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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 473/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
EN IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3911/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli N. 8 90143 Palermo PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 528/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 6 e pubblicata il 04/12/2009 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296-2009-00186333-07 IRES-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296-2009-00186333-07 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296-2009-00186333-07 IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha proposto dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado
“ricorso per riassunzione” a seguito dell'Ordinanza n. 1641/2023 (pronunciata in data 15.12.2022) della
Corte di Cassazione Sezione Tributaria che ha disposto la “cassazione con rinvio” della sentenza n.
310/01/14 (del 16.1.2014) della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sez. I (depositata in data
30.1.2014) a conclusione del giudizio di appello avverso la sentenza n. 528/06/09 (del 12.11.2009) della
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sez. VI, riguardante l'originario ricorso avverso l'iscrizione a ruolo (IRES, IRAP, IVA ed accessori) anno 2005 dell' Agenzia delle entrate di Palermo e la conseguente cartella di pagamento n. 296-2009-00186333-07 (cfr. sentenze e provvedimenti citati in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto concludendo per il “ … rigetto dell'appello in riassunzione proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. e confermare la sentenza n. 528/06/2009 depositata il 4.12.2009 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Palermo. Subordinatamente, rigettare comunque le domande proposte dalla Ricorrente_1 s.r.l. nei confronti di Agenzia delle Entrate- Riscossione, perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto...” (cfr. controdeduzioni in atti).
Il ricorso per riassunzione è stato sottoposto all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per una migliore chiarezza dei fatti di causa appare opportuno riassumerli brevemente. Ricorrente_1 presentava telematicamente, nel 2006, la propria dichiarazione IRES, IRAP ed IVA anno 2005.
L'Agente della riscossione - in data 23.4.2008 - notificava alla Società la cartella n. 296-2009 - 00186333-0 di € 105.917,50 per IRES, IRAP ed IVA per il 2005 (cfr. cartella in atti).
La pretesa faceva riferimento ad iscrizioni a ruolo ex artt. 36 - bis Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr n.
633/1972 (cfr. cartella in atti).
La Società impugnava il provvedimento in parola dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo la quale, con sentenza n. 528/06/09 (del 12.11.2009), rigettava il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società proponeva appello.
L'Agente della riscossione si costituiva e resisteva. La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sez. I, con sentenza n. 310/01/14 rigettava l'appello ritenendo (in breve) che “ … l'art. 36, c. 4/ter D.L. 248/2007 … sanziona solamente a decorrere dal 1/7/2008 quelle irregolarità formali dell'atto di riscossione lamentate da parte appellante … di converso sancisce una sorta di sanatoria per gli atti emessi dal concessionario nella fase antecedente la novella legislativa ... il suo destinatario fosse in grado di recepire agevolmente le ragioni dell'imposizione … gli importi iscritti a ruolo a carico dell'appellante costituiscono il credito vantato dall'RI per IVA, IRPEG ed IRAP anno 2005 quale risultante dalle dichiarazioni presentate dalla stessa società … l'eccezione di tardività dell'iscrizione, la stessa poteva essere rivolta solamente nei confronti dell'RI, sostanziale creditore che, tuttavia, non è stato evocato in giudizio dalla società contribuente … è pacifico che all'esattore possano essere proposte eccezioni riferite soltanto alla validità dell'atto dal medesimo emanato … difetta, conclusivamente, sia nel primo che nel secondo grado del giudizio la presenza del legittimo contraddittore …” (cfr. Sentenza di appello citata in atti).
Ricorrente_1 impugnava, quindi, la sentenza di appello dinnanzi alla Corte di cassazione deducendo (in breve): violazione art. 112 cpc - omessa pronuncia;
violazione art. 19 D.Lgs. n. 546/1992
e art. 39 D.Lgs. n. 112/1999 e artt. 100 e 112 cpc;
violazione art. 19 D.Lgs. n. 546/1992, art. 39 D.Lgs.
n. 112/1999 e artt. 100 e 112 cpc;
violazione art. 36, c. 2 D.Lgs. n. 546/1992 e art. 112 c.p.c; violazione art. 12 Dpr 602/1973, artt. 1 e 2 D.M. n. 321/1999, art. 7 L. n. 212/2000, art. 36, c.
4-ter D.L. n. 248/200 violazione art. 112 cpc con riguardo alla violazione dell'art. 12 del Dpr n. 602/1973, degli artt. 1 e 2 del D.
M. n. 321/1999, dell'art. 7 della L. 5 n. 212/2000 e dell'art. 36, comma 4 - ter, del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 228/2012; art. 36, c. 2, n. 4) D.Lgs. n. 546/1992 e art. 112 c.p.c. (cfr. ricorso per cassazione in atti).
L'Agente della riscossione proponeva controricorso concludendo per il rigetto.
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con Ordinanza n. 1641/2023 (pronunciata il 15.12.2022 e depositata il 19.1.2023) ha (in breve) accolto il “quinto motivo” di impugnazione formulato dalla Società ricorrente, rilevando che il “sesto motivo resta assorbito” ed ha cassato la sentenza di appello, rinviando il giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia in altra composizione (cfr. Ordinanza
Cassazione in atti).
In estrema sintesi, la Suprema Corte ha ritenuto che “ … L'articolo 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008 stabilisce che «la cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non
è causa di nullità delle stesse … ” (cfr. Ordinanza Cassazione in atti).
1.- Ricostruiti (brevemente) i fatti storici ed i relativi provvedimenti giurisdizionali che hanno condotto all'odierno giudizio, ritiene questo Collegio che il ricorso per riassunzione qui in è esame è fondato e vada accolto: va accolto l'appello della Società, va riformata la sentenza di I grado.
Gli atti impugnati – alla luce del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte - devono ritenersi illegittimi per violazione dell'art. 12 Dpr n. 602/1973, degli artt. 1 e 2 D.M. n. 321/1999 e art. 7 L. n. 212/2000 nonché in quanto privi di sottoscrizione (cfr. Ordinanza cassazione in atti).
Ed infatti: l'art. 12, c. 2 Dpr n. 602/1973 fa rinvio, con riguardo ai “dati che il ruolo deve contenere,” al D.
M. n. 321/1999 art. 1 c. 2: nei ruoli formati dagli uffici fiscali deve essere contenuta “ … l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione … nel caso in cui l'iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica …”.
L'art. 7, c. 3, della L. n. 212/2000 – a sua volta - dispone che “ … sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria
…”.
2.- Dal riscontro documentale è agevole rilevare che l'iscrizione a ruolo si riferisce al “ … controllo automatizzato … effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e/o dell'art. 54-bis del D.P.R. n.
633 del 1972 ..” (cfr. cartella pagg. 2 e 6 – in atti).
Nella cartella sono contenuti riferimenti alle comunicazioni - “codice atto” e relative date: “modello 770S/2006”(“comunicazione predisposta in data 11-04-2008 con codice atto numero 02456250626”);
“modello Unico/2006” (“comunicazione in data 07-11-2008 codice atto n. 39021790611” – cfr. cartella in atti).
Il ruolo non contiene una motivazione puntuale riferita ai singoli importi: viene (genericamente) indicato che la pretesa, complessivamente ed indistintamente considerata, risponde agli esiti di precedenti controlli automatizzati per i quali sarebbe stata emessa un'apposita “comunicazione”.
La parte della cartella preposta a contenere la motivazione della pretesa fa riferimento ad atti per i quali non è stata provata la relativa conoscenza del contribuente (cfr. cartella in atti).
L'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento, quindi, sono censurabili per violazione dell'art. 7, c. 1, ultimo periodo, dello Statuto dei diritti del contribuente: “ … se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama ...”.
Ed infatti, non sono state allegate alla cartella di pagamento le richiamate “comunicazioni dell'esito della liquidazione” (sono stati indicati gli “estremi dell'atto” - numero “codice atto” - mediante il quale sarebbero stati forniti i risultati del controllo automatizzato: comunicazioni delle quali non è stata provata la notifica alla Società); non sono stati indicate “le date di notifica” (art. 1 c. 2 D.M. n. 321/1999); non sono stati indicati i criteri di determinazione delle sanzioni;
non sono stati indicati “ … i fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità ...” (art. 16, c. 2 D.Lgs. n. 472/1997).
3.- Il Giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali. Sicché le sollecitazioni dei ricorrenti principali ad una più favorevole liquidazione delle spese, all'adozione di un diverso parametro tariffario e alla riconsiderazione del valore della controversia non danno vita a domande nuove, costituendo mere indicazioni per orientare il potere officioso del giudice di liquidazione delle spese di lite” (Cassazione,
Ordinanza febbraio 2022 n. 3798).
-Per le argomentazioni che precedono, in applicazione dei principi di diritto di cui all'Ordinanza di legittimità sopra richiamata, questo Giudice della riassunzione: accoglie il ricorso per riassunzione proposto dalla Società_1 costruzioni srl;
accoglie l'appello della Società contribuente;
riforma la sentenza di I grado impugnata;
annulla il provvedimento originariamente impugnato.
Le spese del giudizio di primo grado, appello, legittimità e di riassunzione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Questa Corte, quale Giudice della riassunzione:
Accoglie il ricorso per riassunzione proposto dalla Società_1 costruzioni srl;
Accoglie l'appello della Società contribuente;
Riforma la sentenza di I grado impugnata;
Annulla il provvedimento originariamente impugnato.
Condanna l'Agenzia delle entrate riscossione alle spese del giudizio di primo grado, di appello, di legittimità
e di riassunzione che vengono liquidate in complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre accessori, di cui:
euro 1.200,00 per il giudizio di primo grado,
euro 1.800,00,00 per il giudizio di appello,
euro 5.000,00 per il giudizio di legittimità,
euro 2.000,00 per il presente giudizio di riassunzione.
Palermo, 16 Ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE ZI RO IU La EC
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
EN IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3911/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli N. 8 90143 Palermo PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 528/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 6 e pubblicata il 04/12/2009 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296-2009-00186333-07 IRES-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296-2009-00186333-07 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296-2009-00186333-07 IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha proposto dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado
“ricorso per riassunzione” a seguito dell'Ordinanza n. 1641/2023 (pronunciata in data 15.12.2022) della
Corte di Cassazione Sezione Tributaria che ha disposto la “cassazione con rinvio” della sentenza n.
310/01/14 (del 16.1.2014) della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sez. I (depositata in data
30.1.2014) a conclusione del giudizio di appello avverso la sentenza n. 528/06/09 (del 12.11.2009) della
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sez. VI, riguardante l'originario ricorso avverso l'iscrizione a ruolo (IRES, IRAP, IVA ed accessori) anno 2005 dell' Agenzia delle entrate di Palermo e la conseguente cartella di pagamento n. 296-2009-00186333-07 (cfr. sentenze e provvedimenti citati in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto concludendo per il “ … rigetto dell'appello in riassunzione proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. e confermare la sentenza n. 528/06/2009 depositata il 4.12.2009 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Palermo. Subordinatamente, rigettare comunque le domande proposte dalla Ricorrente_1 s.r.l. nei confronti di Agenzia delle Entrate- Riscossione, perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto...” (cfr. controdeduzioni in atti).
Il ricorso per riassunzione è stato sottoposto all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per una migliore chiarezza dei fatti di causa appare opportuno riassumerli brevemente. Ricorrente_1 presentava telematicamente, nel 2006, la propria dichiarazione IRES, IRAP ed IVA anno 2005.
L'Agente della riscossione - in data 23.4.2008 - notificava alla Società la cartella n. 296-2009 - 00186333-0 di € 105.917,50 per IRES, IRAP ed IVA per il 2005 (cfr. cartella in atti).
La pretesa faceva riferimento ad iscrizioni a ruolo ex artt. 36 - bis Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr n.
633/1972 (cfr. cartella in atti).
La Società impugnava il provvedimento in parola dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo la quale, con sentenza n. 528/06/09 (del 12.11.2009), rigettava il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società proponeva appello.
L'Agente della riscossione si costituiva e resisteva. La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sez. I, con sentenza n. 310/01/14 rigettava l'appello ritenendo (in breve) che “ … l'art. 36, c. 4/ter D.L. 248/2007 … sanziona solamente a decorrere dal 1/7/2008 quelle irregolarità formali dell'atto di riscossione lamentate da parte appellante … di converso sancisce una sorta di sanatoria per gli atti emessi dal concessionario nella fase antecedente la novella legislativa ... il suo destinatario fosse in grado di recepire agevolmente le ragioni dell'imposizione … gli importi iscritti a ruolo a carico dell'appellante costituiscono il credito vantato dall'RI per IVA, IRPEG ed IRAP anno 2005 quale risultante dalle dichiarazioni presentate dalla stessa società … l'eccezione di tardività dell'iscrizione, la stessa poteva essere rivolta solamente nei confronti dell'RI, sostanziale creditore che, tuttavia, non è stato evocato in giudizio dalla società contribuente … è pacifico che all'esattore possano essere proposte eccezioni riferite soltanto alla validità dell'atto dal medesimo emanato … difetta, conclusivamente, sia nel primo che nel secondo grado del giudizio la presenza del legittimo contraddittore …” (cfr. Sentenza di appello citata in atti).
Ricorrente_1 impugnava, quindi, la sentenza di appello dinnanzi alla Corte di cassazione deducendo (in breve): violazione art. 112 cpc - omessa pronuncia;
violazione art. 19 D.Lgs. n. 546/1992
e art. 39 D.Lgs. n. 112/1999 e artt. 100 e 112 cpc;
violazione art. 19 D.Lgs. n. 546/1992, art. 39 D.Lgs.
n. 112/1999 e artt. 100 e 112 cpc;
violazione art. 36, c. 2 D.Lgs. n. 546/1992 e art. 112 c.p.c; violazione art. 12 Dpr 602/1973, artt. 1 e 2 D.M. n. 321/1999, art. 7 L. n. 212/2000, art. 36, c.
4-ter D.L. n. 248/200 violazione art. 112 cpc con riguardo alla violazione dell'art. 12 del Dpr n. 602/1973, degli artt. 1 e 2 del D.
M. n. 321/1999, dell'art. 7 della L. 5 n. 212/2000 e dell'art. 36, comma 4 - ter, del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 228/2012; art. 36, c. 2, n. 4) D.Lgs. n. 546/1992 e art. 112 c.p.c. (cfr. ricorso per cassazione in atti).
L'Agente della riscossione proponeva controricorso concludendo per il rigetto.
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con Ordinanza n. 1641/2023 (pronunciata il 15.12.2022 e depositata il 19.1.2023) ha (in breve) accolto il “quinto motivo” di impugnazione formulato dalla Società ricorrente, rilevando che il “sesto motivo resta assorbito” ed ha cassato la sentenza di appello, rinviando il giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia in altra composizione (cfr. Ordinanza
Cassazione in atti).
In estrema sintesi, la Suprema Corte ha ritenuto che “ … L'articolo 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008 stabilisce che «la cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non
è causa di nullità delle stesse … ” (cfr. Ordinanza Cassazione in atti).
1.- Ricostruiti (brevemente) i fatti storici ed i relativi provvedimenti giurisdizionali che hanno condotto all'odierno giudizio, ritiene questo Collegio che il ricorso per riassunzione qui in è esame è fondato e vada accolto: va accolto l'appello della Società, va riformata la sentenza di I grado.
Gli atti impugnati – alla luce del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte - devono ritenersi illegittimi per violazione dell'art. 12 Dpr n. 602/1973, degli artt. 1 e 2 D.M. n. 321/1999 e art. 7 L. n. 212/2000 nonché in quanto privi di sottoscrizione (cfr. Ordinanza cassazione in atti).
Ed infatti: l'art. 12, c. 2 Dpr n. 602/1973 fa rinvio, con riguardo ai “dati che il ruolo deve contenere,” al D.
M. n. 321/1999 art. 1 c. 2: nei ruoli formati dagli uffici fiscali deve essere contenuta “ … l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione … nel caso in cui l'iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica …”.
L'art. 7, c. 3, della L. n. 212/2000 – a sua volta - dispone che “ … sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria
…”.
2.- Dal riscontro documentale è agevole rilevare che l'iscrizione a ruolo si riferisce al “ … controllo automatizzato … effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e/o dell'art. 54-bis del D.P.R. n.
633 del 1972 ..” (cfr. cartella pagg. 2 e 6 – in atti).
Nella cartella sono contenuti riferimenti alle comunicazioni - “codice atto” e relative date: “modello 770S/2006”(“comunicazione predisposta in data 11-04-2008 con codice atto numero 02456250626”);
“modello Unico/2006” (“comunicazione in data 07-11-2008 codice atto n. 39021790611” – cfr. cartella in atti).
Il ruolo non contiene una motivazione puntuale riferita ai singoli importi: viene (genericamente) indicato che la pretesa, complessivamente ed indistintamente considerata, risponde agli esiti di precedenti controlli automatizzati per i quali sarebbe stata emessa un'apposita “comunicazione”.
La parte della cartella preposta a contenere la motivazione della pretesa fa riferimento ad atti per i quali non è stata provata la relativa conoscenza del contribuente (cfr. cartella in atti).
L'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento, quindi, sono censurabili per violazione dell'art. 7, c. 1, ultimo periodo, dello Statuto dei diritti del contribuente: “ … se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama ...”.
Ed infatti, non sono state allegate alla cartella di pagamento le richiamate “comunicazioni dell'esito della liquidazione” (sono stati indicati gli “estremi dell'atto” - numero “codice atto” - mediante il quale sarebbero stati forniti i risultati del controllo automatizzato: comunicazioni delle quali non è stata provata la notifica alla Società); non sono stati indicate “le date di notifica” (art. 1 c. 2 D.M. n. 321/1999); non sono stati indicati i criteri di determinazione delle sanzioni;
non sono stati indicati “ … i fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità ...” (art. 16, c. 2 D.Lgs. n. 472/1997).
3.- Il Giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali. Sicché le sollecitazioni dei ricorrenti principali ad una più favorevole liquidazione delle spese, all'adozione di un diverso parametro tariffario e alla riconsiderazione del valore della controversia non danno vita a domande nuove, costituendo mere indicazioni per orientare il potere officioso del giudice di liquidazione delle spese di lite” (Cassazione,
Ordinanza febbraio 2022 n. 3798).
-Per le argomentazioni che precedono, in applicazione dei principi di diritto di cui all'Ordinanza di legittimità sopra richiamata, questo Giudice della riassunzione: accoglie il ricorso per riassunzione proposto dalla Società_1 costruzioni srl;
accoglie l'appello della Società contribuente;
riforma la sentenza di I grado impugnata;
annulla il provvedimento originariamente impugnato.
Le spese del giudizio di primo grado, appello, legittimità e di riassunzione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Questa Corte, quale Giudice della riassunzione:
Accoglie il ricorso per riassunzione proposto dalla Società_1 costruzioni srl;
Accoglie l'appello della Società contribuente;
Riforma la sentenza di I grado impugnata;
Annulla il provvedimento originariamente impugnato.
Condanna l'Agenzia delle entrate riscossione alle spese del giudizio di primo grado, di appello, di legittimità
e di riassunzione che vengono liquidate in complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre accessori, di cui:
euro 1.200,00 per il giudizio di primo grado,
euro 1.800,00,00 per il giudizio di appello,
euro 5.000,00 per il giudizio di legittimità,
euro 2.000,00 per il presente giudizio di riassunzione.
Palermo, 16 Ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE ZI RO IU La EC