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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TT SC, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3194/2023 depositato il 03/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Risorgimento N 6 97100 Ragusa RG
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 7285-05682 23101006452 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità/infondatezza dell'avviso di liquidazione dell'imposta n.
23101006452, emesso in relazione all'atto di compravendita del 19/07/2023, registrato presso l'Ufficio di
Ragusa al n. 2168 tra i contraenti Sigg.re Giuseppa e Nominativo_1 da un lato e la Sig.ra Nominativo_2 dall'altro, mediante il quale si è proceduto al recupero del credito d'imposta per il riacquisto di un immobile “prima casa” asseritamente vantato dalla parte e disconosciuto dall'Ufficio.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introdutivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Si e' costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate avversando il ricorso e chiedendone il rigetto.
In data 1.12.25 la causa è stata tratta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premette questo Decidente la seguente disposizione di legge che è inerente alla questione in esame.
La recente legge 31 agosto 2022, n. 130 all'articolo 6 introduce il comma 5 bis nell'art. 7, D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, ove si prevede che l'amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, mentre spetti comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La decisione del giudice deve essere, dunque, fondata sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Si riporta il testo letterale.
All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Alla luce della vista normativa, questo Decidente, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione allegata, osserva: in relazione ai diversi profili di illegittimità sollevati dalla difesa del ricorrente rispetto all'atto emesso dall'amministrazione, gli stessi appaiono non condivisibili e non meritevoli di accoglimento.
In dettaglio risultano infondate tutte le censure di cui al ricorso.
Invero il ricorrente impugna l'avviso di liquidazione sostenendo: il difetto di legittimazione passiva costruito sull'assunto secondo cui il recupero ha ad oggetto maggiore imposta complementare;
la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 64 D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) in combinato disposto con l'art. L.
n. 448/1998.
Ebbene la prima censura è da disattendere perché', come condivisibilmente asserito dalla resistente agenzia, risulta “per tabulas” quanto segue: << nella fattispecie l'Ufficio non ha fatto altro che correggere un errore commesso dal notaio in sede di autoliquidazione. In effetti l'Ufficio non disconosce la tassazione secondo il criterio del prezzo-valore (di cui se ne sottolinea la natura ordinaria e alternativo del metodo di tassazione e non agevolativa), tant'è che per la determinazione dell'imposta relativa all'abitazione non corregge la liquidazione fatta dal Notaio sul prezzo-valore; l'Ufficio si limita a correggere l'operato del Notaio il quale ha quantificato in € 1.000,00 il credito d'imposta presuntivamente vantato dall'acquirente sul precedente acquisto effettuato usufruendo dell'esenzione di cui all'articolo 64 del Decreto Sostegni bis.>>
E anche la seconda censura non puo' condividersi perché dal fatto che per il primo acquisto l'odierno acquirente non ha corrisposto alcuna imposta discende inevitabilmente, come logica conseguenza , il disconoscimento del credito vantato.
In definitiva il ricorso va complessivamente rigettato.
Quanto non esaminato si intende assorbito.
La materia in esame, l'importo non elevato e l'evoluzione della controversia sono motivi validi per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso in epigrafe. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 1.12.25.
Il Pres. Giud. Mon.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TT SC, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3194/2023 depositato il 03/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Risorgimento N 6 97100 Ragusa RG
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 7285-05682 23101006452 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità/infondatezza dell'avviso di liquidazione dell'imposta n.
23101006452, emesso in relazione all'atto di compravendita del 19/07/2023, registrato presso l'Ufficio di
Ragusa al n. 2168 tra i contraenti Sigg.re Giuseppa e Nominativo_1 da un lato e la Sig.ra Nominativo_2 dall'altro, mediante il quale si è proceduto al recupero del credito d'imposta per il riacquisto di un immobile “prima casa” asseritamente vantato dalla parte e disconosciuto dall'Ufficio.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introdutivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Si e' costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate avversando il ricorso e chiedendone il rigetto.
In data 1.12.25 la causa è stata tratta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premette questo Decidente la seguente disposizione di legge che è inerente alla questione in esame.
La recente legge 31 agosto 2022, n. 130 all'articolo 6 introduce il comma 5 bis nell'art. 7, D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, ove si prevede che l'amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, mentre spetti comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La decisione del giudice deve essere, dunque, fondata sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Si riporta il testo letterale.
All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Alla luce della vista normativa, questo Decidente, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione allegata, osserva: in relazione ai diversi profili di illegittimità sollevati dalla difesa del ricorrente rispetto all'atto emesso dall'amministrazione, gli stessi appaiono non condivisibili e non meritevoli di accoglimento.
In dettaglio risultano infondate tutte le censure di cui al ricorso.
Invero il ricorrente impugna l'avviso di liquidazione sostenendo: il difetto di legittimazione passiva costruito sull'assunto secondo cui il recupero ha ad oggetto maggiore imposta complementare;
la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 64 D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) in combinato disposto con l'art. L.
n. 448/1998.
Ebbene la prima censura è da disattendere perché', come condivisibilmente asserito dalla resistente agenzia, risulta “per tabulas” quanto segue: << nella fattispecie l'Ufficio non ha fatto altro che correggere un errore commesso dal notaio in sede di autoliquidazione. In effetti l'Ufficio non disconosce la tassazione secondo il criterio del prezzo-valore (di cui se ne sottolinea la natura ordinaria e alternativo del metodo di tassazione e non agevolativa), tant'è che per la determinazione dell'imposta relativa all'abitazione non corregge la liquidazione fatta dal Notaio sul prezzo-valore; l'Ufficio si limita a correggere l'operato del Notaio il quale ha quantificato in € 1.000,00 il credito d'imposta presuntivamente vantato dall'acquirente sul precedente acquisto effettuato usufruendo dell'esenzione di cui all'articolo 64 del Decreto Sostegni bis.>>
E anche la seconda censura non puo' condividersi perché dal fatto che per il primo acquisto l'odierno acquirente non ha corrisposto alcuna imposta discende inevitabilmente, come logica conseguenza , il disconoscimento del credito vantato.
In definitiva il ricorso va complessivamente rigettato.
Quanto non esaminato si intende assorbito.
La materia in esame, l'importo non elevato e l'evoluzione della controversia sono motivi validi per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso in epigrafe. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 1.12.25.
Il Pres. Giud. Mon.