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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 739 R.G.A.C.C. dell'anno 2024, cui è riunito il procedimento n. 744-24, proposta con atto di citazione e giudizio iscritto in data
29.02.2024, e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Paolo De Angelis, che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione
Opponente
E
elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Giovanni Controparte_1
Minichiello, che lo rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposto
Oggetto: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.11.2024 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
Preliminarmente si precisa che lo scrivente G.U. è subentrato nella trattazione del presente procedimento all'udienza del 03.10.2024.
itava in giudizio in opposizione Parte_1 Controparte_1
a precetto notificato in data 09.02.2024 in ragione di decreto ingiuntivo n.38/2024 del g.d.p. di Ariano Irpino, per far dichiarare la nullità e l'inefficacia di tale precetto in considerazione dell'erronea allegazione del titolo con conseguente violazione dell'art. 479 c.p.c., oltre all'incongruità delle somme precettate, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Instauratosi il contraddittorio, l'opposto si costituiva ma l'Avv. Giovanni
Minichiello rappresentava la connessione con altro giudizio n.r.g. 744-24 nel quale veniva opposto altro precetto per le spese legali e chiedeva accertarsi la cessata materia del contendere per aver rinunziato ai precetti notificati prima della rispettiva iscrizione a ruolo del giudizio;
conseguentemente, si concludeva per compensarsi integralmente le spese di lite.
Ritenuta la causa già matura per la decisione, la stessa veniva rinviata all'udienza del
07.11.24 invitando le parti a depositare le proprie comparse prima di tale udienza nei termini perentori dell'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che con l'opposizione al precetto viene introdotto un giudizio tendente all'accertamento negativo della pretesa creditoria, nel quale l'opposto ha veste sostanziale di attore sotto il profilo dell'onere probatorio. Deve, inoltre, rilevarsi che, a seguito dell'opposizione, il Giudice ha il potere-dovere di verificare l'intrinseco fondamento del titolo esecutivo e della sua formazione, anche sul piano della qualificazione giuridica.
Invece di procedere a dirimere le varie eccezioni preliminari e pregiudiziali, questo
Giudicante ritiene di dover esaminare il merito dell'azione, secondo il principio della ragione più liquida in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in conformità con il principio dettato dalla Cassazione SS.UU. n. 26242-3/2014.
Nel merito, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è un istituto di creazione giurisprudenziale che, diversamente dall'ordinamento amministrativo e tributario in cui è espressamente prevista, non trova nel sistema processuale civile uno specifico fondamento positivo e ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale. Secondo la ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza di cessazione della materia del contendere è una pronuncia in rito, avente natura dichiarativa, con la quale viene decretata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. La statuizione è idonea ad acquisire efficacia di giudicato sull'accertamento del venir meno di tale condizione dell'azione, ma non sulla pretesa fatta valere (Cass. civ., sez. U., 28 settembre 2000 n.
1048; Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006 n. 4714; Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2015 n.
17312).
Orbene, nel caso specifico, con la rinunzia ad entrambi i precetti, cessa di fatto la materia dell'intero contendere con assoluta irrilevanza delle eccezioni dell'opponente. Dal punto di vista delle spese, deve farsi riferimento al principio della cd. “soccombenza virtuale”:
“La soccombenza virtuale è quella che deve stabilire il giudice tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. La soccombenza è "virtuale" perché, di fatto, il giudizio si è concluso senza vinti né vincitori. Secondo la giurisprudenza la soccombenza virtuale si determina in base alla ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa di parte. Ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese processuali domandate in seguito all'estinzione del giudizio deve farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'opposizione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta. In altre parole, per stabilire la soccombenza virtuale il giudice deve immaginare che il processo sia proseguito, ponendo le spese a carico della parte che, con ogni probabilità, avrebbe perso.
Insomma: sulla base degli elementi fino a quel momento raccolti, il giudice deve stabilire chi avrebbe vinto la causa se il processo fosse andato avanti anziché estinguersi per la cessata materia del contendere.” (Cass. 3225/22)
Nondimeno, alla luce del fatto che ha comunque pagato gli importi Parte_1 precettati, che sono poi stati restituiti dall'opposto, e che la rinunzia ai precetti è intervenuta precedentemente all'iscrizione a ruolo dei rispettivi giudizi, benché dopo la notificazione degli atti introduttivi, alla luce dei vicendevoli comportamenti, non è possibile porre a carico di nessuna delle parti le spese processuali neppure con il criterio della soccombenza virtuale e si ritiene opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, Dott. Rosario Molino, definitivamente pronunciando, reietta, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Benevento, il 12 dicembre 2024
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Rosario Molino