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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 03/12/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 418/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
NA IG SS che lo rappresenta e difende per procura in atti, RICORRENTE Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri – Ufficio provinciale di Cu- neo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo D'Azeglio Resistente Nonché
, in persona del legale rappre- Controparte_2 manuele n. 70, cod. fisc.
, P.IVA_1
, in persona del legale rap- Controparte_3 presentante pro tempore, corrente in Cuneo, Corso de Gasperi n. 40, cod. fisc. P.IVA_2
per- Controparte_4 sona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Cuneo, Resistenti contumaci OGGETTO: altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente adiva il giudice del lavoro esponendo di aver presentato la domanda di aggiorna- mento nelle graduatorie d'istituto per il personale ATA di III fascia - profilo di assistente ammini- strativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico e operatore scolastico, valide per il triennio 2024/2027, rappresentando di aver svolto il servizio militare dal 5/9/2023 al 4/9/2024, dopo il conseguimento del titolo di studio ottenuto nel 2019 e non in costanza di nomina;
che gli sono stati attribuiti punti 10,05 per il profilo di assistente amministrativo, punti 9,05 per il profilo di as- sistente tecnico e punti 8,75 per il profilo di collaboratore scolastico, senza riconoscergli 6 punti per il servizio svolto, ma 0,60 punti, che tale valutazione è illegittima.; chiedeva quindi accertarsi e dichiararsi il suo diritto al riconoscimento di punti 6 per il servizio civile svolto nel periodo in- dicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie d'istituto del personale ATA di ter- za fascia e quindi attribuirle punti 15,45 (10,05+6-0,60) per il profilo di assistente amministrativo, punti 14,45 (9,05+6-0,60) per il profilo di assistente tecnico e punti 14,15 (8,75+6-0,60) per il profilo di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
e quindi condannare il all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie d'istituto per il CP_5 le ATA di terza fascia 2024/2027 Cont Si costituiva il contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, rilevando che nella domand ggiornamento nelle graduatorie d'istituto per il personale ATA di III fascia - profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico collaboratore scolastico e operatore scola-
1 stico, valide per il triennio 2024/2027, il ricorrente aveva dichiarato di aver svolto il servizio civi- le universale dal 05/09/2023 al 28/06/2024 (298 giorni) e non il servizio militare dal 5/9/2023 al 4/9/2024; per tale servizio l'Amministrazione scolastica ha attribuito punti 0,50, che pertanto la domanda potrebbe al più essere rivolta per il riconoscimento di punti 5, invece dei punti 0,50 ri- conosciuti per il servizio civile svolto e, ai fini della collocazione nelle graduatorie d'istituto del personale ATA di terza fascia, per l'attribuzione di punti 14,55 (10,05+5-0,50) per il profilo di as- sistente amministrativo, punti 13,55 (9,05+5-0,50) per il profilo di assistente tecnico e punti 13,25 (8,75+5-0,50) per il profilo di collaboratore scolastico. Senza espletamento di attività istruttoria la causa era decisa. La domanda attorea appare infondata e va respinta per le ragioni che seguono, secondo prece- denti decisioni già assunte dall'ufficio e richiamate ai sensi dell'art 118 disp att cpc. Giova preliminarmente ricordare i riferimenti normativi.
-l'art. 2050 D. Lgs. 66/2010, rubricato “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, recita: “
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli im- pieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rap- porto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti orga- nici”.
- l'art. 485, comma 7, D. Lgs. n. 197/1994, in forza del quale, per il personale docente, “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Da tali norme la giurisprudenza di legittimità ha ricavato un principio generale che impone la va- lutazione come titolo nei concorsi pubblici, a tutti gli effetti, del servizio militare o civile svolto, dichiarando a più riprese l'illegittimità di disposizioni regolamentari che escludevano in radice il riconoscimento del servizio svolto anteriormente alla nomina (quali quelle di cui al DM 44/2001). La Corte di Cassazione ha ancora di recente confermato un precedente orientamento (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679) affermando che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., "il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servi- zio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esauri- mento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra lo- ro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050”. (Cass. ord. 33151/2021) Inoltre, secondo un orientamento ormai consolidato della S.C. la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050 va apprezzata attraverso "una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050", tale per cui "il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali". Afferma infatti la Cassazione che "… deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse signi- ficativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interes- se della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concor- suali o selettivi;
9. è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appun- to, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini del- la carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici 2 concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)" (Cass., sez. lav., ord. 3.6.2021, n. 15467, in motivazione). Secondo la S.C., dunque, le due disposizioni di cui all'art. 2050 e all'art. 485, settimo comma, non si pongono in contrasto, ma si coordinano armonicamente;
ne consegue che il servizio militare di leva e quelli assimilati debbono essere valutati allo stesso modo in cui sarebbero valutati i corri- spondenti servizi prestati presso la stessa amministrazione o presso un'altra. Tanto premesso in via normativa e dunque generale, nel caso in esame, la domanda non può es- sere accolta apparendo del tutto legittimo il riconoscimento operato dall'amministrazione scola- stica del punteggio in misura ridotta. L'Allegato A nella sezione “Avvertenze” del D.M. n. 50/2021, dispone che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volon- tario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.”, Nelle procedure di reclutamento, è l'Amministrazione, con appositi Regolamenti, a fissare le re- gole per la formazione delle graduatorie (nel caso che ci occupa, con il DM n. 50/21) e ciò su de- lega dalla stessa normativa primaria (art. 4, L. 124/1999 e regolamento supplenze ATA n. 430/2000, in particolare l'art. 8) e, nell'ambito dell'esercizio di tale discrezionalità, la decisione di attribuire un punteggio differenziato per il servizio di leva prestato in costanza di nomina e quello prestato non in costanza di nomina non contrasta con alcuna norma di rango primario. Tale disposizione quindi prende in considerazione il servizio di leva o il servizio civile sostitutivo svolto non in costanza di rapporto di impiego equiparandolo a qualsiasi altro servizio svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali, e prevede un trattamento differenziato, a livello di pun- teggio riconoscibile, per il caso di servizio militare prestato in costanza di nomina, senza operare alcuna discriminazione tra le due ipotesi. Sul punto, si condividono e fanno proprie le ragioni espresse da buona parte della giurisprudenza di merito (si veda Tribunale di Novara, Sez. Lav., sentenza del 06/07/2021; Tribunale Teramo, sentenza 18/1/23; Tribunale Sondrio, ordinanza 30/12/2022) le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Esclusa la denunciata antinomia, ritiene il Tribunale che non solo la di- sposizione regolamentare censurata sia legittima, ma sia altresì perfettamente conforme all' art. 3 Cost. Il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non inco- stanza di impiego costituiscono, infatti, due situazioni non comparabili tra di loro. Per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost. e in pa- rallelo, allorché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una discrimina- zione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute. Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego”. In sostanza, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di appre- stare una misura di compensazione piena, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla "posizione di lavoro" (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nomina- to, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Va richiamata altresì la pronuncia della Corte di Appello di Torino (sent. 362/2022 del 26/5/2022), la quale affrontando la questione se “..il servizio militare (…) prestato non in costanza di impiego debba essere valutato, ai fini delle graduatorie per il personale ATA, allo stesso modo del servizio militare prestato nel corso del rapporto di impiego con il o possa essere valutato in misura inferio-Controparte_6 3 re”, ha ritenuto preferibile la seconda delle soluzioni affermando che “…altrimenti si tratterebbero in modo uguale due situazioni profondamente differenti” e precisando che “nel nostro ordinamento il servizio mili- tare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazio- ni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma, c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesi- mo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo” (così App. Genova n. 182/2021). All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il il servizio militare prestato dall'appellante non può esse- Controparte_6 re equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. n. 640/2017, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente con- formi all'art. 3 Cost..”. Pertanto, la domanda va respinta Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile a complessità bassa della causa e computando n. 3 fasi processuali
P.Q.M.
Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita, respinge il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento in favore del delle spese processuali liquidate in euro CP_5
3.689,00 oltre rimborsi ed accessori di legge. Cuneo, 03/12/2025
Il giudice estensore Dott.ssa Natalia Fiorello
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
NA IG SS che lo rappresenta e difende per procura in atti, RICORRENTE Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri – Ufficio provinciale di Cu- neo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo D'Azeglio Resistente Nonché
, in persona del legale rappre- Controparte_2 manuele n. 70, cod. fisc.
, P.IVA_1
, in persona del legale rap- Controparte_3 presentante pro tempore, corrente in Cuneo, Corso de Gasperi n. 40, cod. fisc. P.IVA_2
per- Controparte_4 sona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Cuneo, Resistenti contumaci OGGETTO: altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente adiva il giudice del lavoro esponendo di aver presentato la domanda di aggiorna- mento nelle graduatorie d'istituto per il personale ATA di III fascia - profilo di assistente ammini- strativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico e operatore scolastico, valide per il triennio 2024/2027, rappresentando di aver svolto il servizio militare dal 5/9/2023 al 4/9/2024, dopo il conseguimento del titolo di studio ottenuto nel 2019 e non in costanza di nomina;
che gli sono stati attribuiti punti 10,05 per il profilo di assistente amministrativo, punti 9,05 per il profilo di as- sistente tecnico e punti 8,75 per il profilo di collaboratore scolastico, senza riconoscergli 6 punti per il servizio svolto, ma 0,60 punti, che tale valutazione è illegittima.; chiedeva quindi accertarsi e dichiararsi il suo diritto al riconoscimento di punti 6 per il servizio civile svolto nel periodo in- dicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie d'istituto del personale ATA di ter- za fascia e quindi attribuirle punti 15,45 (10,05+6-0,60) per il profilo di assistente amministrativo, punti 14,45 (9,05+6-0,60) per il profilo di assistente tecnico e punti 14,15 (8,75+6-0,60) per il profilo di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
e quindi condannare il all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie d'istituto per il CP_5 le ATA di terza fascia 2024/2027 Cont Si costituiva il contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, rilevando che nella domand ggiornamento nelle graduatorie d'istituto per il personale ATA di III fascia - profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico collaboratore scolastico e operatore scola-
1 stico, valide per il triennio 2024/2027, il ricorrente aveva dichiarato di aver svolto il servizio civi- le universale dal 05/09/2023 al 28/06/2024 (298 giorni) e non il servizio militare dal 5/9/2023 al 4/9/2024; per tale servizio l'Amministrazione scolastica ha attribuito punti 0,50, che pertanto la domanda potrebbe al più essere rivolta per il riconoscimento di punti 5, invece dei punti 0,50 ri- conosciuti per il servizio civile svolto e, ai fini della collocazione nelle graduatorie d'istituto del personale ATA di terza fascia, per l'attribuzione di punti 14,55 (10,05+5-0,50) per il profilo di as- sistente amministrativo, punti 13,55 (9,05+5-0,50) per il profilo di assistente tecnico e punti 13,25 (8,75+5-0,50) per il profilo di collaboratore scolastico. Senza espletamento di attività istruttoria la causa era decisa. La domanda attorea appare infondata e va respinta per le ragioni che seguono, secondo prece- denti decisioni già assunte dall'ufficio e richiamate ai sensi dell'art 118 disp att cpc. Giova preliminarmente ricordare i riferimenti normativi.
-l'art. 2050 D. Lgs. 66/2010, rubricato “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, recita: “
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli im- pieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rap- porto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti orga- nici”.
- l'art. 485, comma 7, D. Lgs. n. 197/1994, in forza del quale, per il personale docente, “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Da tali norme la giurisprudenza di legittimità ha ricavato un principio generale che impone la va- lutazione come titolo nei concorsi pubblici, a tutti gli effetti, del servizio militare o civile svolto, dichiarando a più riprese l'illegittimità di disposizioni regolamentari che escludevano in radice il riconoscimento del servizio svolto anteriormente alla nomina (quali quelle di cui al DM 44/2001). La Corte di Cassazione ha ancora di recente confermato un precedente orientamento (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679) affermando che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., "il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servi- zio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esauri- mento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra lo- ro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050”. (Cass. ord. 33151/2021) Inoltre, secondo un orientamento ormai consolidato della S.C. la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050 va apprezzata attraverso "una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050", tale per cui "il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali". Afferma infatti la Cassazione che "… deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse signi- ficativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interes- se della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concor- suali o selettivi;
9. è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appun- to, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini del- la carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici 2 concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)" (Cass., sez. lav., ord. 3.6.2021, n. 15467, in motivazione). Secondo la S.C., dunque, le due disposizioni di cui all'art. 2050 e all'art. 485, settimo comma, non si pongono in contrasto, ma si coordinano armonicamente;
ne consegue che il servizio militare di leva e quelli assimilati debbono essere valutati allo stesso modo in cui sarebbero valutati i corri- spondenti servizi prestati presso la stessa amministrazione o presso un'altra. Tanto premesso in via normativa e dunque generale, nel caso in esame, la domanda non può es- sere accolta apparendo del tutto legittimo il riconoscimento operato dall'amministrazione scola- stica del punteggio in misura ridotta. L'Allegato A nella sezione “Avvertenze” del D.M. n. 50/2021, dispone che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volon- tario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.”, Nelle procedure di reclutamento, è l'Amministrazione, con appositi Regolamenti, a fissare le re- gole per la formazione delle graduatorie (nel caso che ci occupa, con il DM n. 50/21) e ciò su de- lega dalla stessa normativa primaria (art. 4, L. 124/1999 e regolamento supplenze ATA n. 430/2000, in particolare l'art. 8) e, nell'ambito dell'esercizio di tale discrezionalità, la decisione di attribuire un punteggio differenziato per il servizio di leva prestato in costanza di nomina e quello prestato non in costanza di nomina non contrasta con alcuna norma di rango primario. Tale disposizione quindi prende in considerazione il servizio di leva o il servizio civile sostitutivo svolto non in costanza di rapporto di impiego equiparandolo a qualsiasi altro servizio svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali, e prevede un trattamento differenziato, a livello di pun- teggio riconoscibile, per il caso di servizio militare prestato in costanza di nomina, senza operare alcuna discriminazione tra le due ipotesi. Sul punto, si condividono e fanno proprie le ragioni espresse da buona parte della giurisprudenza di merito (si veda Tribunale di Novara, Sez. Lav., sentenza del 06/07/2021; Tribunale Teramo, sentenza 18/1/23; Tribunale Sondrio, ordinanza 30/12/2022) le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Esclusa la denunciata antinomia, ritiene il Tribunale che non solo la di- sposizione regolamentare censurata sia legittima, ma sia altresì perfettamente conforme all' art. 3 Cost. Il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non inco- stanza di impiego costituiscono, infatti, due situazioni non comparabili tra di loro. Per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost. e in pa- rallelo, allorché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una discrimina- zione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute. Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego”. In sostanza, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di appre- stare una misura di compensazione piena, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla "posizione di lavoro" (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nomina- to, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Va richiamata altresì la pronuncia della Corte di Appello di Torino (sent. 362/2022 del 26/5/2022), la quale affrontando la questione se “..il servizio militare (…) prestato non in costanza di impiego debba essere valutato, ai fini delle graduatorie per il personale ATA, allo stesso modo del servizio militare prestato nel corso del rapporto di impiego con il o possa essere valutato in misura inferio-Controparte_6 3 re”, ha ritenuto preferibile la seconda delle soluzioni affermando che “…altrimenti si tratterebbero in modo uguale due situazioni profondamente differenti” e precisando che “nel nostro ordinamento il servizio mili- tare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazio- ni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma, c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesi- mo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo” (così App. Genova n. 182/2021). All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il il servizio militare prestato dall'appellante non può esse- Controparte_6 re equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. n. 640/2017, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente con- formi all'art. 3 Cost..”. Pertanto, la domanda va respinta Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile a complessità bassa della causa e computando n. 3 fasi processuali
P.Q.M.
Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita, respinge il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento in favore del delle spese processuali liquidate in euro CP_5
3.689,00 oltre rimborsi ed accessori di legge. Cuneo, 03/12/2025
Il giudice estensore Dott.ssa Natalia Fiorello
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