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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI BISCEGLIE GENNARO, Presidente e Relatore
FEGGI ALESSANDRO, Giudice
GHEDINI ANNA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 136/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Partita Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ferrara - Piazza Del Municipio 2 44121 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1735 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 204/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: Annullamento avviso di accertamento - Vittoria spese di giudizio.
Resistente: Rigetto ricorso - Condanna spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10 luglio 2025 Rappresentante_1 , in qualità di legale rappresentante della
“Ricorrente_1 – rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Difensore_1, del Foro di Ferrara – veniva impugnato l'avviso di accertamento n. 1735, del 15 maggio 2025, emesso dal Comune di Ferrara per omesso/parziale pagamento dell'imposta IMU relativa all'anno 2020.
Col ricorso veniva eccepita l'omessa motivazione dell'avviso impugnato in quanto la ricorrente non era stata messa nelle condizioni di comprendere la contestata omissione dei versamenti e le relative sanzioni, evidenziando che i versamenti erano stati eseguiti “…in sede di autoliquidazione…su altri immobili di titolarità della Fondazione…”. Veniva anche fatto cenno alla misura della maggiore imposta e delle sanzioni, così come determinate dal Comune di Ferrara. Veniva richiamata una dichiarazione IMU 2020 con la quale la ricorrente aveva evidenziato esenzioni dell'imposta per gli immobili in ragione della loro natura non commerciale. Ad abundantiam, la ricorrente argomentava sulla presentazione di una dichiarazione tardiva per l'anno 2020 che non comportava l'inesistenza o la nullità della dichiarazione IMU con la conseguenza che la dichiarazione non poteva essere considerata omessa e la ricorrente poteva accedere alle esenzioni richieste per gli immobili non imponibili ai fini IMU. Veniva fatto cenno ad un modello di dichiarazione IMU
e istruzioni ministeriali non disponibili e si argomentava ancora sull'applicabilità dell'art. 6 DM n.200/2012, insistendo sulla circostanza che nel tempo non erano intervenute variazioni nel possesso dei gli immobili e che gli stessi non avevano scopo di lucro. Veniva, infine, eccepita la violazione e falsa applicazione della L.
n.212/2000 in relazione all'art. 7 DLgs n. 504/1992.
Veniva chiesta la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Sai costituiva il Comune di Ferrara per confermare la legittimità dell'atto impugnato e prendeva decisa posizione su tutte le eccezioni proposte dalla ricorrente. In particolare, veniva respinta la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento e venivano dettagliatamente indicati gli elementi essenziali richiesti per la sua legittimità, come: la normativa di riferimento, gli identificativi catastali, le rendite catastali e redditi dominicali, i periodi di proprietà, la basi imponibili per il calcolo dell'imposta, le aliquote applicate e le esenzioni laddove dichiarate. Era anche indicata la sanzione irrogate per la violazione parziale del versamento del tributo. Con ciò la ricorrente era stata messa nelle condizioni di comprendere le ragioni di fatto e di diritto che sostenevano la pretesa impositiva. Il Comune argomentava sulla dichiarazione IMU 2020, acquisita dall'Ente il 10 aprile 2025, e sugli effetti che questa avrebbe prodotto ai fini dell'applicazione dell'art.7,comma
1 lettera i, del DLgs n. 504/1992, respingendo le pretese della ricorrente in ragione della tardività della presentazione. Veniva valorizzata la circostanza che, comunque, la presentazione della dichiarazione deve avvenire solo con modalità informatica e che per l'anno 2020 nessuna dichiarazione era stata presentata.
Venivano, infine, richiamate le sentenze di questa Corte di Giustizia – n. 110/2024 e n. 59/2025 – che avevano trattato la problematica introdotta dall'attuale ricorrente, la seconda per il pagamento dell'IMU della stessa per gli anni d'imposta per l'anno 2019.
All'udienza di discussione le parti confermavano le conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutate le ragioni esposte dalla ricorrente e tenuto conto delle precisazioni fornite dal Comune di Ferrara, resistente – che per entrambe le parti si intendono richiamate – il ricorso appare infondato.
Giova, preliminarmente, segnalare che questa Corte ha già trattato le problematiche oggetto del presente giudizio – sentenze n. 110/ 2024 e n. 59/2025, la seconda relativa al rapporto tra l'attuale ricorrente e il
Comune di Ferrara in tema di IMU, per l'anno 2019.
Nei due giudizi la Corte – dopo avere affrontato questioni in gran parte riproposte nel presente giudizio – ha respinto i ricorsi. Non essendo emersi elementi nuovi e diversi rispetto a quelli già trattati nelle sentenze richiamate, questo Giudice conferma, convintamente, la giurisprudenza di questa Corte.
Venendo al presente giudizio, si osserva che l'eccezione relativa alla motivazione dell'atto impugnato risulta del tutto infondata. Risulta incontestabile che l'avviso impugnato riporta, nel frontespizio, tutti i richiami alle disposizioni di riferimento per la materia - anche locali e regolamentari - nonché le ragioni sulle quali si basa la pretese impositiva. Sono dettagliatamente descritti gli identificativi catastali degli immobili posseduti dalla
Fondazione e indicate le rendite catastali ed i redditi dominicali. Ancora risultano indicati i mesi e le quote di proprietà che sono serviti all'Ente per calcolare l'imposta nonché le aliquote applicate dall'Amministrazione.
Sono indicati il tributo dovuto, con le sanzioni irrogate per la violazione contestata, gli interessi e le spese di notifica. Infine, di significativo rilievo, sono indicate le esenzioni dal tributo, se dichiarate. Da tanto deriva che l'atto impugnato era adeguatamente motivato in quanto aveva messo la ricorrente nelle condizioni di comprendere le ragioni – di fatto e di diritto – sulle quali si fondava la pretesa impositiva e consentito alla stessa di apprestare e argomentare la sua difesa. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha consolidato un chiaro orientamento al quale questo Giudice, decisamente, si conforma (n.29141/2023 tra le molte altre).
In ordine alla ultratardiva presentazione della dichiarazione IMU - il10/4/2025, per l'anno 2020 - e al suo preteso obiettivo di sanare la irregolare posizione della ricorrente per l'anno 2020, invocando l'esenzione ex art.7, comma 1 lettera i, DLgs n.504/1992 - si osserva che, correttamente, il Comune non ne ha tenuto conto - né poteva - in ragione della sua evidente ed ingiustificata tardività nella presentazione, oltre che della irregolare modalità di invio, che ne sostanziano l'omissione. La dichiarazione ENC, infatti, deve essere trasmessa con particolari modalità informatiche, ben diverse da quelle utilizzate dalla Fondazione. Le disposizioni di riferimento per un corretto inquadramento della problematica dell'esenzione agitata dalla ricorrente, devono individuarsi - come dettagliatamente indicate dal Comune di Ferrara – in particolare: nell'art.1, comma 759 lettera g, della Legge n. 160/1019, che individua le caratteristiche degli immobili ammessi all'esenzione e che prevede una apposita dichiarazione conforme al un modello approvato con
Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze da presentare – ogni anno - entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello del possesso dell'immobile; l'art. 91 bis del DL n.1/2012, che aveva già stabilito che dal
1°gennaio 2013 l'esenzione veniva accordata sulla scorta di “apposita dichiarazione”, della quale modalità
e procedura di presentazione erano state definite con l'art.9 del DM n. 200 del 19 novembre 2012; DM 26 giugno 2014 e DM 24 aprile 2024 del Ministero dell'Economia, con i quali era imposta la presentazione della dichiarazione esclusivamente in modalità informatica tramite il servizio Entrate/Fiscoline con file dedicato..
Nel caso in esame risulta certo che la Fondazione non aveva presentato alcuna dichiarazione IMU ENC per l'anno 2020. Dichiarazione che non poteva essere sostituita da quella inviata nel mese di aprile 2025, rispetto al termine previsto del 30 giugno 2021.Questa circostanza incontestabile, di dirimente rilievo, non consentiva all'Ente di valutare l'accesso al beneficio previsto dall'art.7, comma 1 lettera i, DLgs n. 504/1992. Questa circostanza rende infondata anche l'eccezione della ricorrente relativa alla potenziale esenzione per altri immobili per i quali non aveva mai presentato apposita dichiarazione.
Come già affermato nella sentenza di questa Corte, l'assenza della prevista dichiarazione non consente l'accesso all'esenzione in quanto tale adempimento costituisce l'elemento costituivo del beneficio – trattandosi di dichiarazione di volontà di avvalersi dell'esenzione – che deve manifestarsi nel termine decadenziale previsto dalla legge e che non ammette alcuna possibilità di sanatoria se tardivamente manifestato. Per questa ragione la dichiarazione del 2025, per l'anno d'imposta 2020, non può raggiungere l'effetto preteso dalla ricorrente, in ragione della sua palese omissione. Questa considerazione trova conforto e forza sia nel noto principio secondo il quale le norme agevolative o di esenzione - in quanto derogatorie del generale sistema impositivo – non consentono interpretazione estensiva o analogica, sia nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (recentemente, ord. n.37385/2022, sent. n.24200/2024).
Per i motivi che precedono il ricorso risulta infondato e se ne deve disporre il rigetto. Alla soccombenza consegue la condanna alle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o da considerarsi assorbita,respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore del Comune di Ferrara, che liquida in euro 1500,00 per compensi, da maggiorarsi per le spese generali nella misura del 15%, oltre ad accessori di legge.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI BISCEGLIE GENNARO, Presidente e Relatore
FEGGI ALESSANDRO, Giudice
GHEDINI ANNA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 136/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Partita Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ferrara - Piazza Del Municipio 2 44121 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1735 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 204/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: Annullamento avviso di accertamento - Vittoria spese di giudizio.
Resistente: Rigetto ricorso - Condanna spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10 luglio 2025 Rappresentante_1 , in qualità di legale rappresentante della
“Ricorrente_1 – rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Difensore_1, del Foro di Ferrara – veniva impugnato l'avviso di accertamento n. 1735, del 15 maggio 2025, emesso dal Comune di Ferrara per omesso/parziale pagamento dell'imposta IMU relativa all'anno 2020.
Col ricorso veniva eccepita l'omessa motivazione dell'avviso impugnato in quanto la ricorrente non era stata messa nelle condizioni di comprendere la contestata omissione dei versamenti e le relative sanzioni, evidenziando che i versamenti erano stati eseguiti “…in sede di autoliquidazione…su altri immobili di titolarità della Fondazione…”. Veniva anche fatto cenno alla misura della maggiore imposta e delle sanzioni, così come determinate dal Comune di Ferrara. Veniva richiamata una dichiarazione IMU 2020 con la quale la ricorrente aveva evidenziato esenzioni dell'imposta per gli immobili in ragione della loro natura non commerciale. Ad abundantiam, la ricorrente argomentava sulla presentazione di una dichiarazione tardiva per l'anno 2020 che non comportava l'inesistenza o la nullità della dichiarazione IMU con la conseguenza che la dichiarazione non poteva essere considerata omessa e la ricorrente poteva accedere alle esenzioni richieste per gli immobili non imponibili ai fini IMU. Veniva fatto cenno ad un modello di dichiarazione IMU
e istruzioni ministeriali non disponibili e si argomentava ancora sull'applicabilità dell'art. 6 DM n.200/2012, insistendo sulla circostanza che nel tempo non erano intervenute variazioni nel possesso dei gli immobili e che gli stessi non avevano scopo di lucro. Veniva, infine, eccepita la violazione e falsa applicazione della L.
n.212/2000 in relazione all'art. 7 DLgs n. 504/1992.
Veniva chiesta la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Sai costituiva il Comune di Ferrara per confermare la legittimità dell'atto impugnato e prendeva decisa posizione su tutte le eccezioni proposte dalla ricorrente. In particolare, veniva respinta la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento e venivano dettagliatamente indicati gli elementi essenziali richiesti per la sua legittimità, come: la normativa di riferimento, gli identificativi catastali, le rendite catastali e redditi dominicali, i periodi di proprietà, la basi imponibili per il calcolo dell'imposta, le aliquote applicate e le esenzioni laddove dichiarate. Era anche indicata la sanzione irrogate per la violazione parziale del versamento del tributo. Con ciò la ricorrente era stata messa nelle condizioni di comprendere le ragioni di fatto e di diritto che sostenevano la pretesa impositiva. Il Comune argomentava sulla dichiarazione IMU 2020, acquisita dall'Ente il 10 aprile 2025, e sugli effetti che questa avrebbe prodotto ai fini dell'applicazione dell'art.7,comma
1 lettera i, del DLgs n. 504/1992, respingendo le pretese della ricorrente in ragione della tardività della presentazione. Veniva valorizzata la circostanza che, comunque, la presentazione della dichiarazione deve avvenire solo con modalità informatica e che per l'anno 2020 nessuna dichiarazione era stata presentata.
Venivano, infine, richiamate le sentenze di questa Corte di Giustizia – n. 110/2024 e n. 59/2025 – che avevano trattato la problematica introdotta dall'attuale ricorrente, la seconda per il pagamento dell'IMU della stessa per gli anni d'imposta per l'anno 2019.
All'udienza di discussione le parti confermavano le conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutate le ragioni esposte dalla ricorrente e tenuto conto delle precisazioni fornite dal Comune di Ferrara, resistente – che per entrambe le parti si intendono richiamate – il ricorso appare infondato.
Giova, preliminarmente, segnalare che questa Corte ha già trattato le problematiche oggetto del presente giudizio – sentenze n. 110/ 2024 e n. 59/2025, la seconda relativa al rapporto tra l'attuale ricorrente e il
Comune di Ferrara in tema di IMU, per l'anno 2019.
Nei due giudizi la Corte – dopo avere affrontato questioni in gran parte riproposte nel presente giudizio – ha respinto i ricorsi. Non essendo emersi elementi nuovi e diversi rispetto a quelli già trattati nelle sentenze richiamate, questo Giudice conferma, convintamente, la giurisprudenza di questa Corte.
Venendo al presente giudizio, si osserva che l'eccezione relativa alla motivazione dell'atto impugnato risulta del tutto infondata. Risulta incontestabile che l'avviso impugnato riporta, nel frontespizio, tutti i richiami alle disposizioni di riferimento per la materia - anche locali e regolamentari - nonché le ragioni sulle quali si basa la pretese impositiva. Sono dettagliatamente descritti gli identificativi catastali degli immobili posseduti dalla
Fondazione e indicate le rendite catastali ed i redditi dominicali. Ancora risultano indicati i mesi e le quote di proprietà che sono serviti all'Ente per calcolare l'imposta nonché le aliquote applicate dall'Amministrazione.
Sono indicati il tributo dovuto, con le sanzioni irrogate per la violazione contestata, gli interessi e le spese di notifica. Infine, di significativo rilievo, sono indicate le esenzioni dal tributo, se dichiarate. Da tanto deriva che l'atto impugnato era adeguatamente motivato in quanto aveva messo la ricorrente nelle condizioni di comprendere le ragioni – di fatto e di diritto – sulle quali si fondava la pretesa impositiva e consentito alla stessa di apprestare e argomentare la sua difesa. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha consolidato un chiaro orientamento al quale questo Giudice, decisamente, si conforma (n.29141/2023 tra le molte altre).
In ordine alla ultratardiva presentazione della dichiarazione IMU - il10/4/2025, per l'anno 2020 - e al suo preteso obiettivo di sanare la irregolare posizione della ricorrente per l'anno 2020, invocando l'esenzione ex art.7, comma 1 lettera i, DLgs n.504/1992 - si osserva che, correttamente, il Comune non ne ha tenuto conto - né poteva - in ragione della sua evidente ed ingiustificata tardività nella presentazione, oltre che della irregolare modalità di invio, che ne sostanziano l'omissione. La dichiarazione ENC, infatti, deve essere trasmessa con particolari modalità informatiche, ben diverse da quelle utilizzate dalla Fondazione. Le disposizioni di riferimento per un corretto inquadramento della problematica dell'esenzione agitata dalla ricorrente, devono individuarsi - come dettagliatamente indicate dal Comune di Ferrara – in particolare: nell'art.1, comma 759 lettera g, della Legge n. 160/1019, che individua le caratteristiche degli immobili ammessi all'esenzione e che prevede una apposita dichiarazione conforme al un modello approvato con
Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze da presentare – ogni anno - entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello del possesso dell'immobile; l'art. 91 bis del DL n.1/2012, che aveva già stabilito che dal
1°gennaio 2013 l'esenzione veniva accordata sulla scorta di “apposita dichiarazione”, della quale modalità
e procedura di presentazione erano state definite con l'art.9 del DM n. 200 del 19 novembre 2012; DM 26 giugno 2014 e DM 24 aprile 2024 del Ministero dell'Economia, con i quali era imposta la presentazione della dichiarazione esclusivamente in modalità informatica tramite il servizio Entrate/Fiscoline con file dedicato..
Nel caso in esame risulta certo che la Fondazione non aveva presentato alcuna dichiarazione IMU ENC per l'anno 2020. Dichiarazione che non poteva essere sostituita da quella inviata nel mese di aprile 2025, rispetto al termine previsto del 30 giugno 2021.Questa circostanza incontestabile, di dirimente rilievo, non consentiva all'Ente di valutare l'accesso al beneficio previsto dall'art.7, comma 1 lettera i, DLgs n. 504/1992. Questa circostanza rende infondata anche l'eccezione della ricorrente relativa alla potenziale esenzione per altri immobili per i quali non aveva mai presentato apposita dichiarazione.
Come già affermato nella sentenza di questa Corte, l'assenza della prevista dichiarazione non consente l'accesso all'esenzione in quanto tale adempimento costituisce l'elemento costituivo del beneficio – trattandosi di dichiarazione di volontà di avvalersi dell'esenzione – che deve manifestarsi nel termine decadenziale previsto dalla legge e che non ammette alcuna possibilità di sanatoria se tardivamente manifestato. Per questa ragione la dichiarazione del 2025, per l'anno d'imposta 2020, non può raggiungere l'effetto preteso dalla ricorrente, in ragione della sua palese omissione. Questa considerazione trova conforto e forza sia nel noto principio secondo il quale le norme agevolative o di esenzione - in quanto derogatorie del generale sistema impositivo – non consentono interpretazione estensiva o analogica, sia nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (recentemente, ord. n.37385/2022, sent. n.24200/2024).
Per i motivi che precedono il ricorso risulta infondato e se ne deve disporre il rigetto. Alla soccombenza consegue la condanna alle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o da considerarsi assorbita,respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore del Comune di Ferrara, che liquida in euro 1500,00 per compensi, da maggiorarsi per le spese generali nella misura del 15%, oltre ad accessori di legge.