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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 2948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2948 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 02/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9242/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CENTONZE CHIARA e l'avv. MANGIONE ANDREA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BONICIOLI LILIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente – dopo aver premesso che “1) La ricorrente svolge abitualmente l'attività di bracciante agricola stagionale, a tanto essendosi dedicata sin dall'anno 1976 e per l'intero corso della sua esperienza professionale, come acclarato dall'allegato estratto conto previdenziale;
2) in detto contesto, la stessa ha intrattenuto rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato anche alle dipendenze dell'azienda agricola PE Y RoyoDolores, c.f.: , p.iva CodiceFiscale_1
numero iscrizione C.C.I.A.A. Le-234549, con sede legale in Monteroni di Lecce alla via P.IVA_1
Contrada San Filio Saetta n. 42 e domicilio pec esercente sin dal 20 aprile Email_1
1998 attività di coltivazione ortaggi in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena area codice Ateco 01.13.10; 3) in particolare, come risulta dagli allegati contratti e cedolini paga,
l'istante ha lavorato nel 2015 nei mesi da marzo a novembre per n. 91 giornate, nel 2017 nei mesi da ottobre a dicembre per 55 giornate, nel 2018 nei mesi da aprile ad agosto per n. 108 giornate e nel
2019 nei mesi da ottobre a dicembre per n. 102 giornate;
4) la deducente si è occupata della coltivazione di ortaggi e verdure varie (zucchine, peperoni, melanzane, cocomeri, fagiolini, broccoli, etc.) presso diversi terreni ubicati in agro di Monteroni di Lecce e Copertino, estesi per oltre 15 ettari e adiacenti alla struttura masserizia con destinazione agrituristica ivi presente, tutti nella disponibilità aziendale siccome di proprietà familiare della titolare sig.ra ; Persona_1
1 5) nel disbrigo delle predette incombenze, ella ha osservato un orario lavorativo di circa sei ore al dì (dalle 6,00/7,00 alle 12,00/13,00 circa a seconda delle stagioni), osservando le direttive impartite dalla parte datoriale, la quale provvedeva altresì all'erogazione della retribuzione di circa € 50,00 CP_ giornalieri, versati all'incirca con cadenza bisettimanale;
6) sennonché, l' ha disconosciuto le prestazioni lavorative dinanzi richiamate con provvedimenti del 31 marzo 2023 notificati in data 20 aprile 2023; tempestivamente impugnati in sede giustiziale con ricorso del 22 aprile 2023 innanzi alla Commissione Prov.le CISOA, la quale li ha respinti giusto decreto n. 10 del 8 maggio 2023, ove si evoca un verbale ispettivo n. 5037/2022 del tutti ignoto alla lavoratrice - ha chiesto: 1) dichiarare che la ricorrente ha realmente svolto attività di tipo agricolo per conto terzi negli anni 2015, 2017,
2018 e 2019 per un totale contributi giornalieri rispettivamente pari a 91, 55, 108 e 102; 2) per l'effetto, ordinare al convenuto la sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
L' ha eccepito in via preliminare la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 D.L. CP_1
n. 7/70; nel merito, ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di decadenza è infondata e deve essere superata, in quanto dagli atti CP_ risulta che, come dedotto al punto 6) del ricorso, “… l' ha disconosciuto le prestazioni lavorative con provvedimenti del 31 marzo 2023 notificati in data 20 aprile 2023; tempestivamente impugnati in sede giustiziale con ricorso del 22 aprile 2023 innanzi alla Commissione Prov.le CISOA, la quale li ha respinti giusto decreto n. 10 del 8 maggio 2023”. A partire da tale data iniziava a decorrere il termine di 30 giorni per proporre ricorso alla Commissione centrale, che non risulta proposto, con conseguente esaurimento della fase amministrativa;
a partire dall'8 giugno 2023 iniziava quindi a decorrere il termine di 120 giorni per proporre azione giudiziaria, termine che è stato rispettato, in quanto il ricorso risulta depositato in data 22.08.2023.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto la ricorrente ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero lo svolgimento di attività di lavoro subordinato in agricoltura negli anni (2015, 2017, 2018 e 2019) e per il numero di giornate (rispettivamente pari a 91, 55, 108 e 102) indicati in ricorso.
La teste (nuora della ricorrente) ha dichiarato: Testimone_1
A.D.R. io e mia suocera abbiamo lavorato insieme per l'azienda PE dal 2016 al 2019, ma lei credo che avesse iniziato anche qualche anno prima;
di solito facevamo da settembre a dicembre, ma c'è stato qualche anno in cui abbiamo fatto il periodo primaverile, se non sbaglio nel 2017. I terreni erano accanto alla tenuta dell'azienda a Monteroni, o forse faceva parte di Copertino, non ricordo di preciso, è sulla strada Monteroni-Copertino; abbiamo lavorato nell'uliveto alla raccolta delle olive e abbiamo fatto piantagione e raccolta di rape, cicorie, insalate, pomodori.
2 Pa A.D.R. le direttive ci venivano date dalla titolare, la signora noi la conoscevamo così, non so il nome anagrafico;
lavoravamo di mattina, io iniziavo alle 08:00 perché portavo prima i bambini a scuola e lavoravo fino alle 13:30 o alle 14:00; mia suocera iniziava prima e andava via prima.
A.D.R. di solito eravamo una decina nella nostra squadra quando facevamo la raccolta, di cui circa
6-7 donne e 3 uomini;
non ricordo quanto fossero estesi i terreni.
La teste ha dichiarato: Testimone_2
A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda Isi PE dal 2015 al 2020, ma io avevo già iniziato a lavorare per tale azienda diversi anni prima;
io lavoravo da marzo a dicembre perché mettevo molte giornate, con ci siamo incontrate, se non sbaglio lavorava da aprile a Pt_1 dicembre ma non ricordo di preciso. La sede della ditta era a Villa Saetta a Monteroni e lì c'erano dei terreni dove abbiamo lavorato, c'erano sia olive che ortaggi, pesche, pere, di tutto c'era; noi facevamo la raccolta delle olive, facevamo piantagione e raccolta di ortaggi, cicorie, finocchi, spinaci, carote, fagiolini, fave, tutto, anche peperoni, melanzane;
abbiamo lavorato solo in quella Pa zona, però era immensa. Le direttive ci venivano date dalla signora il suo nome era Per_2 lavoravamo sei ore al giorno, certe volte iniziavamo alle 06:30 altre volte alle 05:30, dipendeva dalla stagione;
la retribuzione era di 50 euro al giorno in contanti. A.D.R. io e la ricorrente di solito eravamo nella stessa squadra, eravamo più o meno una decina, c'erano anche gli uomini.
La teste ha dichiarato: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per Testimone_3
l'azienda dal 2013 al 2020 sia nella stagione invernale che nella stagione estiva;
i terreni Per_1 erano a Torre del Saetta, noi facevamo la raccolta di olive, pomodori, eravamo nella stessa squadra, io e stavamo insieme, io stavo affiancata a lei, c'era anche mio figlio che lavorava Pt_1 con me, in tutto eravamo 4-5 persone;
oltre a noi c'erano altri operai, ma non so dire quanti;
era la signora PE a dividerci in squadre e a dirci che lavoro fare la mattina, sui terreni c'era un'altra persona, ma non ricordo il nome. A.D.R. gli orari di lavoro erano dalle 06:00 alle 13:00 d'estate e d'inverno dalle 07:00 alle 14:00. A.D.R. la retribuzione era di 50 euro al giorno in contanti.
Infine, il teste ha dichiarato: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato Testimone_4 insieme per l'azienda per due anni in periodo estivo, nel 2020 e 2021 se non erro;
i Persona_1 terreni erano sulla contrada Saetta, sulla strada tra Monteroni e Copertino, noi facevamo principalmente la raccolta di pomodori, io lavoravo in periodo estivo perché andavo a scuola in quel periodo;
eravamo nella stessa squadra, insieme a mio padre e mia madre, che però lavorava anche d'inverno, poi c'era di cui non ricordo il cognome, , in tutto eravamo 5-6 Per_3 Per_4 persone, anzi 7-8; lavoravamo alla raccolta dei pomodori, c'erano altri operai che facevano le verdure, ma non so dire quanti;
era la signora PE a dividerci in squadre e a darci gli incarichi, dirigeva tutto, veniva anche sui terreni, non c'erano altre persone oltre lei a dirigere;
la signora
PE ha 70 anni passati di sicuro. A.D.R. gli orari di lavoro erano dalle 05:30 alle 10:30 oppure dalle
06:00 alle 11:00. A.D.R. la retribuzione era di 50 euro al giorno in contanti.
3 Non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni, non smentite da prove o deduzioni di segno contrario;
l si è costituito senza chiarire i motivi che hanno indotto alla CP_1 cancellazione dagli elenchi (cancellazione che, tra l'altro, non avrebbe riguardato l'anno 2016).
In particolare, non risulta allegato (e neppure menzionato) il verbale ispettivo n. 5037/2022, che risulta richiamato solo nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione, si è tenuto conto del fatto che – pur essendo vero che “La controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli deve essere considerata di valore indeterminabile ai fini dell'individuazione dello scaglione per la liquidazione delle spese processuali, con un valore minimo di Euro 26.000,00 e massimo di Euro 260.000,00” - la S.C. ha stabilito che, in ogni caso, “il giudice può applicare uno scaglione inferiore quando specifiche particolarità del caso lo giustifichino, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955).
Nello stesso senso, si veda Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955, che ha fatto espressamente salva “la possibilità per il giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore per le particolarità della specifica lite, che giustificano il riferimento ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia”.
Infatti, la S.C. ha stabilito che “Il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri di regola predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione (Cass. 11887/2019) e che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro 5201,00-26000,00 (cfr. Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019; Cass. 968/2022).
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 22/08/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli degli anni 2015, 2017, 2018 e 2019 del 2017 per un numero di giornate rispettivamente pari a 91, 55, 108 e 102 e, per l'effetto, ordina all' di adottare i provvedimenti conseguenti. CP_1
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2700,00 per compensi oltre CP_1 rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 03/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
4
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 02/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9242/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CENTONZE CHIARA e l'avv. MANGIONE ANDREA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BONICIOLI LILIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente – dopo aver premesso che “1) La ricorrente svolge abitualmente l'attività di bracciante agricola stagionale, a tanto essendosi dedicata sin dall'anno 1976 e per l'intero corso della sua esperienza professionale, come acclarato dall'allegato estratto conto previdenziale;
2) in detto contesto, la stessa ha intrattenuto rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato anche alle dipendenze dell'azienda agricola PE Y RoyoDolores, c.f.: , p.iva CodiceFiscale_1
numero iscrizione C.C.I.A.A. Le-234549, con sede legale in Monteroni di Lecce alla via P.IVA_1
Contrada San Filio Saetta n. 42 e domicilio pec esercente sin dal 20 aprile Email_1
1998 attività di coltivazione ortaggi in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena area codice Ateco 01.13.10; 3) in particolare, come risulta dagli allegati contratti e cedolini paga,
l'istante ha lavorato nel 2015 nei mesi da marzo a novembre per n. 91 giornate, nel 2017 nei mesi da ottobre a dicembre per 55 giornate, nel 2018 nei mesi da aprile ad agosto per n. 108 giornate e nel
2019 nei mesi da ottobre a dicembre per n. 102 giornate;
4) la deducente si è occupata della coltivazione di ortaggi e verdure varie (zucchine, peperoni, melanzane, cocomeri, fagiolini, broccoli, etc.) presso diversi terreni ubicati in agro di Monteroni di Lecce e Copertino, estesi per oltre 15 ettari e adiacenti alla struttura masserizia con destinazione agrituristica ivi presente, tutti nella disponibilità aziendale siccome di proprietà familiare della titolare sig.ra ; Persona_1
1 5) nel disbrigo delle predette incombenze, ella ha osservato un orario lavorativo di circa sei ore al dì (dalle 6,00/7,00 alle 12,00/13,00 circa a seconda delle stagioni), osservando le direttive impartite dalla parte datoriale, la quale provvedeva altresì all'erogazione della retribuzione di circa € 50,00 CP_ giornalieri, versati all'incirca con cadenza bisettimanale;
6) sennonché, l' ha disconosciuto le prestazioni lavorative dinanzi richiamate con provvedimenti del 31 marzo 2023 notificati in data 20 aprile 2023; tempestivamente impugnati in sede giustiziale con ricorso del 22 aprile 2023 innanzi alla Commissione Prov.le CISOA, la quale li ha respinti giusto decreto n. 10 del 8 maggio 2023, ove si evoca un verbale ispettivo n. 5037/2022 del tutti ignoto alla lavoratrice - ha chiesto: 1) dichiarare che la ricorrente ha realmente svolto attività di tipo agricolo per conto terzi negli anni 2015, 2017,
2018 e 2019 per un totale contributi giornalieri rispettivamente pari a 91, 55, 108 e 102; 2) per l'effetto, ordinare al convenuto la sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
L' ha eccepito in via preliminare la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 D.L. CP_1
n. 7/70; nel merito, ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di decadenza è infondata e deve essere superata, in quanto dagli atti CP_ risulta che, come dedotto al punto 6) del ricorso, “… l' ha disconosciuto le prestazioni lavorative con provvedimenti del 31 marzo 2023 notificati in data 20 aprile 2023; tempestivamente impugnati in sede giustiziale con ricorso del 22 aprile 2023 innanzi alla Commissione Prov.le CISOA, la quale li ha respinti giusto decreto n. 10 del 8 maggio 2023”. A partire da tale data iniziava a decorrere il termine di 30 giorni per proporre ricorso alla Commissione centrale, che non risulta proposto, con conseguente esaurimento della fase amministrativa;
a partire dall'8 giugno 2023 iniziava quindi a decorrere il termine di 120 giorni per proporre azione giudiziaria, termine che è stato rispettato, in quanto il ricorso risulta depositato in data 22.08.2023.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto la ricorrente ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero lo svolgimento di attività di lavoro subordinato in agricoltura negli anni (2015, 2017, 2018 e 2019) e per il numero di giornate (rispettivamente pari a 91, 55, 108 e 102) indicati in ricorso.
La teste (nuora della ricorrente) ha dichiarato: Testimone_1
A.D.R. io e mia suocera abbiamo lavorato insieme per l'azienda PE dal 2016 al 2019, ma lei credo che avesse iniziato anche qualche anno prima;
di solito facevamo da settembre a dicembre, ma c'è stato qualche anno in cui abbiamo fatto il periodo primaverile, se non sbaglio nel 2017. I terreni erano accanto alla tenuta dell'azienda a Monteroni, o forse faceva parte di Copertino, non ricordo di preciso, è sulla strada Monteroni-Copertino; abbiamo lavorato nell'uliveto alla raccolta delle olive e abbiamo fatto piantagione e raccolta di rape, cicorie, insalate, pomodori.
2 Pa A.D.R. le direttive ci venivano date dalla titolare, la signora noi la conoscevamo così, non so il nome anagrafico;
lavoravamo di mattina, io iniziavo alle 08:00 perché portavo prima i bambini a scuola e lavoravo fino alle 13:30 o alle 14:00; mia suocera iniziava prima e andava via prima.
A.D.R. di solito eravamo una decina nella nostra squadra quando facevamo la raccolta, di cui circa
6-7 donne e 3 uomini;
non ricordo quanto fossero estesi i terreni.
La teste ha dichiarato: Testimone_2
A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda Isi PE dal 2015 al 2020, ma io avevo già iniziato a lavorare per tale azienda diversi anni prima;
io lavoravo da marzo a dicembre perché mettevo molte giornate, con ci siamo incontrate, se non sbaglio lavorava da aprile a Pt_1 dicembre ma non ricordo di preciso. La sede della ditta era a Villa Saetta a Monteroni e lì c'erano dei terreni dove abbiamo lavorato, c'erano sia olive che ortaggi, pesche, pere, di tutto c'era; noi facevamo la raccolta delle olive, facevamo piantagione e raccolta di ortaggi, cicorie, finocchi, spinaci, carote, fagiolini, fave, tutto, anche peperoni, melanzane;
abbiamo lavorato solo in quella Pa zona, però era immensa. Le direttive ci venivano date dalla signora il suo nome era Per_2 lavoravamo sei ore al giorno, certe volte iniziavamo alle 06:30 altre volte alle 05:30, dipendeva dalla stagione;
la retribuzione era di 50 euro al giorno in contanti. A.D.R. io e la ricorrente di solito eravamo nella stessa squadra, eravamo più o meno una decina, c'erano anche gli uomini.
La teste ha dichiarato: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per Testimone_3
l'azienda dal 2013 al 2020 sia nella stagione invernale che nella stagione estiva;
i terreni Per_1 erano a Torre del Saetta, noi facevamo la raccolta di olive, pomodori, eravamo nella stessa squadra, io e stavamo insieme, io stavo affiancata a lei, c'era anche mio figlio che lavorava Pt_1 con me, in tutto eravamo 4-5 persone;
oltre a noi c'erano altri operai, ma non so dire quanti;
era la signora PE a dividerci in squadre e a dirci che lavoro fare la mattina, sui terreni c'era un'altra persona, ma non ricordo il nome. A.D.R. gli orari di lavoro erano dalle 06:00 alle 13:00 d'estate e d'inverno dalle 07:00 alle 14:00. A.D.R. la retribuzione era di 50 euro al giorno in contanti.
Infine, il teste ha dichiarato: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato Testimone_4 insieme per l'azienda per due anni in periodo estivo, nel 2020 e 2021 se non erro;
i Persona_1 terreni erano sulla contrada Saetta, sulla strada tra Monteroni e Copertino, noi facevamo principalmente la raccolta di pomodori, io lavoravo in periodo estivo perché andavo a scuola in quel periodo;
eravamo nella stessa squadra, insieme a mio padre e mia madre, che però lavorava anche d'inverno, poi c'era di cui non ricordo il cognome, , in tutto eravamo 5-6 Per_3 Per_4 persone, anzi 7-8; lavoravamo alla raccolta dei pomodori, c'erano altri operai che facevano le verdure, ma non so dire quanti;
era la signora PE a dividerci in squadre e a darci gli incarichi, dirigeva tutto, veniva anche sui terreni, non c'erano altre persone oltre lei a dirigere;
la signora
PE ha 70 anni passati di sicuro. A.D.R. gli orari di lavoro erano dalle 05:30 alle 10:30 oppure dalle
06:00 alle 11:00. A.D.R. la retribuzione era di 50 euro al giorno in contanti.
3 Non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni, non smentite da prove o deduzioni di segno contrario;
l si è costituito senza chiarire i motivi che hanno indotto alla CP_1 cancellazione dagli elenchi (cancellazione che, tra l'altro, non avrebbe riguardato l'anno 2016).
In particolare, non risulta allegato (e neppure menzionato) il verbale ispettivo n. 5037/2022, che risulta richiamato solo nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione, si è tenuto conto del fatto che – pur essendo vero che “La controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli deve essere considerata di valore indeterminabile ai fini dell'individuazione dello scaglione per la liquidazione delle spese processuali, con un valore minimo di Euro 26.000,00 e massimo di Euro 260.000,00” - la S.C. ha stabilito che, in ogni caso, “il giudice può applicare uno scaglione inferiore quando specifiche particolarità del caso lo giustifichino, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955).
Nello stesso senso, si veda Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955, che ha fatto espressamente salva “la possibilità per il giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore per le particolarità della specifica lite, che giustificano il riferimento ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia”.
Infatti, la S.C. ha stabilito che “Il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri di regola predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione (Cass. 11887/2019) e che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro 5201,00-26000,00 (cfr. Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019; Cass. 968/2022).
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 22/08/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli degli anni 2015, 2017, 2018 e 2019 del 2017 per un numero di giornate rispettivamente pari a 91, 55, 108 e 102 e, per l'effetto, ordina all' di adottare i provvedimenti conseguenti. CP_1
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2700,00 per compensi oltre CP_1 rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 03/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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