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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/10/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1414/2024,
TRA
( ) rapp e dif. ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Rubino Giuseppe presso il cui studio domicilia;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.4.2024 la ricorrente in epigrafe ha chiesto di accertare l'illegittimità del provvedimento del 16.02.2023 con cui l' chiedeva la ripetizione della somma di €.5.915,10 CP_1 relativo al periodo 1.1.2020 per aver riscosso la maggiorazione sociale sulla pensione Cat. Invciv n. 07490993 non spettanti a causa del superamento del reddito. L' si costituiva regolarmente in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in considerazione della CP_1 summenzionata violazione. All'odierna udienza, acquisiti agli atti i documenti prodotti, superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva decisa. Il ricorso è fondato e va accolto. La risoluzione della fattispecie richiede di verificare se la ricorrente possa accedere alla fruizione della maggiorazione sociale sulla pensione sociale in godimento. Va, anzitutto, inquadrata la normativa di riferimento, trattandosi di indebito assistenziale connesso alla carenza del requisito reddituale. La legge n. 544/1988 testualmente prevede che: - all'art. 1 (MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI), "Con effetto dall'1 luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
1 vecchiaia e i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che: a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per degli importi pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato"; - all'art. 2 (AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE), "1. Con effetto dall'1 luglio 1988, la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, è aumentata secondo quanto stabilito dai commi successivi con riferimento ai redditi delle persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno.
2. La misura dell'aumento è pari a lire 1.625.000 annue, da ripartire in tredici mensilità di lire 125.000 ciascuna. La misura dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti per la concessione della pensione sociale, spetta anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'aumento è corrisposto, su domanda, a condizione che la persona: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento di cui al presente articolo;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a) né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, l'aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari. La legge 388/2000 all'art 70, comma 6 stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno d'invalidità a favore d'invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato".
2 Infine, la legge 448/2001 all'art. 38 (INCREMENTO DELLE PENSIONI IN FAVORE DI SOGGETTI DISAGIATI) prevede che " 1. A decorrere dall'1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi CP_1 dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino a un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione d'inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. 5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione. [.]". E' indubbio, dunque, che nella fattispecie in esame viene in rilevo l'art. 38 comma 1 della L. 448/2001 e il vulnus della questione sta proprio nello stabilire se detta maggiorazione sociale abbia natura assistenziale o previdenziale. Come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915) "Si tratta, come emerge dal testo, di una misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione d'inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi Euro 516,46. Ad avviso di questo Giudice, conformemente a quanto statuito dal Supremo Collegio nella succitata pronunzia, pur potendosi astrattamente ritenere che la maggiorazione sociale, per la finalità che le è propria sia un " istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale con un' autonoma qualificazione assistenziale, in ogni caso la sua natura va valutata in relazione alla prestazione a cui la maggiorazione accede (in tal senso vd. Cass. n. 17644 del 2020).
3 Orbene, nel caso in esame, la prestazione cui accede è la pensione di invalidità civile, è dunque una prestazione assistenziale, riconosciuta ai cittadini in condizioni di bisogno a prescindere dalla sussistenza di un rapporto assicurativo con l'ente previdenziale. Deve osservarsi, dunque, come a fronte delle censure di parte ricorrente relative alla tempistica dell'accertamento (e dunque alla intervenuta decadenza per l'istituto), l' ha giudizialmente CP_1 provato di non essere incorso in decadenza alcuna. Invero, il Supremo Collegio (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. del , 20/05/2021, n. 13918; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 31/05/2019, n. 15039; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sent. dell'08/02/2019, n. 3802) ha reiteratamente puntualizzato che "In tema di ripetizione d'indebito per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno CP_1 successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di CP_2 restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso" e che rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' CP_2 rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico. Ovviamente, com'è ben noto, il termine annuale decorreva dalla data in cui l' poteva conoscere CP_2 il contenuto della dichiarazione dei redditi della ricorrente, il cui termine di presentazione è notoriamente spostato all'anno successivo a quello cui i redditi si riferiscono. Ora non vi è dubbio, nel caso di specie, che l' a seguito di comunicazione RED da parte della CP_1 ricorrente negli anni in questione, abbia avuto conoscibilità dei redditi percepiti cosicché doveva procedere al recupero delle somme indebitamente versate entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Orbene, emerge ex actis che l' con la comunicazione prodotta ha promosso, entro Controparte_3 il termine annuale, il procedimento per il recupero degli importi dovuti e ciò è sufficiente a evitare la decadenza, a prescindere dal momento e dalle modalità di perfezionamento del medesimo. Nel merito per quanto concerne la sopravvenuta carenza del requisito reddituale, i giudici di legittimità hanno chiarito che, in assenza di norme che dispongano diversamente, l'indebito per sopravvenuta carenza del requisito reddituale è ripetibile solo dal momento in cui intervenga un provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano l'affidamento dell'accipiens. Insegna Cass. civ., sez. VI, n. 13223/2020: "In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che nel settore della previdenza e CP_4 dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata irripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare l'affidamento". Ancora, Cass. civ., Sez. Lav., n. 26036 del 15/10/2019 ha statuito: "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come
4 nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato" (cfr. Cass., Sez. L., n. 28771 del 09/11/2018). In ordine alla sussistenza del dolo e al legittimo affidamento dell'accipiens, Cass. civ., sez. lav., 11/01/2022 n. 570: "la restituzione deve quindi considerarsi ammessa, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione configurabile, ad esempio, allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio (Cass. n. 28771 del 2018), ma non invece in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere". Dal riportato orientamento della giurisprudenza di legittimità si ricava che nessun obbligo di restituzione può sussistere laddove l'accipiens abbia provveduto a dichiarare i propri redditi alla p.a. CP_ e quindi gli stessi siano entrati nella sfera di conoscibilità dell' in ragione degli obblighi di comunicazione e del Casellario dell'assistenza previsti dalle leggi nn. 102/2009 e 122/2010. Pertanto, i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' solo i dati CP_2 reddituali che quest'ultimo non possa già conoscere consultando le banche dati a sua disposizione. Sul punto, insegna la Suprema Corte con sentenza n. 13223/2020: "Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi CP_ alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali CP_ collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Lo stesso principio poi risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con CP_ modificazioni dalla L. 30 luglio 2020 n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente CP_ comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non era già stata integralmente comunicata all'Amministrazione CP_ finanziaria. Ne discende che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi CP_ bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc) devono essere però dichiarati all' . Nella fattispecie in esame, i dati reddituali della ricorrente erano stati regolarmente comunicati alla CP_ P.A., ( nel fascicolo comunicazioni reddituali) e, dunque, erano consultabili dall' presso i registri dell'anagrafe tributaria. Inoltre, non vi è stato il superamento del limite reddituale personale per gli invalidi totali, ciechi civili, sordomuti è pari ad Euro 16.982,49, in quanto parte ricorrente era titolare di pensione cat. INVCIV N. 07490993 con decorrenza 07/2019 e, dunque, non produceva alcun altro reddito, come si evince
5 dall'estratto conto previdenziale, atteso che la stessa non era titolare di alcun reddito oltre che della suddetta pensione e che il coniuge non era pensionato e in ogni caso il reddito di quest'ultimo non superava il limite reddituale pari ad euro 14.662,96. Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo. Le spese di lite sono compensate in ragione della complessità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) accoglie il ricorso per l'effetto annulla il provvedimento del 16.02.2023 di ripetizione d'indebito e di restituzione delle somme trattenute;
CP_
2) condanna, per l'effetto, l' alla restituzione in favore della ricorrente di tutte le somme recuperate per l'illegittima ripetizione dell'indebito di cui al provvedimento del 16.02.2023; c )compensa le spese di lite.
Avellino, lì 29.10.2025 Il giudice del lavoro MONICA d'AGOSTINO
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In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1414/2024,
TRA
( ) rapp e dif. ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Rubino Giuseppe presso il cui studio domicilia;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.4.2024 la ricorrente in epigrafe ha chiesto di accertare l'illegittimità del provvedimento del 16.02.2023 con cui l' chiedeva la ripetizione della somma di €.5.915,10 CP_1 relativo al periodo 1.1.2020 per aver riscosso la maggiorazione sociale sulla pensione Cat. Invciv n. 07490993 non spettanti a causa del superamento del reddito. L' si costituiva regolarmente in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in considerazione della CP_1 summenzionata violazione. All'odierna udienza, acquisiti agli atti i documenti prodotti, superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva decisa. Il ricorso è fondato e va accolto. La risoluzione della fattispecie richiede di verificare se la ricorrente possa accedere alla fruizione della maggiorazione sociale sulla pensione sociale in godimento. Va, anzitutto, inquadrata la normativa di riferimento, trattandosi di indebito assistenziale connesso alla carenza del requisito reddituale. La legge n. 544/1988 testualmente prevede che: - all'art. 1 (MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI), "Con effetto dall'1 luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
1 vecchiaia e i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che: a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per degli importi pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato"; - all'art. 2 (AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE), "1. Con effetto dall'1 luglio 1988, la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, è aumentata secondo quanto stabilito dai commi successivi con riferimento ai redditi delle persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno.
2. La misura dell'aumento è pari a lire 1.625.000 annue, da ripartire in tredici mensilità di lire 125.000 ciascuna. La misura dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti per la concessione della pensione sociale, spetta anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'aumento è corrisposto, su domanda, a condizione che la persona: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento di cui al presente articolo;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a) né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, l'aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari. La legge 388/2000 all'art 70, comma 6 stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno d'invalidità a favore d'invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato".
2 Infine, la legge 448/2001 all'art. 38 (INCREMENTO DELLE PENSIONI IN FAVORE DI SOGGETTI DISAGIATI) prevede che " 1. A decorrere dall'1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi CP_1 dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino a un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione d'inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. 5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione. [.]". E' indubbio, dunque, che nella fattispecie in esame viene in rilevo l'art. 38 comma 1 della L. 448/2001 e il vulnus della questione sta proprio nello stabilire se detta maggiorazione sociale abbia natura assistenziale o previdenziale. Come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915) "Si tratta, come emerge dal testo, di una misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione d'inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi Euro 516,46. Ad avviso di questo Giudice, conformemente a quanto statuito dal Supremo Collegio nella succitata pronunzia, pur potendosi astrattamente ritenere che la maggiorazione sociale, per la finalità che le è propria sia un " istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale con un' autonoma qualificazione assistenziale, in ogni caso la sua natura va valutata in relazione alla prestazione a cui la maggiorazione accede (in tal senso vd. Cass. n. 17644 del 2020).
3 Orbene, nel caso in esame, la prestazione cui accede è la pensione di invalidità civile, è dunque una prestazione assistenziale, riconosciuta ai cittadini in condizioni di bisogno a prescindere dalla sussistenza di un rapporto assicurativo con l'ente previdenziale. Deve osservarsi, dunque, come a fronte delle censure di parte ricorrente relative alla tempistica dell'accertamento (e dunque alla intervenuta decadenza per l'istituto), l' ha giudizialmente CP_1 provato di non essere incorso in decadenza alcuna. Invero, il Supremo Collegio (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. del , 20/05/2021, n. 13918; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 31/05/2019, n. 15039; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sent. dell'08/02/2019, n. 3802) ha reiteratamente puntualizzato che "In tema di ripetizione d'indebito per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno CP_1 successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di CP_2 restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso" e che rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' CP_2 rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico. Ovviamente, com'è ben noto, il termine annuale decorreva dalla data in cui l' poteva conoscere CP_2 il contenuto della dichiarazione dei redditi della ricorrente, il cui termine di presentazione è notoriamente spostato all'anno successivo a quello cui i redditi si riferiscono. Ora non vi è dubbio, nel caso di specie, che l' a seguito di comunicazione RED da parte della CP_1 ricorrente negli anni in questione, abbia avuto conoscibilità dei redditi percepiti cosicché doveva procedere al recupero delle somme indebitamente versate entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Orbene, emerge ex actis che l' con la comunicazione prodotta ha promosso, entro Controparte_3 il termine annuale, il procedimento per il recupero degli importi dovuti e ciò è sufficiente a evitare la decadenza, a prescindere dal momento e dalle modalità di perfezionamento del medesimo. Nel merito per quanto concerne la sopravvenuta carenza del requisito reddituale, i giudici di legittimità hanno chiarito che, in assenza di norme che dispongano diversamente, l'indebito per sopravvenuta carenza del requisito reddituale è ripetibile solo dal momento in cui intervenga un provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano l'affidamento dell'accipiens. Insegna Cass. civ., sez. VI, n. 13223/2020: "In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che nel settore della previdenza e CP_4 dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata irripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare l'affidamento". Ancora, Cass. civ., Sez. Lav., n. 26036 del 15/10/2019 ha statuito: "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come
4 nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato" (cfr. Cass., Sez. L., n. 28771 del 09/11/2018). In ordine alla sussistenza del dolo e al legittimo affidamento dell'accipiens, Cass. civ., sez. lav., 11/01/2022 n. 570: "la restituzione deve quindi considerarsi ammessa, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione configurabile, ad esempio, allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio (Cass. n. 28771 del 2018), ma non invece in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere". Dal riportato orientamento della giurisprudenza di legittimità si ricava che nessun obbligo di restituzione può sussistere laddove l'accipiens abbia provveduto a dichiarare i propri redditi alla p.a. CP_ e quindi gli stessi siano entrati nella sfera di conoscibilità dell' in ragione degli obblighi di comunicazione e del Casellario dell'assistenza previsti dalle leggi nn. 102/2009 e 122/2010. Pertanto, i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' solo i dati CP_2 reddituali che quest'ultimo non possa già conoscere consultando le banche dati a sua disposizione. Sul punto, insegna la Suprema Corte con sentenza n. 13223/2020: "Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi CP_ alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali CP_ collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Lo stesso principio poi risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con CP_ modificazioni dalla L. 30 luglio 2020 n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente CP_ comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non era già stata integralmente comunicata all'Amministrazione CP_ finanziaria. Ne discende che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi CP_ bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc) devono essere però dichiarati all' . Nella fattispecie in esame, i dati reddituali della ricorrente erano stati regolarmente comunicati alla CP_ P.A., ( nel fascicolo comunicazioni reddituali) e, dunque, erano consultabili dall' presso i registri dell'anagrafe tributaria. Inoltre, non vi è stato il superamento del limite reddituale personale per gli invalidi totali, ciechi civili, sordomuti è pari ad Euro 16.982,49, in quanto parte ricorrente era titolare di pensione cat. INVCIV N. 07490993 con decorrenza 07/2019 e, dunque, non produceva alcun altro reddito, come si evince
5 dall'estratto conto previdenziale, atteso che la stessa non era titolare di alcun reddito oltre che della suddetta pensione e che il coniuge non era pensionato e in ogni caso il reddito di quest'ultimo non superava il limite reddituale pari ad euro 14.662,96. Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo. Le spese di lite sono compensate in ragione della complessità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) accoglie il ricorso per l'effetto annulla il provvedimento del 16.02.2023 di ripetizione d'indebito e di restituzione delle somme trattenute;
CP_
2) condanna, per l'effetto, l' alla restituzione in favore della ricorrente di tutte le somme recuperate per l'illegittima ripetizione dell'indebito di cui al provvedimento del 16.02.2023; c )compensa le spese di lite.
Avellino, lì 29.10.2025 Il giudice del lavoro MONICA d'AGOSTINO
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