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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 29/10/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1335/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 29.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile n. 1335/2021 R.G. , promossa da
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2
OPPONENTE contro
(p.i. ), n.q. di mandataria di (p.i. ), con il CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 ministero dell'avv. Sgaramella Cristian
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 19.10.2021, ha Parte_1 proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di n.q. di mandataria di CP_1 CP_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 240/2021 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n.
829/2021 R.G., con cui è stato ingiunto a il pagamento in favore di della somma Parte_1 CP_2 di euro 26.044,22 oltre interessi di mora al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo, e oltre spese processuali liquidate nella somma complessiva di euro 939,00 di cui euro 286,00 per spese vive, più
i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge, in forza della cessione in favore di del credito CP_2 derivante dal saldo negativo del conto corrente n. 37038,02 intestato a presso la filiale di Parte_1
Gela (CL) della come da certificazione ex art. 50 T.U.B. del Controparte_3
23.12.2019.
1 In particolare, l'opponente ha chiesto al presente Tribunale: “Accertare e dichiarare la illegittimità dell'opposto Decreto Ingiuntivo n. 240/2021, emesso a conclusione del giudizio iscritto al 829/21
R.g.a.c., stante quanto meglio specificato nelle premesse del presente atto di opposizione a decreto ingiuntivo di cui ai punti I) e II); In subordine accertare l'infondatezza della domanda attorea circa le considerazioni svolte circa il merito, state quanto dedotto nel punto III del presente atto;
Per l'effetto revocare il citato Decreto Ingiuntivo con ogni conseguenza di legge;
In estremo subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della superiore richiesta, limitarla a quanto eventualmente provato
e, dunque, dovuto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore avendo il medesimo anticipato le prime e non riscosso i secondi ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa depositata il 15.11.2022, si è costituita n.q. di mandataria di CP_1 CP_2 chiedendo al presente Tribunale: “In via preliminare 1) munire il decreto ingiuntivo n. 240/2021, emesso
e pubblicato il 15 luglio 2021, dal Tribunale di Gela, in persona del Giudice Dott.ssa Flavia Strazzanti, nel procedimento monitorio R.G. 829/2021, della provvisoria esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione de qua fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) vertendo la presente opposizione in tema di contratti bancari e finanziari, previa pronuncia sulla istanza di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, si chiede di assegnare alle parti un termine per la presentazione della domanda di mediazione e di rinviare la causa per l'espletamento di detto procedimento. In via principale 3) rigettare ciascuna e tutte le domande avanzate con l'atto di citazione in opposizione perché infondate per i motivi esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
240/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo. In via estremamente subordinata 4) condannare il
Sig. al pagamento, in favore dell'opposta, di tutte le somme che saranno riconosciute, Parte_1 comunque, dovute anche nell'ipotesi denegata di parziale accoglimento dell'opposizione. In ogni caso 5) condannare il Sig. al pagamento delle spese e competenze di giudizio;
”. Parte_1
2. L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni di fonte contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a
2 fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n.
13533/2001, testualmente: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”).
Nel caso di specie, come fondatamente eccepito ex art. 2697, comma 2, c.c. dall'opponente n.q. di convenuto sostanziale, l'opposto costituitosi a mezzo della mandataria Parte_1 CP_2
non ha assolto il proprio onere probatorio n.q. di attore sostanziale ex art. 2697, comma 1, c.c. CP_1 in quanto, a fronte del credito azionato di euro 26.044,22 derivante dal saldo negativo del conto corrente n. 37038,02 intestato a presso la filiale di Gela (CL) della Parte_1 Controparte_3
come da certificazione ex art. 50 T.U.B. del 23.12.2019, contestato dall'opponente, non ha
[...] prodotto tutti gli estratti conto documentanti l'andamento del rapporto di corrente, dall'apertura del conto in data 18.11.1991, come da contratto in atti, fino alla chiusura in data 23.11.2017 previo recesso della banca come documentato in atti, limitandosi a produrre gli estratti conto solo a partire dall'1.4.1997 (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. VI, n. 23856/2021, testualmente: “Principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui qualora una banca intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (Sez. 1, n. 23313 del 27.09.2018, Rv. 650905 - 01; Sez. 1, n. 22208 del
12.09.2018, Rv. 650403 - 01 Sez. 6 - 1, n. 15219 del 04.06.2019, Rv. 654303 - 01; Sez. 1, n. 9365 del
16.04.2018, Rv. 648117 - 01)”).
3. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al Tribunale), del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00)
e dell'attività difensiva svolta (4 fasi di bassa complessità, data la natura documentale della causa, da liquidarsi ai medi ridotti del 50% ex art. 4, co.1, d.m. cit.), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'opponente vittorioso, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 240/2021 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 829/2021 R.G.; condanna (p.i. ), n.q. di mandataria di (p.i. ), al CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opponente (c.f. Parte_1
3 ), liquidandole in euro 3.808,00 per compensi, oltre € 145,50 per spese vive C.F._1 documentate, spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'opponente vittorioso, dichiaratosi antistatario.
Gela, 29/10/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 29.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile n. 1335/2021 R.G. , promossa da
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2
OPPONENTE contro
(p.i. ), n.q. di mandataria di (p.i. ), con il CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 ministero dell'avv. Sgaramella Cristian
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 19.10.2021, ha Parte_1 proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di n.q. di mandataria di CP_1 CP_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 240/2021 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n.
829/2021 R.G., con cui è stato ingiunto a il pagamento in favore di della somma Parte_1 CP_2 di euro 26.044,22 oltre interessi di mora al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo, e oltre spese processuali liquidate nella somma complessiva di euro 939,00 di cui euro 286,00 per spese vive, più
i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge, in forza della cessione in favore di del credito CP_2 derivante dal saldo negativo del conto corrente n. 37038,02 intestato a presso la filiale di Parte_1
Gela (CL) della come da certificazione ex art. 50 T.U.B. del Controparte_3
23.12.2019.
1 In particolare, l'opponente ha chiesto al presente Tribunale: “Accertare e dichiarare la illegittimità dell'opposto Decreto Ingiuntivo n. 240/2021, emesso a conclusione del giudizio iscritto al 829/21
R.g.a.c., stante quanto meglio specificato nelle premesse del presente atto di opposizione a decreto ingiuntivo di cui ai punti I) e II); In subordine accertare l'infondatezza della domanda attorea circa le considerazioni svolte circa il merito, state quanto dedotto nel punto III del presente atto;
Per l'effetto revocare il citato Decreto Ingiuntivo con ogni conseguenza di legge;
In estremo subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della superiore richiesta, limitarla a quanto eventualmente provato
e, dunque, dovuto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore avendo il medesimo anticipato le prime e non riscosso i secondi ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa depositata il 15.11.2022, si è costituita n.q. di mandataria di CP_1 CP_2 chiedendo al presente Tribunale: “In via preliminare 1) munire il decreto ingiuntivo n. 240/2021, emesso
e pubblicato il 15 luglio 2021, dal Tribunale di Gela, in persona del Giudice Dott.ssa Flavia Strazzanti, nel procedimento monitorio R.G. 829/2021, della provvisoria esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione de qua fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) vertendo la presente opposizione in tema di contratti bancari e finanziari, previa pronuncia sulla istanza di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, si chiede di assegnare alle parti un termine per la presentazione della domanda di mediazione e di rinviare la causa per l'espletamento di detto procedimento. In via principale 3) rigettare ciascuna e tutte le domande avanzate con l'atto di citazione in opposizione perché infondate per i motivi esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
240/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo. In via estremamente subordinata 4) condannare il
Sig. al pagamento, in favore dell'opposta, di tutte le somme che saranno riconosciute, Parte_1 comunque, dovute anche nell'ipotesi denegata di parziale accoglimento dell'opposizione. In ogni caso 5) condannare il Sig. al pagamento delle spese e competenze di giudizio;
”. Parte_1
2. L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni di fonte contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a
2 fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n.
13533/2001, testualmente: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”).
Nel caso di specie, come fondatamente eccepito ex art. 2697, comma 2, c.c. dall'opponente n.q. di convenuto sostanziale, l'opposto costituitosi a mezzo della mandataria Parte_1 CP_2
non ha assolto il proprio onere probatorio n.q. di attore sostanziale ex art. 2697, comma 1, c.c. CP_1 in quanto, a fronte del credito azionato di euro 26.044,22 derivante dal saldo negativo del conto corrente n. 37038,02 intestato a presso la filiale di Gela (CL) della Parte_1 Controparte_3
come da certificazione ex art. 50 T.U.B. del 23.12.2019, contestato dall'opponente, non ha
[...] prodotto tutti gli estratti conto documentanti l'andamento del rapporto di corrente, dall'apertura del conto in data 18.11.1991, come da contratto in atti, fino alla chiusura in data 23.11.2017 previo recesso della banca come documentato in atti, limitandosi a produrre gli estratti conto solo a partire dall'1.4.1997 (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. VI, n. 23856/2021, testualmente: “Principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui qualora una banca intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (Sez. 1, n. 23313 del 27.09.2018, Rv. 650905 - 01; Sez. 1, n. 22208 del
12.09.2018, Rv. 650403 - 01 Sez. 6 - 1, n. 15219 del 04.06.2019, Rv. 654303 - 01; Sez. 1, n. 9365 del
16.04.2018, Rv. 648117 - 01)”).
3. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al Tribunale), del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00)
e dell'attività difensiva svolta (4 fasi di bassa complessità, data la natura documentale della causa, da liquidarsi ai medi ridotti del 50% ex art. 4, co.1, d.m. cit.), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'opponente vittorioso, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 240/2021 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 829/2021 R.G.; condanna (p.i. ), n.q. di mandataria di (p.i. ), al CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opponente (c.f. Parte_1
3 ), liquidandole in euro 3.808,00 per compensi, oltre € 145,50 per spese vive C.F._1 documentate, spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'opponente vittorioso, dichiaratosi antistatario.
Gela, 29/10/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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