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3 agosto 2011
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30 giugno 2022
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1 gennaio 2023
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Art. 5. Organizzazione 1. E' istituito l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato 'Ufficio dell'Autorita' garante', posto alle dipendenze dell'Autorita' garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorita' garante e' vincolato dal segreto d'ufficio.
2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' garante. Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorita' garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorita' medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo 3 e per le attivita' connesse e strumentali, nonche' per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorita' garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo ((nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze)) e iscritto in apposita unita' previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. L'Autorita' garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed e' soggetta agli ordinari controlli contabili.
2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' garante. Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorita' garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorita' medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo 3 e per le attivita' connesse e strumentali, nonche' per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorita' garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo ((nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze)) e iscritto in apposita unita' previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. L'Autorita' garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed e' soggetta agli ordinari controlli contabili.
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- 1. Gli organi di garanzia per la tutela dei diritti dei minoriMara Scarsi · https://www.studiocataldi.it/ · 5 ottobre 2020 · 0.9254209
Le fonti internazionali La normativa italiana Funzioni del Garante per l'Infanzia Il sistema delle segnalazioni Il best interest of the child Le fonti internazionali La Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 20 novembre 1989 ed entrata in vigore il 2 settembre 1990, rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante in materia di tutela dei diritti dell'infanzia. L'Italia ha ratificato la Convenzione con la legge 27 maggio 1991, n. 176. La Convenzione tutela gli interessi dei fanciulli (individui di età inferiore ai 18 anni), il loro diritto alla vita, ad avere un nome e una nazionalità, il diritto di godere del …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/04/2018, n. 2252Provvedimento: Pubblicato il 16/04/2018 N. 02252/2018REG.PROV.COLL. N. 00773/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 773 del 2017, proposto dal signor: FA IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Damonte e Silvia Villani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Villani in Roma, via Asiago, 8; contro il Comune di Varazze, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Viscardi e Gianluca Contaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Contaldi in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 63; …Leggi di più...
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