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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3471 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9964/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.9.2025 da 1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: statunitense Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...], 2200 S. Ocean Lane Fort Lauderdale con l'Avv. Valeria De Vellis
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente a [...], domiciliata a Milano, in Via Vittorio Veneto n. 24 con l'Avv. Valeria De Vellis
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Castiglione della Pescaia (GR), il 18 marzo 2000 (atto trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune Castiglione della Pescaia (GR), anno 2000, atto n. 8, parte 2, serie A, atto trascritto, altresì, nel Registro di Stato Civile del Comune Milano, anno 2000, parte 2, serie B, optando per il regime della separazione dei beni)
FATTO pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1° agosto 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Nell'ambito della complessiva definizione e sistemazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, anche dipendenti dal matrimonio e maturati nel corso della convivenza, i coniugi convengono che il Signor si obbliga a costituire, per atto pubblico da stipulare entro 60 giorni Pt_1 dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che recepirà le condizioni del presente ricorso, una rendita vitalizia in favore della Signora ai sensi degli Parte_2 artt. 1872 e ss. c.c., dell'importo di € 6.500,00 mensili da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, e sino al decesso della beneficiaria, Signora Tale importo Parte_2 dovrà essere rivalutato annualmente ex indici ISTAT costo della vita a far data dall'anno successivo alla prima corresponsione. Il Signor si farà carico di tutti gli oneri fiscali e notarili del predetto atto notarile, fermo Pt_1 restando che i coniugi chiederanno di usufruire delle agevolazioni fiscali di cui alla sentenza C. Cost. n. 154/99 per le attribuzioni convenute in funzione e nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, essendo le relative pattuizioni tutte funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
2. I coniugi dichiarano che, con il corretto adempimento del presente accordo e con la puntuale esecuzione dell'obbligazione che precede, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, sia a qualsiasi altro titolo, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto economico e patrimoniale o di altra natura tra loro pendente.
3. Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, comma III, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex artt. 4 Reg. UE n. 1259/2010, art. 5, comma I, lett. C), Reg. UE n. 1259/2010 e titolo VI, Chapter 61, art. 52, del “The 2024 Florida Statutes”, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Castiglione della Pescaia (GR), il 18 marzo 2000 tra e Parte_1 Parte_2
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiglione della Pescaia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.9.2025 da 1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: statunitense Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...], 2200 S. Ocean Lane Fort Lauderdale con l'Avv. Valeria De Vellis
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente a [...], domiciliata a Milano, in Via Vittorio Veneto n. 24 con l'Avv. Valeria De Vellis
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Castiglione della Pescaia (GR), il 18 marzo 2000 (atto trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune Castiglione della Pescaia (GR), anno 2000, atto n. 8, parte 2, serie A, atto trascritto, altresì, nel Registro di Stato Civile del Comune Milano, anno 2000, parte 2, serie B, optando per il regime della separazione dei beni)
FATTO pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1° agosto 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Nell'ambito della complessiva definizione e sistemazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, anche dipendenti dal matrimonio e maturati nel corso della convivenza, i coniugi convengono che il Signor si obbliga a costituire, per atto pubblico da stipulare entro 60 giorni Pt_1 dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che recepirà le condizioni del presente ricorso, una rendita vitalizia in favore della Signora ai sensi degli Parte_2 artt. 1872 e ss. c.c., dell'importo di € 6.500,00 mensili da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, e sino al decesso della beneficiaria, Signora Tale importo Parte_2 dovrà essere rivalutato annualmente ex indici ISTAT costo della vita a far data dall'anno successivo alla prima corresponsione. Il Signor si farà carico di tutti gli oneri fiscali e notarili del predetto atto notarile, fermo Pt_1 restando che i coniugi chiederanno di usufruire delle agevolazioni fiscali di cui alla sentenza C. Cost. n. 154/99 per le attribuzioni convenute in funzione e nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, essendo le relative pattuizioni tutte funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
2. I coniugi dichiarano che, con il corretto adempimento del presente accordo e con la puntuale esecuzione dell'obbligazione che precede, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, sia a qualsiasi altro titolo, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto economico e patrimoniale o di altra natura tra loro pendente.
3. Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, comma III, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex artt. 4 Reg. UE n. 1259/2010, art. 5, comma I, lett. C), Reg. UE n. 1259/2010 e titolo VI, Chapter 61, art. 52, del “The 2024 Florida Statutes”, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Castiglione della Pescaia (GR), il 18 marzo 2000 tra e Parte_1 Parte_2
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiglione della Pescaia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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