TAR Bolzano, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 73
TAR
Sentenza 30 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 80 del 3010.2007, eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità manifesta

    La valutazione complessiva dello studente da parte del Consiglio di classe è in contrasto con i dati oggettivi del suo percorso formativo, in particolare con le votazioni ottenute nelle materie scientifiche, di grammatica, ortografia e produzione scritta. Il Consiglio ha omesso di valutare il miglioramento dello studente nel secondo quadrimestre e la sua capacità di recupero.

  • Accolto
    Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del falso presupposto di fatto, contraddittorietà e ingiustizia manifesta

    Le criticità ravvisate dal Consiglio di classe in materie scientifiche, grammatica, ortografia e produzione scritta sono contraddette dai voti positivi ottenuti dallo studente. Il mancato recepimento dei fondamenti del calcolo chimico è smentito dal voto di sufficienza in chimica, e le valutazioni negative in anatomia dello sport contrastano con il voto in scienze motorie.

  • Accolto
    Illogicità, violazione di legge ed erronea applicazione dei criteri generali per lo svolgimento degli scrutini

    La mancata pubblicazione dei criteri di scrutinio ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza Ministeriale n. 92/2007 compromette la validità degli atti valutativi.

  • Accolto
    Illogicità, violazione di legge, eccesso di potere ed erronea applicazione dei criteri generali per lo svolgimento degli scrutini

    Il giudizio finale non è stato reso sulla base di una valutazione complessiva che tenesse conto del percorso di recupero dello studente, ma ha applicato valutazioni non pertinenti ai risultati positivi ottenuti.

  • Accolto
    Violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all'obbligo di composizione del Consiglio di classe

    La sostituzione di quattro docenti estranei al Consiglio di classe ha determinato un'unanimità nell'esclusione dello studente, in contrasto con la precedente riunione in cui vi era stata una maggioranza per la promozione.

  • Accolto
    Eccesso di potere, violazione di legge e ingiustizia manifesta

    Il ricorso è stato accolto per le criticità motivazionali del provvedimento di non ammissione, che è stato annullato.

  • Altro
    Richiesta di condanna all'ammissione

    Non può essere disposta la condanna dell'Istituto resistente all'ammissione del minore alla classe successiva senza dilazione, trattandosi di potere esorbitante dalle competenze del Giudice, al quale spetta esclusivamente di investire l'Amministrazione di attività rinnovatoria.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bolzano, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 73
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
    Numero : 73
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo