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9 dicembre 2000
9 dicembre 2000
Art. 18. (Termini) 1. I testi unici di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94 , sono emanati entro il 30 giugno 2002. 2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all' articolo 8, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157 , e' fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il termine indicato dall' articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto, e' fissato in novanta giorni. 4. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , e' sostituito dal seguente:
"4. Il testo unico puo' essere aggiornato, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera b), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o piu' decreti legislativi il cui schema e' deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema e' trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo e' emanato su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali". 5. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , e' sostituito dal seguente:
"6. Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' avvalersi dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali". 6. I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande al registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , e di denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 , sono unificati in giorni trenta.
"4. Il testo unico puo' essere aggiornato, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera b), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o piu' decreti legislativi il cui schema e' deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema e' trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo e' emanato su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali". 5. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , e' sostituito dal seguente:
"6. Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' avvalersi dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali". 6. I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande al registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , e di denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 , sono unificati in giorni trenta.
Commentario • 1
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