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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 31/08/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3041 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3041 / 2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CELI Parte_1 C.F._1
VA (C. F. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._2 sito in Roma, Via San Bernardino da Siena n. 59 (PEC: Email_1
RICORRENTE
Contro
(C. F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. PROIETTI SARA (C. F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._4 il suo studio sito in TIVOLI, VIA A. DEL RE, 18 (PEC: ; Email_2
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. in sede.
Pag. 1 a 4 Oggetto: scioglimento matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 5 luglio 2021 il ricorrente si rivolgeva al tribunale chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1 in Castel Madama il 26.5.2012 (atto n. 4, parte 1, serie A, anno 2012), da cui non nascevano figli, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo, e segnatamente: revoca del diritto di abitazione e/o assegnazione della casa coniugale in favore della resistente;
alcun contributo al mantenimento.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f. confermava le statuizioni stabilite in sede di separazione personale, e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore.
Nelle more, si costituiva la resistente, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio ma chiedendo il rigetto della domanda di revoca del diritto di abitazione.
In corso di causa, veniva emessa sentenza non definitiva sullo status (sentenza n.
1682/2022 pubblicata in data 5.12.2022), mentre non venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti con le memorie istruttorie. In particolare, in sede di prima memoria ex art. 183,
VI comma, c.p.c., la ricorrente modificava le proprie conclusioni articolando domanda di assegno divorzile di € 700,00 mensili in proprio favore.
All'esito dell'udienza del 5 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e il giudice istruttore riservava la decisione al collegio.
II. La domanda di revoca del diritto di abitazione è inammissibile.
Come eccepito da parte resistente, il diritto di abitazione è stato acquisito dalla resistente in data antecedente alla separazione personale, in quanto il ricorrente lo ha acquistato dal proprio fratello per permuta in regime di comunione legale dei beni (cfr. all. 3 fascicolo parte resistente).
Pertanto, trattandosi di diritto reale in re aliena vantato dalla resistente, e non di assegnazione di casa coniugale – istituto inapplicabile al caso di specie in quanto dal
Pag. 2 a 4 matrimonio non sono nati figli, unici destinatari della tutela apprestata dall'istituto in parola -, la sua regolamentazione esula dall'oggetto del presente giudizio.
III. Risulta, altresì, inammissibile la domanda di riconoscimento di assegno divorzile, in quanto tardiva, come eccepito da parte ricorrente.
È infatti pacifico che “Nel giudizio di divorzio, la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri di quel rito, quindi dovendo essere necessariamente contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta;
tuttavia, deve escludersi la relativa preclusione nel caso in cui i presupposti del diritto all'assegno maturino nel corso del giudizio, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto.” (Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 3925 del 12/03/2012 - Rv. 621977 - 01).
Nel caso di specie, la costituzione della resistente è avvenuta in data 8.6.2022, mentre la prima memoria è stata depositata in data 27.12.2022. Considerato l'esiguo lasso di tempo intercorrente tra i menzionati scritti difensivi, nonché la situazione reddituale della resistente già al momento della costituzione, l'omessa formulazione della domanda di assegno divorzile in sede di costituzione risulta una scelta difensiva consapevole, anche alla luce dei principi sottesi all'assegno in commento. Né può dirsi che siano emersi nuovi elementi di fatto in corso di causa, peraltro nemmeno allegati.
In via meramente incidentale, si rileva che nel merito la domanda non avrebbe potuto comunque essere accolta, in quanto priva dei presupposti di legge. Difatti, come noto, la
Suprema Corte a Sezioni Unite è intervenuta con la sentenza n. 18287/2018 a chiarire quali siano i presupposti dell'assegno divorzile di cui all'art. 5 della legge sul divorzio. La
Suprema Corte, segnatamente, indica quale condicio sine qua non ai fini del riconoscimento dell'assegno in questione la “inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive”, in cui il canone dell'adeguatezza è da parametrarsi innanzitutto alla situazione economico-patrimoniale del richiedente, che ne costituisce il fondamento, da relazionarsi necessariamente alle cause che l'hanno prodotta.
Ebbene, deve tenersi conto, e la circostanza è assorbente, che la resistente non allega di aver sacrificato concrete occasioni professionali in ragione di un condiviso progetto Pag. 3 a 4 familiare in relazione alla propria carriera lavorativa, né che avesse un titolo di studio che le avrebbe dato accesso ad altro sbocco, maggiormente remunerativo.
Nel caso di specie, quindi, manca la prova della funzione perequativa dell'assegno divorzile.
II. Le spese, data la natura necessaria del procedimento, nonché la soccombenza parziale reciproca, si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone che i coniugi provvedano ognuno al proprio mantenimento;
2) Dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente di revoca del diritto di abitazione sulla casa coniugale;
3) Dichiara inammissibile la domanda di parte resistente di riconoscimento di un assegno divorzile;
4) Compensa le spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3041 / 2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CELI Parte_1 C.F._1
VA (C. F. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._2 sito in Roma, Via San Bernardino da Siena n. 59 (PEC: Email_1
RICORRENTE
Contro
(C. F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. PROIETTI SARA (C. F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._4 il suo studio sito in TIVOLI, VIA A. DEL RE, 18 (PEC: ; Email_2
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. in sede.
Pag. 1 a 4 Oggetto: scioglimento matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 5 luglio 2021 il ricorrente si rivolgeva al tribunale chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1 in Castel Madama il 26.5.2012 (atto n. 4, parte 1, serie A, anno 2012), da cui non nascevano figli, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo, e segnatamente: revoca del diritto di abitazione e/o assegnazione della casa coniugale in favore della resistente;
alcun contributo al mantenimento.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f. confermava le statuizioni stabilite in sede di separazione personale, e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore.
Nelle more, si costituiva la resistente, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio ma chiedendo il rigetto della domanda di revoca del diritto di abitazione.
In corso di causa, veniva emessa sentenza non definitiva sullo status (sentenza n.
1682/2022 pubblicata in data 5.12.2022), mentre non venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti con le memorie istruttorie. In particolare, in sede di prima memoria ex art. 183,
VI comma, c.p.c., la ricorrente modificava le proprie conclusioni articolando domanda di assegno divorzile di € 700,00 mensili in proprio favore.
All'esito dell'udienza del 5 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e il giudice istruttore riservava la decisione al collegio.
II. La domanda di revoca del diritto di abitazione è inammissibile.
Come eccepito da parte resistente, il diritto di abitazione è stato acquisito dalla resistente in data antecedente alla separazione personale, in quanto il ricorrente lo ha acquistato dal proprio fratello per permuta in regime di comunione legale dei beni (cfr. all. 3 fascicolo parte resistente).
Pertanto, trattandosi di diritto reale in re aliena vantato dalla resistente, e non di assegnazione di casa coniugale – istituto inapplicabile al caso di specie in quanto dal
Pag. 2 a 4 matrimonio non sono nati figli, unici destinatari della tutela apprestata dall'istituto in parola -, la sua regolamentazione esula dall'oggetto del presente giudizio.
III. Risulta, altresì, inammissibile la domanda di riconoscimento di assegno divorzile, in quanto tardiva, come eccepito da parte ricorrente.
È infatti pacifico che “Nel giudizio di divorzio, la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri di quel rito, quindi dovendo essere necessariamente contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta;
tuttavia, deve escludersi la relativa preclusione nel caso in cui i presupposti del diritto all'assegno maturino nel corso del giudizio, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto.” (Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 3925 del 12/03/2012 - Rv. 621977 - 01).
Nel caso di specie, la costituzione della resistente è avvenuta in data 8.6.2022, mentre la prima memoria è stata depositata in data 27.12.2022. Considerato l'esiguo lasso di tempo intercorrente tra i menzionati scritti difensivi, nonché la situazione reddituale della resistente già al momento della costituzione, l'omessa formulazione della domanda di assegno divorzile in sede di costituzione risulta una scelta difensiva consapevole, anche alla luce dei principi sottesi all'assegno in commento. Né può dirsi che siano emersi nuovi elementi di fatto in corso di causa, peraltro nemmeno allegati.
In via meramente incidentale, si rileva che nel merito la domanda non avrebbe potuto comunque essere accolta, in quanto priva dei presupposti di legge. Difatti, come noto, la
Suprema Corte a Sezioni Unite è intervenuta con la sentenza n. 18287/2018 a chiarire quali siano i presupposti dell'assegno divorzile di cui all'art. 5 della legge sul divorzio. La
Suprema Corte, segnatamente, indica quale condicio sine qua non ai fini del riconoscimento dell'assegno in questione la “inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive”, in cui il canone dell'adeguatezza è da parametrarsi innanzitutto alla situazione economico-patrimoniale del richiedente, che ne costituisce il fondamento, da relazionarsi necessariamente alle cause che l'hanno prodotta.
Ebbene, deve tenersi conto, e la circostanza è assorbente, che la resistente non allega di aver sacrificato concrete occasioni professionali in ragione di un condiviso progetto Pag. 3 a 4 familiare in relazione alla propria carriera lavorativa, né che avesse un titolo di studio che le avrebbe dato accesso ad altro sbocco, maggiormente remunerativo.
Nel caso di specie, quindi, manca la prova della funzione perequativa dell'assegno divorzile.
II. Le spese, data la natura necessaria del procedimento, nonché la soccombenza parziale reciproca, si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone che i coniugi provvedano ognuno al proprio mantenimento;
2) Dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente di revoca del diritto di abitazione sulla casa coniugale;
3) Dichiara inammissibile la domanda di parte resistente di riconoscimento di un assegno divorzile;
4) Compensa le spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4