Art. 27.
Per le operazioni di cui ai precedenti articoli 25 e 26 il Fondo si avvale, oltre che della dotazione di lire 35 miliardi:
a) delle somme rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi del precedente articolo 26;
b) delle eccedenze attive provenienti dalla gestione assicurativa di cui ai titoli I e III della presente legge e da accertarsi annualmente dal Comitato previsto dall'articolo 9 della legge stessa;
c) delle anticipazioni che il Mediocredito e' autorizzato ad effettuare al Fondo in base alla presente legge;
d) del ricavato dei prestiti obbligazionari che il Mediocredito e' autorizzato ad emettere a norma del successivo articolo 28.
Per le operazioni di cui ai precedenti articoli 25 e 26 il Fondo si avvale, oltre che della dotazione di lire 35 miliardi:
a) delle somme rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi del precedente articolo 26;
b) delle eccedenze attive provenienti dalla gestione assicurativa di cui ai titoli I e III della presente legge e da accertarsi annualmente dal Comitato previsto dall'articolo 9 della legge stessa;
c) delle anticipazioni che il Mediocredito e' autorizzato ad effettuare al Fondo in base alla presente legge;
d) del ricavato dei prestiti obbligazionari che il Mediocredito e' autorizzato ad emettere a norma del successivo articolo 28.