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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/03/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 807/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 807/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto: “Ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da:
, nato a [...], il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente in [...];
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2
residente in [...];
pagina 1 di 6 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Tiberi (C.F.: – pec: C.F._3
- e-mail: - fax: 0792825002), elettivamente domiciliati presso Email_1 Email_2
lo studio del difensore, in Sassari, Via P. Jolanda nr. 60;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM in sede nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti chiedevano, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Tempio Pausania, in data 21 settembre 2019, tra e , trascritto nel Parte_1 CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Tempio Pausania al n. atto: 18, parte: II, serie A , anno
2019, mandando all'Ufficiale dello Stato Civile perché annoti l'emananda sentenza;
2) Le parti, preventivamente e concordemente, dichiarano di rinunciare all'appello, onde consentire l'immediata annotazione del provvedimento negli atti dello Stato civile. 3) Nulla sul mantenimento dei coniugi perchè entrambi autosufficienti”.
A sostegno delle proprie richieste, i ricorrenti rilevavano:
- di avere contratto matrimonio concordatario in Tempio Pausania, il 21 settembre 2019, trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Tempio Pausania all'anno 2019, atto 18, parte II, serie
A, optando per il regime della separazione dei beni;
- che dalla loro unione non nascevano figli;
- che i coniugi iniziavano a vivere separati dall'anno 2022;
- che, con decreto nr. 4924/2023 del 29 giugno 2023 (N.R.G. 1238/2022), il Tribunale di Tempio
Pausania omologava la separazione dei coniugi ricorrenti;
pagina 2 di 6 - che i ricorrenti erano economicamente indipendenti, avendo, peraltro, definito ogni vertenza di natura economica in sede di separazione;
- che lo stato di separazione si protraeva nel corso del tempo, senza alcuna possibilità di riconciliazione tra i coniugi, per cui sussistevano i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra gli stessi.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 13 marzo 2025, le parti, in via congiunta, si richiamavano alle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice Relatore, raccolto il parere del PM in sede, riferiva la causa al Collegio per la decisione nella camera di consiglio telematica del 17 marzo 20225.
*****
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale pagina 3 di 6 fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i ricorrenti, alle condizioni dagli stessi indicate in via congiunta, che si recepiscono nel dispositivo della presente sentenza.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto
(nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
Non occorre pronunciarsi sulle spese, stante la natura congiunta del presente procedimento.
Per quanto sopra esposto;
visto l'art. 8, Legge 6/3/1987 nr 74;
visto l'art. 3 nr. 2 lettera b), della Legge 898/70;
visto il parere del PM;
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Tempio Pausania il 21 settembre 2019, tra:
, nato il [...] in [...]; Parte_1
e pagina 4 di 6
, nata il [...] in [...]; CP_1
iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Tempio Pausania, Atto nr. 18, parte II, Serie
A, anno 2019;
alle seguenti:
CONDIZIONI
Le parti, preventivamente e concordemente, dichiarano di rinunciare all'appello, onde consentire
l'immediata annotazione del provvedimento negli atti dello Stato civile.
Nulla sul mantenimento dei coniugi perché entrambi autosufficienti.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
NULLA per le spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 17 marzo 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 5 di 6 Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 807/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto: “Ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da:
, nato a [...], il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente in [...];
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2
residente in [...];
pagina 1 di 6 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Tiberi (C.F.: – pec: C.F._3
- e-mail: - fax: 0792825002), elettivamente domiciliati presso Email_1 Email_2
lo studio del difensore, in Sassari, Via P. Jolanda nr. 60;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM in sede nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti chiedevano, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Tempio Pausania, in data 21 settembre 2019, tra e , trascritto nel Parte_1 CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Tempio Pausania al n. atto: 18, parte: II, serie A , anno
2019, mandando all'Ufficiale dello Stato Civile perché annoti l'emananda sentenza;
2) Le parti, preventivamente e concordemente, dichiarano di rinunciare all'appello, onde consentire l'immediata annotazione del provvedimento negli atti dello Stato civile. 3) Nulla sul mantenimento dei coniugi perchè entrambi autosufficienti”.
A sostegno delle proprie richieste, i ricorrenti rilevavano:
- di avere contratto matrimonio concordatario in Tempio Pausania, il 21 settembre 2019, trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Tempio Pausania all'anno 2019, atto 18, parte II, serie
A, optando per il regime della separazione dei beni;
- che dalla loro unione non nascevano figli;
- che i coniugi iniziavano a vivere separati dall'anno 2022;
- che, con decreto nr. 4924/2023 del 29 giugno 2023 (N.R.G. 1238/2022), il Tribunale di Tempio
Pausania omologava la separazione dei coniugi ricorrenti;
pagina 2 di 6 - che i ricorrenti erano economicamente indipendenti, avendo, peraltro, definito ogni vertenza di natura economica in sede di separazione;
- che lo stato di separazione si protraeva nel corso del tempo, senza alcuna possibilità di riconciliazione tra i coniugi, per cui sussistevano i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra gli stessi.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 13 marzo 2025, le parti, in via congiunta, si richiamavano alle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice Relatore, raccolto il parere del PM in sede, riferiva la causa al Collegio per la decisione nella camera di consiglio telematica del 17 marzo 20225.
*****
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale pagina 3 di 6 fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i ricorrenti, alle condizioni dagli stessi indicate in via congiunta, che si recepiscono nel dispositivo della presente sentenza.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto
(nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
Non occorre pronunciarsi sulle spese, stante la natura congiunta del presente procedimento.
Per quanto sopra esposto;
visto l'art. 8, Legge 6/3/1987 nr 74;
visto l'art. 3 nr. 2 lettera b), della Legge 898/70;
visto il parere del PM;
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Tempio Pausania il 21 settembre 2019, tra:
, nato il [...] in [...]; Parte_1
e pagina 4 di 6
, nata il [...] in [...]; CP_1
iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Tempio Pausania, Atto nr. 18, parte II, Serie
A, anno 2019;
alle seguenti:
CONDIZIONI
Le parti, preventivamente e concordemente, dichiarano di rinunciare all'appello, onde consentire
l'immediata annotazione del provvedimento negli atti dello Stato civile.
Nulla sul mantenimento dei coniugi perché entrambi autosufficienti.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
NULLA per le spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 17 marzo 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
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