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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/07/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3355/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3355/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Di Parte_1 C.F._1
Ciollo Francesco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Carducci n. 7, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_2 difesa dall'avv. Tasciotti Fausto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Viale dello Statuto, n. 13, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.7.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
proponendo opposizione avverso il precetto notificato in data 5.7.2023, con Controparte_1 cui le era stato intimato il pagamento della somma di € 37.192,65 , oltre interessi maturati dal 02-
10-2010 al saldo, in forza del decreto ingiuntivo n. 510/2011.
pagina 1 di 6 A sostegno dell'opposizione, deduceva l'omessa valutazione da parte del giudice del monitorio circa la conformità della fideiussione omnibus prestata dalla SI.ra allo schema ABI, Parte_1 con conseguente nullità della clausola relativa alla rinuncia alla decadenza di cui all'art. 1957
c.c., reviviscenza della disciplina codicistica e decadenza dall'azione contro il fideiussore per violazione del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Precisava che il titolo esecutivo azionato da controparte era costituito dal d.i. 510/2011 del
Tribunale di Latina, pronunciato contro la SI.ra nella qualità di fideiussore omnibus Parte_1 della ditta in favore di (LO , giusta scrittura del Controparte_3 CP_4 CP_5
27.10.2005 per l'importo massimo di euro 29.900, poi incrementato a euro 39.000,00 con atto del
6.4.2007. Il contratto di garanzia accessoria, indubitabilmente una fideiussione di tipo omnibus, sottoscritto dalla SI.ra , moglie del SI. n.q. di consumatore in quanto Parte_1 CP_3 soggetto garante non agente nell'ambito di attività professionale o di impresa, era tuttavia affetto da nullità, in quanto conforme allo schema ABI e contenente l'espressa deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
41994/2021. Dunque, nel caso di specie la risultava irrimediabilmente decaduta dal diritto CP_5 di escutere la SI.ra in forza della garanzia fideiussoria prestata e il decreto ingiuntivo Parte_1 emesso in forza del contratto di fideiussione doveva essere revocato al pari dell'opposto precetto intimato sulla base di quello.
Per quanto concerne la deducibilità della questione in questa sede, richiamava i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 6 aprile 2023, n. 9479, invocando il meccanismo di rimessione in termini idoneo a recuperare il momento di tutela eventualmente omesso nella fase monitoria, ove risulti – come nel caso di specie – che quest'ultimo non abbia valutato l'esistenza di clausole abusive per il consumatore e ove pure il decreto sia divenuto irrevocabile per decorrenza del termine di opposizione. Instava pertanto affinché il Tribunale, delibata l'evidente abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, concedesse la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, e quindi riqualificasse la presente azione in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. rimettendola al giudice competente ovvero trattenendola presso di sé, ove fornito di competenza per la decisione, agendo così in conformità ai dettami delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 6 aprile 2023, n. 9479.
In tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 615, 624 e 650 c.p.c., in accoglimento dei motivi sopra svolti così
pagina 2 di 6 provvedere: 1) In via preliminare si chiede sospendersi, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo per tutto quanto esposto in narrativa, sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora. 2) Nel merito si chiede accertarsi e dichiararsi la decadenza dal diritto di azione da parte del creditore e la liberazione del fideiussore dall'obbligazione di garanzia per decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.; 3) Conseguentemente, per i motivi e con le modalità esposte in narrativa, si chiede revocarsi il decreto ingiuntivo n. 510/2011 del
Tribunale di Latina e dunque annullarsi l'atto di precetto opposto;
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio la e per essa la esponendo Controparte_1 CP_2 che: 1) il Tribunale di Latina, con decreto n. 510/2011 depositato in data 11.1.2011, ingiungeva a e di pagare, in solido, in favore dell'attuale opposta la Controparte_3 Parte_1 somma di €. 60.490.52, limitata ad € 39.000,00 per la garante oltre agli Parte_1 interessi dal 2.12.2010 fino al soddisfo, ed autorizzava la provvisoria esecuzione;
2) detto decreto, emesso il 13.4.2011, dichiarato provvisoriamente esecutivo in pari data, veniva notificato a il 15.7.2011 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., e a il 4.5.2011 ai Controparte_3 Parte_1 sensi dell'art. 140 c.p.c.; 3) in forza di detto titolo, divenuto cosa giudicata, l'odierna opposta interveniva in via chirografaria nell'esecuzione immobiliare n. 183/2009 promossa dal
[...]
contro presso il Tribunale di Latina;
4) stante l'incapienza Parte_2 Controparte_3 della predetta procedura esecutiva, veniva notificato alla garante atto di Parte_1 precetto datato 12.3.2019, opposto nel giudizio n. 2331/2019 r.g.c., conclusosi con la sentenza n.
1797/2023, pubblicata il 17.8.2023, che rigettava l'opposizione; 5) nelle more, contestualmente alla notifica della predetta opposizione, controparte notificava all'odierna opposta atto di citazione in opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 510/2011 ex articolo 650 c.p.c. procedimento iscritto al n. 2337/2019 r.g.c., presso il Tribunale di Latina, G.I. Dott. Piccialli, conclusosi con la sentenza n. 50/2023, pubblicata il 10.1.2023, con cui l'opposizione veniva dichiarata inammissibile.
In diritto, deduceva l'infondatezza delle avverse contestazioni, rilevando che il titolo esecutivo in forza del quale era stato notificato il precetto oggi opposto era costituito dal decreto ingiuntivo n.
510/2011, divenuto definitivamente esecutivo, non avendo controparte mai proposto formale opposizione nei termini di legge. In ogni caso, il giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 510/2011 ex articolo 650 c.p.c., iscritto al n. 2337/2019 r.g.c., presso il Tribunale di pagina 3 di 6 Latina, si era concluso con la sentenza n. 50/2023, pubblicata il 10.1.2023, la quale aveva rigettato la predetta opposizione.
Contestava quanto ex adverso eccepito in merito alla presunta nullità del contratto di garanzia accessoria dell'odierna opponente in quanto conforme allo schema ABI e contenente l'espressa deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., questione della quale il Giudice adito non era competente a conoscere, come già correttamente rilevato nella sentenza n. 1797/2023, pubblicata il 17.8.2023, a conclusione del giudizio di opposizione all'atto di precetto datato 12.3.2019 n.
2331/2019 r.g.c., promosso dalla . Parte_1
Si opponeva, altresì, all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e così concludeva: “Voglia il Tribunale ordinario di Latina, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto, non sussistendone i presupposti;
nel merito, respingere totalmente la domanda attorea. Con vittoria di spese e compensi professionali, nonchè il rimborso forfettario del 15% ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre c.a. ed i.v.a. come per legge.”
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-dexies c.p.c., all'udienza del 3.7.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere, in via riassuntiva, i passaggi essenziali dell'iter processuale:
- con decreto n. 510/2011, emesso dal Tribunale di Latina e dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 13.4.2011, veniva ingiunto a e alla garante Controparte_3 Parte_1 il pagamento della somma di € 60.490,52, con limitazione della responsabilità della
[...] garante a € 39.000,00, oltre interessi;
- il decreto veniva notificato alla in data 4.5.2011 ex art. 140 c.p.c. e non veniva Parte_1 opposto nei termini, acquisendo così efficacia di giudicato;
- in forza di tale titolo esecutivo, divenuto definitivo, veniva notificato alla garante atto di precetto in data 12.3.2019;
- la garante proponeva opposizione al precetto (proc. n. 2331/2019 r.g.), rigettata con sentenza n. 1797/2023;
pagina 4 di 6 - contestualmente, l'opponente notificava atto di citazione per opposizione tardiva a d.i. ex art. 650 c.p.c. (proc. n. 2337/2019 r.g.), definito con sentenza n. 50/2023, che dichiarava l'opposizione inammissibile per tardività; tale sentenza è attualmente oggetto di appello pendente (proc. Corte d'Appello n. 2929/2023);
- in data 5.7.2023, la notificava alla un ulteriore atto di Controparte_1 Parte_1 precetto, per la somma di € 37.192,65, oggetto della presente opposizione.
Ciò posto, l'odierna opponente ha evocato, a sostegno dell'opposizione, i principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/2023, sostenendo di poter far valere in questa sede l'asserita nullità di alcune clausole contenute nella fideiussione sottoscritta, in quanto ritenute abusive ai sensi della normativa consumeristica.
Ebbene, ad avviso del Tribunale tale assunto non è condivisibile.
Vero è che, come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9479/2023, hanno affermato che, in presenza di un decreto ingiuntivo ottenuto in base a contratto contenente clausole potenzialmente abusive, e in assenza dell'avviso ex art. 641 c.p.c., il consumatore ingiunto debba essere rimesso in termini per proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., al fine di far valere la nullità di tali clausole. Tuttavia, la citata pronuncia non risulta utilmente invocabile nel caso di specie, ove la ha già proposto opposizione tardiva a decreto Parte_1 ingiuntivo, svolgendo in tale sede tutte le contestazioni attinenti al merito dell'avversa pretesa creditoria. Le S.U. n. 9479/2023, infatti, hanno inteso assicurare la tutela giurisdizionale effettiva del consumatore che, a causa della mancanza del relativo avviso da parte del giudice del monitorio, si sia visto privato della possibilità di esercitare a pieno il proprio diritto di difesa, proponendo opposizione al d.i. e facendo valere la natura abusiva delle clausole. In tale ipotesi, il rimedio è stato individuato dalla Suprema Corte nell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, consentendo al debitore di recuperare il proprio diritto di difesa e salvaguardando al contempo i principi degli effetti oggettivi del giudicato e della competenza funzionale del giudice del monitorio.
Nel caso in esame, tale rimedio risulta essere già stato azionato dalla , attraverso Parte_1
l'instaurazione del giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, nell'ambito del quale sono state già dedotte, sia in primo grado che in appello, le questioni concernenti la natura abusiva delle clausole del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dall'odierna opponente.
Non rileva, quindi, la circostanza che il Tribunale di Latina, con la sentenza che ha definito il pagina 5 di 6 giudizio di opposizione a d.i. in primo grado, non sia entrato nel merito di tali eccezioni, perché assorbite dalla ritenuta tardività dell'opposizione, in quanto le medesime contestazioni sono state riproposte in appello, ed è soltanto in quella sede, nell'ambito cioè del giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo attualmente pendente in secondo grado, che dovranno essere scrutinate. Non può quindi trovare accoglimento la richiesta della di riqualificare la Parte_1 presente opposizione come opposizione tardiva a d.i., per la semplice ragione che tale rimedio risulta già esperito e attualmente pendente.
In altri termini, come peraltro già correttamente ritenuto dall'intestato Tribunale con la sentenza n. 1797/2023, l'opponente risulta aver già sollevato in quella sede la questione della nullità delle clausole contenute nei contratti che hanno dato origine al decreto ingiuntivo. Tali censure, tuttavia, non sono state esaminate nel merito in quanto ritenute assorbite dalla decisione che ha accertato la regolarità della notificazione del decreto. Essendo l'opposizione idonea a comprendere tutte le questioni dedotte e deducibili, ne deriva che l'unico rimedio esperibile resta l'appello contro la suddetta sentenza, già proposto dall'interessata. Ogni ulteriore tentativo di rimettere in discussione quelle stesse questioni in questa sede risulta pertanto inammissibile.
Per quanto esposto e considerato, si impone il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate e della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
e per essa della che liquida in € 3.809,00 per Controparte_1 CP_2 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti e allegazione al verbale.
Latina, 4 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3355/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Di Parte_1 C.F._1
Ciollo Francesco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Carducci n. 7, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_2 difesa dall'avv. Tasciotti Fausto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Viale dello Statuto, n. 13, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.7.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
proponendo opposizione avverso il precetto notificato in data 5.7.2023, con Controparte_1 cui le era stato intimato il pagamento della somma di € 37.192,65 , oltre interessi maturati dal 02-
10-2010 al saldo, in forza del decreto ingiuntivo n. 510/2011.
pagina 1 di 6 A sostegno dell'opposizione, deduceva l'omessa valutazione da parte del giudice del monitorio circa la conformità della fideiussione omnibus prestata dalla SI.ra allo schema ABI, Parte_1 con conseguente nullità della clausola relativa alla rinuncia alla decadenza di cui all'art. 1957
c.c., reviviscenza della disciplina codicistica e decadenza dall'azione contro il fideiussore per violazione del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Precisava che il titolo esecutivo azionato da controparte era costituito dal d.i. 510/2011 del
Tribunale di Latina, pronunciato contro la SI.ra nella qualità di fideiussore omnibus Parte_1 della ditta in favore di (LO , giusta scrittura del Controparte_3 CP_4 CP_5
27.10.2005 per l'importo massimo di euro 29.900, poi incrementato a euro 39.000,00 con atto del
6.4.2007. Il contratto di garanzia accessoria, indubitabilmente una fideiussione di tipo omnibus, sottoscritto dalla SI.ra , moglie del SI. n.q. di consumatore in quanto Parte_1 CP_3 soggetto garante non agente nell'ambito di attività professionale o di impresa, era tuttavia affetto da nullità, in quanto conforme allo schema ABI e contenente l'espressa deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
41994/2021. Dunque, nel caso di specie la risultava irrimediabilmente decaduta dal diritto CP_5 di escutere la SI.ra in forza della garanzia fideiussoria prestata e il decreto ingiuntivo Parte_1 emesso in forza del contratto di fideiussione doveva essere revocato al pari dell'opposto precetto intimato sulla base di quello.
Per quanto concerne la deducibilità della questione in questa sede, richiamava i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 6 aprile 2023, n. 9479, invocando il meccanismo di rimessione in termini idoneo a recuperare il momento di tutela eventualmente omesso nella fase monitoria, ove risulti – come nel caso di specie – che quest'ultimo non abbia valutato l'esistenza di clausole abusive per il consumatore e ove pure il decreto sia divenuto irrevocabile per decorrenza del termine di opposizione. Instava pertanto affinché il Tribunale, delibata l'evidente abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, concedesse la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, e quindi riqualificasse la presente azione in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. rimettendola al giudice competente ovvero trattenendola presso di sé, ove fornito di competenza per la decisione, agendo così in conformità ai dettami delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 6 aprile 2023, n. 9479.
In tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 615, 624 e 650 c.p.c., in accoglimento dei motivi sopra svolti così
pagina 2 di 6 provvedere: 1) In via preliminare si chiede sospendersi, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo per tutto quanto esposto in narrativa, sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora. 2) Nel merito si chiede accertarsi e dichiararsi la decadenza dal diritto di azione da parte del creditore e la liberazione del fideiussore dall'obbligazione di garanzia per decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.; 3) Conseguentemente, per i motivi e con le modalità esposte in narrativa, si chiede revocarsi il decreto ingiuntivo n. 510/2011 del
Tribunale di Latina e dunque annullarsi l'atto di precetto opposto;
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio la e per essa la esponendo Controparte_1 CP_2 che: 1) il Tribunale di Latina, con decreto n. 510/2011 depositato in data 11.1.2011, ingiungeva a e di pagare, in solido, in favore dell'attuale opposta la Controparte_3 Parte_1 somma di €. 60.490.52, limitata ad € 39.000,00 per la garante oltre agli Parte_1 interessi dal 2.12.2010 fino al soddisfo, ed autorizzava la provvisoria esecuzione;
2) detto decreto, emesso il 13.4.2011, dichiarato provvisoriamente esecutivo in pari data, veniva notificato a il 15.7.2011 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., e a il 4.5.2011 ai Controparte_3 Parte_1 sensi dell'art. 140 c.p.c.; 3) in forza di detto titolo, divenuto cosa giudicata, l'odierna opposta interveniva in via chirografaria nell'esecuzione immobiliare n. 183/2009 promossa dal
[...]
contro presso il Tribunale di Latina;
4) stante l'incapienza Parte_2 Controparte_3 della predetta procedura esecutiva, veniva notificato alla garante atto di Parte_1 precetto datato 12.3.2019, opposto nel giudizio n. 2331/2019 r.g.c., conclusosi con la sentenza n.
1797/2023, pubblicata il 17.8.2023, che rigettava l'opposizione; 5) nelle more, contestualmente alla notifica della predetta opposizione, controparte notificava all'odierna opposta atto di citazione in opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 510/2011 ex articolo 650 c.p.c. procedimento iscritto al n. 2337/2019 r.g.c., presso il Tribunale di Latina, G.I. Dott. Piccialli, conclusosi con la sentenza n. 50/2023, pubblicata il 10.1.2023, con cui l'opposizione veniva dichiarata inammissibile.
In diritto, deduceva l'infondatezza delle avverse contestazioni, rilevando che il titolo esecutivo in forza del quale era stato notificato il precetto oggi opposto era costituito dal decreto ingiuntivo n.
510/2011, divenuto definitivamente esecutivo, non avendo controparte mai proposto formale opposizione nei termini di legge. In ogni caso, il giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 510/2011 ex articolo 650 c.p.c., iscritto al n. 2337/2019 r.g.c., presso il Tribunale di pagina 3 di 6 Latina, si era concluso con la sentenza n. 50/2023, pubblicata il 10.1.2023, la quale aveva rigettato la predetta opposizione.
Contestava quanto ex adverso eccepito in merito alla presunta nullità del contratto di garanzia accessoria dell'odierna opponente in quanto conforme allo schema ABI e contenente l'espressa deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., questione della quale il Giudice adito non era competente a conoscere, come già correttamente rilevato nella sentenza n. 1797/2023, pubblicata il 17.8.2023, a conclusione del giudizio di opposizione all'atto di precetto datato 12.3.2019 n.
2331/2019 r.g.c., promosso dalla . Parte_1
Si opponeva, altresì, all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e così concludeva: “Voglia il Tribunale ordinario di Latina, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto, non sussistendone i presupposti;
nel merito, respingere totalmente la domanda attorea. Con vittoria di spese e compensi professionali, nonchè il rimborso forfettario del 15% ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre c.a. ed i.v.a. come per legge.”
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-dexies c.p.c., all'udienza del 3.7.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere, in via riassuntiva, i passaggi essenziali dell'iter processuale:
- con decreto n. 510/2011, emesso dal Tribunale di Latina e dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 13.4.2011, veniva ingiunto a e alla garante Controparte_3 Parte_1 il pagamento della somma di € 60.490,52, con limitazione della responsabilità della
[...] garante a € 39.000,00, oltre interessi;
- il decreto veniva notificato alla in data 4.5.2011 ex art. 140 c.p.c. e non veniva Parte_1 opposto nei termini, acquisendo così efficacia di giudicato;
- in forza di tale titolo esecutivo, divenuto definitivo, veniva notificato alla garante atto di precetto in data 12.3.2019;
- la garante proponeva opposizione al precetto (proc. n. 2331/2019 r.g.), rigettata con sentenza n. 1797/2023;
pagina 4 di 6 - contestualmente, l'opponente notificava atto di citazione per opposizione tardiva a d.i. ex art. 650 c.p.c. (proc. n. 2337/2019 r.g.), definito con sentenza n. 50/2023, che dichiarava l'opposizione inammissibile per tardività; tale sentenza è attualmente oggetto di appello pendente (proc. Corte d'Appello n. 2929/2023);
- in data 5.7.2023, la notificava alla un ulteriore atto di Controparte_1 Parte_1 precetto, per la somma di € 37.192,65, oggetto della presente opposizione.
Ciò posto, l'odierna opponente ha evocato, a sostegno dell'opposizione, i principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/2023, sostenendo di poter far valere in questa sede l'asserita nullità di alcune clausole contenute nella fideiussione sottoscritta, in quanto ritenute abusive ai sensi della normativa consumeristica.
Ebbene, ad avviso del Tribunale tale assunto non è condivisibile.
Vero è che, come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9479/2023, hanno affermato che, in presenza di un decreto ingiuntivo ottenuto in base a contratto contenente clausole potenzialmente abusive, e in assenza dell'avviso ex art. 641 c.p.c., il consumatore ingiunto debba essere rimesso in termini per proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., al fine di far valere la nullità di tali clausole. Tuttavia, la citata pronuncia non risulta utilmente invocabile nel caso di specie, ove la ha già proposto opposizione tardiva a decreto Parte_1 ingiuntivo, svolgendo in tale sede tutte le contestazioni attinenti al merito dell'avversa pretesa creditoria. Le S.U. n. 9479/2023, infatti, hanno inteso assicurare la tutela giurisdizionale effettiva del consumatore che, a causa della mancanza del relativo avviso da parte del giudice del monitorio, si sia visto privato della possibilità di esercitare a pieno il proprio diritto di difesa, proponendo opposizione al d.i. e facendo valere la natura abusiva delle clausole. In tale ipotesi, il rimedio è stato individuato dalla Suprema Corte nell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, consentendo al debitore di recuperare il proprio diritto di difesa e salvaguardando al contempo i principi degli effetti oggettivi del giudicato e della competenza funzionale del giudice del monitorio.
Nel caso in esame, tale rimedio risulta essere già stato azionato dalla , attraverso Parte_1
l'instaurazione del giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, nell'ambito del quale sono state già dedotte, sia in primo grado che in appello, le questioni concernenti la natura abusiva delle clausole del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dall'odierna opponente.
Non rileva, quindi, la circostanza che il Tribunale di Latina, con la sentenza che ha definito il pagina 5 di 6 giudizio di opposizione a d.i. in primo grado, non sia entrato nel merito di tali eccezioni, perché assorbite dalla ritenuta tardività dell'opposizione, in quanto le medesime contestazioni sono state riproposte in appello, ed è soltanto in quella sede, nell'ambito cioè del giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo attualmente pendente in secondo grado, che dovranno essere scrutinate. Non può quindi trovare accoglimento la richiesta della di riqualificare la Parte_1 presente opposizione come opposizione tardiva a d.i., per la semplice ragione che tale rimedio risulta già esperito e attualmente pendente.
In altri termini, come peraltro già correttamente ritenuto dall'intestato Tribunale con la sentenza n. 1797/2023, l'opponente risulta aver già sollevato in quella sede la questione della nullità delle clausole contenute nei contratti che hanno dato origine al decreto ingiuntivo. Tali censure, tuttavia, non sono state esaminate nel merito in quanto ritenute assorbite dalla decisione che ha accertato la regolarità della notificazione del decreto. Essendo l'opposizione idonea a comprendere tutte le questioni dedotte e deducibili, ne deriva che l'unico rimedio esperibile resta l'appello contro la suddetta sentenza, già proposto dall'interessata. Ogni ulteriore tentativo di rimettere in discussione quelle stesse questioni in questa sede risulta pertanto inammissibile.
Per quanto esposto e considerato, si impone il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate e della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
e per essa della che liquida in € 3.809,00 per Controparte_1 CP_2 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti e allegazione al verbale.
Latina, 4 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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