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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3901/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Belmonte Mezzagno - Piazza Della Liberta' 90031 Belmonte Mezzagno PA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 170/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
12 e pubblicata il 11/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229005126224 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229005126224 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100088571209 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160092464256 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2021/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Sfera ZI ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado la sentenza n. 170 del 2024 con la quale il primo Giudice ha rigettato il ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 29620229005126224000, notificata il 4.7. 2022 la quale, a sua volta, richiama due cartelle esattoriali: n. 29620100088571209 e n. 29620160092464256 (cfr. provvedimenti distinti in atti).
Il primo Collegio ha ritenuto che l'Agenzia delle entrate riscossione avesse fornito la prova dell'avvenuta notifica (il 04.03.2011) della Cartella di pagamento n. 29620100088571209000 per IRPEF rilevando che a tale notifica aveva fatto seguito l' istanza di rateazione del contribuente (presentata il 22.03.2011) ed ha escluso che fosse matura la prescrizione anche in applicazione delle disposizioni emergenziali Covid –
19 (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'appellante ha dedotto (in breve) l'erroneità della prima sentenza e che l'intimazione sarebbe illegittima in quanto costituita da atti asseritamene nulli e/o inesistenti in quanto mai notificati (cfr. appello in atti).
Si sono costituiti l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate riscossione le quali hanno contro dedotto – ciascuna per quanto di rispettiva competenza - concludendo per il rigetto.
Le Parti hanno versato in atti memorie insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame non è fondato e va rigettato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il primo Collegio ha - correttamente – rilevato la rituale e tempestiva notifica delle cartelle. Le cartelle esattoriali notificate da UI a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento devono ritenersi valide e non necessitano di relata.
Eventuali vizi di notifica devono ritenersi “sanati” dall'avvenuta impugnazione (art. 156 cpc).
Le cartelle sono state notificate secondo la seguente scansione:
- n. 29620100088571209000, relativa a crediti IRPEF, in data 4.03.2011;
- n. 29620160092464256000, relativa a tasse rifiuti, in data 13.02.2017 (cfr. documentazione in atti).
Alle cartelle ha fatto seguito l'emissione dell'Intimazione di che trattasi.
2.- La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ … in assenza di tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento, i ruoli ivi indicati, stante la natura strettamente impugnatoria del procedimento tributario, devono ritenersi divenuti inoppugnabili, con conseguente consolidamento delle pretese tributarie ivi contenute ….” (Cassazione, n. 16814/14).
3.- In conseguenza dell'emergenza Covid - 19 sono stati sospesi – ex art. 68 DL n. 18/2020 – (in estrema sintesi) i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Conseguentemente si è avuto uno “slittamento” in avanti dei relativi termini.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella complessità e molteplicità delle questioni involte nel giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese interamente compensate tra le parti.
Palermo, 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI AR
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3901/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Belmonte Mezzagno - Piazza Della Liberta' 90031 Belmonte Mezzagno PA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 170/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
12 e pubblicata il 11/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229005126224 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229005126224 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100088571209 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160092464256 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2021/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Sfera ZI ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado la sentenza n. 170 del 2024 con la quale il primo Giudice ha rigettato il ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 29620229005126224000, notificata il 4.7. 2022 la quale, a sua volta, richiama due cartelle esattoriali: n. 29620100088571209 e n. 29620160092464256 (cfr. provvedimenti distinti in atti).
Il primo Collegio ha ritenuto che l'Agenzia delle entrate riscossione avesse fornito la prova dell'avvenuta notifica (il 04.03.2011) della Cartella di pagamento n. 29620100088571209000 per IRPEF rilevando che a tale notifica aveva fatto seguito l' istanza di rateazione del contribuente (presentata il 22.03.2011) ed ha escluso che fosse matura la prescrizione anche in applicazione delle disposizioni emergenziali Covid –
19 (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'appellante ha dedotto (in breve) l'erroneità della prima sentenza e che l'intimazione sarebbe illegittima in quanto costituita da atti asseritamene nulli e/o inesistenti in quanto mai notificati (cfr. appello in atti).
Si sono costituiti l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate riscossione le quali hanno contro dedotto – ciascuna per quanto di rispettiva competenza - concludendo per il rigetto.
Le Parti hanno versato in atti memorie insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame non è fondato e va rigettato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il primo Collegio ha - correttamente – rilevato la rituale e tempestiva notifica delle cartelle. Le cartelle esattoriali notificate da UI a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento devono ritenersi valide e non necessitano di relata.
Eventuali vizi di notifica devono ritenersi “sanati” dall'avvenuta impugnazione (art. 156 cpc).
Le cartelle sono state notificate secondo la seguente scansione:
- n. 29620100088571209000, relativa a crediti IRPEF, in data 4.03.2011;
- n. 29620160092464256000, relativa a tasse rifiuti, in data 13.02.2017 (cfr. documentazione in atti).
Alle cartelle ha fatto seguito l'emissione dell'Intimazione di che trattasi.
2.- La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ … in assenza di tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento, i ruoli ivi indicati, stante la natura strettamente impugnatoria del procedimento tributario, devono ritenersi divenuti inoppugnabili, con conseguente consolidamento delle pretese tributarie ivi contenute ….” (Cassazione, n. 16814/14).
3.- In conseguenza dell'emergenza Covid - 19 sono stati sospesi – ex art. 68 DL n. 18/2020 – (in estrema sintesi) i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Conseguentemente si è avuto uno “slittamento” in avanti dei relativi termini.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella complessità e molteplicità delle questioni involte nel giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese interamente compensate tra le parti.
Palermo, 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI AR