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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/07/2024, n. 3628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3628 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 02 Luglio 2024, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12170 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Sisto n. 42, ed elettivamente domiciliato in Catania, Viale XX Settembre n. 43, presso lo studio dell'avv.
Piergiorgio Finocchiaro, che, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Rosario Giovanni Pellegrino, lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
, , nonché quale mandataria Controparte_1 CP_2 della , ai sensi Controparte_3 Controparte_4 dell'art. 13 della L 448/1998 e della procura a rogito Notaio di Tivoli, n. 37521 del 03.07.2014, in Persona_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ed entrambi elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della
Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria CP_1
Battiato, per mandato generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar Per_2 di Roma.
[...]
(già , Agente della Riscossione Controparte_5 Controparte_6 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t. ed elettivamente domiciliato in Catania, via Messina n. 808, presso lo studio dall'avv. Serenella Maria Cannavò, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistenti
1 OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 27.11.2023, il ricorrente premetteva che in data 02.11.2023 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento l'intimazione di pagamento n. 29320229019671311, con la quale gli veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 94.600,44, di cui € 23.478,42, a titolo di mancato versamento di contributi previdenziali e portati dall'avviso di addebito n. 593 2014 00075467 77 000, cui limitava l'impugnazione in questa sede.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione per la mancata notificazione dell'avviso di addebito, nonché
l'intervenuta prescrizione anche eventualmente successiva alla sua notificazione;
la violazione dell'art. 25 del
D. Lgs. 46/1999, l'inadempimento dell'onere probatorio e l'illegittimità degli interessi e previa sospensione, chiedeva l'annullamento degli stessi. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale eccepiva la tardività del ricorso per essere stato l'avviso di addebito regolarmente notificato, come da documentazione che produceva, contestava l'intervenuta prescrizione, anche per la sospensione dettata dalla normativa pandemica, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per le attività successive alla notificazione dell'avviso di addebito, nonché spiegava ulteriori ed ampie difese volte al rigetto del ricorso.
Si costituiva, altresì, l' , regolarmente evocata in giudizio, la quale Controparte_5 preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per le attività compiute dall'ente impositore, prima della trasmissione del ruolo e comunque a seguito della pronuncia della Cassazione n.
7514/2022. Rilevava la regolarità della notifica dell'avviso di addebito e contestava il ricorso della prescrizione, stante era stata notificata in data 27.06.2019 l'intimazione di pagamento n. 29320199001026680000, seguita poi dall'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Con provvedimento del 20.05.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 29.05.2024 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 02.07.2024.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
2 Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo
3 esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Orbene, il ricorrente ha contestato la mancata notificazione dell'avviso di addebito nonché ulteriori vizi formali inerenti la formazione del predetto atto, proponendo un'opposizione agli atti esecutivi, nonché la prescrizione, integrando un'opposizione a ruolo ed eventualmente anche successiva alla sua eventuale prova di avvenuta notificazione, integrando un'opposizione all'esecuzione.
Ciò premesso va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi devono dichiararsi inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c. Infatti, l'intimazione di pagamento risulta, incontestatamente, notificata in data 02.11.2023, mentre l'opposizione è stata depositata in data 27.11.2023, quindi oltre i venti giorni previsti dal citato articolo.
Tuttavia, con riferimento all'eccepita mancata notificazione degli avvisi di addebito, che va esaminata al solo fine di verificare la tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999, emerge – contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente – che essi risultano tutti regolarmente notificati.
4 Infatti, passando ad esaminare la notificazione dell'avviso di addebito, si evidenzia che esso risulta notificato per compiuta giacenza a mezzo servizio postale ordinario con raccomandata n. 65028953624-8, in data
30.01-20.02.2015, per come risulta dal relativo avviso di ricevimento allegato in atti.
Né ad inficiare la regolarità di tale notificazione può ritenersi valido il certificato storico prodotto dal ricorrente - peraltro tardivamente, perché non allegato alla prima difesa utile dopo la costituzione dell'INSP – che attesta una cancellazione dall'Anagrafe del Comune di Nicolosi del ricorrente a far data dal 27.11.2014, poiché quanto attestato dall'Ufficiale Postale, che ricopre nel caso specifico la funzione di pubblico ufficiale, nel predetto avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso e non risulta che il ricorrente abbia contestato le predette risultanze mediante querela di falso;
dall'altro, la predetta certificazione anagrafica non risulta accompagnata da nessuna documentazione dalla quale evincere l'iter amministrativo svolto dall'Organo comunale per pervenire ad una tale annotazione.
Per cui non può non darsi prevalenza probatoria a quanto risulta dall'attestazione dell'Ufficiale Postale che in data 30.01.2015 ha in assenza del destinatario (comunque reperito all'indirizzo indicato) l'asciato avviso di deposito del plico.
Ne consegue che l'opposizione va dichiarata tardiva con riguardo al termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo.
Con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass.
Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari
– e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n.
602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto,
5 prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n.
17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019 e viene confermato anche nelle successive pronunce della Suprema Corte di legittimità (Cass. n. 10131/2020), nella quale la Corte ha ricordato che, “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
6 Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del
Fisco: la Corte Costituzionale (n. 175/2018) ha peraltro ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.” Ed affermando affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del
1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale
(o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr. Cass. sent. n. 2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza“.
Ed ancora nell'Ordinanza n. 2339/2021, la Suprema Corte – confermando i predetti principi - ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito c.d. C.A.D.). CP_ Ne consegue che la notificazione eseguita direttamente dall' ovvero dall'Agente della Riscossione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare ed essa – in caso di giacenza - si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla data in cui è stato lasciato l'avviso al destinatario.
Ebbene, tenuto conto della data di notificazione dell'avviso di addebito nella data suindicata, il merito della pretesa contributiva non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
7 All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata
8 opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla data di rispettiva notificazione degli avvisi di addebito era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva (ovvero la prescrizione ex art. 3 della Legge 335/95) è incontestabile ed il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.
Inoltre, sempre con riguardo alla eccepita prescrizione, va osservato che la Cassazione afferma che “nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome esplicitamente stabilito dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335, articolo 3, comma
9, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e, pertanto, deve escludersi il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti (Cassazione, sentenza del 7 novembre 2007, n. 23164; n. 23116/2004).
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Orbene la regolare notificazione dell'avviso di addebito ha interrotto il termine di prescrizione, che da tale data
(10.02.2015) è cominciato a decorrere ex novo.
9 Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica del citatl attl, occorre innanzi tutto evidenziare come l'Agente della Riscossione, costituendosi, ha fornito prova di aver notificato atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, va valutata la portata e ritualità di tali atti intervenuta prima della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di giudizio (02.11.2023).
A tal proposito l , ha dedotto e provato che era stata notificata l'intimazione Controparte_5 di pagamento n. 293 2019 90010266 80 000, seguita poi dall'intimazione di pagamento oggi impugnata
Con riguardo all'intimazione di pagamento n. 293 2019 90010266 80 000, va rilevato che la stessa risulta essere stata notificata mediante deposito presso la Casa Comunale per “irreperibilità” del destinatario.
Passando quindi all'esame della regolarità della predetta notificazione, deve osservarsi come dalla documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione è emerso che la predetta intimazione di pagamento risulta notificata in data 27.06.2019 mediante il deposito nella casa comunale. Ed infatti la notificazione della suindicata intimazione ha, invero, avuto luogo ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 dichiarato incostituzionale con sentenza n. 258/2012, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento "Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600", anziché "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600". La cartella è stata notificata con le modalità stabilite dall'art. 60, comma 1 lett. e) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, richiamato, per i casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, ovvero mediante deposito dell'atto nella Casa Comunale e affissione del relativo avviso nell'albo del Comune, non prevedendo il citato articolo che del deposito e dell'affissione presso la Casa Comunale il notificatore debba informare il destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Evidenziato quanto sopra, occorre a questo punto rammentare che, prima dell'intervento demolitivo della
Corte Costituzionale (Cfr.: Corte Cost. n. 258/2012), l'art. 26, comma quarto, del D.P.R. n. 602/1973, in materia di notificazione della cartella di pagamento, stabiliva che nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile la notificazione si effettuava con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 e aggiungeva, così ponendo una disciplina speciale rispetto alla previsione di cui a tale ultimo articolo, che la notificazione si aveva per eseguita il giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito era affisso nell'albo del Il quarto comma dell'articolo in esame, nel menzionare l'affissione nell'albo comunale dell'avviso CP_7 di deposito e nel fissare il momento perfezionativo della notificazione nel giorno successivo a quello di detta affissione, si riferiva, come è evidente, alle modalità notificatorie previste dalla lettera e) del primo comma dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 alla stregua del quale “quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la
10 notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune [..]”.
La disciplina del procedimento notificatorio della cartella esattoriale nei superiori termini ricostruita prevedeva che nelle ipotesi di irreperibilità meramente “relativa” del destinatario (ipotesi riconducibili all'espressione “nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile” contenuta nel quarto comma dell'art. 26 del D.P.R. n.
602/1973) l'atto dovesse essere notificato non già applicando l'art. 140 c.p.c. ma con le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari “assolutamente” irreperibili [di cui alla lettera e) del primo comma dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973], sicché, pur nelle ipotesi in cui il domicilio fiscale fosse noto ed effettivo, il legislatore non aveva ritenuto necessario, per la validità della notificazione della cartella, né
l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, né la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella medesima ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario era stato, dunque, previsto un differente procedimento notificatorio a seconda che l'atto da notificare fosse stato un atto di accertamento, per il quale dovevano applicarsi le modalità previste dall'art. 140 c.p.c., o una cartella di pagamento, per la quale dovevano applicarsi le modalità previste dalla lettera e) del primo comma dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973. Nel primo caso l'avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale viene comunicato al destinatario sia con l'affissione di un avviso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, sia con l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, quindi, secondo modalità improntate al criterio dell'effettiva conoscibilità dell'atto. Nel secondo caso, invece, l'avvenuto deposito della cartella nella casa comunale non veniva comunicato al destinatario né con l'affissione alla porta, né con l'invio di una raccomandata informativa, ma - essendo prevista solo l'affissione nell'albo del Comune - secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza che, invero, ha ragion d'essere in relazione a soggetti assolutamente irreperibili giacché, mancando l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda del contribuente nel comune nel quale doveva eseguirsi la notificazione, l'avviso di cui all'art. 140 c.p.c. deve essere affisso non già alla (inesistente) porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del contribuente, come prevede l'art. 140 c.p.c., ma nell'albo del comune, mentre non è prevista la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 140 c.p.c. perché non vi è una abitazione, un ufficio o una azienda cui spedirla.
Tale diversità di disciplina di una medesima situazione (notificazione a soggetto “relativamente” irreperibile) è apparsa irragionevole e la Corte Costituzionale con la menzionata sentenza, dichiarando illegittimo l'art. 26 del
D.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600", anziché "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo
11 comma, alinea e lettera e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”, ha ristretto la sfera di applicazione del combinato disposto degli artt. 26, terzo comma (rectius, quarto comma, in seguito alle modifiche apportate dal d.l. n. 78/2010) del D.P.R. n. 602 del 1973 e 60, primo comma, alinea e lettera e) del D.P.R. n. 600 del 1973 alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario “assolutamente” irreperibile escludendone l'applicazione al caso di destinatario “relativamente” irreperibile contemplato dall'art. 140 c.p.c.
Ne consegue che alla notificazione delle cartelle di pagamento secondo le modalità indicate dal primo comma, alinea e lettera e), dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 può farsi luogo soltanto nelle ipotesi in cui ricorra il medesimo presupposto richiesto dalla detta lettera e) per la notificazione degli atti di accertamento, ovvero che nel Comune ove deve essere eseguita la notificazione manchi l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario (irreperibilità “assoluta”). Ne deriva, altresì, che nelle ipotesi previste dall'art. 140 c.p.c., di irreperibilità “relativa”, deve applicarsi il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 del D.P.R. n. 602 del
1973, secondo cui “Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto” n. 600 del 1973 e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui rinvia l'alinea del primo comma dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Nel caso in esame ed in applicazione di quanto sopra, la notificazione dell'intimazione di pagamento in questione il 01-09.07.2019 deve ritenersi regolare, ai sensi del predetto articolo, perché il destinatario è risultato “assolutamente irreperibile”, per come comprovato dalla documentazione anagrafica allegata dall'Agente della Riscossione e relativo al periodo in cui è stata eseguita la notificazione e tale notificazione ha ulteriormente interrotto il termine prescrizionale.
Conseguentemente alla data della notificazione dell'intimazione di pagamento qui impugnata, il termine prescrizionale non era ancora nuovamente decorso, poiché esso scadeva il 09.07.2024 e ciò senza che su tale termine assuma rilevanza la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19.
3. Spese.
Alla luce del complessivo esito del giudizio, per come dedotto in parte motiva, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 27.11.2023 da nei confronti dell' , ( , Parte_1 Controparte_1 CP_2 nonché quale mandataria della dell' , in persona Controparte_3 CP_2 Controparte_4 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., e dell' , in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999.
12 2) Rigetta l'opposizione e dichiara dovuti i contributi previdenziali portati dall'avviso di addebito n. 593 2014
00075467 77 000, sotteso all'intimazione impugnata, perché non prescritti.
3) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania all'udienza del 02.07.2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 02 Luglio 2024, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12170 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Sisto n. 42, ed elettivamente domiciliato in Catania, Viale XX Settembre n. 43, presso lo studio dell'avv.
Piergiorgio Finocchiaro, che, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Rosario Giovanni Pellegrino, lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
, , nonché quale mandataria Controparte_1 CP_2 della , ai sensi Controparte_3 Controparte_4 dell'art. 13 della L 448/1998 e della procura a rogito Notaio di Tivoli, n. 37521 del 03.07.2014, in Persona_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ed entrambi elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della
Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria CP_1
Battiato, per mandato generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar Per_2 di Roma.
[...]
(già , Agente della Riscossione Controparte_5 Controparte_6 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t. ed elettivamente domiciliato in Catania, via Messina n. 808, presso lo studio dall'avv. Serenella Maria Cannavò, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistenti
1 OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 27.11.2023, il ricorrente premetteva che in data 02.11.2023 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento l'intimazione di pagamento n. 29320229019671311, con la quale gli veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 94.600,44, di cui € 23.478,42, a titolo di mancato versamento di contributi previdenziali e portati dall'avviso di addebito n. 593 2014 00075467 77 000, cui limitava l'impugnazione in questa sede.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione per la mancata notificazione dell'avviso di addebito, nonché
l'intervenuta prescrizione anche eventualmente successiva alla sua notificazione;
la violazione dell'art. 25 del
D. Lgs. 46/1999, l'inadempimento dell'onere probatorio e l'illegittimità degli interessi e previa sospensione, chiedeva l'annullamento degli stessi. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale eccepiva la tardività del ricorso per essere stato l'avviso di addebito regolarmente notificato, come da documentazione che produceva, contestava l'intervenuta prescrizione, anche per la sospensione dettata dalla normativa pandemica, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per le attività successive alla notificazione dell'avviso di addebito, nonché spiegava ulteriori ed ampie difese volte al rigetto del ricorso.
Si costituiva, altresì, l' , regolarmente evocata in giudizio, la quale Controparte_5 preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per le attività compiute dall'ente impositore, prima della trasmissione del ruolo e comunque a seguito della pronuncia della Cassazione n.
7514/2022. Rilevava la regolarità della notifica dell'avviso di addebito e contestava il ricorso della prescrizione, stante era stata notificata in data 27.06.2019 l'intimazione di pagamento n. 29320199001026680000, seguita poi dall'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Con provvedimento del 20.05.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 29.05.2024 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 02.07.2024.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
2 Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo
3 esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Orbene, il ricorrente ha contestato la mancata notificazione dell'avviso di addebito nonché ulteriori vizi formali inerenti la formazione del predetto atto, proponendo un'opposizione agli atti esecutivi, nonché la prescrizione, integrando un'opposizione a ruolo ed eventualmente anche successiva alla sua eventuale prova di avvenuta notificazione, integrando un'opposizione all'esecuzione.
Ciò premesso va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi devono dichiararsi inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c. Infatti, l'intimazione di pagamento risulta, incontestatamente, notificata in data 02.11.2023, mentre l'opposizione è stata depositata in data 27.11.2023, quindi oltre i venti giorni previsti dal citato articolo.
Tuttavia, con riferimento all'eccepita mancata notificazione degli avvisi di addebito, che va esaminata al solo fine di verificare la tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999, emerge – contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente – che essi risultano tutti regolarmente notificati.
4 Infatti, passando ad esaminare la notificazione dell'avviso di addebito, si evidenzia che esso risulta notificato per compiuta giacenza a mezzo servizio postale ordinario con raccomandata n. 65028953624-8, in data
30.01-20.02.2015, per come risulta dal relativo avviso di ricevimento allegato in atti.
Né ad inficiare la regolarità di tale notificazione può ritenersi valido il certificato storico prodotto dal ricorrente - peraltro tardivamente, perché non allegato alla prima difesa utile dopo la costituzione dell'INSP – che attesta una cancellazione dall'Anagrafe del Comune di Nicolosi del ricorrente a far data dal 27.11.2014, poiché quanto attestato dall'Ufficiale Postale, che ricopre nel caso specifico la funzione di pubblico ufficiale, nel predetto avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso e non risulta che il ricorrente abbia contestato le predette risultanze mediante querela di falso;
dall'altro, la predetta certificazione anagrafica non risulta accompagnata da nessuna documentazione dalla quale evincere l'iter amministrativo svolto dall'Organo comunale per pervenire ad una tale annotazione.
Per cui non può non darsi prevalenza probatoria a quanto risulta dall'attestazione dell'Ufficiale Postale che in data 30.01.2015 ha in assenza del destinatario (comunque reperito all'indirizzo indicato) l'asciato avviso di deposito del plico.
Ne consegue che l'opposizione va dichiarata tardiva con riguardo al termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo.
Con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass.
Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari
– e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n.
602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto,
5 prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n.
17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019 e viene confermato anche nelle successive pronunce della Suprema Corte di legittimità (Cass. n. 10131/2020), nella quale la Corte ha ricordato che, “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
6 Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del
Fisco: la Corte Costituzionale (n. 175/2018) ha peraltro ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.” Ed affermando affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del
1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale
(o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr. Cass. sent. n. 2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza“.
Ed ancora nell'Ordinanza n. 2339/2021, la Suprema Corte – confermando i predetti principi - ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito c.d. C.A.D.). CP_ Ne consegue che la notificazione eseguita direttamente dall' ovvero dall'Agente della Riscossione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare ed essa – in caso di giacenza - si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla data in cui è stato lasciato l'avviso al destinatario.
Ebbene, tenuto conto della data di notificazione dell'avviso di addebito nella data suindicata, il merito della pretesa contributiva non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
7 All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata
8 opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla data di rispettiva notificazione degli avvisi di addebito era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva (ovvero la prescrizione ex art. 3 della Legge 335/95) è incontestabile ed il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.
Inoltre, sempre con riguardo alla eccepita prescrizione, va osservato che la Cassazione afferma che “nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome esplicitamente stabilito dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335, articolo 3, comma
9, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e, pertanto, deve escludersi il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti (Cassazione, sentenza del 7 novembre 2007, n. 23164; n. 23116/2004).
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Orbene la regolare notificazione dell'avviso di addebito ha interrotto il termine di prescrizione, che da tale data
(10.02.2015) è cominciato a decorrere ex novo.
9 Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica del citatl attl, occorre innanzi tutto evidenziare come l'Agente della Riscossione, costituendosi, ha fornito prova di aver notificato atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, va valutata la portata e ritualità di tali atti intervenuta prima della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di giudizio (02.11.2023).
A tal proposito l , ha dedotto e provato che era stata notificata l'intimazione Controparte_5 di pagamento n. 293 2019 90010266 80 000, seguita poi dall'intimazione di pagamento oggi impugnata
Con riguardo all'intimazione di pagamento n. 293 2019 90010266 80 000, va rilevato che la stessa risulta essere stata notificata mediante deposito presso la Casa Comunale per “irreperibilità” del destinatario.
Passando quindi all'esame della regolarità della predetta notificazione, deve osservarsi come dalla documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione è emerso che la predetta intimazione di pagamento risulta notificata in data 27.06.2019 mediante il deposito nella casa comunale. Ed infatti la notificazione della suindicata intimazione ha, invero, avuto luogo ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 dichiarato incostituzionale con sentenza n. 258/2012, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento "Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600", anziché "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600". La cartella è stata notificata con le modalità stabilite dall'art. 60, comma 1 lett. e) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, richiamato, per i casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, ovvero mediante deposito dell'atto nella Casa Comunale e affissione del relativo avviso nell'albo del Comune, non prevedendo il citato articolo che del deposito e dell'affissione presso la Casa Comunale il notificatore debba informare il destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Evidenziato quanto sopra, occorre a questo punto rammentare che, prima dell'intervento demolitivo della
Corte Costituzionale (Cfr.: Corte Cost. n. 258/2012), l'art. 26, comma quarto, del D.P.R. n. 602/1973, in materia di notificazione della cartella di pagamento, stabiliva che nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile la notificazione si effettuava con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 e aggiungeva, così ponendo una disciplina speciale rispetto alla previsione di cui a tale ultimo articolo, che la notificazione si aveva per eseguita il giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito era affisso nell'albo del Il quarto comma dell'articolo in esame, nel menzionare l'affissione nell'albo comunale dell'avviso CP_7 di deposito e nel fissare il momento perfezionativo della notificazione nel giorno successivo a quello di detta affissione, si riferiva, come è evidente, alle modalità notificatorie previste dalla lettera e) del primo comma dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 alla stregua del quale “quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la
10 notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune [..]”.
La disciplina del procedimento notificatorio della cartella esattoriale nei superiori termini ricostruita prevedeva che nelle ipotesi di irreperibilità meramente “relativa” del destinatario (ipotesi riconducibili all'espressione “nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile” contenuta nel quarto comma dell'art. 26 del D.P.R. n.
602/1973) l'atto dovesse essere notificato non già applicando l'art. 140 c.p.c. ma con le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari “assolutamente” irreperibili [di cui alla lettera e) del primo comma dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973], sicché, pur nelle ipotesi in cui il domicilio fiscale fosse noto ed effettivo, il legislatore non aveva ritenuto necessario, per la validità della notificazione della cartella, né
l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, né la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella medesima ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario era stato, dunque, previsto un differente procedimento notificatorio a seconda che l'atto da notificare fosse stato un atto di accertamento, per il quale dovevano applicarsi le modalità previste dall'art. 140 c.p.c., o una cartella di pagamento, per la quale dovevano applicarsi le modalità previste dalla lettera e) del primo comma dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973. Nel primo caso l'avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale viene comunicato al destinatario sia con l'affissione di un avviso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, sia con l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, quindi, secondo modalità improntate al criterio dell'effettiva conoscibilità dell'atto. Nel secondo caso, invece, l'avvenuto deposito della cartella nella casa comunale non veniva comunicato al destinatario né con l'affissione alla porta, né con l'invio di una raccomandata informativa, ma - essendo prevista solo l'affissione nell'albo del Comune - secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza che, invero, ha ragion d'essere in relazione a soggetti assolutamente irreperibili giacché, mancando l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda del contribuente nel comune nel quale doveva eseguirsi la notificazione, l'avviso di cui all'art. 140 c.p.c. deve essere affisso non già alla (inesistente) porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del contribuente, come prevede l'art. 140 c.p.c., ma nell'albo del comune, mentre non è prevista la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 140 c.p.c. perché non vi è una abitazione, un ufficio o una azienda cui spedirla.
Tale diversità di disciplina di una medesima situazione (notificazione a soggetto “relativamente” irreperibile) è apparsa irragionevole e la Corte Costituzionale con la menzionata sentenza, dichiarando illegittimo l'art. 26 del
D.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600", anziché "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo
11 comma, alinea e lettera e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”, ha ristretto la sfera di applicazione del combinato disposto degli artt. 26, terzo comma (rectius, quarto comma, in seguito alle modifiche apportate dal d.l. n. 78/2010) del D.P.R. n. 602 del 1973 e 60, primo comma, alinea e lettera e) del D.P.R. n. 600 del 1973 alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario “assolutamente” irreperibile escludendone l'applicazione al caso di destinatario “relativamente” irreperibile contemplato dall'art. 140 c.p.c.
Ne consegue che alla notificazione delle cartelle di pagamento secondo le modalità indicate dal primo comma, alinea e lettera e), dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 può farsi luogo soltanto nelle ipotesi in cui ricorra il medesimo presupposto richiesto dalla detta lettera e) per la notificazione degli atti di accertamento, ovvero che nel Comune ove deve essere eseguita la notificazione manchi l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario (irreperibilità “assoluta”). Ne deriva, altresì, che nelle ipotesi previste dall'art. 140 c.p.c., di irreperibilità “relativa”, deve applicarsi il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 del D.P.R. n. 602 del
1973, secondo cui “Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto” n. 600 del 1973 e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui rinvia l'alinea del primo comma dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Nel caso in esame ed in applicazione di quanto sopra, la notificazione dell'intimazione di pagamento in questione il 01-09.07.2019 deve ritenersi regolare, ai sensi del predetto articolo, perché il destinatario è risultato “assolutamente irreperibile”, per come comprovato dalla documentazione anagrafica allegata dall'Agente della Riscossione e relativo al periodo in cui è stata eseguita la notificazione e tale notificazione ha ulteriormente interrotto il termine prescrizionale.
Conseguentemente alla data della notificazione dell'intimazione di pagamento qui impugnata, il termine prescrizionale non era ancora nuovamente decorso, poiché esso scadeva il 09.07.2024 e ciò senza che su tale termine assuma rilevanza la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19.
3. Spese.
Alla luce del complessivo esito del giudizio, per come dedotto in parte motiva, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 27.11.2023 da nei confronti dell' , ( , Parte_1 Controparte_1 CP_2 nonché quale mandataria della dell' , in persona Controparte_3 CP_2 Controparte_4 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., e dell' , in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999.
12 2) Rigetta l'opposizione e dichiara dovuti i contributi previdenziali portati dall'avviso di addebito n. 593 2014
00075467 77 000, sotteso all'intimazione impugnata, perché non prescritti.
3) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania all'udienza del 02.07.2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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