Art. 1. Articolo unico.
Il limite massimo di L. 75 per i funerali di un sottufficiale o militare di truppa, previsto dal secondo comma del paragrafo 397 del regolamento generale per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, e' elevato a L. 8000.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 ottobre 1946.
Il limite massimo di L. 75 per i funerali di un sottufficiale o militare di truppa, previsto dal secondo comma del paragrafo 397 del regolamento generale per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, e' elevato a L. 8000.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 ottobre 1946.