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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 6716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6716 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA- I^SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, all'udienza del 10/6/2024 nella causa iscritta sotto il numero 32306 R.G. dell'anno 2024, e vertente tra
(avv. L. Gerardi ) Parte_1
opponente e
( Avv.C. Giordano) CP_1
Opposto
( Avv. P Ruotolo) Controparte_2
Oggetto : opposizione intimazione di pagamento
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l' intimazione di pagamento n. 097 2024 9066161121/000 emessa da Controparte_3
e notificata il 6/8/2024 dell'importo totale di € 49.712,63, limitatamente alla
[...] cartella di pagamento n. 097 2010 0277624983000 – relativo a contributi ,IVS fissi CP_1
/percentuale sul minimale relativi all'anno 2006, oltre a somme aggiuntive per l'importo di € 5.367,14 asseritamente notificata il 07.06.2011 . Argomentava in ordine alla mancata notifica della cartella e , in ogni caso , alla prescrizione intervenuta dopo la notifica della cartella . Concudeva chiedendo dichiararsi l'illegittimità / nullità dell'intimazione opposta limitatamente alla detta cartella sottesa . CP_
Si costituiva l' deducendo che la cartella sottesa era stata stralciata già a far data dal 20/3/2020; chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione di spese .
Si costituiva l' argomentando in ordine alla rituale Controparte_4 notifica della cartella ed all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione essendo stati notificati atti interruttivi , segnatamente le intimazioni di pagamento n. 09720139078493932000, 09720159112084076000, 09720179005117361000, 09720219029509064000, tutte regolarmente notificate. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese da distrarsi. CP_
All'udienza del 27/1/2024 parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso;
l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione di spese;
l'
[...]
si riportava ai propri scritti . Rinviata la causa per discussione con udienza in Controparte_2 trattazione scritta , la causa viene decisa .
Il ricorso merita accoglimento . In ossequio al principio della ragione più liquida deve rilevarsi che CP_
, come dedotto dall' la cartella sottesa all'intimazione opposta è stata stralciata già dal 20/3/2020; tale circostanza risulta dall'estratto di ruolo prodotto dalla stessa , che CP_4 evidentemente ben poteva esserne a conoscenza . Pertanto non resta che dichiarare il difetto di CP_ interesse ad agire dell'opponente con compensazione delle spese nei confronti dell' e condanna dell' alla refusione delle spese processuali . CP_4
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
- dichiara il difetto di interesse ad agire del ricorrente;
CP_
- compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' ;
- condanna l' al pagamento in favore dell' opponente di € 1017,00, oltre Controparte_2 accessori di legge. Roma 10/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa E. Capaccioli