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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/05/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 1935/2023 R.G. in materia di previdenza promossa da
rappresentata e difesa dagli avvocati Rosaria Pollarà e Parte_1
Agostino Sansone ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo Via
Enzo ed Elvira Sellerio n. 34.
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Palermo, presso l'Avvocatura Distrettuale della Sede, in Via Laurana, 54 con gli avvocati Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e lo difendono.
- resistente-
OGGETTO: revoca reddito di cittadinanza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.05.2023, la ricorrente indicata in epigrafe, conveniva
1 in giudizio l' e, avendo premesso di aver chiesto ed ottenuto il beneficio del CP_1
reddito di cittadinanza, in forza dell'istanza n. 2022–6450674 (alleg. 1), lamentava l'illegittimità del provvedimento con cui l' ne aveva disposto la Controparte_2
revoca per “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RdC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
Deduceva di aver ricevuto, in data 13 dicembre 2021, la donazione di un immobile sito in Misilmeri via Luigi Capuana 64, che aveva adibito ad abitazione principale del proprio nucleo familiare e che, non comportando la detta donazione la perdita del diritto alla prestazione, non aveva provveduto a comunicare la variazione del proprio patrimonio all'Istituto previdenziale.
Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca della corresponsione del reddito di cittadinanza e, conseguentemente, ordinare all' l'immediato ripristino della prestazione, con decorrenza dal mese di CP_1
ottobre 2022.
La parte resistente si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
28.05.2025 per il deposito di note.
*******
Il ricorso è fondato.
Come noto, il DL n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019, abrogato a decorrere dal
1° gennaio 2024, disponeva che il percettore del reddito di cittadinanza non doveva possedere un patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini IS., diverso dalla casa di abitazione, superiore alla soglia di euro 30.000 e che ogni variazione del reddito doveva essere oggetto di un'apposita comunicazione da trasmettersi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Nel caso di specie, la ricorrente ha ricevuto, in data 13 dicembre 2021, un immobile in donazione che ha destinato, come emerge dallo stato di famiglia in atti (cfr. doc. n. 6),
2 a casa di abitazione del proprio nucleo familiare;
di talchè, considerato che la detta donazione, sulla scorta del dettato legislativo, non contribuiva ad incrementare il proprio patrimonio immobiliare, trattandosi di casa di abitazione, non sussisteva a suo carico alcun obbligo di comunicazione della intervenuta variazione.
Da qui l'accoglimento del ricorso.
Va, dunque, dichiarata l'illegittimità del provvedimento con cui è stata disposta la revoca del reddito di cittadinanza in favore di e, per l'effetto, Parte_1
l' va condannato al ripristino della prestazione con decorrenza dall'ottobre 2022, CP_1
oltre interessi come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del provvedimento con cui l' CP_1
ha disposto la revoca del reddito di cittadinanza in favore di e, per Parte_1
l'effetto, condanna l' al ripristino della prestazione con Controparte_2
decorrenza dall'ottobre 2022, oltre interessi come per legge;
condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
1.650,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Termini Imerese, 29.05.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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