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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 738/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3653/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TF9CRM100189 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 784/2025 depositato il
18/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 03/05/2024 all'Agenzia delle Entrate - DP di Salerno, depositato in data 16/05/2024 ed iscritto al n. 3653/2024 del RGR, il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'atto di recupero n. TF9CRM100189/2024 per l'anno di imposta 2018, notificato in data 11/03/2024, avente ad oggetto il credito d'imposta ex art. 1 del DL 66/2014 di euro 1.500,00 utilizzato dal contribuente in compensazione con Mod F24 del 16/11/2018.
Non risultando presentata la dichiarazione modello 770 per tale anno, il suddetto credito era stato qualificato inesistente dall'A.F., che aveva irrogato la sanzione del 100% (quale minimo previsto ex artt. 27, comma
18, primo periodo del D.L. 185/2008 e 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/97) e richiesto il pagamento di complessivi euro 3.328,00.
Il ricorrente rappresentava:
- di presentato in data 03/04/2024 istanza di annullamento in autotutela, in cui aveva spiegato di aver commesso un errore in sede di pagamento del modello F24 relativo ai contributi INPS della società di cui era amministratore (Società_1 srl), addebitando lo stesso (con saldo a debito di euro 189,00) sul c/c della società ma con i suoi dati anagrafici riportati nel modello. Evidenziava di non avere dipendenti e dunque di non dover effettuare alcun pagamento di contributi previdenziali, così come non risultava titolare di alcun credito di imposta.
Peraltro, non risultando dal cassetto fiscale della società il suindicato F24, la società non aveva tenuto conto della compensazione operata: pertanto a suo avviso il recupero andava effettuato nei confronti della Società_1 srl.
Ma l'Ufficio aveva risposto che la violazione era stata commessa dal sig. Ricorrente_1 e che l'operato dell'AdE era legittimo.
Quindi il ricorrente impugnava l'atto per i seguenti motivi:
- illegittimità della pretesa per evidente errore materiale: a suo avviso dalla documentazione allegata al ricorso (modello Uniemens, mod 770) risultava chiaramente che la soc. Società_1 srl di cui era amm.re unico era debitrice nei confronti dell'INPS della somma di euro 1.689,00 nonché titolare del credito per i bonus
NZ erogato ai dipendenti per 1.546,00 euro;
- illegittimità delle sanzioni irrogate per insussistenza del requisito di colpevolezza, non sussistendo né colpa né dolo da parte sua.
Concludeva chiedendo pertanto, l'annullamento dell'atto, o in subordine la rimozione delle sanzioni, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che controdeduceva ed in particolare ribadiva che:
- l'utilizzo indebito in compensazione del credito risultava effettuato, come riconosciuto, dal ricorrente;
- il recupero nei confronti della società non era possibile, sia perché la compensazione era stata effettuata dal ricorrente, sia perché la società aveva già compensato il credito da bonus NZ di euro 1.546,00;
- la sanzione irrogata era corretta in ossequio al dettato dell'art. 13 comma 5 del D.Lgs. n. 471/97, perché il credito era inesistente;
- la sanzione amministrativo-tributaria era configurabile allorquando, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs n. 472/1997, era imputabile in capo all'agente sia la volontarietà del comportamento sia la colpevolezza, come nel caso in esame. La Cassazione aveva riconosciuto che, ai sensi dell'art. 6, la responsabilità poteva essere esclusa se vi era errore o falsa rappresentazione della realtà all'interno del processo formativo della volontà dell'agente, ma soltanto ove ciò non fosse associabile a un comportamento colposo da parte dell'agente.
Secondo l'Ufficio non si verteva nell'ipotesi di errore scusabile, poiché nel caso di specie la parte ricorrente era stata negligente, e sebbene fosse onerata (conformemente alla giurisprudenza di legittimità citata) di provare l'assenza di colpa per evitare l'applicazione della sanzione, non era riuscita a farlo.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è parzialmente fondato per quanto di seguito rappresentato.
Non v'è dubbio che il recupero del credito indebitamente utilizzato sia legittimo da parte dell'Ufficio, poichè il modello di versamento è intestato al ricorrente, in capo al quale non era maturato alcun credito per sua stessa ammissione,
L'eccezione afferente la sanzione irrogata, invece, va accolta ai sensi dell'art.6, comma 5-bis del d.lgs.
472/1997 sulle cause di non punibilità, secondo il quale (nella versione vigente dal 20/3/2001 al 29/6/24)
“non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo”.
Nel caso di specie, come attestato proprio dall'atto di recupero emesso dall'A.F., la violazione commessa non ha arrecato alcun pregiudizio all'azione di controllo dell'AdE, che l'ha prontamente intercettata grazie ai software in uso, né la violazione ha inciso sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
Pertanto l'atto va annullato limitatamente alla sanzione irrogata.
L'accoglimento parziale della domanda implica soccombenza parziale dell'attore e giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso. Spese compensate. IL GIUDICE
MONOCRATICO dott.ssa CO IA OR vasaturo
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3653/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TF9CRM100189 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 784/2025 depositato il
18/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 03/05/2024 all'Agenzia delle Entrate - DP di Salerno, depositato in data 16/05/2024 ed iscritto al n. 3653/2024 del RGR, il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'atto di recupero n. TF9CRM100189/2024 per l'anno di imposta 2018, notificato in data 11/03/2024, avente ad oggetto il credito d'imposta ex art. 1 del DL 66/2014 di euro 1.500,00 utilizzato dal contribuente in compensazione con Mod F24 del 16/11/2018.
Non risultando presentata la dichiarazione modello 770 per tale anno, il suddetto credito era stato qualificato inesistente dall'A.F., che aveva irrogato la sanzione del 100% (quale minimo previsto ex artt. 27, comma
18, primo periodo del D.L. 185/2008 e 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/97) e richiesto il pagamento di complessivi euro 3.328,00.
Il ricorrente rappresentava:
- di presentato in data 03/04/2024 istanza di annullamento in autotutela, in cui aveva spiegato di aver commesso un errore in sede di pagamento del modello F24 relativo ai contributi INPS della società di cui era amministratore (Società_1 srl), addebitando lo stesso (con saldo a debito di euro 189,00) sul c/c della società ma con i suoi dati anagrafici riportati nel modello. Evidenziava di non avere dipendenti e dunque di non dover effettuare alcun pagamento di contributi previdenziali, così come non risultava titolare di alcun credito di imposta.
Peraltro, non risultando dal cassetto fiscale della società il suindicato F24, la società non aveva tenuto conto della compensazione operata: pertanto a suo avviso il recupero andava effettuato nei confronti della Società_1 srl.
Ma l'Ufficio aveva risposto che la violazione era stata commessa dal sig. Ricorrente_1 e che l'operato dell'AdE era legittimo.
Quindi il ricorrente impugnava l'atto per i seguenti motivi:
- illegittimità della pretesa per evidente errore materiale: a suo avviso dalla documentazione allegata al ricorso (modello Uniemens, mod 770) risultava chiaramente che la soc. Società_1 srl di cui era amm.re unico era debitrice nei confronti dell'INPS della somma di euro 1.689,00 nonché titolare del credito per i bonus
NZ erogato ai dipendenti per 1.546,00 euro;
- illegittimità delle sanzioni irrogate per insussistenza del requisito di colpevolezza, non sussistendo né colpa né dolo da parte sua.
Concludeva chiedendo pertanto, l'annullamento dell'atto, o in subordine la rimozione delle sanzioni, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che controdeduceva ed in particolare ribadiva che:
- l'utilizzo indebito in compensazione del credito risultava effettuato, come riconosciuto, dal ricorrente;
- il recupero nei confronti della società non era possibile, sia perché la compensazione era stata effettuata dal ricorrente, sia perché la società aveva già compensato il credito da bonus NZ di euro 1.546,00;
- la sanzione irrogata era corretta in ossequio al dettato dell'art. 13 comma 5 del D.Lgs. n. 471/97, perché il credito era inesistente;
- la sanzione amministrativo-tributaria era configurabile allorquando, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs n. 472/1997, era imputabile in capo all'agente sia la volontarietà del comportamento sia la colpevolezza, come nel caso in esame. La Cassazione aveva riconosciuto che, ai sensi dell'art. 6, la responsabilità poteva essere esclusa se vi era errore o falsa rappresentazione della realtà all'interno del processo formativo della volontà dell'agente, ma soltanto ove ciò non fosse associabile a un comportamento colposo da parte dell'agente.
Secondo l'Ufficio non si verteva nell'ipotesi di errore scusabile, poiché nel caso di specie la parte ricorrente era stata negligente, e sebbene fosse onerata (conformemente alla giurisprudenza di legittimità citata) di provare l'assenza di colpa per evitare l'applicazione della sanzione, non era riuscita a farlo.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è parzialmente fondato per quanto di seguito rappresentato.
Non v'è dubbio che il recupero del credito indebitamente utilizzato sia legittimo da parte dell'Ufficio, poichè il modello di versamento è intestato al ricorrente, in capo al quale non era maturato alcun credito per sua stessa ammissione,
L'eccezione afferente la sanzione irrogata, invece, va accolta ai sensi dell'art.6, comma 5-bis del d.lgs.
472/1997 sulle cause di non punibilità, secondo il quale (nella versione vigente dal 20/3/2001 al 29/6/24)
“non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo”.
Nel caso di specie, come attestato proprio dall'atto di recupero emesso dall'A.F., la violazione commessa non ha arrecato alcun pregiudizio all'azione di controllo dell'AdE, che l'ha prontamente intercettata grazie ai software in uso, né la violazione ha inciso sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
Pertanto l'atto va annullato limitatamente alla sanzione irrogata.
L'accoglimento parziale della domanda implica soccombenza parziale dell'attore e giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso. Spese compensate. IL GIUDICE
MONOCRATICO dott.ssa CO IA OR vasaturo