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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 12246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12246 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 7478/2025 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c. all'udienza del 23/12/2025
TRA
C.F. e P. IVA: , con sede in Torino al Parte_1 P.IVA_1
Corso Vittorio Emanuele II n. 178, in persona del legale rappresentante p.t ing. CP_1
e (C.F. e P. IVA: ) con sede
[...] Controparte_2 P.IVA_2
legale in via Invorio 24/A – 10124 -Torino, in persona del l.r.p.t. geom. Controparte_3 quale società subentrata ad elettivamente domiciliate in Controparte_4
lla via B. Longo n. 3 presso lo studio dell'avv. Francesca Solimeno Medugno che Pt_1 le rappresenta e difende giusto mandato in calce all'atto di citazione in appello.
- APPELLANTI
E
(C.F. e (C.F. CP_5 C.F._1 Controparte_6
, elettivamente domiciliati in lla via Nolana n. 321 presso C.F._2 Pt_1
lo studio dell'avv. TO AM che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
- APPELLATI
-
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3721/2024 emessa dal Giudice di Pace di Barra pubblicata in data 01/10/2024.
Conclusioni: come da note conclusive e note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti costituite per l'udienza del 23/12/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
Va, preliminarmente, rilevato che risulta regolarmente acquisito e presente in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado R.G. n.13576/2021.
Sempre in via preliminare va evidenziato che, al momento della decisione, non risulta presente nel fascicolo d'ufficio la produzione la sentenza di primo grado.
Ebbene parte appellante non ha depositato la sentenza di primo grado oggetto di impugnazione ed è con ciò venuta meno ad uno suo preciso onere da cui consegue nello specifico caso concreto l'inammissibilità del gravame per almeno due ragioni che si andranno ad esporre
Come è noto l'art. 347 cpc c.p.c. prescrive che l'appellante debba inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.
Il deposito della sentenza impugnata non è più richiesto a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, in seguito alla modifica dell'art. 347, comma 2, c.p.c. disposta dalla l. n. 353 del 1990, che non lo considera come adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio;
allo stesso modo, neppure l'omessa produzione dei documenti e, in particolare, del fascicolo di primo grado è elemento di validità di tale costituzione, non ricollegando gli artt. 163, comma 1, n. 5), e 164 c.p.c. alla mancata indicazione, da parte dell'attore, di detti documenti e dei mezzi di prova alcun vizio di nullità della citazione, poiché si tratta di attività riservata in via esclusiva al potere 2 dispositivo della parte (cfr. tra le altre Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 24461 del 03/11/2020).
Tuttavia, mancando del tutto nel caso che ci occupa la sentenza impugnata (tra l'altro non presente né nella produzione di parte appellata né all'interno del fascicolo di primo grado) questo giudice non è stato messo in condizione di valutare la tempestività dell'appello. Né
a tale accertamento osta la mancata prospettazione della questione della tempestività dal momento che non si è verificata una preclusione processuale nella deduzione della stessa, potendo essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità
(Sez. U, Sentenza n. 16979 del 25/06/2019; conf, Sez. L Ord.n.1654 del 24.01.2020).
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello.
L'appello risulta inammissibile, anche, per un ulteriore profilo, non per ordine di importanza.
Secondo l'orientamento del tutto prevalente nella giurisprudenza di legittimità:
“ l'improcedibilità è la conseguenza, di natura sanzionatoria e perciò doverosamente testuale, di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto, espressamente configurato come necessario a tal fine, della sequenza di avvio di un dato processo, si deve parimenti escludere che l'improcedibilità, dovendo trovare il suo fondamento in un'espressa previsione normativa, possa essere comminata per il mancato deposito della sentenza impugnata: e ciò per il semplice fatto che un'espressa previsione in tal senso manca. Sembra piuttosto doversi applicare al caso del mancato deposito di copia della sentenza appellata, ai sensi dell'art. 347, comma 2, c.p.c., il ragionamento concernente la costituzione con «velina». Al riguardo è stato affermato (Cass. 8 maggio
2012, n. 6912) che, secondo quanto prescrive l'art. 348, comma 1, c.p.c. la sanzione di improcedibilità
è ricollegata soltanto all'inosservanza del termine di costituzione, non anche all'inosservanza delle sue forme, di guisa che la costituzione avvenuta nel termine ma senza l'osservanza delle forme evocate nell'art. 347, comma 1, essendo il regime della improcedibilità, in quanto di maggior rigore rispetto al -5- Ric. 2018 n. 36528 sez. M1 - ud. 09-12-2020 sistema generale delle nullità, di stretta interpretazione, soggiacciono al regime delle nullità di cui all'art. 156 c.p.c., e sem., e, quindi, vanno disciplinate applicando il principio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo. In tale prospettiva, valorizzando l'abrogazione della sanzione di improcedibilità per il mancato deposito del fascicolo di primo grado di parte appellante, alla stregua del testo vigente dell'art. 348 c.p.c., nonché il principio di tassatività delle cause di improcedibilità, si è affermato che la mancanza in atti della sentenza impugnata, non comporta la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, né consente la rimessione della causa sul ruolo per la sua produzione (Cass. 5 luglio 2006, n. 15303), imponendo,
3 pertanto, al giudice di appello l'emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi” (Cass. 22 novembre 2016, n.
23713; Cass. 10 dicembre 2013, n. 27536; Cass. 10 dicembre 2013, n. 27536; Cass. 11 gennaio
2010 n. 238; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12751 del 13/05/2021; Cass. ord. n. 20849/2021).
Secondo questa ricostruzione interpretativa, condivisa da chi scrive, se la sentenza appellata non è stata prodotta, ma il giudice è comunque in condizione di individuare con sicurezza il suo contenuto completo, perché risultante dagli atti di causa, e di rapportare ad esso le censure spiegate con l'atto d'appello, egli deve comunque pronunciare in proposito. Se, viceversa, la mancata produzione della sentenza appellata impedisce il raffronto tra i motivi d'appello e le rationes decidendi ivi contenute, la conseguenza sarà quella dell'inammissibilità dell'impugnazione poiché non specifica.
Nel caso di specie, tutti i motivi di gravame risultano strutturati come censure alla ricostruzione del fatto e alla valutazione della prova testimoniale e documentale operate dal
Giudice di Pace, nonché alla sussunzione della fattispecie nell'ambito del generale illecito aquiliano 2043 e/o nel novero dell'ipotesi speciale disciplinata dall'art 2054 c.c.; tuttavia,
l'appellante si è limitato a riportare, in modo parziale e spesso selettivo, stralci delle deposizioni e brevi passi della motivazione, senza offrire una trascrizione integrale né una esposizione completa e coerente del percorso argomentativo seguito dal primo giudice. In tal modo, il Tribunale non è posto in condizione di verificare se, e in che termini, le doglianze si correlino puntualmente alle specifiche affermazioni contenute nella sentenza impugnata, in violazione dell'onere di specificità dei motivi sancito dall'art. 342 c.p.c. e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in precedenza.
In particolare, con riguardo al primo motivo, l'appellante ha contestato l'erroneità del provvedimento nella parte in cui ha accertato il fatto storico sulla base dei documenti presenti agli atti e delle dichiarazioni testimoniali;
ebbene la ricostruzione della motivazione del Giudice di Pace è affidata a meri rinvii a brani isolati, privi di collocazione sistematica nel tessuto argomentativo complessivo della decisione, mentre le deposizioni sono riportate in forma riassuntiva e frammentaria, secondo una sequenza funzionale alla sola 4 prospettazione di parte.
Analoga tecnica espositiva si riscontra nel secondo motivo, ove si denunzia l'“erronea motivazione nella parte in cui è stata ritenuta fondata la domanda ex art. 2043 c.c.”, ma l'appellante non consente di cogliere con precisione né quale sia l'esatta qualificazione giuridica del fatto operata dal primo giudice, né quali specifiche argomentazioni questi abbia svolto in ordine al riparto dell'onere probatorio e alla ritenuta insussistenza del caso fortuito.
Anche il terzo motivo, concernente l'esclusione della concorrente responsabilità della conducente del veicolo danneggiato, si limita a censurare l'asserita erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie e del richiamo all'art. 2054 c.c., ma non riporta in modo completo il passaggio motivazionale in cui il Giudice di Pace avrebbe escluso il concorso del comportamento del danneggiato, né consente di comprendere se tale esclusione sia stata fondata su un giudizio di inattendibilità dei testi, su una ricostruzione alternativa della dinamica, ovvero su una diversa considerazione del nesso causale e del dovere di diligenza del conducente.
Quindi l'impossibilità per chi scrive di conoscere, attraverso il solo atto di appello, le valutazioni complessive di detto materiale probatorio da parte del giudice di prime cure, impedisce il raffronto tra i motivi di appello e le rationes decidendi con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
Le spese di lite di questa fase di giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M 55/14 come modificato dal D.M. 147/2022 secondo lo scaglione di riferimento (fino a 5.200,00 euro).
Ricorrono i presupposti per l'applicazione, nella fattispecie in esame, dell'art. 13, co.
1- quater D.P.R. 115/2002 in virtù del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_2 CP_5
e , così provvede:
[...] Controparte_6
1) Dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna gli appellanti alla refusione delle spese di giudizio, in favore di CP_5
e , che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre IVA,
[...] Controparte_6
CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% da attribuirsi al procuratore
AM TO dichiaratosi anticipatario;
3) dichiara che parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione.
Napoli, 24/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
6
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 7478/2025 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c. all'udienza del 23/12/2025
TRA
C.F. e P. IVA: , con sede in Torino al Parte_1 P.IVA_1
Corso Vittorio Emanuele II n. 178, in persona del legale rappresentante p.t ing. CP_1
e (C.F. e P. IVA: ) con sede
[...] Controparte_2 P.IVA_2
legale in via Invorio 24/A – 10124 -Torino, in persona del l.r.p.t. geom. Controparte_3 quale società subentrata ad elettivamente domiciliate in Controparte_4
lla via B. Longo n. 3 presso lo studio dell'avv. Francesca Solimeno Medugno che Pt_1 le rappresenta e difende giusto mandato in calce all'atto di citazione in appello.
- APPELLANTI
E
(C.F. e (C.F. CP_5 C.F._1 Controparte_6
, elettivamente domiciliati in lla via Nolana n. 321 presso C.F._2 Pt_1
lo studio dell'avv. TO AM che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
- APPELLATI
-
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3721/2024 emessa dal Giudice di Pace di Barra pubblicata in data 01/10/2024.
Conclusioni: come da note conclusive e note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti costituite per l'udienza del 23/12/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
Va, preliminarmente, rilevato che risulta regolarmente acquisito e presente in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado R.G. n.13576/2021.
Sempre in via preliminare va evidenziato che, al momento della decisione, non risulta presente nel fascicolo d'ufficio la produzione la sentenza di primo grado.
Ebbene parte appellante non ha depositato la sentenza di primo grado oggetto di impugnazione ed è con ciò venuta meno ad uno suo preciso onere da cui consegue nello specifico caso concreto l'inammissibilità del gravame per almeno due ragioni che si andranno ad esporre
Come è noto l'art. 347 cpc c.p.c. prescrive che l'appellante debba inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.
Il deposito della sentenza impugnata non è più richiesto a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, in seguito alla modifica dell'art. 347, comma 2, c.p.c. disposta dalla l. n. 353 del 1990, che non lo considera come adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio;
allo stesso modo, neppure l'omessa produzione dei documenti e, in particolare, del fascicolo di primo grado è elemento di validità di tale costituzione, non ricollegando gli artt. 163, comma 1, n. 5), e 164 c.p.c. alla mancata indicazione, da parte dell'attore, di detti documenti e dei mezzi di prova alcun vizio di nullità della citazione, poiché si tratta di attività riservata in via esclusiva al potere 2 dispositivo della parte (cfr. tra le altre Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 24461 del 03/11/2020).
Tuttavia, mancando del tutto nel caso che ci occupa la sentenza impugnata (tra l'altro non presente né nella produzione di parte appellata né all'interno del fascicolo di primo grado) questo giudice non è stato messo in condizione di valutare la tempestività dell'appello. Né
a tale accertamento osta la mancata prospettazione della questione della tempestività dal momento che non si è verificata una preclusione processuale nella deduzione della stessa, potendo essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità
(Sez. U, Sentenza n. 16979 del 25/06/2019; conf, Sez. L Ord.n.1654 del 24.01.2020).
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello.
L'appello risulta inammissibile, anche, per un ulteriore profilo, non per ordine di importanza.
Secondo l'orientamento del tutto prevalente nella giurisprudenza di legittimità:
“ l'improcedibilità è la conseguenza, di natura sanzionatoria e perciò doverosamente testuale, di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto, espressamente configurato come necessario a tal fine, della sequenza di avvio di un dato processo, si deve parimenti escludere che l'improcedibilità, dovendo trovare il suo fondamento in un'espressa previsione normativa, possa essere comminata per il mancato deposito della sentenza impugnata: e ciò per il semplice fatto che un'espressa previsione in tal senso manca. Sembra piuttosto doversi applicare al caso del mancato deposito di copia della sentenza appellata, ai sensi dell'art. 347, comma 2, c.p.c., il ragionamento concernente la costituzione con «velina». Al riguardo è stato affermato (Cass. 8 maggio
2012, n. 6912) che, secondo quanto prescrive l'art. 348, comma 1, c.p.c. la sanzione di improcedibilità
è ricollegata soltanto all'inosservanza del termine di costituzione, non anche all'inosservanza delle sue forme, di guisa che la costituzione avvenuta nel termine ma senza l'osservanza delle forme evocate nell'art. 347, comma 1, essendo il regime della improcedibilità, in quanto di maggior rigore rispetto al -5- Ric. 2018 n. 36528 sez. M1 - ud. 09-12-2020 sistema generale delle nullità, di stretta interpretazione, soggiacciono al regime delle nullità di cui all'art. 156 c.p.c., e sem., e, quindi, vanno disciplinate applicando il principio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo. In tale prospettiva, valorizzando l'abrogazione della sanzione di improcedibilità per il mancato deposito del fascicolo di primo grado di parte appellante, alla stregua del testo vigente dell'art. 348 c.p.c., nonché il principio di tassatività delle cause di improcedibilità, si è affermato che la mancanza in atti della sentenza impugnata, non comporta la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, né consente la rimessione della causa sul ruolo per la sua produzione (Cass. 5 luglio 2006, n. 15303), imponendo,
3 pertanto, al giudice di appello l'emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi” (Cass. 22 novembre 2016, n.
23713; Cass. 10 dicembre 2013, n. 27536; Cass. 10 dicembre 2013, n. 27536; Cass. 11 gennaio
2010 n. 238; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12751 del 13/05/2021; Cass. ord. n. 20849/2021).
Secondo questa ricostruzione interpretativa, condivisa da chi scrive, se la sentenza appellata non è stata prodotta, ma il giudice è comunque in condizione di individuare con sicurezza il suo contenuto completo, perché risultante dagli atti di causa, e di rapportare ad esso le censure spiegate con l'atto d'appello, egli deve comunque pronunciare in proposito. Se, viceversa, la mancata produzione della sentenza appellata impedisce il raffronto tra i motivi d'appello e le rationes decidendi ivi contenute, la conseguenza sarà quella dell'inammissibilità dell'impugnazione poiché non specifica.
Nel caso di specie, tutti i motivi di gravame risultano strutturati come censure alla ricostruzione del fatto e alla valutazione della prova testimoniale e documentale operate dal
Giudice di Pace, nonché alla sussunzione della fattispecie nell'ambito del generale illecito aquiliano 2043 e/o nel novero dell'ipotesi speciale disciplinata dall'art 2054 c.c.; tuttavia,
l'appellante si è limitato a riportare, in modo parziale e spesso selettivo, stralci delle deposizioni e brevi passi della motivazione, senza offrire una trascrizione integrale né una esposizione completa e coerente del percorso argomentativo seguito dal primo giudice. In tal modo, il Tribunale non è posto in condizione di verificare se, e in che termini, le doglianze si correlino puntualmente alle specifiche affermazioni contenute nella sentenza impugnata, in violazione dell'onere di specificità dei motivi sancito dall'art. 342 c.p.c. e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in precedenza.
In particolare, con riguardo al primo motivo, l'appellante ha contestato l'erroneità del provvedimento nella parte in cui ha accertato il fatto storico sulla base dei documenti presenti agli atti e delle dichiarazioni testimoniali;
ebbene la ricostruzione della motivazione del Giudice di Pace è affidata a meri rinvii a brani isolati, privi di collocazione sistematica nel tessuto argomentativo complessivo della decisione, mentre le deposizioni sono riportate in forma riassuntiva e frammentaria, secondo una sequenza funzionale alla sola 4 prospettazione di parte.
Analoga tecnica espositiva si riscontra nel secondo motivo, ove si denunzia l'“erronea motivazione nella parte in cui è stata ritenuta fondata la domanda ex art. 2043 c.c.”, ma l'appellante non consente di cogliere con precisione né quale sia l'esatta qualificazione giuridica del fatto operata dal primo giudice, né quali specifiche argomentazioni questi abbia svolto in ordine al riparto dell'onere probatorio e alla ritenuta insussistenza del caso fortuito.
Anche il terzo motivo, concernente l'esclusione della concorrente responsabilità della conducente del veicolo danneggiato, si limita a censurare l'asserita erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie e del richiamo all'art. 2054 c.c., ma non riporta in modo completo il passaggio motivazionale in cui il Giudice di Pace avrebbe escluso il concorso del comportamento del danneggiato, né consente di comprendere se tale esclusione sia stata fondata su un giudizio di inattendibilità dei testi, su una ricostruzione alternativa della dinamica, ovvero su una diversa considerazione del nesso causale e del dovere di diligenza del conducente.
Quindi l'impossibilità per chi scrive di conoscere, attraverso il solo atto di appello, le valutazioni complessive di detto materiale probatorio da parte del giudice di prime cure, impedisce il raffronto tra i motivi di appello e le rationes decidendi con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
Le spese di lite di questa fase di giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M 55/14 come modificato dal D.M. 147/2022 secondo lo scaglione di riferimento (fino a 5.200,00 euro).
Ricorrono i presupposti per l'applicazione, nella fattispecie in esame, dell'art. 13, co.
1- quater D.P.R. 115/2002 in virtù del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_2 CP_5
e , così provvede:
[...] Controparte_6
1) Dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna gli appellanti alla refusione delle spese di giudizio, in favore di CP_5
e , che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre IVA,
[...] Controparte_6
CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% da attribuirsi al procuratore
AM TO dichiaratosi anticipatario;
3) dichiara che parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione.
Napoli, 24/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
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