Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00842/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00356/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2025, proposto da
LI IC, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’ottemperanza
in parte qua , al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Perugia, in funzione di giudice del lavoro, n. 176 in data 10 maggio 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. ES NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Perugia, sezione lavoro, n. 176 del 10 maggio 2024, concernente assegnazione della carta docenti, limitatamente alla parte che riguarda le spese legali, riconosciutegli, quale difensore antistatario, nella misura di 235,00 euro, oltre a rimborso forfettario, IVA e CAP (ed al rimborso del contributo unificato, pari a 21,50 euro).
1.1. Esponendo di aver notificato la sentenza in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, di aver documentato il passaggio in giudicato della sentenza per mancata impugnazione nel termine ma di non aver ancora ricevuto le somme a lui spettanti, ha chiesto che: ai sensi degli artt. 112 e 114, cod. proc. amm., venga assegnato al Ministero dell’istruzione e del merito un termine per eseguire in parte qua la suddetta sentenza; per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, venga nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva del Ministero alla corresponsione delle predette somme; venga inoltre disposta la condanna del Ministero al pagamento delle astreintes , ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria formale. Con successiva memoria ha chiesto che, in caso di nomina del commissario ad acta , questi venga individuato in un dirigente centrale del Ministero resistente.
3. Verificato il passaggio in giudicato della sentenza, nonché l’espletamento degli adempimenti ed il rispetto dei termini dilatori di legge da parte del ricorrente, non si ravvisano motivi per dubitare che le somme dovute non siano state corrisposte, né motivi che possano impedire ulteriormente la piena soddisfazione del credito nascente dal giudicato. Quanto al commissario ad acta , il Collegio, in coerenza con quanto disposto in sede di ottemperanza delle carte docenti (cfr., da ultime, sent. nn. 808-828/2025), ritiene che le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale conducano ad individuarlo nel Prefetto.
4. Pertanto:
- va assegnato al Ministero resistente il termine di sessanta giorni per procedere al pagamento di tutte le somme spettanti alla parte ricorrente in base alla predetta sentenza;
- può fin d’ora nominarsi un commissario ad acta , nella persona del Prefetto di Perugia o di un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, su richiesta della parte ricorrente, provveda, in sostituzione del Ministero, al pagamento delle somme spettanti al ricorrente in base alla predetta sentenza che non risultino ancora corrisposte, adottando a tal fine ogni necessario atto amministrativo e contabile;
- per l’attività eventualmente svolta, spetterà al commissario ad acta un compenso di euro 300,00 (trecento/00), a carico del Ministero inottemperante.
La natura della controversia induce il Collegio a non applicare la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm..
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate forfettariamente come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina gli adempimenti indicati in parte motiva.
Condanna il Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 300,00 (trecento/00), oltre ad oneri ed accessori di legge, per le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ES NG, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ES NG |
IL SEGRETARIO