Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 16/04/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n.91/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Puglia in composizione monocratica in persona del Giudice IE GRASSO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 38013, del registro di segreteria, proposto dal Sig. XX , nato a [...] il XX (c.f. XX), rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Scardigno (c.f:[...]) ed elettivamente domiciliato in Molfetta (BA) presso il suo studio, alla via Piazza n. 62 (pec: leonardo.scardigno@pec.ordineavvocatitrani.it),
CONTRO
-INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabiola Leone, elettivamente domiciliato in Bari, presso l’Avvocatura Regionale dell’INPS, alla via Putignani n. 108;
PER L’ANNULLAMENTO
Previa sospensione dell’esecutività
- della comunicazione INPS datata XX (numero pratica indebito: XX), avente il seguente oggetto: “accertamento somme indebitamente percepite su pensione”
PER ACCERTARE E DICHIARARE NEL MERITO
l’insussistenza dei presupposti di legge per la ripetizione da parte dell’INPS dei ratei pensionistici percepiti dal 2023 al 2025, così come indicati nell’accertamento pervenuto in data XX;
PER CONDANNARE
l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo, debitamente rivalutate dalla data di ciascuna trattenuta ed al pagamento delle spese legali VISTO il codice di giustizia contabile;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITE le parti all’udienza del 10 aprile 2026
FATTO
Con ricorso depositato il XX l’epigrafato ricorrente, titolare, dal 2023, di pensione ai sensi del d.l. 4/2019 (cd. Quota 100), ha impugnato, chiedendone contestualmente la sospensione interinale, il provvedimento con il quale l’INPS gli ha comunicato, in data XX la presunta indebita percezione della pensione per il periodo 01/01/2023 al 30/06/2025, invitandolo, poi, con successiva comunicazione a versare l’importo pari ad € XX, sospendendogli anche l’erogazione della pensione ritenendo che, in costanza di pensione avesse percepito redditi da lavoro incumulabili con la percezione della pensione erogata ai sensi della cennata norma.
Al riguardo ha precisato di aver sottoscritto dal 14 settembre 2023 alcuni contratti per prestazioni di diritto sportivo nella forma di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ex art.409 comma 1, n.3, percependo, negli anni 2023-2024 e 2025 importi pari ad € XX per il primo anno, € XX per il secondo anno ed € XX per il terzo anno.
l’INPS ha, proceduto, dopo aver appreso delle circostanze sopra esposte, ad accertare come indebitamente erogata la pensione in questione per il periodo da gennaio 2023 sino al 30 giugno 2025, ritenendola non dovuta in quanto sussistente la violazione del divieto di incumulabilità tra redditi da pensione e redditi da lavoro dipendente ex art. 14, comma 3, del D.L. 4/2019 e, contestualmente, ha sospeso l’erogazione del trattamento pensionistico dalla rata di luglio 2025.
A sostegno delle proprie ragioni ha posto in evidenzia la peculiarità del lavoro dilettantistico sportivo a cui, anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata, non troverebbe applicazione l’incumulabilità prevista dalla disciplina della cd. “quota 100”, anche in ragione dell’estrema esiguità dei redditi percepiti quali conseguenza dell’attività sportiva espletata.
Ha, quindi, citato alcune pronunce della Corte dei conti che hanno avallato la suesposta tesi.
Si è costituita l’INPS che ha insistito per il rigetto del ricorso invocando il dato normativo, sostenendo che, alla luce dei redditi percepiti dal ricorrente emergerebbe il carattere di continuità della prestazione lavorativa resa, incompatibile con la percezione della pensione.
Con ordinanza del 5 dicembre 2025 n.105 questo giudice ha accolto l’istanza cautelare, ordinando all’INPS di procedere al pagamento dei ratei di pensione spettanti al ricorrente a decorrere dal dicembre 2025 – ivi compreso la tredicesima mensilità.
All’udienza del 10 aprile 2026 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi.
DIRITTO
Alla luce degli atti versati in giudizio, il ricorso è fondato.
Sul punto appare sufficiente richiamare, ex art.17 comma 1 disp.att. c.g.c., le recentissime pronunce del giudice delle pensioni pubbliche – in quanto si attagliano pienamente alla fattispecie dedotta in giudizio – che fanno rientrare il lavoro sportivo, qualora, come nel caso di specie i redditi percepiti non superano i 5.000 euro annui, nell’alveo della prestazione occasionale, rendendo, quindi i predetti redditi cumulabili eccezionalmente con quelli di cui all’art.14 del d.l. 4/2019.
Sul punto, infatti, è stato da ultimo statuito che “..Il trattamento pensionistico di cui gode il ricorrente, definito “pensione quota 100”, è disciplinato dall’art. 14 del d.l. n. 4 del 2019, che consente, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni. Il terzo comma dell’articolo richiamato esclude la cumulabilità di tale pensione “a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui…..In considerazione di tale ratio, “il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente” (Corte cost. n. 234/2022) e ciò, pertanto, giustifica il suo trattamento differenziato sotto il profilo delle cumulabilità. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso del lavoro sportivo per società dilettantistiche svolto nella forma del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è possibile giungere alla conclusione, già evidenziata da altra e condivisa giurisprudenza contabile (Sez. Regione Toscana n. 71/2025 e Sez. Regione Veneto n. 19/2025), che tale rapporto contrattuale possa essere assimilato al lavoro occasionale e, dunque, che il corrispettivo, ove non superi la soglia quantitativa dei 5.000 euro annui lordi, possa eccezionalmente cumularsi con il trattamento pensionistico di cui all’art. 14 del d.l. n. 4 del 2019……Deve, pertanto, concludersi che il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico del ricorrente, pur essendo stato inquadrato nella forma del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, assume, per quanto rileva in questa sede, caratteri analoghi al rapporto di lavoro autonomo occasionale e, pertanto, si sottrae, entro la soglia quantitativa prevista dalla norma, alla ratio perseguita dal divieto di cumulo. A tal fine deve essere sottolineato che fino alla soglia dei 5.000 euro è espressamente esclusa la contribuzione pensionistica, posto che, ai sensi dell’art. 35 co. 8 bis del d.lgs. n. 36 del 2021, “l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”. (da ultimo, Sez. Giurisdiz. Toscana, 3 febbraio 2026, n.13).
Applicando le medesime coordinate ermeneutiche al caso di specie la domanda attorea deve, essere accolta e per l’effetto va dichiarata la non ripetibilità della somma corrisposta al ricorrente quale trattamento pensionistico dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2025.
L’INPS è, di conseguenza, tenuto a restituire al ricorrente le somme eventualmente trattenute con la corresponsione degli interessi legali sui singoli ratei dalla data di ciascuna trattenuta ed oltre rivalutazione monetaria solo se superiore.
Conseguentemente va disposto l’illegittimità anche del provvedimento di sospensione dell’erogazione della pensione, per effetto del quale, quindi l’INPS è tenuto ad erogare anche i ratei pensionistici sospesi, con la corresponsione degli interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti già sopra esposti.
Le spese, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare possono essere compensate fra le parti, in ragione della novità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Compensa integralmente le spese del presente giudizio, ivi compreso quelle relative alla fase cautelare.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.
Il Giudice monocratico
IE SO
Depositata in segreteria il 16/04/2026 L’ Assistente Amministrativo Dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente