Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 10/04/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. NR. 50/2026/C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE IL
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al 46600 del registro di Segreteria.
TRA
MI C.F.: MI residente in MI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti del foro di Bologna Andrea Trentin PEC: andrea.trentin@ordineavvocatibopec.it e Laura Caleffi PEC: laura.caleffi@pec.it, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Andrea Trentin in Bologna (BO), Via Luciano Toso Montanari n. 25;
CONTRO
I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’ Avv. Mariateresa Nasso (C.F.: [...]), PEC avv.mariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it elettivamente domiciliata in Bologna Via Milazzo n. 4/2 presso la sede INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per MI:
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente prof. MI, in via principale al cumulo integrale tra pensione ordinaria di privilegio e trattamento retributivo ovvero, in subordine (e salvo gravame) il diritto del ricorrente prof. MI al cumulo parziale tra pensione ordinaria di privilegio e trattamento retributivo, limitatamente alla quota di pensione ordinaria di privilegio eccedente l’ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi.
Per INPS:
Rigetto ricorso e vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna il provvedimento dell’INPS del 7.4.2025 con il quale si recuperava l’importo erogato dal 2014 al 2024 in quanto non dovuto attesa la inconciliabilità della pensione privilegiata con redditi da lavoro autonomo.
In particolare, il provvedimento ha evidenziato che dall’1.4.2014 al 31.12.2024 era stato pagato un importo netto non dovuto pari ad € 48.495,89, stabilendo di recuperare € 21.140,64 con trattenuta di € 293,62 per 72 rate mensili sulla pensione cat. IOCTPS dal 6/2025; e invitando a pagare la residua parte del debito (e 27.355,25) con l’avviso allegato entro 30 giorni.
L’INPS chiedeva il rigetto del ricorso.
Disposto provvedimento cautelare con il quale si disponeva la rateizzazione del recupero, all’udienza del 18.11.2025 il Giudice rilevata la necessità di approfondire ontologicamente la natura giuridica della pensione privilegiata rispetto alle pensioni di vecchiaia, di invalidità e assegni di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità e vecchiaia rinviava all’udienza del 10 febbraio 2026 alle ore 12.00, concedendo alle parti termine fino a venti giorni prima per il deposito di note e di dieci giorni prima per il deposito di repliche.
Rinvia d’ufficio l’udienza al 31.03.2026, con l’assistenza della dott.ssa Antonietta Monaco, dopo la discussione delle parti la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Secondo l’orientamento della Corte di cassazione (Sez. Lavoro - Sentenza n. 21511 del 15/09/2017):
La pensione privilegiata ordinaria conseguente al servizio prestato alle dipendenze della P.A. ha natura previdenziale, presupponendo il rapporto di servizio, a differenza della pensione privilegiata, riconosciuta al militare di leva per invalidità contratta per causa di servizio durante il servizio militare, che ha natura indennitaria e prescinde dal rapporto di servizio e dalla sua durata; ne consegue che, nel caso di percezione del primo trattamento pensionistico, opera il divieto di cumulo di cui all’art. 6 d.P.R. n. 1092 del 1973.
Ancora, Cass Sez. L, Sentenza n. 987 del 27/01/1993:
La pensione privilegiata ordinaria prevista per i dipendenti statali in genere ed anche per i militari (artt. 64 e segg. del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092), a differenza della pensione privilegiata cosiddetta tabellare per i militari di leva, ha carattere non risarcitorio, ma reddituale, essendo liquidata con riferimento alla base pensionabile prevista per la pensione normale; per i titolari di tale trattamento trovano quindi applicazione le disposizioni di cui agli artt. 126 e 139 del medesimo d.P.R. n. 1092 del 1973, che vietano rispettivamente la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per chi abbia titolo per conseguire l'assegno vitalizio di diritto a carico del fondo di previdenza per i dipendenti statali, e il cumulo di ogni pensione privilegiata con altro trattamento pensionistico per l'identico rapporto di servizio che ha dato luogo alla pensione privilegiata stessa.
Nella fattispecie il ricorrente è stato dispensato dal servizio a seguito di Verbale Modello MI datato MI con cui il Ministero della Difesa emetteva Decreto datato 21 maggio 2010 testualmente:
”Il Primo Maresciallo dell’Esercito in s.p. MI, nato a MI l’ MI, giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare, cessa dal servizio permanente per infermità ed è collocato in congedo assoluto, a decorrere dal 14 aprile 2010, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 599/1954”.
Ne deriva, quindi, la compatibilità e la conciliabilità tra la pensione privilegiata quale appartenenze alle Forze Armate, dalle quali è stato dispensato per motivi di carattere fisico, e l’attività di lavoro successivamente intrapresa.
Non si tratta, quindi, di una normale pensione di anzianità, circostanza riconducibile ad una volontaria scelta da parte del ricorrente, quanto piuttosto di una scelta dovuta alla esiguità del trattamento pensionistico riconosciuto.
Ricondotta in questi termini la questione, con la compatibilità tra pensione privilegiata di ex appartenente alle Forze Armate impossibilitato alla attività lavorativa e lavoro successivo, si risolve il paventato contrasto con l’art. 36 Cost. evocato dalla difesa di parte ricorrente.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese consistenti nella assoluta novità e particolarità della questione.
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da MI nei confronti di I.N.P.S., così provvede:
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’atto impugnato;
compensa le spese.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 31 marzo 2026
IL GIUDICE UNICO
(Dott. Marco Catalano)
f.to digitalmente Depositata in Segreteria il giorno 10 aprile 2026 Il Direttore della Segreteria
(dott. Laurino Macerola)
f.to digitalmente In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Bologna, 10 aprile 2026 Il Direttore di Segreteria
(dott. Laurino Macerola)
f.to digitalmente