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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/08/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1053/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1053 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Valledoria alla via Verdi 2, 07039, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Canu e Mario Alberto
Ruggiu, in forza di procura in atti, con studio in Sassari Via Roma n.95, ove elegge domicilio;
attore
contro
con sede legale in Nuoro, Via Straullu, n. 35, (c.f. e p.i. ), in persona CP_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, Ing. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco CP_2
Pisenti, giusta procura speciale alle liti per atto di notaio, in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Sassari, in Viale Umberto I, n. 28;
convenuta la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
pagina 1 di 7 nell'interesse dell'attore come da atto introduttivo del 31.03.2022; nell'interesse della convenuta come da comparsa di costituzione del 24.06.2022, e dai rispettivi scritti conclusivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
esponendo: CP_1
- di essere titolare del contratto di fornitura idrica n° 30023784, identificato con la tipologia domestico-
residente, codice utente n° , ubicato in via Angioy n. 34 a Valledoria;
P.IVA_2
- di essere subentrato, in data 01/09/2010, nel contratto di fornitura idrica n. 2010C30023784 inte-stata al nonno con contatore n. 96/281107, codice cliente 6600095, sempre ubicato in via Angioy n. 34 a
Valledoria;
- di aver vissuto a Roma dal 2012 al 2015, abitando la casa di Valledoria solo nel mese di agosto di ogni anno;
- che fino al 2015 le fatture e i consumi ivi riportati erano regolari e contenuti nei valori medi;
- che, nell'agosto del 2015, effettuava un'autolettura che rilevava il picco di consumi ora in contestazione, che veniva comunicata ad tramite fax;
CP_1
- che il ricorrente riceveva la fattura n. 2017000580034673 del 21/03/2017 di €. 82.634,88,
comprensiva della lettura per consumi e conguagli dal 29/11/2012 al 29/12/2016;
- che, in data 14/06/2017, contestava la predetta fattura con richiesta di rettifica della stessa, alla quale allegava la propria autolettura dell'agosto 2015;
- che rigettava il reclamo in data 26/06/2018; CP_1
- che aveva provveduto, in data 28/02/2017, all'inserimento del nuovo misuratore matr. N. CP_1
16BA434091 attestando la lettura del precedente misuratore a mc 24.242;
- che riceveva, il 29/10/2019 la notifica di sollecito al pagamento della fattura insoluta e, in data
24/10/2020, il secondo sollecito;
pagina 2 di 7 - che l'anomalia dei consumi sarebbe dovuta a un malfunzionamento del contatore, come emergerebbe in maniera evidente dalle fotografie relative alle letture presenti nell'area riservata del sito CP_1
contatore che avrebbe improvvisamente sostituito senza consentire all'attore la verifica del CP_1
relativo funzionamento.
Concludeva chiedendo accertare l'insussistenza del credito portato nella fattura n. 2017000580034673
del 21/03/2017 per le motivazioni esposte, con relativo annullamento del documento fiscale;
in via subordinata accertare i consumi effettivi relativi all'utenza n. 2010C30023784, contatore matr. N.
96/281107, codice cliente 6600095, successivamente confluiti nell'utenza n° 30023784, codice utente n°36600095, contatore matricola n. 16BA434091, al fine di stimare le somme realmente dovute dall'attore, e conseguentemente disporre l'eventuale restituzione delle somme versate in eccedenza.
Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la ricostruzione dell'attore, ed CP_1
esponendo:
- di aver sostituito il contatore nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Servizio
Idrico Integrato;
- che, comunque, dopo aver rimosso il contatore, con la Comunicazione di esito reclamo infondato del 26/06/2018, prot. n. 31949, aveva comunicato all'utente che: “In CP_1
relazione al presunto malfunzionamento del contatore matricola 96/281107, lo stesso è
risultato funzionante all'atto della sua sostituzione avvenuta in data 28/02/2017 con
rilevamento di lettura pari a mc 24242; il nuovo misuratore matricola 16BA434091 avente
lettura iniziale di mc 0 riporta la lettura di mc 200 al 29/01/2018”;
- che il sig. non avrebbe agito secondo buona fede nell'esecuzione del rapporto, in Pt_1
quanto sarebbe suo onere verificare con periodicità il contatore per accorgersi di eventuali anomalie di funzionamento, comunicandole al Gestore (par. B.32 e B.35 Regolamento);
- che il sig. fino al reclamo, aveva regolarmente pagato le fatture, senza mai lamentare Pt_1
pagina 3 di 7 nessuna anomalia dei consumi;
- che le motivazioni a fondamento della pretesa anomalia del contatore sarebbero generiche;
- che la fattura contestata risulta essere effettiva, in quanto emessa a saldo in forza delle letture rilevate, nonché chiara e analitica anche nel consumo riportato e nella tariffa applicata
(peraltro ad uso domestico residente sebbene agli atti parte attrice risulti abitare altrove);
- che il contatore era funzionante e che vi sarebbe piena corrispondenza tra le letture rilevate e quelle fatturate, come dimostrato dalle foto letture (cfr. doc. 5 , oggetto della CP_1
fattura n. 2017/000580034673; il corretto funzionamento del contatore sarebbe dimostrato anche dal fatto che, dopo il picco dell'agosto 2016, sarebbe tornato a misurare il consumo medio (fino alla sua sostituzione).
Rappresentava di aver proposto, in via conciliativa, il riconoscimento di una consistente riduzione per anomalia consumi per perdita idrica degli importi addebitati nella fattura del
21/03/2017 di €. 82.634,88, relativa ai consumi dal 29/11/2012 al 29/12/2016, applicando il criterio di maggior favore per la Cliente e chiedendo il pagamento della somma di €.
14.480,36 sulla fattura rettificata, oltre interessi per ritardato pagamento, offrendo anche la rifusione delle spese legali. La proposta non veniva accettata dall'attore.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree e la condanna del sig. al Pt_1
pagamento integrale della fattura contestata;
in via subordinata della diversa somma accertata. Con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e veniva tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
Le domande dell'attore meritano accoglimento.
E' incontestata la sussistenza del rapporto con e che la fattura emessa n. CP_1
2017000580034673 di €. 82.634,88 del 21/03/2017, sia comprensiva della lettura per pagina 4 di 7 consumi e conguagli dal 29/11/2012 al 29/12/2016.
Secondo costante giurisprudenza, nel contratto di somministrazione “la rilevazione dei
consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità,
sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore
era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei
consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con
un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali
intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o
determinare un incremento dei consumi” (Cassazione civile sez. III, 05/06/2025, n. 15061) e che l'onere della prova va assolto dall'utente “in maniera circostanziata, eventualmente con
riferimento al dato statistico del consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e
corrispondente agli ordinari consumi” (Corte appello Bari sez. II, 06/05/2025, n. 648). Ora,
l'utente ha contestato i consumi anomali in maniera circostanziata, evidenziando i dati della bolletta da cui emerge un andamento dei consumi di 0,52 mc/g nel periodo 03/11/2015 –
23/02/2016; di 0,55 mc/g nel periodo 23/02/2016 – 09/05/2016; e raddoppiato a mc/g 1 nel periodo estivo 09/05/2016 – 29/08/2016; tornando a rilevare consumi di 0,02 mc/g nel periodo 29/08/2016 al 29/12/2016. In particolare, dalla fattura emerge che i consumi anomali si attestano nel periodo trascorso tra la lettura del 29/11/2012 e la lettura del 29/12/2016 (per circa 4 anni) in ben 21.161 mc, a fronte di consumi trimestrali medi (come sopra specificati)
di meno di 30 mc (anche a voler considerare un consumo medio di 1 mc/g), che per circa
120 mesi darebbero luogo a un consumo stimato notevolmente inferiore. Emerge dagli atti di causa che in tale periodo vi sono state letture ulteriori, non indicate in bolletta, e elencate invece nelle 4 foto-letture dell'Area clienti (effettuate in data 18/04/2013 di mc 3.124,972;
10/09/2013 di mc 23.301,378; 10/01/2015 di mc 23.730,82; 30/06/2015 di mc 23.874 a cadenza, quindi, quadrimestrale). Se ne trae che l'impennata nella misurazione dei consumi è pagina 5 di 7 intervenuta tra la misurazione del 18/04/2013 e quella del 10/09/2013, secondo cui il sig.
avrebbe consumato circa 20.000 mc di acqua, valori rapportabili ad un consumo Pt_1
mensile di 4.161,6 mc, pari a quello di circa 231 famiglie medie, a fronte invece di un consumo di molto inferiore rilevato sino a quel momento, come sopra indicato, e anche successivamente, pari a meno di 30 mc mensili. Di tale misurazione anomala, l'utente ha dato comunicazione ad tramite invio di propria autolettura relativa al 14/08/2015 CP_1
(23.945 mc), comunicazione che deve ritenersi tempestiva essendo intervenuta entro cogruo termine dalla fatturazione dei consumi per il predetto periodo, avvenuta solo in data
21/03/2017, allorquando è pervenuta l'intimazione di pagamento che ha fatto sorgere l'interesse del sig. a contestare le risultanze della fattura oggetto del presente giudizio. Pt_1
L'attore ha anche fornito plausibile spiegazione rispetto all'impennata della misurazione,
facendo notare, con prova fotografica delle letture effettuate dai tecnici che il CP_1
contatore ha visto scorrere il numero delle decine di migliaia da 0 a 2, segno del probabile manfunzionamento del medesimo che, infatti, è stato sostituito a breve giro, in data
28/02/2017, riportando pedissequamente la misurazione del precedente contatore e costituendo la base per la fatturazione contestata. La sostituzione senza preavviso all'utente non ha consentito allo stesso di effettuare le necessarie verifiche del vecchio contatore in contraddittorio con che non ne ha, pertanto, dimostrato il corretto funzionamento. CP_1
Peraltro, ha riconosciuto l'anomalia nel conteggio con la proposta di transazione CP_1
non accettata dall'attore.
A tale stregua, le domande dell'attore devono essere accolte e la fattura contestata deve essere annullata e, tenuto conto che non è stata accertata l'esistenza di una perdita occulta e che l'attore ha riconosciuto di aver comunque consumato l'acqua, va tenuto conto del consumo medio giornaliero, in assenza di perdite, indicato dalla stessa in sede di CP_1
proposta conciliativa pari a 0,63 mc/gg, che per il periodo dal 29/11/2012 al 29/12/2016 pagina 6 di 7 (1.491 giorni) conduce a un consumo totale stimato di 939,33 mc, da contabilizzarsi con le tariffe vigenti nel periodo, oltre interessi.
Le ulteriori questioni e domande restano assorbite.
Le spese processuali seguono la soccombenza sostanziale di e sono liquidate CP_1
secondo il D.M. vigente (valore indeterminabile complessità bassa), parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
accoglie le domande dell'attore nei confronti di e per l'effetto: CP_1
- annulla la fattura n. 2017000580034673 del 21/03/2017;
- accerta e dichiara che i consumi di per il periodo dal 29/11/2012 al Parte_1
29/12/2016 ammontano a un totale stimato di 939,33 mc;
- condanna alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali che si CP_1
liquidano in €. 1.700,00 per compensi, oltre rimborso c.u., spese generali, i.v.a. e c.p.a.,
come per legge.
Così deciso in Sassari, in data 22.08.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1053 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Valledoria alla via Verdi 2, 07039, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Canu e Mario Alberto
Ruggiu, in forza di procura in atti, con studio in Sassari Via Roma n.95, ove elegge domicilio;
attore
contro
con sede legale in Nuoro, Via Straullu, n. 35, (c.f. e p.i. ), in persona CP_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, Ing. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco CP_2
Pisenti, giusta procura speciale alle liti per atto di notaio, in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Sassari, in Viale Umberto I, n. 28;
convenuta la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
pagina 1 di 7 nell'interesse dell'attore come da atto introduttivo del 31.03.2022; nell'interesse della convenuta come da comparsa di costituzione del 24.06.2022, e dai rispettivi scritti conclusivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
esponendo: CP_1
- di essere titolare del contratto di fornitura idrica n° 30023784, identificato con la tipologia domestico-
residente, codice utente n° , ubicato in via Angioy n. 34 a Valledoria;
P.IVA_2
- di essere subentrato, in data 01/09/2010, nel contratto di fornitura idrica n. 2010C30023784 inte-stata al nonno con contatore n. 96/281107, codice cliente 6600095, sempre ubicato in via Angioy n. 34 a
Valledoria;
- di aver vissuto a Roma dal 2012 al 2015, abitando la casa di Valledoria solo nel mese di agosto di ogni anno;
- che fino al 2015 le fatture e i consumi ivi riportati erano regolari e contenuti nei valori medi;
- che, nell'agosto del 2015, effettuava un'autolettura che rilevava il picco di consumi ora in contestazione, che veniva comunicata ad tramite fax;
CP_1
- che il ricorrente riceveva la fattura n. 2017000580034673 del 21/03/2017 di €. 82.634,88,
comprensiva della lettura per consumi e conguagli dal 29/11/2012 al 29/12/2016;
- che, in data 14/06/2017, contestava la predetta fattura con richiesta di rettifica della stessa, alla quale allegava la propria autolettura dell'agosto 2015;
- che rigettava il reclamo in data 26/06/2018; CP_1
- che aveva provveduto, in data 28/02/2017, all'inserimento del nuovo misuratore matr. N. CP_1
16BA434091 attestando la lettura del precedente misuratore a mc 24.242;
- che riceveva, il 29/10/2019 la notifica di sollecito al pagamento della fattura insoluta e, in data
24/10/2020, il secondo sollecito;
pagina 2 di 7 - che l'anomalia dei consumi sarebbe dovuta a un malfunzionamento del contatore, come emergerebbe in maniera evidente dalle fotografie relative alle letture presenti nell'area riservata del sito CP_1
contatore che avrebbe improvvisamente sostituito senza consentire all'attore la verifica del CP_1
relativo funzionamento.
Concludeva chiedendo accertare l'insussistenza del credito portato nella fattura n. 2017000580034673
del 21/03/2017 per le motivazioni esposte, con relativo annullamento del documento fiscale;
in via subordinata accertare i consumi effettivi relativi all'utenza n. 2010C30023784, contatore matr. N.
96/281107, codice cliente 6600095, successivamente confluiti nell'utenza n° 30023784, codice utente n°36600095, contatore matricola n. 16BA434091, al fine di stimare le somme realmente dovute dall'attore, e conseguentemente disporre l'eventuale restituzione delle somme versate in eccedenza.
Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la ricostruzione dell'attore, ed CP_1
esponendo:
- di aver sostituito il contatore nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Servizio
Idrico Integrato;
- che, comunque, dopo aver rimosso il contatore, con la Comunicazione di esito reclamo infondato del 26/06/2018, prot. n. 31949, aveva comunicato all'utente che: “In CP_1
relazione al presunto malfunzionamento del contatore matricola 96/281107, lo stesso è
risultato funzionante all'atto della sua sostituzione avvenuta in data 28/02/2017 con
rilevamento di lettura pari a mc 24242; il nuovo misuratore matricola 16BA434091 avente
lettura iniziale di mc 0 riporta la lettura di mc 200 al 29/01/2018”;
- che il sig. non avrebbe agito secondo buona fede nell'esecuzione del rapporto, in Pt_1
quanto sarebbe suo onere verificare con periodicità il contatore per accorgersi di eventuali anomalie di funzionamento, comunicandole al Gestore (par. B.32 e B.35 Regolamento);
- che il sig. fino al reclamo, aveva regolarmente pagato le fatture, senza mai lamentare Pt_1
pagina 3 di 7 nessuna anomalia dei consumi;
- che le motivazioni a fondamento della pretesa anomalia del contatore sarebbero generiche;
- che la fattura contestata risulta essere effettiva, in quanto emessa a saldo in forza delle letture rilevate, nonché chiara e analitica anche nel consumo riportato e nella tariffa applicata
(peraltro ad uso domestico residente sebbene agli atti parte attrice risulti abitare altrove);
- che il contatore era funzionante e che vi sarebbe piena corrispondenza tra le letture rilevate e quelle fatturate, come dimostrato dalle foto letture (cfr. doc. 5 , oggetto della CP_1
fattura n. 2017/000580034673; il corretto funzionamento del contatore sarebbe dimostrato anche dal fatto che, dopo il picco dell'agosto 2016, sarebbe tornato a misurare il consumo medio (fino alla sua sostituzione).
Rappresentava di aver proposto, in via conciliativa, il riconoscimento di una consistente riduzione per anomalia consumi per perdita idrica degli importi addebitati nella fattura del
21/03/2017 di €. 82.634,88, relativa ai consumi dal 29/11/2012 al 29/12/2016, applicando il criterio di maggior favore per la Cliente e chiedendo il pagamento della somma di €.
14.480,36 sulla fattura rettificata, oltre interessi per ritardato pagamento, offrendo anche la rifusione delle spese legali. La proposta non veniva accettata dall'attore.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree e la condanna del sig. al Pt_1
pagamento integrale della fattura contestata;
in via subordinata della diversa somma accertata. Con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e veniva tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
Le domande dell'attore meritano accoglimento.
E' incontestata la sussistenza del rapporto con e che la fattura emessa n. CP_1
2017000580034673 di €. 82.634,88 del 21/03/2017, sia comprensiva della lettura per pagina 4 di 7 consumi e conguagli dal 29/11/2012 al 29/12/2016.
Secondo costante giurisprudenza, nel contratto di somministrazione “la rilevazione dei
consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità,
sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore
era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei
consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con
un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali
intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o
determinare un incremento dei consumi” (Cassazione civile sez. III, 05/06/2025, n. 15061) e che l'onere della prova va assolto dall'utente “in maniera circostanziata, eventualmente con
riferimento al dato statistico del consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e
corrispondente agli ordinari consumi” (Corte appello Bari sez. II, 06/05/2025, n. 648). Ora,
l'utente ha contestato i consumi anomali in maniera circostanziata, evidenziando i dati della bolletta da cui emerge un andamento dei consumi di 0,52 mc/g nel periodo 03/11/2015 –
23/02/2016; di 0,55 mc/g nel periodo 23/02/2016 – 09/05/2016; e raddoppiato a mc/g 1 nel periodo estivo 09/05/2016 – 29/08/2016; tornando a rilevare consumi di 0,02 mc/g nel periodo 29/08/2016 al 29/12/2016. In particolare, dalla fattura emerge che i consumi anomali si attestano nel periodo trascorso tra la lettura del 29/11/2012 e la lettura del 29/12/2016 (per circa 4 anni) in ben 21.161 mc, a fronte di consumi trimestrali medi (come sopra specificati)
di meno di 30 mc (anche a voler considerare un consumo medio di 1 mc/g), che per circa
120 mesi darebbero luogo a un consumo stimato notevolmente inferiore. Emerge dagli atti di causa che in tale periodo vi sono state letture ulteriori, non indicate in bolletta, e elencate invece nelle 4 foto-letture dell'Area clienti (effettuate in data 18/04/2013 di mc 3.124,972;
10/09/2013 di mc 23.301,378; 10/01/2015 di mc 23.730,82; 30/06/2015 di mc 23.874 a cadenza, quindi, quadrimestrale). Se ne trae che l'impennata nella misurazione dei consumi è pagina 5 di 7 intervenuta tra la misurazione del 18/04/2013 e quella del 10/09/2013, secondo cui il sig.
avrebbe consumato circa 20.000 mc di acqua, valori rapportabili ad un consumo Pt_1
mensile di 4.161,6 mc, pari a quello di circa 231 famiglie medie, a fronte invece di un consumo di molto inferiore rilevato sino a quel momento, come sopra indicato, e anche successivamente, pari a meno di 30 mc mensili. Di tale misurazione anomala, l'utente ha dato comunicazione ad tramite invio di propria autolettura relativa al 14/08/2015 CP_1
(23.945 mc), comunicazione che deve ritenersi tempestiva essendo intervenuta entro cogruo termine dalla fatturazione dei consumi per il predetto periodo, avvenuta solo in data
21/03/2017, allorquando è pervenuta l'intimazione di pagamento che ha fatto sorgere l'interesse del sig. a contestare le risultanze della fattura oggetto del presente giudizio. Pt_1
L'attore ha anche fornito plausibile spiegazione rispetto all'impennata della misurazione,
facendo notare, con prova fotografica delle letture effettuate dai tecnici che il CP_1
contatore ha visto scorrere il numero delle decine di migliaia da 0 a 2, segno del probabile manfunzionamento del medesimo che, infatti, è stato sostituito a breve giro, in data
28/02/2017, riportando pedissequamente la misurazione del precedente contatore e costituendo la base per la fatturazione contestata. La sostituzione senza preavviso all'utente non ha consentito allo stesso di effettuare le necessarie verifiche del vecchio contatore in contraddittorio con che non ne ha, pertanto, dimostrato il corretto funzionamento. CP_1
Peraltro, ha riconosciuto l'anomalia nel conteggio con la proposta di transazione CP_1
non accettata dall'attore.
A tale stregua, le domande dell'attore devono essere accolte e la fattura contestata deve essere annullata e, tenuto conto che non è stata accertata l'esistenza di una perdita occulta e che l'attore ha riconosciuto di aver comunque consumato l'acqua, va tenuto conto del consumo medio giornaliero, in assenza di perdite, indicato dalla stessa in sede di CP_1
proposta conciliativa pari a 0,63 mc/gg, che per il periodo dal 29/11/2012 al 29/12/2016 pagina 6 di 7 (1.491 giorni) conduce a un consumo totale stimato di 939,33 mc, da contabilizzarsi con le tariffe vigenti nel periodo, oltre interessi.
Le ulteriori questioni e domande restano assorbite.
Le spese processuali seguono la soccombenza sostanziale di e sono liquidate CP_1
secondo il D.M. vigente (valore indeterminabile complessità bassa), parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
accoglie le domande dell'attore nei confronti di e per l'effetto: CP_1
- annulla la fattura n. 2017000580034673 del 21/03/2017;
- accerta e dichiara che i consumi di per il periodo dal 29/11/2012 al Parte_1
29/12/2016 ammontano a un totale stimato di 939,33 mc;
- condanna alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali che si CP_1
liquidano in €. 1.700,00 per compensi, oltre rimborso c.u., spese generali, i.v.a. e c.p.a.,
come per legge.
Così deciso in Sassari, in data 22.08.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 7 di 7