Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00146/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00490/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 490 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo, 101;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
*per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. -OMISSIS- con cui la Prefettura di Perugia ha sottoposto la società ricorrente a misure di prevenzione collaborativa antimafia ex art. 94-bis del D.lgs. n. 159/2011;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti, ivi compresi, occorrendo, la nota della Prefettura di Perugia, prot. -OMISSIS- avente ad oggetto “[…] – Comunicazione ai sensi dell'art. 92, comma 2-bis, del D.lgs. 159/2011”;
- ove occorra e per quanto di ragione, degli atti istruttori trasmessi in sede di accesso dalla Prefettura solo in data -OMISSIS-, e in particolare: -- la nota della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Perugia, prot. n. -OMISSIS-; -- il Verbale della Prefettura di Perugia relativo alla riunione del -OMISSIS-; -- il Verbale della Prefettura di Perugia relativo alla riunione del -OMISSIS-; -- il Verbale della Prefettura di Perugia relativo alla riunione del -OMISSIS-; -- la nota della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Perugia, prot. n. -OMISSIS-; -- la nota della Legione Carabinieri Umbria – Comando Provinciale di Perugia prot. n. -OMISSIS-; -- la nota della Questura di Perugia – Divisione Polizia Anticrimine prot. n. -OMISSIS-; -- la nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. -OMISSIS-;
** per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19/12/2024:
- dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo anche in ragione degli ulteriori gravi motivi esaminati nell’atto di motivi aggiunti.
*** per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24/3/2025:
- del provvedimento prot. -OMISSIS-, con cui la Prefettura di Perugia ha disposto la proroga delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del D.lgs. n. 159/2011, a cui la società ricorrente era già sottoposta in forza del provvedimento gravato con il ricorso introduttivo;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti, ivi inclusi occorrendo, le relazioni in data -OMISSIS- e -OMISSIS-, nonché il parere reso dal Gruppo Provinciale Interforze nella seduta del -OMISSIS-, richiamati nel provvedimento prefettizio prot. -OMISSIS-, allo stesso non allegati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. ER GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con i ricorsi in esame è stato chiesto l’annullamento dei provvedimenti della Prefettura di Perugia mediante i quali la società ricorrente è stata sottoposta a misure di prevenzione collaborativa antimafia ex art. 94-bis del d.lgs. 159/2011 ed è stata poi disposta la proroga di dette misure.
2. In data 6 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, in quanto “ con il provvedimento […] del -OMISSIS-, la Prefettura di Perugia ha adottato informazione antimafia liberatoria nei confronti della [ricorrente], “ non sussistendo né le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011, né tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 84 e 91 del citato decreto legislativo”; - contestualmente, con provvedimento […] del -OMISSIS-, la medesima Prefettura ha comunicato che, in seguito alla definizione del relativo iter istruttorio, a decorrere dal -OMISSIS- è stata rinnovata fino al -OMISSIS- l’iscrizione della [ricorrente] alla white list dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1, co. 52 della l. n. 190/2012 ”.
3. La difesa dell’Amministrazione, pur depositando successivamente una corposa memoria, non ha preso posizione in ordine a detto esito processuale.
4. Ciò stante, il Collegio ritiene di dare atto del venir meno dell’interesse alla decisione dei ricorsi nel merito, con conseguente dichiarazione di improcedibilità, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm..
5. Le spese, considerate le peculiarità della vicenda, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER GA, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER GA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.