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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2024, n. 23602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23602 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL LI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/11/2023 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 23602 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 03/04/2024 Ritenuto in fatto IN IO, tramite patrocinio abilitato, ha promosso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, che ha confermato - nei suoi confronti - l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal g.i.p. presso il medesimo Tribunale, di applicazione della misura della custodia carceraria in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. in quanto facente parte dell'associazione di tipo mafioso denominata CLAN DEI CASALESI - riferibile al territorio di San Cipriano D'Aversa - con il ruolo di organizzatore, condiviso con EC ES. 1.L'atto di impugnazione si è affidato a due motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.11 primo motivo ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per avere, il Tribunale, omesso di valutare il contenuto, di portata decisiva, degli allegati ad una memoria difensiva, depositata all'udienza in camera di consiglio del 6 novembre 2023, costituiti da due ordinanze di custodia cautelare, che avevano raccolto gli esiti di capillari indagini di polizia giudiziaria, che, pur avendo consentito di ricostruire la struttura delle organizzazioni dei Bidognetti e degli HI, massime espressioni del noto clan dei Casalesi, non avevano significativamente mai menzionato il RT, in contrasto con il ruolo di vertice attribuitogli nel provvedimento genetico del procedimento di interesse, anche in considerazione dell'accertato coinvolgimento, nell'ambito di quelle indagini, di EC ES, di cui il ricorrente è stato ritenuto stretto collaboratore. In particolare, l'ordinanza n. 370/22 del 3 novembre 2022 citerebbe la figura di EL RT VA, ritenuto al vertice della "frazione HI" in un arco temporale quasi coincidente con quello di interesse, sottoposto ad intensa attività investigativa senza che mai emergessero collegamenti con RT IO;
nel corso delle intercettazioni del procedimento penale relativo all'ordinanza 370 del 2022 sarebbe stato ascoltato D'AN ZO, divenuto poi collaboratore di giustizia, che avrebbe manifestato, nelle conversazioni, notevole livore nei confronti del RT, successivamente da lui accusato. 1.2.11 secondo motivo ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., perché il provvedimento impugnato avrebbe acriticamente recepito il generico narrato del D'AN, senza dapprima verificarne la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca ed estrinseca;
analogo vuoto sarebbe da registrare con riferimento alle altre dichiarazioni valorizzate dal Tribunale, quelle di HI WA e quelle di LO AF e Di AR Eduardo, che raccontano di fatti molto risalenti e che, peraltro, meriterebbero una chiave di lettura favorevole al ricorrente, condannato al riguardo solo per ricettazione aggravata e, dunque, ritenuto non intraneo al clan. Una volta eliminato tale materiale dichiarativo, residuerebbe la conversazione intercettata il 10 febbraio 2021 tra RT e EC, la cui -Thterpretazione ha trascurato alcuni rilevanti passaggi, dai quali si desume che il ricorrente non intendesse avere a che fare con il sodalizio;
e la sua estraneità si trarrebbe infatti dalla conversazione tra D'AN e HI NO, citata nell'ordinanza impugnata, a riguardo dell'attività di allevamento di bovini lecitamente da lui esercitata. 2.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della RT di Cassazione, dr.ssa Perla Lori, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.In data 24 marzo 2024 il difensore dell'imputato, avv. Vianello, ha fatto pervenire motivi nuovi, che hanno ripreso e sviluppato quelli principali e con i quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Va innanzitutto ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla RT suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Ne consegue che al giudice di legittimità è precluso il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, così come la prospettazione di una diversa lettura o interpretazione delle risultanze poste a fondamento della decisione impugnata (ex multis Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Ed in tal senso costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Occorre ancora rammentare che il diritto vivente ha sin qui insegnato che: «In tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo 2 "in nuce" tutti, o soltanto alcuni, degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza» (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino e altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Carriella, Rv. 756657; Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, Capriati e altro, Rv. 212998). 2.Alla luce degli illustrati principi si rivelano pertanto in questa sede inammissibili le censure del ricorrente che si traducono nella prospettazione di una lettura alternativa e riduttiva delle fonti di prova e del contenuto delle intercettazioni valorizzate dai giudici del riesame, che ne hanno tratto, con argomenti lineari, logici e persuasivi, il ruolo strategico nell'associazione del Clan dei Casalesi, in definitiva desunto dall'inequivoco tenore delle conversazioni intrattenute con i sodali, in sé espressive di piena condivisione di ideali e progetti e dalle plurime fonti rappresentative che con il portato intercettivo si riscontrano reciprocamente. Le diversificate fonti probatorie, illustrate dal provvedimento del Tribunale, ne hanno efficacemente scolpito il "dinamismo" operativo del tutto idoneo, anche nelle manifestazioni esteriori, ad integrare il quadro gravemente indiziario della sua intraneità alla congrega malavitosa, in linea con i requisiti pretesi dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della prova del ruolo dinamico e funzionale che caratterizza la partecipazione ad un'associazione mafiosa (sez.5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; Sez. U n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. U n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv.281889), finanche a prescindere dalla dimostrazione della partecipazione alle singole attività esecutive del programma criminoso (sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122). E allora, senza indugiare in ridondanti ripetizioni, è solo il caso di osservare che l'ordinanza dei giudici dell'appello cautelare ha esaltato la rilevanza fondamentale dell'intercettazione ambientale del 10 febbraio 2021 tra RT e EC che ha restituito evidenza, anche nei contorni di un risalente consolidamento, del rapporto di affiliazione camorristica intercorrente tra loro, dei rapporti delittuosi in essere, con particolare riferimento al "sistema" delle estorsioni nell'area territoriale oggetto del controllo dell'articolazione mafiosa, delineato anche nel confronto con altri sodalizi di analoga natura e della destinazione dei relativi profitti;
dell'intercettazione del 16 febbraio 2021 tra D'AN, del clan Bidognetti e HI NO, dell'omonimo clan facente capo a "Sandokan", nel cui contesto i due dialogano della percepita volontà di scissione di RT IO, del clan dei "Sanciprianesi", e dell'eventualità di una reazione a tale possibile affronto;
del contributo narrativo del memoriale di HI WA, relativo all'organicità del RT nel clan HI ed al ruolo a lui affidato quale collettore dei profitti delle estorsioni e dello spaccio di stupefacenti, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Di AR, LO e D'AN), utili a delineare l'inquadramento "storico" del prevenuto ed i compiti a lui assegnati nel consesso criminale. 3 3.Quanto, poi, alla valutazione della chiamata in correità o in reità, è principio consolidato che il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in proposito, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (ex multis, sez. U n. 20804 del 29/11/2012, AQ e altri, Rv. 255145; sez.4 n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676). In proposito, il Tribunale del riesame, con declinazioni razionali ed appropriate, ha dato conto della pluralità delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, rilasciate in tempi diversi e con riferimento a diversi intervalli cronologici, tali da giustificare l'apprezzamento della loro autonomia, sulla quale alcuno specifico rilievo è stato mosso;
e della loro capacità di reciproca integrazione e valenza di convalida delle captazioni intercettive, con esito conducente ed individualizzante a riguardo della stabile veste di affiliato al clan dei Casalesi del ricorrente, destinatario di compiti di responsabilità nella gestione del narcotraffico, delle estorsioni e della distribuzione dei relativi proventi. 4.Assumono pertanto connotato "patologico", che precipita nell'inammissibilità, la differente interpretazione fornita dalla difesa, peraltro di natura frammentaria, generica ed autoreferenziale, della conversazione intercorsa nel febbraio 2021 tra RT e EC, dell'interlocuzione tra D'AN e HI NO e dello spessore probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (ivi incluso quanto ventilato a riguardo di un'ipotetica forma di acredine del D'AN nei confronti del RT); e, nel complesso, i rilievi che enfatizzano gli esiti delle indagini confluite nell'adozione delle ordinanze cautelari nn. 190/21 e 370/21, vuoi perché il Tribunale del riesame, con proposizioni immuni da non consentite incursioni del giudice di legittimità, ne ha valorizzato i contenuti a carico dell'indagato - rimarcando le ricostruzioni investigative e conclusioni ivi rassegnate con riferimento ai nuovi assetti dell'associazione criminale de qua nel territorio di San Cipriano D'Aversa, alle figure dei nuovi capi ed organizzatori, tra cui EC ES, diretto referente del RT;
vuoi perché l'assenza di emergenze in capo all'indagato nell'ambito di quei procedimenti penali, nei termini peraltro sommariamente rivendicati dai motivi di ricorso, dovrebbe possedere efficacia destrutturante della logicità del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e tale devastante portata avrebbe dovuto essere evidenziata e chiarita, come invece non è avvenuto, con l'individuazione di elementi di dettaglio specifici, idonei a contrastarne i singoli passaggi e le singole argomentazioni (sez.5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766). 52inammissibilità del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi 4 originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (cfr. ex multis, sez. 6, n.9837 del 21/11/2018, Montante, Rv.275158). 6.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co.
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 03/04/2024 Il conigli re estensore Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 23602 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 03/04/2024 Ritenuto in fatto IN IO, tramite patrocinio abilitato, ha promosso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, che ha confermato - nei suoi confronti - l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal g.i.p. presso il medesimo Tribunale, di applicazione della misura della custodia carceraria in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. in quanto facente parte dell'associazione di tipo mafioso denominata CLAN DEI CASALESI - riferibile al territorio di San Cipriano D'Aversa - con il ruolo di organizzatore, condiviso con EC ES. 1.L'atto di impugnazione si è affidato a due motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.11 primo motivo ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per avere, il Tribunale, omesso di valutare il contenuto, di portata decisiva, degli allegati ad una memoria difensiva, depositata all'udienza in camera di consiglio del 6 novembre 2023, costituiti da due ordinanze di custodia cautelare, che avevano raccolto gli esiti di capillari indagini di polizia giudiziaria, che, pur avendo consentito di ricostruire la struttura delle organizzazioni dei Bidognetti e degli HI, massime espressioni del noto clan dei Casalesi, non avevano significativamente mai menzionato il RT, in contrasto con il ruolo di vertice attribuitogli nel provvedimento genetico del procedimento di interesse, anche in considerazione dell'accertato coinvolgimento, nell'ambito di quelle indagini, di EC ES, di cui il ricorrente è stato ritenuto stretto collaboratore. In particolare, l'ordinanza n. 370/22 del 3 novembre 2022 citerebbe la figura di EL RT VA, ritenuto al vertice della "frazione HI" in un arco temporale quasi coincidente con quello di interesse, sottoposto ad intensa attività investigativa senza che mai emergessero collegamenti con RT IO;
nel corso delle intercettazioni del procedimento penale relativo all'ordinanza 370 del 2022 sarebbe stato ascoltato D'AN ZO, divenuto poi collaboratore di giustizia, che avrebbe manifestato, nelle conversazioni, notevole livore nei confronti del RT, successivamente da lui accusato. 1.2.11 secondo motivo ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., perché il provvedimento impugnato avrebbe acriticamente recepito il generico narrato del D'AN, senza dapprima verificarne la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca ed estrinseca;
analogo vuoto sarebbe da registrare con riferimento alle altre dichiarazioni valorizzate dal Tribunale, quelle di HI WA e quelle di LO AF e Di AR Eduardo, che raccontano di fatti molto risalenti e che, peraltro, meriterebbero una chiave di lettura favorevole al ricorrente, condannato al riguardo solo per ricettazione aggravata e, dunque, ritenuto non intraneo al clan. Una volta eliminato tale materiale dichiarativo, residuerebbe la conversazione intercettata il 10 febbraio 2021 tra RT e EC, la cui -Thterpretazione ha trascurato alcuni rilevanti passaggi, dai quali si desume che il ricorrente non intendesse avere a che fare con il sodalizio;
e la sua estraneità si trarrebbe infatti dalla conversazione tra D'AN e HI NO, citata nell'ordinanza impugnata, a riguardo dell'attività di allevamento di bovini lecitamente da lui esercitata. 2.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della RT di Cassazione, dr.ssa Perla Lori, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.In data 24 marzo 2024 il difensore dell'imputato, avv. Vianello, ha fatto pervenire motivi nuovi, che hanno ripreso e sviluppato quelli principali e con i quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Va innanzitutto ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla RT suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Ne consegue che al giudice di legittimità è precluso il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, così come la prospettazione di una diversa lettura o interpretazione delle risultanze poste a fondamento della decisione impugnata (ex multis Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Ed in tal senso costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Occorre ancora rammentare che il diritto vivente ha sin qui insegnato che: «In tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo 2 "in nuce" tutti, o soltanto alcuni, degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza» (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino e altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Carriella, Rv. 756657; Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, Capriati e altro, Rv. 212998). 2.Alla luce degli illustrati principi si rivelano pertanto in questa sede inammissibili le censure del ricorrente che si traducono nella prospettazione di una lettura alternativa e riduttiva delle fonti di prova e del contenuto delle intercettazioni valorizzate dai giudici del riesame, che ne hanno tratto, con argomenti lineari, logici e persuasivi, il ruolo strategico nell'associazione del Clan dei Casalesi, in definitiva desunto dall'inequivoco tenore delle conversazioni intrattenute con i sodali, in sé espressive di piena condivisione di ideali e progetti e dalle plurime fonti rappresentative che con il portato intercettivo si riscontrano reciprocamente. Le diversificate fonti probatorie, illustrate dal provvedimento del Tribunale, ne hanno efficacemente scolpito il "dinamismo" operativo del tutto idoneo, anche nelle manifestazioni esteriori, ad integrare il quadro gravemente indiziario della sua intraneità alla congrega malavitosa, in linea con i requisiti pretesi dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della prova del ruolo dinamico e funzionale che caratterizza la partecipazione ad un'associazione mafiosa (sez.5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; Sez. U n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. U n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv.281889), finanche a prescindere dalla dimostrazione della partecipazione alle singole attività esecutive del programma criminoso (sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122). E allora, senza indugiare in ridondanti ripetizioni, è solo il caso di osservare che l'ordinanza dei giudici dell'appello cautelare ha esaltato la rilevanza fondamentale dell'intercettazione ambientale del 10 febbraio 2021 tra RT e EC che ha restituito evidenza, anche nei contorni di un risalente consolidamento, del rapporto di affiliazione camorristica intercorrente tra loro, dei rapporti delittuosi in essere, con particolare riferimento al "sistema" delle estorsioni nell'area territoriale oggetto del controllo dell'articolazione mafiosa, delineato anche nel confronto con altri sodalizi di analoga natura e della destinazione dei relativi profitti;
dell'intercettazione del 16 febbraio 2021 tra D'AN, del clan Bidognetti e HI NO, dell'omonimo clan facente capo a "Sandokan", nel cui contesto i due dialogano della percepita volontà di scissione di RT IO, del clan dei "Sanciprianesi", e dell'eventualità di una reazione a tale possibile affronto;
del contributo narrativo del memoriale di HI WA, relativo all'organicità del RT nel clan HI ed al ruolo a lui affidato quale collettore dei profitti delle estorsioni e dello spaccio di stupefacenti, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Di AR, LO e D'AN), utili a delineare l'inquadramento "storico" del prevenuto ed i compiti a lui assegnati nel consesso criminale. 3 3.Quanto, poi, alla valutazione della chiamata in correità o in reità, è principio consolidato che il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in proposito, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (ex multis, sez. U n. 20804 del 29/11/2012, AQ e altri, Rv. 255145; sez.4 n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676). In proposito, il Tribunale del riesame, con declinazioni razionali ed appropriate, ha dato conto della pluralità delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, rilasciate in tempi diversi e con riferimento a diversi intervalli cronologici, tali da giustificare l'apprezzamento della loro autonomia, sulla quale alcuno specifico rilievo è stato mosso;
e della loro capacità di reciproca integrazione e valenza di convalida delle captazioni intercettive, con esito conducente ed individualizzante a riguardo della stabile veste di affiliato al clan dei Casalesi del ricorrente, destinatario di compiti di responsabilità nella gestione del narcotraffico, delle estorsioni e della distribuzione dei relativi proventi. 4.Assumono pertanto connotato "patologico", che precipita nell'inammissibilità, la differente interpretazione fornita dalla difesa, peraltro di natura frammentaria, generica ed autoreferenziale, della conversazione intercorsa nel febbraio 2021 tra RT e EC, dell'interlocuzione tra D'AN e HI NO e dello spessore probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (ivi incluso quanto ventilato a riguardo di un'ipotetica forma di acredine del D'AN nei confronti del RT); e, nel complesso, i rilievi che enfatizzano gli esiti delle indagini confluite nell'adozione delle ordinanze cautelari nn. 190/21 e 370/21, vuoi perché il Tribunale del riesame, con proposizioni immuni da non consentite incursioni del giudice di legittimità, ne ha valorizzato i contenuti a carico dell'indagato - rimarcando le ricostruzioni investigative e conclusioni ivi rassegnate con riferimento ai nuovi assetti dell'associazione criminale de qua nel territorio di San Cipriano D'Aversa, alle figure dei nuovi capi ed organizzatori, tra cui EC ES, diretto referente del RT;
vuoi perché l'assenza di emergenze in capo all'indagato nell'ambito di quei procedimenti penali, nei termini peraltro sommariamente rivendicati dai motivi di ricorso, dovrebbe possedere efficacia destrutturante della logicità del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e tale devastante portata avrebbe dovuto essere evidenziata e chiarita, come invece non è avvenuto, con l'individuazione di elementi di dettaglio specifici, idonei a contrastarne i singoli passaggi e le singole argomentazioni (sez.5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766). 52inammissibilità del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi 4 originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (cfr. ex multis, sez. 6, n.9837 del 21/11/2018, Montante, Rv.275158). 6.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co.
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 03/04/2024 Il conigli re estensore Il Presidente