Articolo 68 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 67Articolo 69
Versione
19 aprile 1942
>
Versione
18 giugno 2013
Art. 68.

((Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unita' immobiliare e' espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.

Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unita' immobiliare))
Entrata in vigore il 18 giugno 2013
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente