TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/05/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 8 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1726/2022 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. MARTINO CONDIPODERO in sostituzione dell'avv. SALVATORE CIPRIANO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. GIUSEPPE MERLO in sostituzione dell'avv. MARIA DIANA RIDOLFO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1726/2022 R.G.
TRA
, nato a [...] P.G. il 2 luglio 1980 (c.f. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Piraino, via del Sole n. 38, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Salvatore Cipriano, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Brolo, via Solferino n. 20, presso lo studio professionale dell'avv. Maria Diana Ridolfo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
OPPOSTO avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione ritualmente notificata proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 419/2022 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di € 9.358,94 – oltre interessi e spese – a titolo di corrispettivo in favore di che gli aveva fornito i beni indicati in fattura, utili all'avviamento CP_1 dell'attività commerciale “I love shopping di ”. Parte_1
2 Nella resistenza dell'opposto, costituitosi con comparsa del 6 aprile 2023, veniva respinta la richiesta di provvisoria esecuzione ed erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
Istruita tramite prova per testi, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni delle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione va rigettata.
È ius receptum che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che [l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass., S.U.,
n. 927/2022).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Pertanto, i documenti (come, e.g., le fatture commerciali) costituenti prova scritta in base agli artt. 633 c.p.c. ss. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo perdono, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634 c.p.c. ss.): se il ricorrente non deduca altri mezzi
3 di prova del fatto costitutivo del preteso credito, la sua domanda deve essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697, primo comma, c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (Cass., n.
17371/2003; Cass. n. 807/1999; Cass. 5573/1997).
Ciò premesso, il creditore che agisca per l'adempimento deve dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Il compendio probatorio raccolto consente di ritenere provato il titolo della pretesa che, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, non necessitava della forma scritta.
In premessa va precisato che il teste è l'unico a trovarsi Testimone_1 effettivamente in una posizione equidistante rispetto alle parti, avendo lo stesso dichiarato di intrattenere un rapporto di amicizia con entrambe. Invero, le altre persone escusse, pur capaci di testimoniare, sono legati da rapporti di parentela o affinità e, pertanto, le loro deposizioni vanno vagliate con rigore e sono utili semmai a riscontrare le affermazioni del primo.
Dalla deposizione di quest'ultimo emerge che ha effettivamente CP_1 venduto la merce indicata in fattura all'opponente (“[…] sono amico di entrambe le parti
e le ho fatte mettere in contatto affinché formalizzassero l'atto di vendita di tutta la merce indicata alla circostanza. Preciso altresì che la merce l'ho vista personalmente […]. Preciso, inoltre, che
l'importo complessivo richiesto era di circa 9.000,00 euro”).
I rapporti commerciali tra le due parti sono ulteriormente confermati (“posso dire che rispond[e] al vero che il sig. ha avuto rapporti commerciali con ”) Parte_1 CP_1 nel momento in cui il teste ha precisato che “il signor ha ritirato la merce Parte_1
e l'ha caricata in più riprese su più mezzi”. Viene dunque in rilievo una cognizione diretta dei fatti da parte del teste che vi ha personalmente assistito (“Io ero presente ... ho visto il sig. che aiutava nell'avviamento dell'attività dandogli consigli ...). CP_1 Pt_1
4 La teste – sorella dell'opposto – ha poi dichiarato di aver contato la Testimone_2 merce insieme allo confermando l'importo ingiunto (“Ciò so in quanto in quel Tes_1 periodo aiutavo mio fratello a svuotare il suo negozio di abbigliamento che aveva CP_1 chiuso e ho partecipato assieme anche a al conteggio della merce contenuta nel Testimone_1 negozio stesso. Ricordo anche che la somma è quella di cui alla circostanza”), e ha pure specificato che“il sig. è arrivato con un furgone a ritirare la merce”. Pt_1
Né tali dichiarazioni sono infirmate dalle deposizioni rese dai testi dell'opponente, i.e. il fratello e il cognato . Testimone_3 Parte_2
Il primo non è in grado di riferire informazioni utili sui fatti (“non mi sono occupato della gestione dell'attività, ma solo dell'impianto elettrico e del mobilio da sistemare nel locale”) e la circostanza che questi non abbia visto il durante le settimane di allestimento CP_1 del negozio dell'opponente non è indicativa, ben potendo l'opposto essere stato presente quando non c'era. Testimone_3
Il secondo ha sì affermato che “non ci sono stati rapporti commerciali tra e i signori Pt_1
e in quanto non esiste alcuna documentazione in merito”, ma la CP_1 Testimone_1 sua deposizione presuppone, avendo egli dichiarato di essersi occupato della parte amministrativa, erroneamente la necessità di un contratto in forma scritta.
Egli, inoltre, pur avendo sostenuto di non aver mai preso visione di alcuna fattura emessa dall'opposto, ha poi affermato di non conoscere e di non essere CP_1 il commercialista di e di non registrare le fatture, occupandosi Parte_1 piuttosto di “scontrini di cassa, scontrini di acquisti diretti di varie attrezzature”.
Non è neppure dirimente la circostanza dallo stesso riferita secondo cui il cognato
“non era provvisto di alcuna vettura per poter ritirare la merce, né mi risulta che abbia noleggiato alcun mezzo”, non potendosi escludere – alla luce delle deposizioni di e Tes_1
– che l'opponente abbia utilizzato veicoli di trasporto gratuitamente CP_1 concessigli da terzi.
Infine, visto il tenore delle contrastanti dichiarazioni rese dallo e dal Tes_1 Pt_2 in merito alla vendita in via esclusiva di prodotti a marchio presso l'attività CP_2 commerciale dell'opponente (il ricordo del teste sul punto non è Testimone_3 affidabile, poiché egli afferma “In merito alla circostanza capitolata al punto C) della suddetta
5 memoria posso dire che, se non ricordo male, è vera.”, dopo avere tuttavia ammesso di essersi occupato “solo dell'impianto elettrico e del mobilio da sistemare nel locale”), tale ultimo fatto astrattamente impeditivo non può ritenersi provato.
Dimostrato il titolo e allegato l'inadempimento, era onere di Parte_1 dimostrare di avere adempiuto;
onere non ha assolto neppure in punto di contestazione specifica dell'importo della fattura.
L'opposizione va dunque rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 419/2022 va dichiarato esecutivo.
Non sussistono tuttavia i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 1 e 3,
c.p.c.
L'art. 96, comma 1, c.p.c. va considerato come una species riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (così Cass. n. 9080/2013).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, sotto il profilo oggettivo «la domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni» (Cass., n. 7620/2013).
Parte opposta non ha dato alcuna prova né di un pregiudizio distinto dal semplice coinvolgimento in una controversia giudiziaria – solo successivamente – rivelatasi infondata (danno, peraltro, astrattamente risarcibile con la rifusione delle spese legali) né, in particolare, dell'ammontare del danno che il Giudice non può liquidare, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi idonei a identificarne concretamente l'esistenza.
L'art. 96, comma 3, c.p.c. mira invece a sanzionare condotte in violazione di quel grado minimo di diligenza che “consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione
l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per contrarietà al
6 diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (così, Cass., n. 27326/2019); elementi che non è dato ravvisare nel caso di specie.
3. – Il rigetto della richiesta ex art. 96, comma 1 o comma 3, c.p.c., stante la sua accessorietà rispetto all'effettivo tema di lite, non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare soccombenza reciproca (v. Cass., n. 11792/2018 e Cass., n. 9532/2017) e, pertanto, le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a €
26.000 ridotti del 20 % tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1726/2022 R.G., promossa da nei Parte_1 confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
419/2022 emesso da questo Tribunale il 14 ottobre 2022 (dep. 17 ottobre 2022);
2) condanna a rifondere ad le spese Parte_1 CP_1
di lite, che liquida in € 4.061,60 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Patti, lì 8 maggio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
7
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 8 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1726/2022 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. MARTINO CONDIPODERO in sostituzione dell'avv. SALVATORE CIPRIANO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. GIUSEPPE MERLO in sostituzione dell'avv. MARIA DIANA RIDOLFO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1726/2022 R.G.
TRA
, nato a [...] P.G. il 2 luglio 1980 (c.f. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Piraino, via del Sole n. 38, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Salvatore Cipriano, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Brolo, via Solferino n. 20, presso lo studio professionale dell'avv. Maria Diana Ridolfo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
OPPOSTO avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione ritualmente notificata proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 419/2022 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di € 9.358,94 – oltre interessi e spese – a titolo di corrispettivo in favore di che gli aveva fornito i beni indicati in fattura, utili all'avviamento CP_1 dell'attività commerciale “I love shopping di ”. Parte_1
2 Nella resistenza dell'opposto, costituitosi con comparsa del 6 aprile 2023, veniva respinta la richiesta di provvisoria esecuzione ed erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
Istruita tramite prova per testi, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni delle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione va rigettata.
È ius receptum che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che [l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass., S.U.,
n. 927/2022).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Pertanto, i documenti (come, e.g., le fatture commerciali) costituenti prova scritta in base agli artt. 633 c.p.c. ss. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo perdono, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634 c.p.c. ss.): se il ricorrente non deduca altri mezzi
3 di prova del fatto costitutivo del preteso credito, la sua domanda deve essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697, primo comma, c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (Cass., n.
17371/2003; Cass. n. 807/1999; Cass. 5573/1997).
Ciò premesso, il creditore che agisca per l'adempimento deve dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Il compendio probatorio raccolto consente di ritenere provato il titolo della pretesa che, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, non necessitava della forma scritta.
In premessa va precisato che il teste è l'unico a trovarsi Testimone_1 effettivamente in una posizione equidistante rispetto alle parti, avendo lo stesso dichiarato di intrattenere un rapporto di amicizia con entrambe. Invero, le altre persone escusse, pur capaci di testimoniare, sono legati da rapporti di parentela o affinità e, pertanto, le loro deposizioni vanno vagliate con rigore e sono utili semmai a riscontrare le affermazioni del primo.
Dalla deposizione di quest'ultimo emerge che ha effettivamente CP_1 venduto la merce indicata in fattura all'opponente (“[…] sono amico di entrambe le parti
e le ho fatte mettere in contatto affinché formalizzassero l'atto di vendita di tutta la merce indicata alla circostanza. Preciso altresì che la merce l'ho vista personalmente […]. Preciso, inoltre, che
l'importo complessivo richiesto era di circa 9.000,00 euro”).
I rapporti commerciali tra le due parti sono ulteriormente confermati (“posso dire che rispond[e] al vero che il sig. ha avuto rapporti commerciali con ”) Parte_1 CP_1 nel momento in cui il teste ha precisato che “il signor ha ritirato la merce Parte_1
e l'ha caricata in più riprese su più mezzi”. Viene dunque in rilievo una cognizione diretta dei fatti da parte del teste che vi ha personalmente assistito (“Io ero presente ... ho visto il sig. che aiutava nell'avviamento dell'attività dandogli consigli ...). CP_1 Pt_1
4 La teste – sorella dell'opposto – ha poi dichiarato di aver contato la Testimone_2 merce insieme allo confermando l'importo ingiunto (“Ciò so in quanto in quel Tes_1 periodo aiutavo mio fratello a svuotare il suo negozio di abbigliamento che aveva CP_1 chiuso e ho partecipato assieme anche a al conteggio della merce contenuta nel Testimone_1 negozio stesso. Ricordo anche che la somma è quella di cui alla circostanza”), e ha pure specificato che“il sig. è arrivato con un furgone a ritirare la merce”. Pt_1
Né tali dichiarazioni sono infirmate dalle deposizioni rese dai testi dell'opponente, i.e. il fratello e il cognato . Testimone_3 Parte_2
Il primo non è in grado di riferire informazioni utili sui fatti (“non mi sono occupato della gestione dell'attività, ma solo dell'impianto elettrico e del mobilio da sistemare nel locale”) e la circostanza che questi non abbia visto il durante le settimane di allestimento CP_1 del negozio dell'opponente non è indicativa, ben potendo l'opposto essere stato presente quando non c'era. Testimone_3
Il secondo ha sì affermato che “non ci sono stati rapporti commerciali tra e i signori Pt_1
e in quanto non esiste alcuna documentazione in merito”, ma la CP_1 Testimone_1 sua deposizione presuppone, avendo egli dichiarato di essersi occupato della parte amministrativa, erroneamente la necessità di un contratto in forma scritta.
Egli, inoltre, pur avendo sostenuto di non aver mai preso visione di alcuna fattura emessa dall'opposto, ha poi affermato di non conoscere e di non essere CP_1 il commercialista di e di non registrare le fatture, occupandosi Parte_1 piuttosto di “scontrini di cassa, scontrini di acquisti diretti di varie attrezzature”.
Non è neppure dirimente la circostanza dallo stesso riferita secondo cui il cognato
“non era provvisto di alcuna vettura per poter ritirare la merce, né mi risulta che abbia noleggiato alcun mezzo”, non potendosi escludere – alla luce delle deposizioni di e Tes_1
– che l'opponente abbia utilizzato veicoli di trasporto gratuitamente CP_1 concessigli da terzi.
Infine, visto il tenore delle contrastanti dichiarazioni rese dallo e dal Tes_1 Pt_2 in merito alla vendita in via esclusiva di prodotti a marchio presso l'attività CP_2 commerciale dell'opponente (il ricordo del teste sul punto non è Testimone_3 affidabile, poiché egli afferma “In merito alla circostanza capitolata al punto C) della suddetta
5 memoria posso dire che, se non ricordo male, è vera.”, dopo avere tuttavia ammesso di essersi occupato “solo dell'impianto elettrico e del mobilio da sistemare nel locale”), tale ultimo fatto astrattamente impeditivo non può ritenersi provato.
Dimostrato il titolo e allegato l'inadempimento, era onere di Parte_1 dimostrare di avere adempiuto;
onere non ha assolto neppure in punto di contestazione specifica dell'importo della fattura.
L'opposizione va dunque rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 419/2022 va dichiarato esecutivo.
Non sussistono tuttavia i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 1 e 3,
c.p.c.
L'art. 96, comma 1, c.p.c. va considerato come una species riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (così Cass. n. 9080/2013).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, sotto il profilo oggettivo «la domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni» (Cass., n. 7620/2013).
Parte opposta non ha dato alcuna prova né di un pregiudizio distinto dal semplice coinvolgimento in una controversia giudiziaria – solo successivamente – rivelatasi infondata (danno, peraltro, astrattamente risarcibile con la rifusione delle spese legali) né, in particolare, dell'ammontare del danno che il Giudice non può liquidare, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi idonei a identificarne concretamente l'esistenza.
L'art. 96, comma 3, c.p.c. mira invece a sanzionare condotte in violazione di quel grado minimo di diligenza che “consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione
l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per contrarietà al
6 diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (così, Cass., n. 27326/2019); elementi che non è dato ravvisare nel caso di specie.
3. – Il rigetto della richiesta ex art. 96, comma 1 o comma 3, c.p.c., stante la sua accessorietà rispetto all'effettivo tema di lite, non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare soccombenza reciproca (v. Cass., n. 11792/2018 e Cass., n. 9532/2017) e, pertanto, le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a €
26.000 ridotti del 20 % tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1726/2022 R.G., promossa da nei Parte_1 confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
419/2022 emesso da questo Tribunale il 14 ottobre 2022 (dep. 17 ottobre 2022);
2) condanna a rifondere ad le spese Parte_1 CP_1
di lite, che liquida in € 4.061,60 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Patti, lì 8 maggio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
7