Decreto cautelare 21 aprile 2021
Sentenza breve 3 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 03/06/2021, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2021
N. 00740/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00364/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 364 del 2021, proposto da
IT ME VE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Satta Flores, Cristiana Lojodice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Riccardo Satta Flores in Venezia, Cannaregio 2277/78;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
PA SO S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento di cui alla nota del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per il Triveneto prot. n. 14027 del 16 aprile 2021, a firma del Responsabile del Procedimento;
b) del decreto del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per il Triveneto prot. n. 10.497 del 19 marzo 2021, a firma del Provveditore Regionale;
c) del decreto del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per il Triveneto prot. n. 12.311 del 2 aprile 2021, a firma del Responsabile del Procedimento;
d) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte sulla legittimità degli atti della gara indetta dall’Amministrazione Penitenziaria per il Triveneto per la fornitura del servizio di vitto e di c.d. sopravvitto ai detenuti reclusi nelle carceri del Triveneto.
Nel presente ricorso promosso dinanzi all’intestato Tar Veneto, l’odierna istante ha rappresentato che, in altro e distinto giudizio instaurato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, l’Avvocatura dello Stato ha depositato la relazione tecnica relativa all’offerta tecnica presentata dalla medesima ricorrente, unitamente ad altra impresa aggregata in un costituendo RTI, in una procedura di gara, gemella a quella per cui è causa, bandita dal Provveditorato di Bologna.
Ciò premesso, la ricorrente, rimarcando la sostanziale identità delle menzionate procedure di gara (quella posta in essere dal Provveditorato di Bologna e quella posta in essere dal Provveditorato di Padova), ha dedotto che tale discovery, avendo sortito l’effetto di divulgare informazioni riservate (segreti tecnici e commerciali) ai competitors, avrebbe compromesso irrimediabilmente le proprie chances di partecipare con successo alla gara bandita per il Triveneto, ledendo i principi di segretezza delle offerte e libera concorrenza fra operatori economici che governano le procedure di selezione del contraente; di qui l’illegittimità degli atti impugnati con i quali la stazione appaltante, disattendendo le richieste della ricorrente, si è rifiutata di riformulare il bando e indire una nuova gara o, in via subordinata, di prorogare il termine per presentare la domanda di partecipazione alla gara, onde consentire all’istante di formulare un’offerta tecnica “altra e diversa” da quella presentata in Emilia-Romagna e oggetto di discovery.
Si è costituita l’intimata Amministrazione, contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso.
Alla camera di consiglio in epigrafe indicata, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, perché nel ricorso introduttivo, al quale sono correlati gli oneri di allegazione e prova, la ricorrente non ha specificato né dimostrato le circostanze che le impedivano di presentare per il Triveneto, entro il termine del 23 aprile 2021, un’offerta tecnica diversa da quella presentata in Emilia-Romagna. Le censure formulate dalla ricorrente sono, inoltre, generiche, ipotetiche e congetturali; circostanze queste che determinerebbero di per sé l’inammissibilità del ricorso.
In secondo luogo, perchè l’intero ricorso poggia sull’erroneo assunto dell’esistenza di una gara sostanzialmente unica e del reciproco condizionamento delle offerte presentate dagli operatori del settore nelle varie Regioni e/o nei diversi ambiti territoriali ultraregionali interessati dalle distinte procedure selettive indette dall’Amministrazione Penitenziaria.
Contrariamente a quanto postulato dalla ricorrente, le procedure di gara bandite dalle varie articolazioni territoriali del Ministero della Giustizia per la fornitura del servizio di vitto e di c.d. sopravvitto ai detenuti reclusi nei carceri delle varie Regioni italiane, anche se predisposte sulla base di un bando-tipo a livello nazionale, sono tra loro distinte e autonome e non soggette a condizionamenti reciproci.
La partecipazione di un’impresa ad una procedura competitiva non comporta l’obbligo di partecipare all’altra e viceversa; gli operatori del settore possono liberamente decidere di partecipare ad una gara e non all’altra, di concorrere nelle singole gare in forma individuale o associata (come dimostra il fatto che la ricorrente si è presentata in Emilia-Romagna in veste di soggetto plurimo e nel Triveneto in forma individuale) e di presentare offerte diversificate in ciascuna Regione o in ciascun ambito territoriale ultraregionale. Non si può assumere come dato di partenza la circostanza che il singolo operatore economico presenti la stessa offerta in tutte le gare regionali alle quali partecipa, essendo, ad esempio, notorio che le economie di scala che un’impresa può conseguire dalla simultanea gestione di più appalti non sono omogenee. Per fare un esempio banale, un’impresa che abbia sede in Veneto e che decida di partecipare anche ai lotti relativi ai penitenziari aventi sede in Sicilia o in Sardegna non potrà praticare il medesimo ribasso, visto che per la gestione di questi ultimi appalti dovrà sostenere costi aggiuntivi.
Alla luce delle suesposte osservazioni, considerato che la ricorrente non ha dimostrato l’impossibilità di presentare nel Triveneto, entro il termine del 23 aprile 2021, un’offerta tecnica diversa da quella presentata in Emilia-Romagna e che le censure formulate sono generiche, ipotetiche e congetturali (circostanze queste che determinerebbero di per sé l’inammissibilità del ricorso) e, in ogni caso, infondate - oltre che sfornite di prova - poiché poggiano sull’erroneo presupposto della gara unica e del condizionamento reciproco delle offerte presentate nelle varie Regioni (mentre si è al cospetto di tante gare autonome e indipendenti), il ricorso deve essere respinto, con condanna dell’odierna istante al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere al Ministero della Giustizia le spese di lite, liquidate in € 3000, oltre accessori di legge, se dovuti. Nulla sulle spese nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021, tenutasi in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO