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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1413/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 13.2.2025 e vertente
TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele D'Ippolito ed Enrico Moccia, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
GIÀ , C.F. CP_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Pamela Schimperna, giusta procura generale alle liti rilasciata in data 20 luglio 2011 a rogito notaio Persona_1
APPELLATA
NONCHÉ
C.F. , rappresentata dalla mandataria C.F. CP_3 P.IVA_2 CP_4
P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Giannelli, Stefano Parlatore e Giacinto Di Donato, giusta procura generale alle liti rilasciata in data 12 luglio 2022 a rogito notaio
[...]
Per_2
pagina 1 di 3 INTERVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. Parte_1
15712/2019, R.G. n. 24718/2018, pubblicata in data 29.7.2019.
***
Si è costituita, il 13.10.2020, già CP_1 CP_2
***
La Corte ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18.3.2022.
***
In data 18.8.2022 è intervenuta rappresentata dalla mandataria CP_3 CP_4
[...]
***
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 10.1.2025, è stata confermata la già fissata udienza del 6.2.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
***
Con le note depositate il 17.1.2025, l'appellante ha rappresentato che, a seguito di accordo, le parti avevano convenuto l'abbandono del giudizio, al fine della sua estinzione.
***
All'udienza del 6.2.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 13.2.2025.
***
In detta udienza, stante la mancata presenza delle parti, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 6.2.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo con separata sentenza.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione pagina 2 di 3 dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 13.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Antonella Izzo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1413/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 13.2.2025 e vertente
TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele D'Ippolito ed Enrico Moccia, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
GIÀ , C.F. CP_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Pamela Schimperna, giusta procura generale alle liti rilasciata in data 20 luglio 2011 a rogito notaio Persona_1
APPELLATA
NONCHÉ
C.F. , rappresentata dalla mandataria C.F. CP_3 P.IVA_2 CP_4
P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Giannelli, Stefano Parlatore e Giacinto Di Donato, giusta procura generale alle liti rilasciata in data 12 luglio 2022 a rogito notaio
[...]
Per_2
pagina 1 di 3 INTERVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. Parte_1
15712/2019, R.G. n. 24718/2018, pubblicata in data 29.7.2019.
***
Si è costituita, il 13.10.2020, già CP_1 CP_2
***
La Corte ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18.3.2022.
***
In data 18.8.2022 è intervenuta rappresentata dalla mandataria CP_3 CP_4
[...]
***
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 10.1.2025, è stata confermata la già fissata udienza del 6.2.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
***
Con le note depositate il 17.1.2025, l'appellante ha rappresentato che, a seguito di accordo, le parti avevano convenuto l'abbandono del giudizio, al fine della sua estinzione.
***
All'udienza del 6.2.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 13.2.2025.
***
In detta udienza, stante la mancata presenza delle parti, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 6.2.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo con separata sentenza.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione pagina 2 di 3 dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 13.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Antonella Izzo
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