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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 626/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI OR FABIO, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1175/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar, 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13050/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 20/09/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. A085876K
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5993/2025 depositato il 14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado notificato il 15.11.2023 Ricorrente_1 impugnò, a seguito di visura ACI del 3/10/2023, con ricorso indirizzato alla Agenzia delle Entrate Riscossione, la iscrizione del
20/06/2017 di fermo amministrativo sul veicolo targato Targa_1, repertorio n. A085876K. Il contribuente espose di aver appreso mediante visura ACI del 3/10/2023 dell'esistenza di provvedimento di fermo amministrativo sul veicolo di sua proprietà repertoriato al n. A085876K del 20/06/2017 ed eseguito dall'Equitalia spa oggi Agenzia Entrate Riscossione. Eccepì l'inesistenza della regolare comunicazione preventiva, la mancata notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione e decadenza dei crediti portati dalle cartelle di pagamento e la carenza di motivazione.
Non si costituì l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il Giudice di primo grado, a fronte della mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dichiarò inammissibile il ricorso, rilevando che parte ricorrente aveva depositato esclusivamente la copia cartacea in PDF della relata di notifica indirizzata a parte resistente contumace Agenzia Entrate Riscossione e non anche la copia telematica in formato eml della suddetta notifica. In primo grado fu disposta la compensazione delle spese.
Avverso tale sentenza parte contribuente ha proposto appello, reiterando le censure già proposte in primo grado e sostenendo la correttezza della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, deducendo l'infondatezza dell'appello, e proponendo appello incidentale per la riforma della sentenza nel punto in cui aveva disposto la compensazione delle spese.
All'esito della camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame. Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. In grado di appello il contribuente ha prodotto la copia telematica in formato eml della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non prodotta in primo grado. Alla luce di tale produzione la notifica del ricorso era corretta, per cui erroneamente il Giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Tuttavia, occorre ora esaminare nel merito tutti i motivi rimasti assorbiti in primo grado alla luce della dichiarata inammissibilità, emerge che l'appello è comunque infondato. Infatti l'Ufficio, costituitosi in sede di gravame, ha prodotto la documentazione sufficiente a superare le censure del ricorrente. Tale documentazione è stata tempestivamente prodotta in appello, considerando che il giudizio di primo grado è stato incardinato con la notifica del ricorso avvenuta in data 15.11.2023 per cui non è ratione temporis applicabile il novellato art. 58
d.lgs. n. 546 del 1992 che per i giudizi di primo grado incardinati dopo il 4.1.2024 prevede la regola del divieto di produzione di nuovi documenti in appello. Alla luce di tale produzione, gli atti presupposti sono stati correttamente notificati e non è maturata alcuna prescrizione e decadenza.
In particolare, la cartella di pagamento per IVA n. 02820140040484319000 sottesa al fermo amministrativo veniva notificata in data 19/02/2015. In data 28/09/2015 veniva notificato il preavviso di fermo n.
02880201500027182000; in data 26/02/2016 con notifica a mezzo pec l'avviso di intimazione n.
02820169008777137000; in data 20/01/2017 veniva notificato a mezzo pec l'avviso di intimazione n.
02820179000198775000; in data 24/07/2019 veniva notificato con notifica a mezzo pec l'avviso di intimazione n. 02820199006793653000; ed infine in data 11/01/2022 con notifica a mezzo pec seguiva l'avviso di intimazione n. 02820219006337515000. Tutte le relate di notifica riportano l'indicazione della cartella di pagamento a cui si riferiscono pertanto, l'appellato è decaduto dalla facoltà di eccepire l'omessa notifica degli atti attualmente impugnati, non avendo proposto alcuna opposizione nel termine di legge. Tali atti recano inoltre la motivazione sufficiente, indicando i presupposti di fatto e di diritto pervisti dalla legge.
Quindi sono infondate tutte le censure articolate con il ricorso introduttivo, di illegittimità dell'iscrizione di fermo amministrativo per inesistenza di titoli/crediti presupposto, nonché di carenza del preavviso di fermo, nonché di maturata prescrizione e decadenza, nonché di carenza di motivazione.
3. Dunque il Collegio respinge l'appello, in ragione della infondatezza del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e quindi conferma la legittimità del recupero del credito da parte dell'Ente di Riscossione.
4. Riformata la sentenza di primo grado, non può il contribuente essere condannato a pagare le spese di lite del giudizio di primo grado in favore dell'Ufficio, in quanto questo non era costituito in primo grado. Di conseguenza va respinto il ricorso incidentale, non potendosi, in riforma in parte qua della sentenza, disporre la condanna del contribuente a pagare le spese all'Ufficio, dovendosi piuttosto compensare le spese del primo grado.
5. Le spese di lite del giudizio del grado di appello seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello principale;
respinge quello incidentale condanna il contribuente al pagamento delle spese e competenze del secondo grado, in favore di ADer, liquidate in Euro 1500,00 oltre accessori.
Compensate per il primo grado.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI OR FABIO, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1175/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar, 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13050/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 20/09/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. A085876K
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5993/2025 depositato il 14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado notificato il 15.11.2023 Ricorrente_1 impugnò, a seguito di visura ACI del 3/10/2023, con ricorso indirizzato alla Agenzia delle Entrate Riscossione, la iscrizione del
20/06/2017 di fermo amministrativo sul veicolo targato Targa_1, repertorio n. A085876K. Il contribuente espose di aver appreso mediante visura ACI del 3/10/2023 dell'esistenza di provvedimento di fermo amministrativo sul veicolo di sua proprietà repertoriato al n. A085876K del 20/06/2017 ed eseguito dall'Equitalia spa oggi Agenzia Entrate Riscossione. Eccepì l'inesistenza della regolare comunicazione preventiva, la mancata notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione e decadenza dei crediti portati dalle cartelle di pagamento e la carenza di motivazione.
Non si costituì l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il Giudice di primo grado, a fronte della mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dichiarò inammissibile il ricorso, rilevando che parte ricorrente aveva depositato esclusivamente la copia cartacea in PDF della relata di notifica indirizzata a parte resistente contumace Agenzia Entrate Riscossione e non anche la copia telematica in formato eml della suddetta notifica. In primo grado fu disposta la compensazione delle spese.
Avverso tale sentenza parte contribuente ha proposto appello, reiterando le censure già proposte in primo grado e sostenendo la correttezza della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, deducendo l'infondatezza dell'appello, e proponendo appello incidentale per la riforma della sentenza nel punto in cui aveva disposto la compensazione delle spese.
All'esito della camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame. Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. In grado di appello il contribuente ha prodotto la copia telematica in formato eml della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non prodotta in primo grado. Alla luce di tale produzione la notifica del ricorso era corretta, per cui erroneamente il Giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Tuttavia, occorre ora esaminare nel merito tutti i motivi rimasti assorbiti in primo grado alla luce della dichiarata inammissibilità, emerge che l'appello è comunque infondato. Infatti l'Ufficio, costituitosi in sede di gravame, ha prodotto la documentazione sufficiente a superare le censure del ricorrente. Tale documentazione è stata tempestivamente prodotta in appello, considerando che il giudizio di primo grado è stato incardinato con la notifica del ricorso avvenuta in data 15.11.2023 per cui non è ratione temporis applicabile il novellato art. 58
d.lgs. n. 546 del 1992 che per i giudizi di primo grado incardinati dopo il 4.1.2024 prevede la regola del divieto di produzione di nuovi documenti in appello. Alla luce di tale produzione, gli atti presupposti sono stati correttamente notificati e non è maturata alcuna prescrizione e decadenza.
In particolare, la cartella di pagamento per IVA n. 02820140040484319000 sottesa al fermo amministrativo veniva notificata in data 19/02/2015. In data 28/09/2015 veniva notificato il preavviso di fermo n.
02880201500027182000; in data 26/02/2016 con notifica a mezzo pec l'avviso di intimazione n.
02820169008777137000; in data 20/01/2017 veniva notificato a mezzo pec l'avviso di intimazione n.
02820179000198775000; in data 24/07/2019 veniva notificato con notifica a mezzo pec l'avviso di intimazione n. 02820199006793653000; ed infine in data 11/01/2022 con notifica a mezzo pec seguiva l'avviso di intimazione n. 02820219006337515000. Tutte le relate di notifica riportano l'indicazione della cartella di pagamento a cui si riferiscono pertanto, l'appellato è decaduto dalla facoltà di eccepire l'omessa notifica degli atti attualmente impugnati, non avendo proposto alcuna opposizione nel termine di legge. Tali atti recano inoltre la motivazione sufficiente, indicando i presupposti di fatto e di diritto pervisti dalla legge.
Quindi sono infondate tutte le censure articolate con il ricorso introduttivo, di illegittimità dell'iscrizione di fermo amministrativo per inesistenza di titoli/crediti presupposto, nonché di carenza del preavviso di fermo, nonché di maturata prescrizione e decadenza, nonché di carenza di motivazione.
3. Dunque il Collegio respinge l'appello, in ragione della infondatezza del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e quindi conferma la legittimità del recupero del credito da parte dell'Ente di Riscossione.
4. Riformata la sentenza di primo grado, non può il contribuente essere condannato a pagare le spese di lite del giudizio di primo grado in favore dell'Ufficio, in quanto questo non era costituito in primo grado. Di conseguenza va respinto il ricorso incidentale, non potendosi, in riforma in parte qua della sentenza, disporre la condanna del contribuente a pagare le spese all'Ufficio, dovendosi piuttosto compensare le spese del primo grado.
5. Le spese di lite del giudizio del grado di appello seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello principale;
respinge quello incidentale condanna il contribuente al pagamento delle spese e competenze del secondo grado, in favore di ADer, liquidate in Euro 1500,00 oltre accessori.
Compensate per il primo grado.