Articolo 5 della Legge 12 luglio 2011, n. 112
Articolo 4Articolo 5 bis
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30 giugno 2022
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1 gennaio 2023
Art. 5. Organizzazione 1. E' istituito l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato 'Ufficio dell'Autorita' garante', posto alle dipendenze dell'Autorita' garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorita' garante e' vincolato dal segreto d'ufficio.
2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' garante. Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorita' garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorita' medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo 3 e per le attivita' connesse e strumentali, nonche' per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorita' garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo ((nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze)) e iscritto in apposita unita' previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. L'Autorita' garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed e' soggetta agli ordinari controlli contabili.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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