziato e ammettono una differente tecnica di tutela del pagina 10 di 14 consumatore, centrata sui doveri di trasparenza e correttezza, con riguardo alla presentazione al consumatore dei costi ripetibili e non, per il caso di estinzione anticipata. Il trattamento differenziato è dunque giustificato dalla diversità della situazione sostanziale regolata dalle due direttive, diversità e specificità riconosciuta anche dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 09.02.2023 (Cfr. tra gli altri Corte d'Appello di Torino, 1 giugno 2023, Tribunale di Roma
10.07.2025, Tribunale di Taranto 07.05.2025, Tribunale di Gorizia 16.01.2024, Tribunale di
Udine n. 539 del 13.06.2023, Tribunale di Torino, 20 marzo 2023, Tribunale di Gorizia
16.01.2024)
La stessa direttiva 2014/17/UE prevede al Considerando 22 che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, che giustificano un approccio differenziato”.
8. Parte appellata al fine di giustificare il diritto al rimborso dei costi up-front, inoltre, richiama l'art 6 bis comma 3 del dpr 5 gennaio 1950, n. 180: “
3. La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a:
… b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto;
”.
A ben vedere come ha sottolineato la giurisprudenza di merito, in particolare il Tribunale di
Torino, le disposizioni di trasparenza a cui rinvia l'art.
6-bis (vigente dal 2012) sono le medesime richiamate (nel 2021) dall'art. 11-octies, comma 2, d.l. 73/2021 e colpite (nel 2022) dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale.
La Corte Costituzionale infatti ha sottolineato come la tutela dei consumatori non può essere affidata ai semplici doveri di trasparenza e correttezza, né alla reazione contro le pratiche opache o abusive del finanziatore, ma richiede “una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri” (Corte cost. 263/2022); le disposizioni sulla trasparenza emanate da Banca d'Italia, anche ai sensi dell'art.
6-bis d.p.r. 180/50 (introdotto dal d.lgs. 19.9.2012 n. 169), intese a “rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute al finanziatore e pagina 11 di 14 quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto” (comma 3, lett. b), “valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili”, ma entrano perciò in conflitto con la dir. 2008/48, come interpretata nella sentenza IT, e dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, d.l. 73/2021 non possono continuare a trovare applicazione, neppure come norme di fonte ed efficacia sub-primaria, in quanto incompatibili con la norma primaria, la quale può oggi accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza IT. (cfr. Tribunale di Torino, 20 marzo 2023).
9. Non soccorre in senso favorevole all'appellata la circostanza che gli oneri di distribuzione siano spese per il pagamento di soggetti terzi (l'agenzia) il diritto del cliente alla riduzione riguarda tutti i costi di accesso, comprese le commissioni destinate a remunerare i servizi resi da un mediatore creditizio (o altra consimile figura); infatti l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti, con l'affidamento della stessa ad agenti, mediatori creditizi, fornitori convenzionati ecc., è una libera scelta organizzativa del finanziatore, che non può privare il cliente del diritto alla riduzione (cfr. Tribunale di Torino 20.03.2023, Tribunale di
Taranto 07.05.2025, Corte di Appello di Torino 19.11.2025).
10. Anche le spese di istruttoria vanno certamente ricomprese nel costo totale del credito che va rimborsato in caso di estinzione anticipata alla luce dei principi della sentenza IT che vanno confermati.
11. Non è decisivo neppure il riferimento dell'appellata alla disciplina dell'arricchimento senza giusta causa: non sussiste “assenza causa” poichè il consumatore ottiene la restituzione/rimborso di somme effettivamente anticipate al momento della stipula del contratto attraverso l'inclusione nel costo totale del credito. Il consumatore inoltre non si arricchisce in quanto ottiene una restituzione che è proporzionale, e non totale, di costi che ha già sostenuto, e recupera la quota non maturata per effetto dell'estinzione anticipata.
“L'eventuale perdita del finanziatore deriva dalla propria scelta organizzativa di utilizzare una rete di intermediari esterni, scelta che non può essere scaricata sul consumatore in violazione dei principi europei di tutela: non è il consumatore ad “arricchirsi” del servizio che, peraltro, non ha scelto, bensì
l'ente creditizio che non può traslare sulla controparte i costi di un'intermediazione di cui esso ha ritenuto di avvalersi, nell'ambito della discrezionalità delle proprie scelte imprenditoriali, il cui onere è
pagina 12 di 14 chiamato ad accollarsi, in perfetta consequenzialità della libertà in eligendo che, a monte, ha esercitato”.
(Cfr. in tal senso Corte di Appello di Torino 19.11.2025).
12. Il principio del rimborso complessivo dei costi di finanziamento è stato poi recepito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 25997/23 che, dopo avere ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale e normativa in materia ed avere aderito a quanto già espresso nella sentenza IT, ha ritenuto che “E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33".
12.1. L'invalidità della clausola contrattuale che esclude la rimborsabilità delle spese di istruttoria e vendita è stata allegata da parte appellante sin dal primo grado, sia con riferimento alla contrarietà rispetto all'art 125 sexies TUB che con riferimento alla vessatorietà della clausola (v. in particolare note conclusive).
12.2 A nulla rileva che la clausola sia stata sottoscritta specificatamente dal contraente posto che la normativa consumeristica prescinde dalla formale duplice sottoscrizione ma, al fine di superare le conseguenze della vessatorietà della clausola, richiede la prova della trattativa individuale, prova mancante nel caso di specie.
12.3. Pertanto nel caso di specie è nulla la clausola 3.1. del contratto di finanziamento stipulato da nel punto in cui prevede che “le spese di istruttoria” “non sono Parte_3 restituite in caso di rimborso anticipato” e nel punto in cui prevede che “gli oneri di distribuzione” “non sono restituiti in caso di rimborso anticipato del prestito”. Alla nullità segue l'applicazione della disciplina legislativa 125 sexies TUB in conformità ai principi sanciti dalla
Corte di Giustizia Europea sentenza IT.
13. Va sottolineato come parte appellata non ha contestato il criterio di calcolo adottato dalla ossia il criterio pro-rata temporis, né ha contestato la correttezza dei calcoli Parte_1
effettuati (v. anche perizia di parte).
Pur in assenza di contestazione si specifica che tale criterio -il quale consiste nel suddividere ognuna delle voci di costo per il numero complessivo delle rate originariamente previste, moltiplicando poi il risultato per il numero delle rate residue, cioè con scadenza successiva all'estinzione- sia quello ritenuto più adeguato in applicazione degli artt. 35 comma 2 del
Codice del Consumo e 1370 c.c., essendo tale metodo più trasparente, comprensibile per il pagina 13 di 14 consumatore e conforme alle esigenze di semplificazione della direttiva 2008/48/CE rispetto ad altri proposti in cause analoghe, quale il criterio della curva degli interessi.
14. Nel caso di specie come emerge dalla documentazione in atti -e non contestata da controparte - le rate totali erano 120 e quelle pagate 10; le rate residue invece 110.
I costi sostenuti sono stati pari a:
Spese Istruttoria -500,00 €
Oneri di distribuzione -2.580,00 €
Commissioni di gestione pratica -5.348,82
La percentuale del 91,67 % di ogni costo è da restituire: pertanto delle spese di istruttoria sono da restituire 458,33 euro, delle spese di distribuzione sono da restituire € 2.365,00, delle spese di gestione erano da restituire (e sono state già restituite) € 4.903,09.
Dunque risultano dovuti a € 2.823,33. Parte_1
15. Quanto alle spese di lite ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione a fronte del contrasto insorto sull'applicazione dell'art. 125 sexies TUB nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accoglie l'appello;
• in riforma della sentenza n. 555/2024 emessa dal Giudice di Pace di Rimini, dichiara tenuta e condanna parte appellata al pagamento in favore della appellante della somma di Euro 2.823,33, oltre ad interessi al saggio legale, dalla data di anticipata estinzione al saldo;
• dichiara compensate le spese di lite
Rimini, 02.12.2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
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