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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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- 1. Superbonus: il fondo speciale vale anche per la verifica di fattibilità?Giuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 14 luglio 2025
Nel contesto degli interventi agevolati con Superbonus, il fondo speciale previsto dall'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4 deve essere costituito anche in relazione al conferimento dell'incarico professionale per la verifica preliminare della fattibilità degli interventi? Per un supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110% consigliamo il volume “Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi -Guida pratica con 110 casi risolti”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. In materia, abbiamo anche organizzato il Master in diritto condominiale – Responsabilità dell'amministratore, gestione dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 25/04/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA
Sezione civile in persona della dott.ssa Monica Bighetti, in funzione di Giudice Unico, all'esito dell'udienza di discussione del 26 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 244/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avvocato ZAMPOLLO MARIA CRISTINA del Foro di Ferrara;
ATTORE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._1
Avvocati PETRONELLI SUSANNA e CARPEGGIANI EUGENIO entrambi del
Foro di Ferrara;
CONVENUTO
OGGETTO: contratto d'opera professionale – pagamento del compenso
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui al verbale dell'udienza del 26 marzo 2025.
MOTIVAZIONE
§1. Con ricorso monitorio depositato il 21 dicembre 2023 il perito industriale CP_1
ha chiesto la condanna del con sede in Porto
[...] Parte_1
Garibaldi -Comacchio via Digione 11/13 al pagamento della somma di €138.570,58 a 1 titolo di compenso per le prestazioni professionali eseguite per conto del Condominio in base al contratto sottoscritto il 21 settembre 2021 relativo alla progettazione di opere volte all'efficientamento energetico dell'edificio (art.119 d.l. 34/2020 conv. in l.
77/2020).
Il tribunale di Ferrara, con decreto 27 dicembre 2023 n.894 ha ingiunto al Parte_1
di corrispondere la somma predetta oltre interessi come da richiesta e quindi oltre a interessi di cui al decreto legislativo 231/2002.
Ha proposto tempestiva opposizione il chiedendo la revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo sul rilievo dell'assenza di una deliberazione condominiale che conferisse un incarico formale al perito industriale Il professionista, che era CP_1
anche condomino, era stato segnalato dall'amministratore – poi Controparte_2
revocato il 24 agosto 2023- come persona adatta a verificare lo “snodarsi” della pratica del bonus edilizio 110% e “a costo zero”. Il condominio non aveva dato alcun mandato all'amministratore di concludere contratti con il tecnico, né tale punto era stato messo all'ordine del giorno assembleare.
In punto di diritto il ha dedotto che l'amministratore aveva agito al di Parte_1 fuori dei poteri di cui all'art.1130 c.c. conseguendone l'inopponibilità al Parte_1
del contratto concluso con il tecnico.
Ha sottolineato la vessatorietà del contratto, sotto il profilo della tutela consumeristica
– come l'assenza di clausole che regolassero il recesso del condominio o tutelassero il medesimo da inadempimenti della controparte- determinanti uno squilibrio contrattuale a danno del consumatore.
Ha soggiunto la mancata costituzione del fondo speciale richiesto dall'art.1135 c.c. a comprova del fatto che il condominio era all'oscuro della spesa che avrebbe dovuto sostenere.
§2. Si è tempestivamente costituito chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione o in subordine la condanna del Condominio alla maggiore o minore somma che si accertasse dovuta.
La parte opposta ha dedotto che il aveva deliberato di eseguire i lavori di Parte_1
efficientamento energetico e gli aveva dato mandato di termotecnico e di seguire la pratica durante l'assemblea del 16 agosto 2021. Successivamente numerosi erano stati i contatti con l'amministratore e con i condomini;
in particolare erano dati ragguagli ai 2 condomini sulle opere da eseguirsi in base alle valutazioni operate nell'assemblea del
12 marzo 2022 e del 25 febbraio 2023; erano stati eseguiti due sopralluoghi in ciascun appartamento. Il tecnico aveva anche redatto tutta la documentazione necessaria alla pratica di efficientamento energetico (docc.15-22).
Ha soggiunto che il non era receduto dal contratto né ne aveva chiesto la Parte_1
risoluzione né aveva eccepito l'inadempimento del tecnico, di talché l'assenza di espressa clausola di recesso non ne determinava la vessatorietà, valendo comunque le regole generali.
Depositate le memorie di rito ed esperita l'istruttoria, la causa era discussa oralmente all'udienza del 26 marzo 2025, previo deposito di note conclusive.
§3. Premesso che l'opposizione di cui all'art.645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c, si precisa quanto segue.
§3.1. Sussistenza del contratto d'opera professionale. Nella presente controversia è contestato innanzitutto che il abbia conferito a un incarico Parte_1 CP_1
professionale (art.2230 c.c.). L'amministratore avrebbe concluso un CP_2
contratto formale con il professionista senza averne il potere, mai attribuito dall'assemblea.
La tesi è infondata.
E' noto che “il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva
(…) (Cass. Sez. 2, 24/01/2017, n. 1792, Rv. 642480 - 01)
Plurimi sono gli elementi positivi dai quali emerge la volontà del di Parte_1
conferire a l'incarico per prestazioni professionali relative alle opere Controparte_1 di efficientamento energetico dell'edificio di Porto Garibaldi.
3 - Il verbale di assemblea del 16 agosto 2021 dal quale risulta chiara la volontà dei condomini di procedere a dare incarico al PE AS di termotecnico e per la pratica relativa al cosiddetto superbonus (doc.1 allegato all'opposizione).
Risulta dal verbale che i condomini erano “perfettamente a conoscenza del disposto governativo (in ordine all'efficientamento energetico n.d.r.) e della pratica da svolgere” e che conseguentemente stabilivano di affidare al perito industriale la verifica dello snodarsi della pratica. Essi Controparte_1 affidavano a l'incarico di termotecnico all'unanimità. Queste Controparte_1
espressioni, unitamente alla volontà unanime del espressa a Parte_1
seguito di ulteriore illustrazione di dettaglio, di eseguire i lavori di efficientamento energetico (vedi parte finale del verbale di assemblea), sono elementi più che sufficienti per affermare che un incarico professionale era stato conferito al al fine di procedere, per quanto di sua competenza – CP_1
ma la competenza non è in contestazione- con la pratica relativa ai lavori di efficientamento energetico. Diversamente non si comprende perché sia CP_1
stato nominato all'unanimità termotecnico del condominio, e perché dovesse seguire la pratica da svolgere al fine di ottenere i benefici superbonus.
- Verbale dell'assemblea del 25 febbraio 2023 ove i condomini all'unanimità confermano il “mandato a procedere al dottor e a tutti i tecnici che CP_2
sino ad ora avevano lavorato nell'interesse del condominio” al fine di procedere con l'intervento di efficientamento energetico, avendo già presentato la LA
(fatta da in data 24 novembre 2022, nonostante le modifiche normative CP_1
illustrate dall'amministratore (doc.10 parte opposta)
- Testimonianza di marito di una condomina. Dalla deposizione di Tes_1 Tes_1
(udienza 24 ottobre 2024) risulta che era stato incaricato dello studio di CP_1
fattibilità ed eventuali lavori per usufruire del superbonus 110 %. Lo stesso teste dà conto dei sopralluoghi di delle proposte che esprimeva (caldaia CP_1
a condensazione o pompe di calore) del progredire della pratica nel momento in cui si era deciso “di fare solo cappotto pannelli ed infissi” -poiché molti condomini non volevano cambiare la caldaia- avendo riferito il che CP_1
anche in tal modo si sarebbe riusciti a superare le due classi energetiche necessarie per usufruire del bonus. Il teste precisa che le attività del
4 professionista illustrate nell'assemblea in cui egli era stato proposto (16 agosto
2021 n.d.r.) dovevano essere a costo zero (sul punto si ritornerà in seguito) fatto che implica in ogni caso l'affidamento di un incarico, seppure “a costo zero” per il condominio.
- Testimonianza di . Il geometra già dipendente Testimone_2 Tes_2
della società Imperial Costruzioni s.r.l., fu inviato dal titolare presso il in quanto aveva contattato la ditta Parte_1 Controparte_1
per i lavori di efficientamento energetico. Si incontrò per quattro volte con presso il condominio, visitando anche degli appartamenti ed offrendo le CP_1
proprie stime, tempistiche e disponibilità, al fine di ottenere eventualmente l'incarico di effettuare i lavori edili di isolamento termico cui la società era interessata. “Allorquando che era il progettista, avesse fatto il suo CP_1
computo estimativo, noi lo avremmo prezziato come si fa di solito …” “ CP_1
consegnò una chiavetta contenente la relazione tecnica ed il computo metrico, dicendoci di esprimere un'offerta. Riguardo al documento relazione di fattibilità tecnica devo dire che l'ho discusso con in alcuni punti prima CP_1 che venisse redatto, perché riguardava proprio l'oggetto del mio intervento” “in sintesi in una chiavetta consegnatami nel luglio 2022 mi ha dato la CP_1
relazione tecnica (doc.15) la relazione di fattibilità (doc.18) ed il computo metrico estimativo di progetto (doc.19) nonché il capitolato speciale d'appalto norme generali (doc.21). ci diede questa chiavetta dicendo dai CP_1 un'occhiata perché se vi chiameremo farete la vostra offerta”. Il teste precisa infine che nella primavera del 2022 presso un ufficio secondario di Imperial in
Lido della Nazioni, viale Inghilterra 5, avvenne un incontro tra i condomini (il consiglio n.d.r.) l'amministratore e al quale egli presenziò. CP_2 CP_1
chiese di spiegare ai condomini presenti le modalità di intervento CP_1
murario e impiantistico previste negli appartamenti e nelle aree condominiali.
La società ricevette successivamente una comunicazione dal che “non CP_1
c'erano le condizioni perché la cosa andasse avanti”.
- Documenti 15-22 allegati alla comparsa di costituzione. Risulta documentalmente che abbia eseguito quanto di sua Controparte_1
competenza in relazione alla pratica relativa al superbonus. Egli ha redatto la
5 Relazione tecnica di cui all'art.8 della DGR 20 luglio 2015 n.967 etc, (doc.15),
l'attestato di prestazione energetica convenzionale ante intervento (doc.16)
l'attestato di prestazione energetica post intervento (doc.17) la Relazione di fattibilità tecnica per l'accesso super eco bonus di cui al d.l. 34/2020 (doc.18: da classe F a classe energetica A4), il Computo metrico estimativo di progetto
(doc.19), le prime indicazioni sul Piano di sicurezza e coordinamento (doc.20) il capitolato speciale di appalto (doc.20) e infine il modello CILA-Superbonus
(docc.22, 22 a e 22 b).
In base ai dati esposti non può sostenersi che non sia stato affidato a Controparte_1 un incarico professionale relativo all'efficientamento energetico dell'edificio, essendovi due delibere assembleari sul punto nonché l'attuazione concreta dell'incarico.
Il Condominio ritiene che l'espressione “snodarsi della pratica” contenuta nel verbale del 16 agosto 2021 in riferimento a non si riferisca ad un vero e Controparte_1
proprio incarico. Senonché tale espressione va letta nel complesso di quanto scritto nel verbale ossia: “in considerazione del fatto che i condomini erano perfettamente a conoscenza del disposto governativo e della pratica da svolgere si stabiliva di affidare al perito industriale e persona ritenuta di piena fiducia, la Persona_1 verifica dello snodarsi della pratica e fare a lui riferimento per l'esame della documentazione prodotta (documentazione proveniente dal Comune di Comacchio inerenti a “piccoli abusi edilizi”n.d.r.). L'Amministratore suggeriva di affidare al P.I.
anche l'incarico di termotecnico di fiducia per il Condominio Controparte_1 [...]
I condomini accettavano all'unanimità”. Dalla verbalizzazione emerge Pt_1
chiaramente la volontà dei condomini di affidare al perito sia l'incarico di termotecnico sia la verifica della documentazione prodotta relativa agli abusi edilizi, ove lo snodarsi della pratica è una espressione non felice per indicare che al è CP_1
affidato il compito di svolgere, per quanto di sua competenza, la pratica dal momento che non risulta che la stessa sia stata affidata a qualcun altro rispetto al quale fare da
“supervisore” durante lo “snodarsi” della pratica. Nello stesso verbale assembleare del
16 agosto 2021 si precisa infatti che “i condomini ritenevano di non voler affidare
6 incarichi ulteriori al geometra che allo stato pratico aveva provveduto CP_3
all'accesso atti presso il Comune di Comacchio”.
I fatti che si sono poi verificati valgono a determinare la comune intenzione delle parti in quanto il perito industriale ha partecipato ad assemblee (vedi anche verbale 12 marzo 2022), riunioni, ha visitato gli appartamenti, ha redatto atti il tutto sotto gli occhi dei condomini o del consiglio di condominio o dell'amministratore (art.1362
c.c.; doc.8 allegato alla comparsa di costituzione).
Il tecnico quindi non solo è stato incaricato dal Condominio, ma ha anche svolto il suo incarico concretamente riportandone gli esiti al Condominio. L'amministratore non era quindi sfornito di potere quando ha concluso il contratto d'opera con non ha CP_1
agito “personalmente”. Al contrario egli era sorretto da una specifica volontà assembleare.
§3.2. Il contratto con il tecnico non può dirsi a titolo gratuito. Il Condominio sostiene che l'ausilio offerto da arebbe stato a titolo gratuito. CP_1
E' noto che “Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.
(Cass. Sez. 2, 23/11/2016, n. 23893, Rv. 642193 - 01).
Posto che il professionista ha assolto l'onere probatorio a suo carico, in merito alla gratuità dell'opera professionale ha deposto il teste il quale ha ribadito che era Tes_1
stato assicurato nell'assembla che l'apporto del tecnico sarebbe stato a costo zero
“perché la moglie ha un appartamento nello stesso condominio” “il ci diceva CP_1
che ci avrebbe fatto il favore di fare uno studio di fattibilità per vedere se il nostro condominio poteva usufruire del bonus 110 %” “non (dovevamo) preoccuparci perché il suo intervento era a costo zero”.
Orbene, avendo il teste affermato di avere partecipato all'assemblea del 16 agosto
2021, ove sarebbe stata assicurata la gratuità della prestazione, vi è a dire che dal verbale non emerge per nulla quanto il teste afferma.
Diversa è invero la situazione che è stata rappresentata ai condomini.
7 L'amministratore ha infatti chiarito che il superbonus 110% prevedeva “ la possibilità di effettuare i lavori a costo zero per tutti i cittadini” e che “i condomini erano perfettamente a conoscenza del disposto normativo e della pratica da svolgere” di talché affidavano a gli incombenti relativi alla pratica, oltre che a quelli di CP_1
termotecnico. È ovvio che il “costo zero” dei lavori e dei tecnici necessari per eseguirli
è subordinato all'ottenimento dell'agevolazione fiscale. Di questi meccanismi il era “perfettamente a conoscenza”. Parte_1
Tanto è vero che il contratto sottoscritto con l'Amministratore prevede il compenso per il professionista, secondo le tabelle professionali (doc.1 allegato al ricorso monitorio).
Risulta invece che il non abbia proceduto con i lavori superbonus, Parte_1
cosicché non ha ottenuto la possibilità di scontare fiscalmente il costo del professionista, il quale deve comunque essere retribuito. In sostanza l'attività propedeutica del perito è stata effettivamente svolta ed il fatto che il CP_1
Condominio contasse di accedere alle agevolazioni fiscali e di inserire queste somme nell'ambito del beneficio, non lo esime dall'obbligo di pagamento del professionista che l'attività ha svolto. La prestazione è stata svolta prima e indipendentemente dall'appalto che non si è mai concluso.
In conclusione il contratto d'opera è naturalmente oneroso e non risulta provata una pattuizione di gratuità.
§3.3. Sulla mancata costituzione del fondo ex art.1135 c.c. Sostiene il Parte_1
che non è stato costituito il fondo spese di cui all'art.1135 c.c. ragion per cui l'affidamento dell'incarico al tecnico da parte dell'assemblea non può interpretarsi come incarico formale. In altre parole la mancata costituzione del fondo è elemento che sostiene, in via interpretativa, l'assenza di un incarico formale, non essendosi discussa la spesa.
Sul punto occorre ribadire che un incarico è stato affidato e che esso non ha natura gratuita. Il fatto che non fossero discussi gli onorari previamente, non toglie validità all'incarico, non essendo il quantum del compenso un elemento essenziale (cfr.Cass.
Sez. 2, 23/11/2016, n. 23893).
Il conferimento dell'incarico professionale ad un tecnico per effettuare gli studi ed atti relativi all'efficientamento energetico e valutarne la praticabilità ai fini di cui al d.l. 8 34/2020 non è, inoltre, in sè un' “opera di manutenzione straordinaria” né una
“innovazione”, di talché nessun fondo speciale doveva essere accantonato ai sensi dell'art.1135 n.4 c.c.
§3.4. Vessatorietà del contratto. Il Condominio lamenta l'assenza nel contratto inter partes di clausole di recesso e disciplinanti la risoluzione del contratto. Non conclude tuttavia sul punto, non comprendendosi le conseguenze che l'opponente annette a tali censure. In ogni caso il non è receduto dal contratto né ha chiesto la sua Parte_1
risoluzione. Deve osservarsi infine che al punto 14.4 del contratto “le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è frutto di negoziazione per ogni singola clausola, non trattandosi di un modulo o formulario prestampato” dovendosi così respingere ogni vaga doglianza sul punto.
§3.5. Il quantum. In merito alla quantificazione del compenso nessuna specifica osservazione è fatta dal di talché deve essere confermato il compenso Parte_1
richiesto di € 138.570,58 comprese IVA e Cassa Eppi e detratta la ritenuta d'acconto.
Nel punto 6.3 del contratto vi è pattuizione degli interessi moratori ex art.5 d. lgs
231/2002. Sono dovuti quindi gli interessi nella misura degli interessi legali di mora
(non essendo il condominio una impresa) dalla scadenza del pagamento al saldo ex artt.1182 e 1219 n.3 c.c.. Tale data è indicata dal creditore nel giorno 4 ottobre 2023, data di scadenza della fattura, e a tale data ci si attiene, essendo peraltro favorevole al debitore rispetto alla pattuzione di cui all'art.
6.1 del contratto.
Deve quindi concludersi per l'infondatezza dell'opposizione, essendosi invece accertato il diritto del professionista al compenso richiesto mediante procedimento monitorio.
§4. Spese di lite. Le spese seguono la soccombenza ex art.91 c.p.c.. Esse sono liquidate in base ai parametri medi di cui al DM55/2014 per la fascia di valore della causa (da 52.001 a 260.000) e quindi in €2552 per studio, €1628 per fase introduttiva,
€5670 per fase istruttoria, €4253 per discussione, €2155,45 per spese generali, per un totale di €16.218,45.
p.q.m.
respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo 894/2023 del Tribunale di Ferrara.
Condanna il via Digione 11- Controparte_4
9 13 a corrispondere a le spese di lite, che liquida in €16.218,45 oltre Controparte_1
tributi e contributi.
Così deciso in Ferrara il 25 aprile 2025
Il giudice
Monica Bighetti
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