Art. 3.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.
Nel secondo comma dell'articolo 23, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
"c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto indicato nella precedente lettera a), intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto indicato nella precedente lettera a) con i criteri di cui all'articolo 14 dello stesso decreto".
Nel primo comma dell'articolo 29 il numero 3) e' sostituito dai seguenti:
"3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2), con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto indicato nel numero precedente, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;
4) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto indicato nel numero 2), con i criteri di cui all'articolo 14 dello stesso decreto".
Note all' art. 3 :
- L' art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 riguarda la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente ed indica, nel secondo comma alle lettere a), b) e c), come e' determinata la ritenuta da operare.
- Il testo dell' art. 13 del D.P.R. n. 597/1973 , richiamato nella nuova lettera c) dell'art. 23 del D.P.R.
n. 600/1973 , e' riportato nelle note all'art. 1.
- L' art. 29 del D.P.R. n. 600/1973 riguarda la ritenuta sui compensi ed altri redditi corrisposti dallo Stato ed indica al primo comma, numeri 1), 2) e 3), su quali di essi la ritenuta e' operata. Per chiarezza interpretativa si ritiene opportuno pubblicare il testo dei numeri 1) e 2), mentre per il numero 3) il lettore terra' conto della nuova versione introdotta con la presente legge. Per il riferimento all' art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , vedere nelle note all'art. 1:
"Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui all'art. 23 devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti.
La ritenuta e' operata:
1) sugli stipendi, pensioni, vitalizi e retribuzioni aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 23;
2) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonche' su ogni altro compenso o retribuzione diversi da quelli di cui al numero 1) e sulla parte imponibile delle indennita' di cui all' art. 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del 10 per cento".
- Per il riferimento all' art. 12 del D.P.R. n. 597/1973 , si tenga conto della prima nota all'art. 1; si tenga altresi' conto del nuovo testo della lettera e) introdotto dalla presente legge.
- Per il riferimento all' art. 14 del D.P.R. n. 597/1973 , si tenga conto del nuovo testo introdotto dall'art. 2 della presente legge.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.
Nel secondo comma dell'articolo 23, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
"c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto indicato nella precedente lettera a), intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto indicato nella precedente lettera a) con i criteri di cui all'articolo 14 dello stesso decreto".
Nel primo comma dell'articolo 29 il numero 3) e' sostituito dai seguenti:
"3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2), con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto indicato nel numero precedente, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;
4) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto indicato nel numero 2), con i criteri di cui all'articolo 14 dello stesso decreto".
Note all' art. 3 :
- L' art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 riguarda la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente ed indica, nel secondo comma alle lettere a), b) e c), come e' determinata la ritenuta da operare.
- Il testo dell' art. 13 del D.P.R. n. 597/1973 , richiamato nella nuova lettera c) dell'art. 23 del D.P.R.
n. 600/1973 , e' riportato nelle note all'art. 1.
- L' art. 29 del D.P.R. n. 600/1973 riguarda la ritenuta sui compensi ed altri redditi corrisposti dallo Stato ed indica al primo comma, numeri 1), 2) e 3), su quali di essi la ritenuta e' operata. Per chiarezza interpretativa si ritiene opportuno pubblicare il testo dei numeri 1) e 2), mentre per il numero 3) il lettore terra' conto della nuova versione introdotta con la presente legge. Per il riferimento all' art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , vedere nelle note all'art. 1:
"Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui all'art. 23 devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti.
La ritenuta e' operata:
1) sugli stipendi, pensioni, vitalizi e retribuzioni aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 23;
2) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonche' su ogni altro compenso o retribuzione diversi da quelli di cui al numero 1) e sulla parte imponibile delle indennita' di cui all' art. 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del 10 per cento".
- Per il riferimento all' art. 12 del D.P.R. n. 597/1973 , si tenga conto della prima nota all'art. 1; si tenga altresi' conto del nuovo testo della lettera e) introdotto dalla presente legge.
- Per il riferimento all' art. 14 del D.P.R. n. 597/1973 , si tenga conto del nuovo testo introdotto dall'art. 2 della presente legge.