Sentenza 2 aprile 2024
Inammissibile
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/01/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00616/2025REG.PROV.COLL.
N. 04680/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4680 del 2024, proposto da
ST NE, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco PaSSlacqua, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 326;
contro
Università degli Studi Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
UE AL, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 06319/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma Tor Vergata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. Marco Morgantini e udito per la parte appellante l’Avv. Gianfranco PaSSlacqua;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del Decreto Rettorale n. 3761/2022 n. prot. 0067205 del 23/12/2022 dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con il quale sono stati approvati gli atti della commissione esaminatrice della procedura valutativa indetta ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art.1, comma 401, lett. b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 Decreto ministeriale 28 aprile 2021 n. 561 per la chiamata di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il dipartimento di giurisprudenza, per il settore concorsuale 12/H1 Diritto Romano e diritti dell'antichità e settore scientifico disciplinare IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità (Rif. 1995) e decretata la Dott.SS UE AL come candidata maggiormente qualificata a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato emesso il bando.
Il Tar ha ritenuto l’infondatezza dei motivi di ricorso secondo cui:
a) i criteri di valutazione sarebbero stati definiti dalla Commissione esaminatrice prima della modifica regolamentare e che si porrebbero in contrasto con eSS. Tali criteri non rispetterebbero il principio di predeterminazione, mancando la specificazione delle modalità concrete di valutazione, anche con riguardo al punteggio. Non sarebbe stata valutata poi l’abilitazione scientifica nazionale;
b) sarebbe illegittima la previsione della prova linguistica a carico della candidata prof.SS NE.
In relazione a quanto sopra il Tar ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza, in base al quale “i criteri di valutazione delle prove di una selezione possono essere fiSSti direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, con l’unico vincolo taSStivo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi devono essere fiSSti prima dell’avvio delle operazioni valutative, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa (Cons. Stato, sez. V, n. 9994/2022).
Il Tar ha altresì osservato che la Commissione, tenuto conto della particolare situazione di salute in cui versava la candidata, ha ritenuto di poter valutare le attestazioni linguistiche prodotte come equipollenti all’espletamento della verifica in presenza, svolta invece con riguardo alle altre due candidate, e tale prova è stata ritenuta superata dall’attuale ricorrente con esito positivo.
Il Tar ha poi respinto la domanda risarcitoria, formulata dalla ricorrente nella memoria ex art. 73 c.p.a.. In tale atto difensivo vengono contestate, in primo luogo, l’ammissione della controintereSSta alla procedura de qua, in quanto la prof.SS AL era stata già immeSS nei ruoli dell’Ateneo ad esito di altro concorso indetto con D.R. 630/2022, e, in secondo luogo, la decisione del Consiglio di Dipartimento in ordine alla revoca della chiamata.
Tuttavia, la nomina della prof.SS AL ad esito del concorso di cui al D.R. 630/2022 - avente decorrenza dal 22 dicembre 2022 - si colloca in un momento successivo rispetto alla conclusione dei lavori della procedura di cui si discute - in data 19 dicembre 2022 - da parte della Commissione.
La prof.SS AL è stata legittimamente ammeSS alla procedura, avendo partecipato - con lo status di ricercatore - a due concorsi che sono stati caratterizzati da segmenti procedimentali parzialmente sovrapponibili. Si osserva che anche la ricorrente ha preso parte ad entrambi i concorsi indetti con D.R. 630/2022 e con D.R. 1469/2022, venendosi a trovare in una situazione analoga a quella della prof.SS AL.
Inoltre, la chiamata ad esito di tale procedura è stata revocata dal Consiglio di Dipartimento e il provvedimento di revoca non è stato impugnato. Seguendo i principi codicistici (art. 30 c.p.a.) e giurisprudenziali (Cons. Stato, Ad. Plen. 3/2011), parte ricorrente si sarebbe dovuta attivare anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, al fine di evitare con l’ordinaria diligenza che si consolidassero eventuali effetti dannosi.
La legittimità della partecipazione della controintereSSta e la mancata contestazione della revoca della chiamata rivelano l’infondatezza della richiesta risarcitoria, la quale presenta inoltre profili di genericità. Dall’esame complessivo della vicenda non si ravvisa un comportamento lesivo e contra ius idoneo a fondare la responsabilità dell’Ateneo.
2. Parte appellante premette che, in considerazione della delibera del dipartimento di giurisprudenza dell’Università Tor Vergata del 18.01.2023, con il quale è stata revocata la proposta di chiamata nei confronti della RO.SS AL, in considerazione della già intervenuta presa di servizio della medesima presso l’Ateneo, nel medesimo settore scientifico disciplinare, giusto D.R. n . 3663/2022 del 20 dicembre 2022, l’odierno gravame ha ad oggetto la sola parte della sentenza relativa alla domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente.
Espone che l’Università Tor Vergata ha indetto due differenti procedure valutative ai fini della copertura di due posti di professore associato:
A) la prima procedura, indetta dall’Ateneo con D.R. 630 del 01.03.2022 si è conclusa con il D.R. 2665 del 19 settembre 2022 che ha individuato la RO.SS AL come candidata maggiormente qualificata.
In seguito alla conclusione di tale procedura, con il D.R. n 3663/2022 del 20/12/2022 la ROessoreSS AL è stata nominata professore associato confermato (con decorrenza dal 22.12.2022) per i settori concorsuali 12/H1 e scientifico disciplinare IUS/18;
B) la seconda procedura indetta dall’Ateneo con D.R. n. 1469 del 17 maggio 2022 ed oggetto del presente gravame, terminava con la relazione finale della commissione valutatrice del 21.12.2022 e con il successivo D.R. n. 3761/2022 del 23 dicembre 2022 il Rettore individuava e decretava come candidata vincitrice sempre la RO.SS AL, già nominata con provvedimento definitivo del 20 dicembre 2022.
Parte appellante osserva che:
- quando il Rettore approva gli atti della procedura valutativa per cui è causa (atti approvati in data 23/12/2022), individuando la RO.SS AL come candidata maggiormente qualificata a ricoprire il ruolo bandito, la controintereSSta RO.SS AL era già stata nominata ROessoreSS associata e aveva già preso servizio presso l’Ateneo di Tor Vergata a decorrere dal 22/12/2022;
- i lavori della commissione (relazione finale) relativi alla procedura per cui è causa, sono terminati in data 21 dicembre 2022;
- il decreto rettorale di approvazione degli atti della presente procedura con il quale il Rettore approva l’operato della commissione e individua sempre la RO.SS AL quale candidata maggiormente qualificata a ricoprire il ruolo bandito è del 23 dicembre 2022.
Secondo parte appellante l’Università avrebbe pertanto potuto procedere alla chiamata delle ulteriori candidate (comunque ritenute idonee) partecipanti alla procedura de qua (NE e NC).
Lamenta che l’Università ha lasciato irragionevolmente scadere i termini per il completamento dell’iter procedurale (termine fiSSto al 31 dicembre 2022 ex art. 2, comma 1 decreto ministeriale n. 561 del 28 aprile 2021) per poi procedere, con il verbale del Consiglio di dipartimento del 18 gennaio 2023, alla revoca della proposta di chiamata della professoreSS AL. Ed infatti il verbale ha considerato l’intervenuta scadenza dei termini fiSSti per la procedura, ha rilevato che la procedura non può avere ulteriore seguito e pertanto ha revocato la proposta di chiamata.
Parte appellante lamenta l’erroneità della sentenza appellata, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di revoca.
Secondo parte appellante la delibera del consiglio di dipartimento è atto endoprocedimentale e, come tale, non autonomamente impugnabile. Peraltro, in tale delibera viene dato atto della già intervenuta scadenza dei termini per il completamento dell’iter procedurale (fiSSta al 31 dicembre 2022 da D.M. 561/2021) e pertanto, un’eventuale impugnazione di tale atto non avrebbe prodotto alcun effetto sulla procedura valutativa, né tantomeno un risultato utile per l’odierna appellante, considerata l’intervenuta scadenza dei termini.
Osserva che la proposta di revoca della nomina della prof. AL costituisce – semmai – atto favorevole all’odierna appellante.
Secondo parte appellante ciò che risulta lesivo, e meritevole di censura, è il provvedimento impugnato del 23 dicembre 2022, col quale l’Università, invece di procedere con l’individuazione dell’appellante, quale candidata idonea, a ricoprire il posto messo a bando, ha dichiarato vincitrice la prof. AL – già inquadrata all’esito della precedente procedura – per poi lasciare scadere il termine per l’utilizzazione dei fondi posti a disposizione, con conseguente caducazione della steSS procedura, mediante atto del 18 gennaio 2023, quando oramai gli effetti lesivi si erano irrimediabilmente determinati.
Risulterebbe dunque evidente il danno provocato all’appellante.
Chiede pertanto di annullare e/o riformare l’impugnata sentenza appellata nella parte in cui disattende e respinge la domanda volta all’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati a fini risarcitori formulata dalla ricorrente, e per l’effetto, accertare l’illegittimità dell’operato della resistente Amministrazione, con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
Con memoria depositata in data 19 dicembre 2024 parte appellante formula la domanda risarcitoria con riferimento:
- alle differenze retributive spettanti e non percepite, ivi inclusa la c.d. “tredicesima”;
- al danno da perdita di chance con riferimento alle mancate opportunità di progressione di carriera, da liquidarsi in via equitativa.
3. L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” si è costituita in giudizio per resistere all’appello.
4. L’appello è inammissibile per due autonomi profili, prospettati dal Collegio all’odierna udienza pubblica ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a...
L’appello è in primo luogo inammissibile perché i motivi d’appello non sono stati ritualmente proposti in primo grado.
Il collegio osserva infatti che i motivi posti a fondamento della domanda risarcitoria non sono contenuti nel ricorso introduttivo proposto in primo grado depositato in data 20 febbraio 2023, ma nella memoria depositata in data 11 gennaio 2024 che non è stata tuttavia presentata nella forma dei motivi aggiunti di ricorso e non è stata quindi notificata.
Di ciò la ricorrente era consapevole, considerando che, a pagina 5 di tale memoria, ha espresso riserva di presentare motivi aggiunti di ricorso che tuttavia non sono stati presentati.
Non giova a parte appellante il richiamo a Consiglio di Stato Ad. Plen. n° 8/2022, considerando che i principi di diritto affermati in tale pronuncia attengono non ai presupposti della trattazione della domanda risarcitoria, ma alla trattazione della domanda impugnatoria in relazione alla dichiarazione di avervi interesse ai fini risarcitori.
Ulteriore motivo di inammissibilità dell’appello risiede nella circostanza che la sentenza appellata non è stata impugnata nella parte in cui ha respinto l’azione impugnatoria.
Ne consegue che, avendo il Tar accertato la legittimità dell’azione dell’Amministrazione, la steSS azione non può essere fonte di danno risarcibile e tale legittimità non è stata posta in discussione con il ricorso in appello, se non per profili estranei alle contestazioni mosse con il ricorso di primo grado.
L’appello è comunque anche infondato nel merito.
Parte appellante individua l’atto lesivo nel provvedimento impugnato del 23 dicembre 2022, col quale l’Università, invece di procedere con l’individuazione dell’appellante, quale candidata idonea, a ricoprire il posto messo a bando, ha dichiarato vincitrice la prof. AL – già inquadrata all’esito della precedente procedura.
Infatti con il provvedimento del 23 dicembre 2022 il Rettore ha approvato gli atti della Commissione giudicatrice che ha terminato i propri lavori in data 21 dicembre 2022 e ha conseguentemente individuato la RO. AL quale candidata maggiormente qualificata.
Il collegio osserva che la RO. AL ha legittimamente partecipato alla seconda procedura concorsuale per la nomina di professore associato indetta con decreto rettorale n° 1469 del 17 maggio 2022, perché è stata nominata professore associato, in esito alla prima procedura indetta con D.R. 630 del 01.03.2022, in data 20 dicembre 2022 con decorrenza 22 dicembre 2022.
A riguardo è sufficiente osservare che, sotto un primo profilo, la decorrenza della nomina della prof.SS AL ad esito del concorso di cui al D.R. 630/2022 (22 dicembre 2022) si colloca in un momento successivo rispetto alla conclusione dei lavori della procedura di cui si discute – avvenuta in data 19 dicembre 2022 - da parte della Commissione.
Inoltre, non è utile all’appellante richiamare il decreto di approvazione della graduatoria della seconda procedura, adottato in data 23 dicembre 2022, in quanto in ogni caso il provvedimento effettivamente lesivo rispetto al petitum della ricorrente è l’atto del 18 gennaio 2023 con cui non solo è stata revocata la proposta di revoca della nomina della controintereSSta, ma è stato disposto che “ la procedura non può avere ulteriore seguito ”.
Tale atto, avente natura provvedimentale nel chiudere in modo definitivo la procedura, non è stato impugnato dalla ricorrente ed è tale atto che ha precluso la sua chiamata al posto della controintereSSta.
Anche sotto tale profilo, quindi, il risarcimento del danno in ogni caso non spetterebbe.
L’appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
La condanna alle spese dell’appello segue la soccombenza con liquidazione di Euro 4.000 a favore dell’Università Tor Vergata di Roma.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte appellante alle spese dell’appello a favore dell’Università Tor Vergata di Roma nella misura di Euro 4.000/00 (Quattromila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO