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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
LC AR, LA
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3583/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240032698729000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6341/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 1-7-2025, depositato il 7-7-2025, i signori Ricorrente_5, Ricorrente_3, Ricorrente_2, Ricorrente_4 e Ricorrente_1 hanno convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per ottenere l'annullamento di una cartella di pagamento inviata a
Ricorrente_2 e per esso agli eredi, per un importo di € 846.424,54, relativa a irpef, addizionali e interessi (anno d'imposta 2006).
I ricorrenti hanno dedotto che a seguito del decesso di Nominativo_1, avvenuto il 23-12-2022, hanno rinunciato all'eredità dello stesso, con atto per notaio Nominativo_2 del 21-7-2023. Successivamente a tale rinuncia l'ente di riscossione ha notificato, il 12-5-2025, la cartella impugnata, agli eredi presso l'ultima residenza del contribuente deceduto.
In ragione di quanto riferito, i ricorrenti, con il presente giudizio, eccepiscono la propria carenza di legittimazione passiva, poiché non eredi del loro congiunto.
Hanno concluso per l'annullamento della cartella, con le spese di lite.
In data 30-9-2025 l'Agenzia delle Entrate ha prodotto memoria di controdeduzioni, anche nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
L'amministrazione, a propria difesa, ha dedotto che il Nominativo_1, mediante atti di donazione risalenti al 2006, ha trasferito al coniuge e ai figli i beni che, al suo decesso, sarebbero caduti in successione.
Ha concluso per il rigetto del ricorso, e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La vicenda posta all'attenzione della Corte trae origine da un accertamento fiscale subito da Nominativo_1 nel 2006, con il recupero di imponibile irpef da parte dell'Agenzia delle Entrate.
L'accertamento è divenuto definitivo con sentenza n. 2722/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
A seguito di tale pronuncia e dell'iscrizione a ruolo del credito, l'ente di riscossione ha proceduto alla notifica della cartella oggetto del giudizio.
Senonché, deceduto il debitore in data 23-12-2022, gli eredi diretti (Ricorrente_1, Ricorrente_2 Ricorrente_5 e Nominativo_1 Ricorrente_4), nonché quelli subentranti ai sensi dell'art. 467 c.c. (Ricorrente_3 e Ricorrente_2), hanno formalizzato la propria rinuncia all'eredità del Nominativo_1, come si ricava dall'atto per notaio Nominativo_2, rep. 15.323 del 21-7-2023.
Ne consegue che ad essi non possono essere addebitate le somme a debito del Nominativo_1.
Non appare al Collegio fondato il tema, proposto dall'amministrazione, circa il trasferimento per donazione fatta al coniuge e ai figli, delle quote societarie, atti peraltro risalenti all'anno 2006.
Tale circostanza poteva essere motivo per esercitare un'azione revocatoria a tutela del legittimo interesse dell'erario, ma non può essere posta a fondamento dell'odierna pretesa.
Sul punto, deve essere richiamato, al pari delle parti costituite, l'art. 521 c.c., per il quale chi rinuncia all'eredità deve essere considerato come mai chiamato, e può comunque trattenere i beni ricevuti in donazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Le ragioni sopra esposte giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
compensa le spese.
Salerno, 19 dicembre 2025.
Il LA
Dr. Martino Melchionda
Il Presidente
Dr. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
LC AR, LA
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3583/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240032698729000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6341/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 1-7-2025, depositato il 7-7-2025, i signori Ricorrente_5, Ricorrente_3, Ricorrente_2, Ricorrente_4 e Ricorrente_1 hanno convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per ottenere l'annullamento di una cartella di pagamento inviata a
Ricorrente_2 e per esso agli eredi, per un importo di € 846.424,54, relativa a irpef, addizionali e interessi (anno d'imposta 2006).
I ricorrenti hanno dedotto che a seguito del decesso di Nominativo_1, avvenuto il 23-12-2022, hanno rinunciato all'eredità dello stesso, con atto per notaio Nominativo_2 del 21-7-2023. Successivamente a tale rinuncia l'ente di riscossione ha notificato, il 12-5-2025, la cartella impugnata, agli eredi presso l'ultima residenza del contribuente deceduto.
In ragione di quanto riferito, i ricorrenti, con il presente giudizio, eccepiscono la propria carenza di legittimazione passiva, poiché non eredi del loro congiunto.
Hanno concluso per l'annullamento della cartella, con le spese di lite.
In data 30-9-2025 l'Agenzia delle Entrate ha prodotto memoria di controdeduzioni, anche nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
L'amministrazione, a propria difesa, ha dedotto che il Nominativo_1, mediante atti di donazione risalenti al 2006, ha trasferito al coniuge e ai figli i beni che, al suo decesso, sarebbero caduti in successione.
Ha concluso per il rigetto del ricorso, e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La vicenda posta all'attenzione della Corte trae origine da un accertamento fiscale subito da Nominativo_1 nel 2006, con il recupero di imponibile irpef da parte dell'Agenzia delle Entrate.
L'accertamento è divenuto definitivo con sentenza n. 2722/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
A seguito di tale pronuncia e dell'iscrizione a ruolo del credito, l'ente di riscossione ha proceduto alla notifica della cartella oggetto del giudizio.
Senonché, deceduto il debitore in data 23-12-2022, gli eredi diretti (Ricorrente_1, Ricorrente_2 Ricorrente_5 e Nominativo_1 Ricorrente_4), nonché quelli subentranti ai sensi dell'art. 467 c.c. (Ricorrente_3 e Ricorrente_2), hanno formalizzato la propria rinuncia all'eredità del Nominativo_1, come si ricava dall'atto per notaio Nominativo_2, rep. 15.323 del 21-7-2023.
Ne consegue che ad essi non possono essere addebitate le somme a debito del Nominativo_1.
Non appare al Collegio fondato il tema, proposto dall'amministrazione, circa il trasferimento per donazione fatta al coniuge e ai figli, delle quote societarie, atti peraltro risalenti all'anno 2006.
Tale circostanza poteva essere motivo per esercitare un'azione revocatoria a tutela del legittimo interesse dell'erario, ma non può essere posta a fondamento dell'odierna pretesa.
Sul punto, deve essere richiamato, al pari delle parti costituite, l'art. 521 c.c., per il quale chi rinuncia all'eredità deve essere considerato come mai chiamato, e può comunque trattenere i beni ricevuti in donazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Le ragioni sopra esposte giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
compensa le spese.
Salerno, 19 dicembre 2025.
Il LA
Dr. Martino Melchionda
Il Presidente
Dr. Michelangelo Petruzziello