Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00073/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00207/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 207 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianni Lanzinger e Carlo Lanzinger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Bolzano, Piazza della Vittoria, 7;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano e Istituto Tecnico per il -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Lukas Plancker e Maddalena Fedrizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare,
del provvedimento di non ammissione alla -OMISSIS- classe secondaria superiore dell’Istituto resistente, come comunicato in data -OMISSIS- costituito dal verbale del Consiglio di classe dd. -OMISSIS- con allegata motivazione nonché verbale dd. -OMISSIS-
nonché
per l’accertamento che, per i motivi indicati in narrativa, il provvedimento di non ammissione disposto dalla parte resistente in data -OMISSIS-, nonché ogni altro atto connesso precedente o conseguente anche se non noto a parte ricorrente, è nullo, invalido, annullabile, illegittimo e/o inefficace, e dichiararsi dunque la nullità rispettivamente, inefficacia, illegittimità e/o invalidità del medesimo, per eccesso di potere, violazione di legge e ingiustizia manifesta
e per l’effetto
per la condanna della parte convenuta alla ammissione senza dilazione dello studente -OMISSIS- alla -OMISSIS- classe della scuola secondaria superiore dell’Istituto “-OMISSIS-” con riserva di richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in separata sede.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e dell’Istituto Tecnico per il -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il consigliere EA TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso di data 24 ottobre 2025, notificato in pari data, -OMISSIS- impugnava il provvedimento di non ammissione del figlio minore -OMISSIS- alla -OMISSIS- classe secondaria superiore emesso dal Consiglio di classe dell’Istituto Tecnico per il -OMISSIS-, formulando altresì le ulteriori domande di accertamento e di condanna in epigrafe meglio specificate.
La ricorrente evidenziava come la decisione di non ammissione fosse motivata da reiterate insufficienze nell’ambito di tutte le materie scientifiche, da carenze nei settori dell’auto-organizzazione, dell’atteggiamento sul lavoro, della perseveranza e del lavoro autonomo, così come nei prerequisiti linguistico-comunicativi necessari per l’apprendimento specialistico. A tali criticità si aggiungevano difficoltà di trasferimento e applicazione in diverse materie, quali la mancata interiorizzazione nella materia chimica dei fondamenti del calcolo chimico, nonché notevoli carenze nei settori della grammatica e dell’ortografia, nella produzione scritta di testi e nel vocabolario tecnico preciso.
Il Consiglio di classe, a sostegno della determinazione di non ammissione, evidenziava una mancata dimostrazione in modo sostenibile delle competenze di scrittura e grammatica richieste per la -OMISSIS- classe, nonostante i voti positivi ottenuti nel secondo semestre. I docenti, a differenza del precedente Consiglio di classe del -OMISSIS-, adottavano tale decisione all’unanimità, nell’assenza tuttavia di quattro membri, sostituiti da altri professori.
La deliberazione dell’organo collegiale si poneva nondimeno in contrasto con la documentazione rilasciata dall’istituto, dalla quale emergeva un netto miglioramento desumibile dal conseguimento di risultati assolutamente positivi, fatta eccezione di una materia, segnatamente -OMISSIS-.
I voti ottenuti nell’ambito del secondo semestre segnavano un netto miglioramento dell’alunno, che raggiungeva una media del voto finale pari a -OMISSIS-, con sospensione del giudizio sino all’esame di -OMISSIS- tenutosi in data -OMISSIS-, ove riusciva comunque a migliorare il precedente risultato, essendogli attribuito il punteggio di -OMISSIS- in luogo del precedente -OMISSIS-.
Il minore, contrariamente a quanto attestato nel verbale di non ammissione, conseguiva voti elevati per le lingue -OMISSIS-, assai buoni per materie -OMISSIS-, persistendo una insufficienza in una sola materia. Tale discrasia denotava una frontale contraddizione tra le motivazioni della bocciatura e l’evidenza del successo di apprendimento progressivamente cresciuto nel corso dell’anno e comunque aumentato anche in esito all’esame finale.
2. A sostegno del proprio ricorso deduceva i seguenti motivi:
2.1. “ Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 80 del 3010.2007, eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità manifesta risultando non ammesso lo studente per ragioni del tutto contrastanti con 3 i risultati raggiunti nelle verifiche, come comunicate nel corso dell’anno scolastico 2024-2025 ”.
La ricorrente evidenziava come la valutazione del Consiglio docenti fosse chiamata a pronunciarsi sulla situazione del curriculum dello studente al termine del secondo quadrimestre, che poteva senz’altro ritenersi recuperabile nell’anno successivo, considerato l’imponente miglioramento conseguito. A fronte di 4 insufficienze in materie quali -OMISSIS-, l’alunno migliorava il voto in ben 8 materie sulle 14 curriculari (con -OMISSIS-), non venendo ammesso alla classe successiva a causa della sospensione del giudizio in ragione di una insufficienza nell’unica materia di -OMISSIS-.
Ad avviso della ricorrente le modalità di esercizio della discrezionalità tecnica afferente l’attività didattica riservata all’Amministrazione, pur caratterizzate da una latitudine assai ampia, non potevano in ogni caso derogare ai principi fondamentali posti a presidio dell’attività amministrativa, non potendosi tollerare gravi errori di fatto né palesi travisamenti della situazione concreta.
La stessa normativa richiamata dal Consiglio di classe nei verbali del -OMISSIS- e del -OMISSIS- imponeva, secondo l’ordinanza ministeriale n. 330 del 27 maggio 1997, una valutazione circa la possibilità di raggiungimento, da parte dell’alunno, degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nel corso dell’anno successivo, potendosi disporre la non ammissione esclusivamente nel caso di insufficienze gravi e non recuperabili.
Il quadro normativo riconosciuto dallo stesso Consiglio di classe veniva sintetizzato nell’ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007, dalla quale si desumeva l’effettiva natura della valutazione, qualificata come processo finalizzato ad accompagnare lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti.
L’esame dei risultati di profitto nelle diversificate materie, conseguiti dallo studente, attestavano la contraddittorietà e irragionevolezza della decisione finale di non ammissione, la quale non si adeguava alle disposizioni normative e alla disciplina ordinamentale del settore della pubblica istruzione.
2.2. “ Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del falso presupposto di fatto, contraddittorietà e ingiustizia manifesta in quanto erroneamente si deduce da parte della Pubblica Amministrazione che la non ammissione è stata decisa per ragioni (carenze in molteplici settori dei programmi scolastici) smentite dagli atti acquisiti con il vincolo della pubblica fede che riconoscono all’allievo buone e talvolta brillanti risultati in tutte le materie, ad eccezione di -OMISSIS- ”.
Il Consiglio scolastico, avvertito della contraddittorietà e insufficienza delle ragioni inizialmente espresse per la non ammissione, nella deliberazione definitiva adottata nel mese di settembre 2025 negava che motivazioni fossero quelle espresse nella precedente seduta tenutasi in data -OMISSIS-, nel cui ambito si assumeva una decisione a maggioranza con nove docenti contrari e sei favorevoli.
Sotto un ulteriore profilo la determinazione di non ammissione richiamava argomenti del tutto inesistenti, compromettendo l’attendibilità e la coerenza del giudizio adottato, in pieno contrasto con gli esiti della carriera scolastica dell’allievo.
In particolare, l’assunto secondo cui l’alunno otteneva ripetutamente risultati insufficienti nelle materie scientifiche contrastava con i voti conseguiti in -OMISSIS-.
Analogamente, le dedotte carenze nei settori della grammatica, dell’ortografia e nella produzione scritta di testi venivano contraddette dall’ottenimento del voto -OMISSIS- e della votazione di -OMISSIS-, così come le presunte lacune asseritamente emerse in modo trasversale nelle prove di valutazione delle scienze naturali contrastavano con il conseguimento del voto di -OMISSIS- in tutte e tre le scienze naturali del curriculum scolastico. Il mancato recepimento dei fondamenti del calcolo chimico incontrava una radicale smentita nel voto di piena sufficienza ottenuto in chimica, così come le ritenute valutazioni negative nella sotto disciplina “anatomia dello sport” si ponevano in contrasto con la votazione-OMISSIS-ottenuta nella materia “scienze motorie e sportive”.
La determinazione di non ammissione, assunta a seguito di evidenti errori nella valutazione dei presupposti di fatto, si risolveva pertanto in un atto viziato per eccesso di potere.
2.3. “ Illogicità, violazione di legge ed erronea applicazione dei criteri generali per lo svolgimento degli scrutini anche come conseguenza della mancata formulazione da parte del Collegio docenti ex art. 6 ord. min n. 92/02 “dei criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale” e comunque violazione dei principi generali sulle operazioni di scrutinio finale con particolare riferimento alla normativa richiamata nelle premesse del verbale del Consiglio di classe ”.
L’Amministrazione scolastica, ad avviso della ricorrente, non si atteneva ai principi di imparzialità, trasparenza e legittimità della procedura, omettendo di rendere noti i criteri per lo svolgimento dello scrutinio di cui all’art. 6 dell’ordinanza ministeriale n. 92/2007.
La lamentata omissione comprometteva irrimediabilmente il giudizio di non ammissione alla classe superiore dello studente, difettando una condizione di validità degli atti comportanti l’accertamento valutativo degli esiti dell’esame.
2.4. “ Illogicità, violazione di legge, eccesso di potere ed erronea applicazione dei criteri generali per lo svolgimento degli scrutini, sotto altro profilo anche come conseguenza della mancata applicazione da parte del Collegio docenti, ex art. 8 ordinanza ministeriale n. 92/2007, dei criteri d’obbligo da applicare secondo il comma 3, 4 e 6 alle verifiche finali ”.
La ricorrente evidenziava come il giudizio finale, ancorché negativo, dovesse essere reso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, tenendo conto non solo dei risultanti conseguiti in sede di accertamento conclusivo, bensì anche nell’ambito delle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero.
L’amministrazione, per contro, incorreva in un evidente errore di attribuzione, applicando all’alunno valutazioni e giudizi allo stesso non ascrivibili per l’evidenza dei risultati positivi riportati nelle pagelle dell’anno scolastico 2024/2025.
La corretta procedura imponeva l’ammissione all’anno successivo dello studente il cui percorso formativo denotava, in sede di integrazione dello scrutinio finale, un significativo recupero delle lacune pregresse in termini di conoscenze, abilità e competenze. In un simile contesto, pertanto, il Consiglio di classe doveva necessariamente ammettere lo studente alla classe successiva in considerazione della complessiva preparazione e delle capacità di apprendimento dallo stesso dimostrate.
2.5. “ Violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’obbligo statuito dall’ordinanza ministeriale n. 92/2007 art. 8 comma 6 secondo cui “la competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale ”.
Ad avviso della ricorrente le operazioni di scrutinio si concludevano con un Consiglio di classe irregolare, in quanto caratterizzato dalla partecipazione di ben quattro docenti estranei alla composizione della precedente seduta. L’arbitraria sostituzione di quattro docenti estranei al Consiglio determinava l’unanimità nell’esclusione dello studente, ciò in pieno spregio di quanto statuito nell’ambito della riunione tenutasi nel mese di -OMISSIS-, allorquando ben sei docenti si esprimevano per la promozione dell’allievo.
3. In data 21 novembre 2025 si costituivano in giudizio le Amministrazioni resistenti, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della Provincia Autonoma di Bolzano e, nel merito, contestando la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso, di cui chiedevano la declaratoria di inammissibilità e comunque la reiezione.
4. Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026, sentite le parti presenti, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio, in adesione all’eccezione ritualmente formulata dalla difesa della resistente Provincia autonoma di Bolzano, ne rileva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva.
Gli atti impugnati con il ricorso introduttivo sono stati invero adottati dal Consiglio di classe facente capo all’Istituto Tecnico per il -OMISSIS- e sono, per ciò stesso, unicamente imputabili a detta Amministrazione.
In seguito alla delega alla Provincia autonoma di Bolzano delle funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione, operata con il D. Lgs. 24 luglio 1996, n. 434, con la successiva legge provinciale 29 luglio 2000, n. 12 è stata attribuita la personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche ed è stata loro riconosciuta piena autonomia didattica ed amministrativa (cfr. art. 2). Al dirigente scolastico è stata attribuita la rappresentanza legale dell’istituzione scolastica (cfr. art. 13) e, di conseguenza, in caso di impugnazione di giudizi di idoneità, espressi dalle Commissioni interne alle singole istituzioni scolastiche, la legittimazione passiva spetta ora esclusivamente alle singole istituzioni, in persona dei rispettivi dirigenti (cfr. T.R.G.A. Bolzano, 15 febbraio 2023, n. 37; idem 17 febbraio 2000, n. 36; 28 gennaio 2005, n. 32; 26 gennaio 2011, n. 42 e 9 marzo 2016, n. 122).
Deve pertanto dichiararsi priva di legittimazione passiva nella controversia in esame la Provincia autonoma di Bolzano, con conseguente fondatezza dell’eccezione sollevata in considerazione della non riconducibilità dei provvedimenti impugnati alla stessa, quanto piuttosto al solo Istituto scolastico cui appartengono gli organi che li hanno adottati.
2. Ciò posto, nel merito il ricorso introduttivo è fondato in relazione all’interposta domanda di annullamento, per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
3. I primi quattro motivi di gravame, tenuto conto della natura sostanziale delle doglianze ivi articolate, sono meritevoli di accoglimento e assumono carattere assorbente rispetto alle censure prospettate nel residuo motivo di ricorso. Tali motivi di impugnazione, in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente connesse tra di loro afferenti l’approccio adottato nella valutazione dell’alunno e il prospettato contrasto tra giudizio finale e valutazioni riportate dallo studente nelle singole materie, sono suscettibili di trattazione congiunta.
4. Il Collegio rileva preliminarmente come sia la delibera di sospensione del giudizio dell’alunno adottata in data -OMISSIS-, sia le successive delibere di non ammissione dello studente assunte in data -OMISSIS- e -OMISSIS- richiamino quali parametri normativi di riferimento, tra l’altro, l’ordinanza ministeriale 5 novembre 2007, n. 92, nonché la delibera della Giunta provinciale 4 luglio 2011, n. 1020. In particolare, l’art. 9, comma 5 della citata delibera n. 1020/2011 prevede l’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo delle studentesse e degli studenti che sono valutati in tutte le materie e nella condotta e, se la valutazione viene espressa con un separato voto in cifre, nell’area di apprendimento trasversale con almeno sei decimi.
L’art. 6 dell’ordinanza ministeriale n. 92/2007 prevede a sua volta, ai commi 3 e 4, la possibilità di sospensione del giudizio in sede di scrutinio finale nei confronti degli studenti che presentino valutazioni insufficienti anche solo in una sola materia. Il successivo art. 8, comma 4 dispone inoltre che il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri contemplati dalla medesima ordinanza n. 92/2007, deliberi l’integrazione dello scrutinio finale esprimendosi sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva.
Sulla scorta delle coordinate normative tracciate, deve ritenersi che la sospensione del giudizio possa essere disposta anche sulla base di una valutazione insufficiente in una sola materia e che l’integrazione dello scrutinio possa risolversi anche in senso negativo. Tale giudizio, tuttavia, si profila espressamente subordinato a una valutazione complessiva dello studente, come desumibile dal tenore testuale della disposizione, che richiede espressamente l’adozione di un approccio “globale” sia in caso di esito positivo, sia in caso di esito negativo: “ 4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma i del precedente articolo, vengono pubblicati all'albo dell'istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione «ammesso». In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione «non ammesso» ”.
Ciò posto, ancorché la giurisprudenza amministrativa abbia avuto modo di affermare come la presenza di una sola insufficienza non sia ostativa alla formulazione di un giudizio di non promozione (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VII, 14 novembre 2024, n. 9144), il Collegio ritiene che la valutazione complessiva dello studente fornita dal Consiglio di classe si ponga in contrasto con i dati oggettivi afferenti il suo percorso formativo.
Invero, nel provvedimento di data -OMISSIS-, recante l’integrazione di motivazione di non ammissione come da specifica riserva apposta nel verbale del -OMISSIS- (“ Die Nicht-Versetzung wird noch einmal ausführlich begründet ”), la decisione di non ammissione risulta adottata sulla scorta di molteplici deficit trasversalmente ravvisati in diverse materie.
La motivazione posta dal Consiglio di classe a fondamento della decisione di non ammissione dello studente si pone tuttavia in radicale e insanabile contrasto con i dati oggettivamente riportati dallo studente. In particolare, del tutto contraddittorio e frutto di un evidente travisamento dei fatti si profila il richiamo a presunti risultati insufficienti in tutte le materie scientifiche, ritenuti attribuibili in gran parte a basi matematiche incerte e alla loro mancata applicazione affidabile in contesti scientifici (cfr. 2° cpv. del provvedimento di data -OMISSIS-, prodotto sub doc. 1 dalla ricorrente: “ Im gesamten naturwissenschaftlichen Fachbereich zeigten sich wiederholt unzureichende Ergebnisse, die maßgeblich auf unsichere mathematische Grundlagen und deren fehlende, verlässliche Anwendung in naturwissenschaftlichen Kontexten zurückzuführen sind ”). Invero, tale assunto risulta oggettivamente smentito dalle votazioni conseguite nelle materie -OMISSIS-, dalle quali non emerge alcuna insufficienza.
Del pari travisate risultano altresì le non meglio precisate carenze nei settori della grammatica e dell’ortografia e nella produzione scritta di testi, asseritamente desumibili dalla presenza di numerosi errori nei compiti scritti (pag. 2 del citato doc. 1: “ Hinzu kommen ausgeprägte Defizite in den Bereichen Grammatik und Orthografie, in der schriftlichen Textproduktion und im fachlich präzisen Wortschatz; schriftliche Arbeiten enthalten zahlreiche Fehler, teils mit schwer lesbarer Handschrift und umgangssprachlichen Formulierungen ”).
Le criticità ravvisate dal Consiglio di classe in tale ambito si profilano per contro oggettivamente contraddette dall’ottenimento del voto -OMISSIS-, così come da una votazione di -OMISSIS-, quindi positiva, nella materia “-OMISSIS-”.
Le presunte lacune asseritamente emerse in modo trasversale nelle prove di valutazione delle scienze naturali (pagg. 1 e 2 del citato doc. 1: “ Die Defizite traten fachübergreifend in naturwissenschaftlichen Leistungsnachweisen zutage und konnten nur punktuell – meist unter verlängerter Bearbeitungszeit oder nach wiederholter Übungsphase – kompensiert werden ”), inoltre, si pongono a loro volta in contrasto con il conseguimento di una votazione di -OMISSIS- in tutte e tre le scienze naturali.
Il mancato recepimento dei fondamenti del calcolo chimico, cosi come argomentato a pag. 2 del provvedimento impugnato: “ Unter anderem sind im Fach Chemie die Grundlagen des chemischen Rechnens nicht verinnerlicht ”, risulta radicalmente smentito dal voto di piena sufficienza ottenuto in chimica.
Analoghe contraddizioni si rinvengono nelle valutazioni negative riportate dall’alunno nella sottodisciplina “anatomia dello sport”, dedotte a pag. 2 del provvedimento impugnato: “ Das zeigte sich beispielweise auch in negativen Bewertungen im Teilbereich Sportanatomie ”, in quanto del tutto antitetiche rispetto alla votazione di -OMISSIS- ottenuta nella materia “scienze motorie e sportive”.
Appare pertanto evidente il travisamento dei fatti in cui è incorso il Consiglio di classe, il quale, nell’elaborare la valutazione complessiva dello studente, ha valorizzato degli aspetti radicalmente contrastanti con il suo curriculum scolastico. La stessa giurisprudenza evocata dall’Amministrazione resistente ( id est : T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 6 ottobre 2010, n. 17759), nell’ammettere il giudizio di non promozione fondato su una sola materia insufficiente, ne consente tuttavia il sindacato giurisdizionale, ancorché circoscrivendolo ai soli casi di “ macroscopiche ed evidenti illogicità ”.
Nel caso di specie, tali criticità sono senz’altro riconducibili ai travisamenti di fatto documentati dalla ricorrente e riscontrabili da un raffronto tra motivazione integrativa del giudizio di non idoneità e voti riportati nell’ambito della pagella relativa all’anno scolastico 2024/2025 (doc. 5 prodotto da parte attrice).
Il Consiglio di classe, inoltre, ha radicalmente omesso di valutare il significativo miglioramento riportato dallo studente nell’ambito del secondo quadrimestre, tale da denotare un’elevata capacità di recupero. A fronte di quattro insufficienze in materie quali -OMISSIS-, l’alunno ha oggettivamente migliorato il voto in ben otto materie sulle quattordici curriculari (con -OMISSIS-), non venendo ammesso alla classe successiva a causa della sospensione del giudizio determinata da una insufficienza nell’unica materia di -OMISSIS-.
La documentata capacità di recupero dello studente risulta peraltro riscontrabile anche in relazione a tale specifica materia, avendo lo stesso conseguito, a seguito dell’esame tenutosi in data -OMISSIS-, una votazione di -OMISSIS- in luogo del precedente voto di -OMISSIS-.
Sotto questo profilo, il Consiglio di classe ha pertanto radicalmente pretermesso di considerare le finalità del processo valutativo, cosi come espresse dall’art. 1 dell’ordinanza ministeriale n. 92/2007, richiamata in tutti gli atti impugnati quale presupposto normativo di riferimento, secondo cui: “ La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti ”.
In definitiva, la motivazione sottesa al provvedimento impugnato risulta fondata su un radicale travisamento dei risultati conseguiti dallo studente all’esito dello scrutinio del secondo quadrimestre, tale da inficiare il giudizio predittivo sulle possibilità di recupero, da proiettare necessariamente su un più ampio periodo scolastico. Ciò a maggior ragione laddove si consideri il notevole miglioramento conseguito dall’alunno nel corso dell’anno scolastico 2024/2025, denotante la sussistenza di margini di progresso non adeguatamente valutati nel giudizio sotteso alla determinazione impugnata nella presente sede.
In considerazione delle criticità motivazionali inficianti il provvedimento di non ammissione impugnato innanzi a questo T.R.G.A., deve pertanto accogliersi il gravame interposto.
5. Per quanto sopra esposto i primi quattro motivi di ricorso – di natura assorbente rispetto alle residue doglianze – sono fondati e vanno dunque accolti, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del cod. proc. amm., l’Amministrazione dovrà rideterminarsi circa l’ammissione dell’alunno ricorrente alla -OMISSIS- classe secondaria superiore dell’Istituto Tecnico per il -OMISSIS-, alla luce delle considerazioni svolte dal Collegio nei precedenti paragrafi di questo provvedimento. Non può per contro essere disposta la condanna dell’Istituto resistente all’ammissione del minore alla classe successiva senza dilazione, così come richiesto nella conclusione formulata nel ricorso introduttivo sub n. 2, trattandosi di potere del tutto esorbitante dalle competenze di questo Giudice, al quale spetta esclusivamente di investire l’Amministrazione di attività rinnovatoria in ossequio al dettame conformativo recato dalla sentenza di annullamento (cfr., in materia di cd. “ one shot provvedimentale”, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 19 febbraio 2024, n. 1176).
La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all’ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Le spese di giudizio seguono, come per legge, l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in relazione all’Istituto Tecnico per il -OMISSIS-.
Per quanto riguarda la resistente Provincia Autonoma di Bolzano, il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per la compensazione ex artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c. in considerazione della peculiarità della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia Autonoma di Bolzano.
Condanna la parte resistente Istituto Tecnico per il -OMISSIS- al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente -OMISSIS-, liquidate complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, C.P.A. e I.V.A. (se e in quanto dovuti).
Spese del procedimento compensate in relazione alla posizione della parte resistente Provincia Autonoma di Bolzano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
PH RC, Presidente
Edith Engl, Consigliere
Alda Dellantonio, Consigliere
EA TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA TT | PH RC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.