Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/05/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 7860 dell'anno 2022
OGGETTO
Riconoscimento carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
TRA
(cf ) elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 C.F._1
degli Avv. IODICE ANTONIO (cf ) e C.F._2 Parte_2
che la rapp.tano e difendono in virtù di procura rilasciata su foglio digitale separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
in persona del Controparte_1 [...]
(C.F. ) in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore e dei funzionari, (C.F. CP_3 CP_4
, (C.F. ), C.F._3 Controparte_5 C.F._4 [...]
( ), CP_6 CodiceFiscale_5 Controparte_7
( ), congiuntamente e disgiuntamente, che eleggono CodiceFiscale_6 domicilio presso l' Controparte_8
resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 05/12/2022 , la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato alle dipendenze del convenuto CP_1
quale docente in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato, in particolare
1
107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, poiché assegnata soltanto al personale docente di ruolo.
Assumeva la ricorrente di aver svolto compiti analoghi a quelli degli insegnanti assunti a tempo indeterminato, disponendo delle medesime competenze professionali tra l'altro soggetta, come il suddetto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua;
che le disposizioni che limitavano la fruizione della carta del docente al solo personale di ruolo si ponevano in contrasto con previsioni in tema di obbligo di formazione del personale a tempo determinato, ex artt. 63, 64 CCNL Contratto Scuola
e con la clausola 6 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999, nonché con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. e con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, ex art. 3 Cost, oltre che con gli artt. 11, 35 e 117 Cost., con la clausola 4, dell'Accordo Quadro del
18.03.1999 ed ex art. 14 CDFUE e con l'art. 10 della Carta Sociale Europea.
Tanto premesso, l'istante chiedeva accertarsi il proprio diritto al beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 2020/21 e 2021/22 e il diritto ad usufruire del beneficio economico bonus docenti di Euro 500 annui mediante carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante accreditamento della somma di euro 500,00 sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati in premessa o, in subordine, dalla data ritenuta di giustizia;
in via subordinata, chiedeva condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno anche per equivalente, per effetto dell'ingiustificato diniego/ inadempimento della convenuta dell'obbligo di formazione del docente per le ragioni esposte in ricorso.
Chiedeva inoltre accertarsi il diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti ai sensi dell'art.7 del CCNL 31-08-1999 con riguardo all'anno scolastico 2021/22 nell'importo indicato in ricorso.
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale del credito relativo all'attribuzione del bonus docenti.
2 Nel merito, limitatamente al beneficio della “carta docenti” osservava che la legge aveva individuato nella categoria dei docenti di ruolo l'unica destinataria di questa modalità formativa e che tale scelta era ritenuta scevra da vizi di irragionevolezza in considerazione della necessità del contenimento della spesa pubblica che sarebbero state pregiudicate da una indiscriminata estensione;
concludeva quindi per il rigetto della domanda.
Disposti vari rinvii della causa, a seguito del trasferimento del Magistrato titolare del procedimento questo Presidente di Sezione assegnava la causa a sé medesimo;
concesso il solo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art.127 ter cpc, all'esito della scadenza, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Con riguardo alla carta docenti, ai fini di un corretto iter espositivo, occorre richiamare la normativa di riferimento.
L'art. 282 del d.lgs 297/1994 dispone che l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico- pedagogica.
L'art. 28 del CCNL del 4.8.1995, comparto scuola dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto.
L'art. 63 del CCNL del 27.11.2007, medesimo comparto, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione sia tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
L'art. 64 del CCNL cit prevede: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
3 Trattasi di normativa - collettiva e di fonte legislativa - che non opera alcuna distinzione sulla base della natura del contratto di lavoro, a tempo determinato ovvero indeterminato, in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione.
La normativa che ha istituito per i soli docenti di ruolo la “carta elettronica” è contenuta nell'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 il quale prevede:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_9
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_10
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e
4 strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_10 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Con DPCM del 23.9.2015 si è stabilito, all'art. 2,: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…). 4.
La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di CP_1 interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
La normativa disciplinante la cd Carta elettronica del docente è stata oggetto di scrutinio da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto
1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte ha precisato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce, per quanto riguarda le condizioni di impiego, il divieto di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
5 - per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro;
- spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza di CP_1
contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo.
La Corte dopo aver stabilito la piena comparabilità della situazione della ricorrente nel procedimento principale, con quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, ha precisato che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del , Controparte_1
ai quali la carta elettronica è stata riconosciuta, ed i docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”.
La Corte eurounitaria ha quindi affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di
6 effettuare attività professionali a distanza”.
In tema è poi intervenuta la Suprema Corte (Sent. n.29961/2023) che, decidendo su un rinvio pregiudiziale promosso dal Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 363 bis cpc ha esaminato i seguenti profili:
- se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
- se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
La Corte, per quel che concerne il caso di specie, ha statuito che l'art. 1, co. 121 della
L. 107/2015 deve essere disapplicato - in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti quello stesso beneficio spetti ed in misura piena.
Tale principio è applicabile al caso di specie in cui la ricorrente per gli anni scolastici
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 ha svolto attività di docenza assolutamente sovrapponibile a quella del docente di ruolo – su tale profilo, in punto di fatto, non vi è alcuna contestazione da parte dell'Amministrazione convenuta sicchè esso è da ritenere pacifico – con riguardo ad un periodo dall'inizio dell'anno scolastico sino al termine delle attività didattiche sicchè la fattispecie rientra nel paradigma del principio di diritto affermato sia dalla Corte Eurounitaria che dal
Giudice di Legittimità.
Quanto alla obiezione formulata dall'Amministrazione secondo cui l'indiscriminata attribuzione del beneficio a tutti i docenti, compresi quelli non di ruolo, pregiudicherebbe le finanze dello Stato, deve affermarsi il principio secondo cui
è la garanzia di diritti fondamentali della persona a poter «incidere sul bilancio, e non
l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (Corte Cost. sentenza n. 275 del 2016).
7 Del resto, anche per le Corti europee centrali, le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa, pur costituendo uno scopo legittimo, non rispondono ai principi di proporzionalità nel momento in cui la loro applicazione determina la lesione di diritti fondamentali delle persone (vedi, Corte EDU, 7 giugno 2011, Agrati e altri contro
Italia; Corte EDU, 28 ottobre 1999,
contro
; nonché Per_1 Per_2 Per_3 CP_11
Corte di Giustizia 11 novembre 2014, Schmitzer, punto 41; Corte di Giustizia 24 febbraio 1994, ). Per_4
Alla stregua delle considerazioni che precedono deve quindi essere affermato il principio secondo cui il beneficio della Carta elettronica del docente spetti in misura piena a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n.
124/1999.
L'Amministrazione convenuta ha inoltre eccepito la prescrizione del diritto.
A tale riguardo la S.C. ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale
(Cass. 28-05-2020 n.1219) decorrente, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento.
Inoltre la S.C. con la pronuncia n.29961/2023, ha stabilito che il momento in cui il diritto può essere fatto valere, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, coincide con quello del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto atto stragiudiziale di costituzione in mora in data 18-11-2022; nondimeno, alla stregua delle coordinate interpretative richiamate poiché la ricorrente avrebbe dovuto far valere il proprio diritto al bonus sin dalla data del conferimento dell'incarico in data 25-09-2017, il diritto al bonus docenti per l'anno 2017/18 deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione;
per contro, con riguardo agli anni scolastici successivi, non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Per le considerazioni svolte, la normativa interna richiamata deve essere disapplicata e in accoglimento della domanda, il deve essere Controparte_1 condannato all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, con conseguente emissione in
8 suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico. Con
riguardo alla retribuzione professionale docenti, la S.C. con sentenza 20015/2018 ha statuito che l'art. 7 del CCNL cit. ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999". Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fine al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Pertanto, dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della Retribuzione
Professionale Docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (sul punto Cass.
17773/2017).
Quindi, non vi è dubbio che l'erogazione dell'emolumento oggetto di causa rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo 4 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in
9 modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". In altre parole, le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicchè il successivo richiamo, contento nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio,
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Dunque va condiviso il principio di diritto espresso dalla S.C. secondo cui: "l'art. 7 del ccnl 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docente a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio" (Cass. sent. 20015/2018 cit. cfr. anche
Cassazione civ. sez. lav. n. 31149/2019 sulla applicazione diretta dell'art.4 di cui all'accordo quadro 99/70/CE in tema di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato).
Giova ancora ribadire come la clausola 4 dell'Accordo Quadro, intitolata “Principio di non discriminazione, prevede che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”
La Corte di Giustizia CE, con la sentenza 13.9.2007 n. 307 e con la Persona_5
sentenza n.444 del 22.12.2010 - ha affermato che ragioni oggettive, Persona_6 che legittimano diversità di trattamento sono quelle che sono giustificate “dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri
10 oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria
(v. sentenza , cit., punto 58). Persona_5
Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (Corte di Giustizia 22 dicembre 2010, ). Per_7
In specie, non ricorrono tali circostanze atteso che le mansioni svolte da un docente che, come la ricorrente, ha insegnato in virtù di supplenze temporanee, sono analoghe a quelle svolte da un docente con incarico sino al 30 giugno. Né il CP_1 ha documentato la sussistenza di alcuna “ragione oggettiva” che potesse giustificare la disparità di trattamento;
anzi, dalla lettura della memoria di costituzione emerge che il non ha svolto alcuna difesa in ordine alla non riconoscibilità alla ricorrente CP_1
della retribuzione professionale docenti.
I conteggi elaborati da parte ricorrente non risultano specificamente contestati dal e sono stati correttamente impostati ed articolati, sicchè essi sono condivisi CP_1
dal giudicante.
Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, sono compensate tra le parti nella misura di un quarto, ponendo la quota residua a carico del soccombente e liquidandosi quest'ultima come da dispositivo, CP_1
con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del in persona Parte_1 Controparte_1
del , con ricorso Controparte_2 Controparte_2
depositato in data 05/12/2022 , così provvede:
• In parziale accoglimento della domanda, condanna il Controparte_1
all'assegnazione in favore di della carta docente
[...] Parte_1
per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di €.500,00 per ciascun anno scolastico;
• Dichiara il diritto di di percepire la Retribuzione Parte_1
professionale docenti;
11 • Per l'effetto, condanna il al pagamento in Controparte_1
favore di di complessivi €.1.361,88 oltre agli interessi legali Parte_1
dalla maturazione al saldo;
• Dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura di un quarto ponendo la quota residua a carico del , liquidando la Controparte_1 quota residua in complessivi €.1.200,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione agli Avv. IODICE ANTONIO e Parte_2
dichiaratisi anticipatari.
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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