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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/03/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6719/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. dr.ssa Claudia BONOMI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17/10/2024, assunto in decisione all'udienza in data 18/03/2025 e vertente
TRA nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. BANFI MONICA, ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato a [...] in data [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. BOLOGNA VERONICA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 18.03.2025 ove le parti hanno raggiunto accordi volti alla definizione consensuale della causa e per l'effetto hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con rinuncia di richiesta di addebito da parte della ricorrente.
2. rinuncia alla richiesta di assegno di mantenimento a suo favore;
Pt_1
3. si farà carico integralmente di ogni spesa e costo per il mantenimento, sia ordinario che CP_1 straordinario, del figlio non chiedendo somme a a titolo di eventuali arretrati;
Per_1 Pt_1
4. Le parti dichiarano sin d'ora di avere intenzione di presentare un ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio nel quale Giudici si impegnerà a versare a la somma, a titolo di Pt_1 assegno divorzile una tantum, di euro 30.000,00 precisando che tale somma sarà da intendersi omnicomprensiva anche di eventuali pretese relative a somme investite negli immobili familiari.
5. Rinuncia a tutte le altre domande e istanze, anche di natura istruttoria;
6. Rinuncia ai termini per l'appello della sentenza di che pronuncia la separazione alle condizioni oggi concordate anche al fine di ridurre i termini per il passaggio in giudicato;
7. Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi all'udienza del 18 marzo 2025 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (17.06.2000) maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente Per_1
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 17/10/2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 CP_1 celebrato matrimonio con rito concordatario a Offlaga (BS) il giorno 19.10.1996 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Offlaga (BS) al n.10, parte II, Serie A), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Offlaga (BS) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. dr.ssa Claudia BONOMI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17/10/2024, assunto in decisione all'udienza in data 18/03/2025 e vertente
TRA nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. BANFI MONICA, ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato a [...] in data [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. BOLOGNA VERONICA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 18.03.2025 ove le parti hanno raggiunto accordi volti alla definizione consensuale della causa e per l'effetto hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con rinuncia di richiesta di addebito da parte della ricorrente.
2. rinuncia alla richiesta di assegno di mantenimento a suo favore;
Pt_1
3. si farà carico integralmente di ogni spesa e costo per il mantenimento, sia ordinario che CP_1 straordinario, del figlio non chiedendo somme a a titolo di eventuali arretrati;
Per_1 Pt_1
4. Le parti dichiarano sin d'ora di avere intenzione di presentare un ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio nel quale Giudici si impegnerà a versare a la somma, a titolo di Pt_1 assegno divorzile una tantum, di euro 30.000,00 precisando che tale somma sarà da intendersi omnicomprensiva anche di eventuali pretese relative a somme investite negli immobili familiari.
5. Rinuncia a tutte le altre domande e istanze, anche di natura istruttoria;
6. Rinuncia ai termini per l'appello della sentenza di che pronuncia la separazione alle condizioni oggi concordate anche al fine di ridurre i termini per il passaggio in giudicato;
7. Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi all'udienza del 18 marzo 2025 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (17.06.2000) maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente Per_1
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 17/10/2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 CP_1 celebrato matrimonio con rito concordatario a Offlaga (BS) il giorno 19.10.1996 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Offlaga (BS) al n.10, parte II, Serie A), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Offlaga (BS) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona